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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/10/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania JO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1021/2025 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rita Buzzichelli, presso il cui studio ha eletto domicilio in Torino, Via Cervino n. 85; ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Arenula n. 70;
(C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via del Giorgione n. 106; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino (C.F. ), presso la quale sono elettivamente domiciliati P.IVA_3 in Torino, Via dell'Arsenale n. 21; resistenti
oggetto: opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE - Voglia annullare e/o revocare il decreto emesso in data 24.03.2025 dal Giudice Dr. Balzani Alberto
NG nella causa civile avente ad oggetto ricorso per separazione
Pag. 1 a 7 giudiziale R.G. n. 145/2022, con il quale è stato revocato alla ricorrente tout court il beneficio dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e conseguentemente IN VIA SUBORDINATA - voglia disporre la revoca del beneficio a far data dal 24/05/2024 ovverosia dalla data nella quale, su richiesta del magistrato ed entro il termine assegnato, è stata comunicata dall'esponente la variazione della situazione reddituale;
- voglia confermare l'ammissione al beneficio a favore della ricorrente per l'intera fase del giudizio;
- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE voglia confermare
l'ammissione al beneficio a favore della ricorrente per la fase introduttiva e per la fase istruttoria del giudizio. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”. Per i resistenti: “Voglia l'adito Tribunale di Torino, - In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della - Controparte_2
Nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato - IN OGNI CASO, Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso depositato il 14.04.2025, – parte ammessa al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ivrea del
14.12.2021 nell'ambito del giudizio civile R.G.N. 145/2022 R.G definito con sentenza n. 445/2025 del 24.03.2025 - ha proposto opposizione avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio che è stato adottato dal Tribunale in composizione collegiale in data
19.03.2025.
Parte opponente ha dedotto a fondamento della domanda i seguenti motivi:
a) di aver provveduto tempestivamente a comunicare la variazione di reddito;
b) che la revoca era stata erroneamente disposta con effetto retroattivo per l'intero giudizio, laddove, al contrario, avrebbe dovuto produrre i suoi effetti solo dal momento dell'accertamento della variazione reddituale e limitatamente all'anno della variazione.
Si sono costituiti in giudizio, a mezzo di unico patrocinatore, il
[...]
e l , eccependo preliminarmente il Controparte_3 Controparte_2 difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione tributaria e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Pag. 2 a 7 La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale ed è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione orale.
§ Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
.
[...]
L' ha formalmente eccepito la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva invocando il combinato disposto di cui agli artt. 98 e
99, comma 2, d.P.R. 115/2002.
Sul punto si osserva che, se da un lato la legittimazione passiva nelle controversie in tema di ammissione (o mancata ammissione) al patrocinio a spese dello Stato spetta al per la sua qualità di Controparte_3 soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio (cfr. per tutte, Cass., Sez. 6-2, ord. n. 15219 del 12.05.2022), dall'altro la giurisprudenza ha precisato che è comunque possibile evocare in giudizio anche l in quanto soggetto detentore Controparte_2 delle informazioni reddituali utili ai fini della verifica del rispetto delle condizioni per l'ammissione al beneficio (cfr. Cass. 30380 del 02.11.2023).
Ne discende che la vocatio in ius della , pur non Controparte_2 essendo una parte strictu sensu necessaria, assolve a tale finalità sicché deve ritenersi legittimamente effettuata e non può giustificare una pronuncia di una condanna al rimborso delle spese del giudizio a carico dell'opponente non potendo attribuirsi a quest'ultimo la qualità di soccombente ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. (cfr. in tale senso la sentenza della Cass. n. 30380 cit.).
§ Passando ad esaminare la fondatezza dei motivi di opposizione, il ricorrente ha contestato, mediante la formulazione di un autonomo motivo di opposizione, la legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione per aver ritenuto omessa, erroneamente, la comunicazione della variazione reddituale da parte dell'istante.
Si osserva che, in realtà, dal tenore letterale del decreto collegiale di revoca risulta il provvedimento è stato adottato soltanto sul presupposto del superamento del limite reddituale previsto per l'ammissione e non in ragione della omessa comunicazione della variazione di reddito (che risulta riportata alla stregua di una mera annotazione di fatto).
Pag. 3 a 7 Compiuta tale doverosa premessa, giova in ogni caso rilevare come la comunicazione della variazione reddituale sia stata compiuta in data
23.05.2024, quindi entro trenta giorni dalla fine dell'anno fiscale nel quale si è verificata la variazione per cui essa deve considerarsi tempestiva ai sensi dell'art. 79 comma 1° lett. d) D.p.R. 115/2002 (cfr. ex multis Cass. 40804 del 18.09.2008 sull'interpretazione del termine stabilito dall'art. 79 comma 1° lett. d) d.p.r. 115/2002 quale scadenza annuale dell'anno
“fiscale” e non dell'anno “solare”).
Passando così ad esaminare il secondo motivo di censura, il provvedimento opposto è stato censurato dal ricorrente per essere stato
“pronunciato con effetto retroattivo per l'intero giudizio”.
Nella prospettazione difensiva dell'opponente, la revoca può avere effetto soltanto dal momento dell'accertamento della modifica reddituale, da individuarsi nel momento in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio (21-23.05.2024) e i suoi effetti devono rimanere circoscritti all'anno in cui ha rilevanza la variazione con l'effetto di non travolgere, anche in ottica di liquidazione del compenso, le fasi processuali anteriori e quelle successive non interessate dall'incremento.
I resistenti sostengono, al contrario, che gli effetti della revoca prescindano dal momento di esecuzione delle prestazioni professionali, dovendo guardarsi alla data di presentazione dell'istanza di gratuito patrocinio.
Il motivo di opposizione risulta fondato per le ragioni che seguono.
Anzitutto, dall'esame della documentazione in atti risulta che Pt_1 aveva comunicato all'ufficio il percepimento di un reddito pari ad €
[...]
15.239,82 nell'anno 2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione della parte ammessa prodotta come doc. 5, 6, 8 e 9 f. ricorrente).
L'ammontare del reddito dichiarato era superiore al limite previsto dall'art. 76 T.U.S.G. per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2023 (pari ad € 12.838,01) così da integrare una variazione “rilevante” dei limiti di reddito (verificatasi durante il giudizio;
cfr. Cass. Sez. 2 ordinanza n. 21096 del 19/07/2023), soggetta come tale all'obbligo di comunicazione da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 79 comma 1° lett. d) D.P.R. 115/2002 e idonea a legittimare la revoca dell'ammissione al patrocinio.
Pag. 4 a 7 Rispetto al momento di decorrenza della revoca, l'art. 136 TUSG, rubricato “revoca del provvedimento di ammissione”, stabilisce al terzo comma che “la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”.
In base al tenore letterale della disposizione, quindi, quando la revoca dipenda da variazioni reddituali intervenute nel corso del processo, la revoca produce effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali.
Come chiarito dalla giurisprudenza soffermatasi sull'interpretazione della disposizione in esame, in caso di revoca per variazioni rilevanti di reddito il momento di produzione degli effetti della revoca deve essere espressamente indicato dal magistrato nel suo provvedimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020 n.10669; Cass. 18034 del
23.06.2023).
In tutte le altre ipotesi invece (ossia in caso di insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero nei casi in cui l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave), il provvedimento possiede efficacia retroattiva.
Ciò posto, il provvedimento collegiale opposto ha disposto la revoca dell'ammissione senza indicare il momento di decorrenza degli effetti della revoca medesima per cui deve ritenersi che ad essa sia stata attribuita efficacia retroattiva, pur vertendosi in un'ipotesi di modifica reddituale sopravvenuta nel corso del giudizio (produttiva di effetti, quindi, soltanto a decorrere dalla modifica reddituale secondo l'art. 136 ult. comma cit.).
Pertanto, il provvedimento collegiale di revoca deve essere annullato e deve essere disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio statale con indicazione del momento di decorrenza.
Rispetto all'individuazione del dies a quo, ad avviso del Tribunale il termine di decorrenza della revoca non coincide con il momento in cui la variazione di reddito è stata accertata dal Collegio a seguito della comunicazione dell'interessato (come invece prospettato dal ricorrente) bensì esso va individuato nel momento in cui la variazione (in aumento) di
Pag. 5 a 7 reddito si è verificata, ossia nell'anno 2023 (e precisamente nel giorno 01.01.2023 atteso che ciò che rileva a livello reddituale è l'intero anno in cui è percepita la maggiorazione di reddito e non l'individuazione, tra l'altro non agevole, del momento nell'anno in cui viene raggiunta la soglia reddituale;
cfr. sul punto ex multis tribunale Latina n. 695/2025).
Tale soluzione appare coerente con l'interpretazione letterale (e funzionale) dell'inciso “dal momento dell'accertamento delle modifiche reddituali” contenuto nell'art. 136 T.U.S.G. dovendosi ritenere che esso vada inteso, anche alla luce della ratio sottesa alla previsione in esame, come volto ad ancorare la decorrenza della revoca per variazioni di reddito al dato (obiettivo) del momento cui si è verificata la modifica reddituale secondo l'accertamento compiuto dal magistrato che procede (e non quindi del momento in cui l'accertamento viene compiuto dal giudice, momento che può essere influenzato, tra l'altro, da plurimi fattori anche dipendenti dalla stessa parte ammessa).
In ultimo, non può essere accolta la richiesta del ricorrente di circoscrivere la revoca all'anno di accertamento della variazione, con esclusione delle annualità successive.
L'art. 136 3° comma D.p.R. 115/2002 assegna al magistrato, che dispone la revoca dell'ammissione per superamento dei limiti reddituali, il potere di indicare il momento di decorrenza degli effetti della revoca, con ciò sottintendendo che la revoca valga per il futuro (cfr. a sostegno di tale interpretazione, ex multis, Tribunale Verona 18.07.2024).
Per questi motivi
, in conclusione, deve essere annullato il decreto adottato dal Tribunale in composizione collegiale in data 19.03.2025 e deve essere disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio statale a decorrere dal
01.01.2023.
È doveroso precisare, infine, che non si procede contestualmente, in tale sede, alla liquidazione del compenso spettante al difensore, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in sede di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, il giudice deve limitarsi a pronunciare sulla revoca del patrocinio senza poter provvedere alla liquidazione dei compensi al difensore (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 14177 del 2025: “Il giudice che accolga l'opposizione ex artt.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta
Pag. 6 a 7 avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002; cfr. in giurisprudenza di merito Tribunale Grosseto n. 262/2025; Tribunale Asti n. 399/2025).
§ Le spese di lite.
Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado rubricata al n. 1021/2025 degli Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione:
1) annulla il provvedimento adottato dal Tribunale di Ivrea in composizione collegiale in data 19.03.2025;
2) revoca l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di in relazione al giudizio di separazione R.G. Parte_1
145/2022 a decorrere dal 01.01.2023;
3) spese integralmente compensate.
Ivrea, 18.09.2025.
Il Giudice
(Stefania JO)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania JO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1021/2025 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rita Buzzichelli, presso il cui studio ha eletto domicilio in Torino, Via Cervino n. 85; ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Arenula n. 70;
(C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via del Giorgione n. 106; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino (C.F. ), presso la quale sono elettivamente domiciliati P.IVA_3 in Torino, Via dell'Arsenale n. 21; resistenti
oggetto: opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE - Voglia annullare e/o revocare il decreto emesso in data 24.03.2025 dal Giudice Dr. Balzani Alberto
NG nella causa civile avente ad oggetto ricorso per separazione
Pag. 1 a 7 giudiziale R.G. n. 145/2022, con il quale è stato revocato alla ricorrente tout court il beneficio dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e conseguentemente IN VIA SUBORDINATA - voglia disporre la revoca del beneficio a far data dal 24/05/2024 ovverosia dalla data nella quale, su richiesta del magistrato ed entro il termine assegnato, è stata comunicata dall'esponente la variazione della situazione reddituale;
- voglia confermare l'ammissione al beneficio a favore della ricorrente per l'intera fase del giudizio;
- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE voglia confermare
l'ammissione al beneficio a favore della ricorrente per la fase introduttiva e per la fase istruttoria del giudizio. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”. Per i resistenti: “Voglia l'adito Tribunale di Torino, - In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della - Controparte_2
Nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato - IN OGNI CASO, Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso depositato il 14.04.2025, – parte ammessa al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ivrea del
14.12.2021 nell'ambito del giudizio civile R.G.N. 145/2022 R.G definito con sentenza n. 445/2025 del 24.03.2025 - ha proposto opposizione avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio che è stato adottato dal Tribunale in composizione collegiale in data
19.03.2025.
Parte opponente ha dedotto a fondamento della domanda i seguenti motivi:
a) di aver provveduto tempestivamente a comunicare la variazione di reddito;
b) che la revoca era stata erroneamente disposta con effetto retroattivo per l'intero giudizio, laddove, al contrario, avrebbe dovuto produrre i suoi effetti solo dal momento dell'accertamento della variazione reddituale e limitatamente all'anno della variazione.
Si sono costituiti in giudizio, a mezzo di unico patrocinatore, il
[...]
e l , eccependo preliminarmente il Controparte_3 Controparte_2 difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione tributaria e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Pag. 2 a 7 La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale ed è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione orale.
§ Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
.
[...]
L' ha formalmente eccepito la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva invocando il combinato disposto di cui agli artt. 98 e
99, comma 2, d.P.R. 115/2002.
Sul punto si osserva che, se da un lato la legittimazione passiva nelle controversie in tema di ammissione (o mancata ammissione) al patrocinio a spese dello Stato spetta al per la sua qualità di Controparte_3 soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio (cfr. per tutte, Cass., Sez. 6-2, ord. n. 15219 del 12.05.2022), dall'altro la giurisprudenza ha precisato che è comunque possibile evocare in giudizio anche l in quanto soggetto detentore Controparte_2 delle informazioni reddituali utili ai fini della verifica del rispetto delle condizioni per l'ammissione al beneficio (cfr. Cass. 30380 del 02.11.2023).
Ne discende che la vocatio in ius della , pur non Controparte_2 essendo una parte strictu sensu necessaria, assolve a tale finalità sicché deve ritenersi legittimamente effettuata e non può giustificare una pronuncia di una condanna al rimborso delle spese del giudizio a carico dell'opponente non potendo attribuirsi a quest'ultimo la qualità di soccombente ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. (cfr. in tale senso la sentenza della Cass. n. 30380 cit.).
§ Passando ad esaminare la fondatezza dei motivi di opposizione, il ricorrente ha contestato, mediante la formulazione di un autonomo motivo di opposizione, la legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione per aver ritenuto omessa, erroneamente, la comunicazione della variazione reddituale da parte dell'istante.
Si osserva che, in realtà, dal tenore letterale del decreto collegiale di revoca risulta il provvedimento è stato adottato soltanto sul presupposto del superamento del limite reddituale previsto per l'ammissione e non in ragione della omessa comunicazione della variazione di reddito (che risulta riportata alla stregua di una mera annotazione di fatto).
Pag. 3 a 7 Compiuta tale doverosa premessa, giova in ogni caso rilevare come la comunicazione della variazione reddituale sia stata compiuta in data
23.05.2024, quindi entro trenta giorni dalla fine dell'anno fiscale nel quale si è verificata la variazione per cui essa deve considerarsi tempestiva ai sensi dell'art. 79 comma 1° lett. d) D.p.R. 115/2002 (cfr. ex multis Cass. 40804 del 18.09.2008 sull'interpretazione del termine stabilito dall'art. 79 comma 1° lett. d) d.p.r. 115/2002 quale scadenza annuale dell'anno
“fiscale” e non dell'anno “solare”).
Passando così ad esaminare il secondo motivo di censura, il provvedimento opposto è stato censurato dal ricorrente per essere stato
“pronunciato con effetto retroattivo per l'intero giudizio”.
Nella prospettazione difensiva dell'opponente, la revoca può avere effetto soltanto dal momento dell'accertamento della modifica reddituale, da individuarsi nel momento in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio (21-23.05.2024) e i suoi effetti devono rimanere circoscritti all'anno in cui ha rilevanza la variazione con l'effetto di non travolgere, anche in ottica di liquidazione del compenso, le fasi processuali anteriori e quelle successive non interessate dall'incremento.
I resistenti sostengono, al contrario, che gli effetti della revoca prescindano dal momento di esecuzione delle prestazioni professionali, dovendo guardarsi alla data di presentazione dell'istanza di gratuito patrocinio.
Il motivo di opposizione risulta fondato per le ragioni che seguono.
Anzitutto, dall'esame della documentazione in atti risulta che Pt_1 aveva comunicato all'ufficio il percepimento di un reddito pari ad €
[...]
15.239,82 nell'anno 2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione della parte ammessa prodotta come doc. 5, 6, 8 e 9 f. ricorrente).
L'ammontare del reddito dichiarato era superiore al limite previsto dall'art. 76 T.U.S.G. per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2023 (pari ad € 12.838,01) così da integrare una variazione “rilevante” dei limiti di reddito (verificatasi durante il giudizio;
cfr. Cass. Sez. 2 ordinanza n. 21096 del 19/07/2023), soggetta come tale all'obbligo di comunicazione da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 79 comma 1° lett. d) D.P.R. 115/2002 e idonea a legittimare la revoca dell'ammissione al patrocinio.
Pag. 4 a 7 Rispetto al momento di decorrenza della revoca, l'art. 136 TUSG, rubricato “revoca del provvedimento di ammissione”, stabilisce al terzo comma che “la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”.
In base al tenore letterale della disposizione, quindi, quando la revoca dipenda da variazioni reddituali intervenute nel corso del processo, la revoca produce effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali.
Come chiarito dalla giurisprudenza soffermatasi sull'interpretazione della disposizione in esame, in caso di revoca per variazioni rilevanti di reddito il momento di produzione degli effetti della revoca deve essere espressamente indicato dal magistrato nel suo provvedimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020 n.10669; Cass. 18034 del
23.06.2023).
In tutte le altre ipotesi invece (ossia in caso di insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero nei casi in cui l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave), il provvedimento possiede efficacia retroattiva.
Ciò posto, il provvedimento collegiale opposto ha disposto la revoca dell'ammissione senza indicare il momento di decorrenza degli effetti della revoca medesima per cui deve ritenersi che ad essa sia stata attribuita efficacia retroattiva, pur vertendosi in un'ipotesi di modifica reddituale sopravvenuta nel corso del giudizio (produttiva di effetti, quindi, soltanto a decorrere dalla modifica reddituale secondo l'art. 136 ult. comma cit.).
Pertanto, il provvedimento collegiale di revoca deve essere annullato e deve essere disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio statale con indicazione del momento di decorrenza.
Rispetto all'individuazione del dies a quo, ad avviso del Tribunale il termine di decorrenza della revoca non coincide con il momento in cui la variazione di reddito è stata accertata dal Collegio a seguito della comunicazione dell'interessato (come invece prospettato dal ricorrente) bensì esso va individuato nel momento in cui la variazione (in aumento) di
Pag. 5 a 7 reddito si è verificata, ossia nell'anno 2023 (e precisamente nel giorno 01.01.2023 atteso che ciò che rileva a livello reddituale è l'intero anno in cui è percepita la maggiorazione di reddito e non l'individuazione, tra l'altro non agevole, del momento nell'anno in cui viene raggiunta la soglia reddituale;
cfr. sul punto ex multis tribunale Latina n. 695/2025).
Tale soluzione appare coerente con l'interpretazione letterale (e funzionale) dell'inciso “dal momento dell'accertamento delle modifiche reddituali” contenuto nell'art. 136 T.U.S.G. dovendosi ritenere che esso vada inteso, anche alla luce della ratio sottesa alla previsione in esame, come volto ad ancorare la decorrenza della revoca per variazioni di reddito al dato (obiettivo) del momento cui si è verificata la modifica reddituale secondo l'accertamento compiuto dal magistrato che procede (e non quindi del momento in cui l'accertamento viene compiuto dal giudice, momento che può essere influenzato, tra l'altro, da plurimi fattori anche dipendenti dalla stessa parte ammessa).
In ultimo, non può essere accolta la richiesta del ricorrente di circoscrivere la revoca all'anno di accertamento della variazione, con esclusione delle annualità successive.
L'art. 136 3° comma D.p.R. 115/2002 assegna al magistrato, che dispone la revoca dell'ammissione per superamento dei limiti reddituali, il potere di indicare il momento di decorrenza degli effetti della revoca, con ciò sottintendendo che la revoca valga per il futuro (cfr. a sostegno di tale interpretazione, ex multis, Tribunale Verona 18.07.2024).
Per questi motivi
, in conclusione, deve essere annullato il decreto adottato dal Tribunale in composizione collegiale in data 19.03.2025 e deve essere disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio statale a decorrere dal
01.01.2023.
È doveroso precisare, infine, che non si procede contestualmente, in tale sede, alla liquidazione del compenso spettante al difensore, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in sede di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, il giudice deve limitarsi a pronunciare sulla revoca del patrocinio senza poter provvedere alla liquidazione dei compensi al difensore (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 14177 del 2025: “Il giudice che accolga l'opposizione ex artt.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta
Pag. 6 a 7 avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002; cfr. in giurisprudenza di merito Tribunale Grosseto n. 262/2025; Tribunale Asti n. 399/2025).
§ Le spese di lite.
Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado rubricata al n. 1021/2025 degli Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione:
1) annulla il provvedimento adottato dal Tribunale di Ivrea in composizione collegiale in data 19.03.2025;
2) revoca l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di in relazione al giudizio di separazione R.G. Parte_1
145/2022 a decorrere dal 01.01.2023;
3) spese integralmente compensate.
Ivrea, 18.09.2025.
Il Giudice
(Stefania JO)
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