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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/11/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3111/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3111/2023 R.G. tra
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
LE LL;
Attori
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
Convenuta
Conclusioni per gli attori: come da note scritte del 02/09/2025.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 03/09/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e agivano nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 allegando, ai sensi della L. 117/1988, la responsabilità del magistrato del Tribunale di
[...]
Roma Dott.ssa la quale, a seguito di un'istanza di ricusazione Controparte_2 promossa dai medesimi attori nei confronti del magistrato, quale giudice dell'esecuzione, aveva querelato gli attori per diffamazione. Gli attori allegavano che essi, pur condannati in primo 1 grado per diffamazione, erano stati poi assolti dalla Corte di Appello di Perugia in ragione della clausola di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p., per cui la Dott.ssa avrebbe CP_2 sporto querela pur conoscendo l'infondatezza dell'accusa mossa nei loro confronti. Chiedevano quindi il risarcimento del danno patrimoniale, consistito nelle spese di difesa nel giudizio penale, e del danno non patrimoniale, consistito nella sofferenza subita durante il processo.
Si costituiva la eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e di nesso causale, nonché la tardività della domanda, oltre che l'infondatezza nel merito.
Nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., gli attori precisavano che la responsabilità del magistrato era ravvisabile “non nella querela sporta dal Giudice (che è un atto-conseguenza) ma nell'immotivato rigetto della richiesta di autorizzazione a continuare ad abitare nell'immobile (che è un atto giudiziario, fonte dell'obbligazione) atto ancorabile all'esercizio delle funzioni di magistrato, così come disposto dall'art. 2 L. n. 117/1988”.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c. e assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/09/2025.
2. Sulla querela
La causa petendi della domanda, attorea, così come inizialmente proposta, verte sulla responsabilità del magistrato per avere proposto querela avverso gli attori imputando loro una condotta diffamatoria.
Sul punto la convenuta amministrazione ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di una condotta non imputabile all'esercizio delle funzioni bensì alla sfera personale del magistrato.
L'eccezione è fondata.
Occorre preliminarmente ricostruire lo svolgimento dei fatti.
Gli attori, quali esecutati in un giudizio di esecuzione immobiliare davanti al Tribunale di Roma,
a seguito dell'ordine di rilascio dell'immobile da parte del giudice dell'esecuzione Dott.ssa proponevano istanza di ricusazione nei suoi confronti, definendo il Controparte_2 provvedimento sfavorevole come “assolutamente sospetto, ingiustificato ed illegittimo”1. Alla luce di tali propalazioni, il giudice dell'esecuzione sporgeva querela contro gli esecutati, i quali venivano sottoposti a procedimento penale davanti al Tribunale di Perugia, il quale, con 1 Cfr. doc. 2 di parte attrice 2 sentenza n. 774/16, riteneva sussistente la loro responsabilità penale e li condannava alla pena pecuniaria.
Su appello degli imputati, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 10/2021, riformava la sentenza di primo grado e proscioglieva gli imputati per la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 598 c.c.
Ciò posto in fatto, l'avere il magistrato sporto una querela per diffamazione nei confronti degli attori non costituisce una condotta tenuta nell'esercizio delle funzioni.
L'art. 597 c.p. prevede la punibilità della diffamazione a querela della persona offesa e non d'ufficio, con la conseguenza da un lato che la punibilità del fatto dipende dall'espressione di una volontà in tal senso da parte del soggetto diffamato, e dall'altro lato che l'espressione di tale volontà costituisce un'espressione della sfera personale del diffamato e non già dell'esercizio della funzione giurisdizionale svolta.
Sennonché, la presentazione della querela è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Infatti, se da un lato la persona offesa è onerata di compiere un atto di impulso del procedimento penale, con la presentazione della querela, dall'altro lato l'effettivo esercizio dell'azione penale dipende dall'attivazione del corrispondente potere in capo al Pubblico Ministero, che costituisce il vero e proprio atto introduttivo del processo penale destinato a concludersi con la sentenza di merito.
Alla luce di tali elementi, è del tutto evidente come la presentazione di una querela costituisca non già un atto compiuto nell'esercizio delle funzioni, bensì un atto della vita privata del magistrato, come tale assoggettato al regime generale della responsabilità civile e non certo alla speciale disciplina di cui alla L. 117/1988.
L'argomentazione degli attori, secondo cui la querela sarebbe comunque imputabile all'esercizio delle funzioni in quanto riguardante fatti avvenuti in occasione dell'attività giurisdizionale, non ha alcun fondamento.
Infatti, se per un verso è senz'altro vero come le affermazioni degli attori ritenute diffamatorie siano intervenute nel contesto del processo esecutivo, per altro verso è altrettanto evidente come il nesso esistente sia solo fenomenico e non tecnico-giuridico, laddove la presentazione della querela non costituisce un comportamento attuato dal magistrato in qualità di giudice dell'esecuzione, alla stregua di un provvedimento emesso nell'ambito del processo esecutivo, ma piuttosto un comportamento attuato in qualità di persona fisica che si ritiene diffamata da
3 un'affermazione contenuta in uno scritto, ancorché collocato nel contesto di un processo esecutivo.
È dunque radicalmente assente il nesso tra la presentazione della querela e l'esercizio della funzione, con conseguente difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, non trovando applicazione per tale fattispecie la L. 117/1988.
3. Sull'emissione di un provvedimento sfavorevole
Nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. gli attori, evidentemente mutando la iniziale prospettazione, hanno dedotto che la responsabilità del magistrato sarebbe ravvisabile “non nella querela sporta dal Giudice (che è un atto-conseguenza) ma nell'immotivato rigetto della richiesta di autorizzazione a continuare ad abitare nell'immobile (che è un atto giudiziario, fonte dell'obbligazione) atto ancorabile all'esercizio delle funzioni di magistrato, così come disposto dall'art. 2 L. n. 117/1988”2.
Anche ove tale mutatio libelli fosse ritenuta legittima, la domanda sarebbe comunque infondata.
In primo luogo, non è stato neppure prodotto il provvedimento in concreto ritenuto lesivo, ciò che rende finanche impossibile esaminarne in questa sede il concreto contenuto.
In secondo luogo, gli attori hanno dedotto che il provvedimento ritenuto lesivo sarebbe il
“rigetto della richiesta di autorizzazione a continuare ad abitare nell'immobile (che è un atto giudiziario, fonte dell'obbligazione)”, mentre l'art. 4, comma 2, L. 117/1988 prevede che “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione
o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”.
Alla luce di tali coordinate normative, anche ove si mutasse la causa petendi della domanda risarcitoria nel provvedimento di rilascio asseritamente illegittimo, la domanda sarebbe comunque preclusa dal mancato esperimento dei mezzi di impugnazione avverso tale provvedimento. Gli attori, infatti, oltre a non avere prodotto il provvedimento asseritamente lesivo, non hanno neppure documentato di avere proposto rituale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., quale rimedio generale avverso i singoli atti di esecuzione, tra cui senz'altro è ricompreso l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.
Per tali ragioni, la domanda è in ogni caso inammissibile, e ciò costituisce la ragione più liquida della decisione, che assorbe ogni altro profilo dedotto dalle parti.
4. Conclusioni e spese 2 Cfr. pag. 5 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice 4 In conclusione, alla luce di quanto finora esposto, la domanda è inammissibile sia nei termini in cui è stata proposta nell'atto introduttivo, ossia come responsabilità per avere sporto querela, sia nei termini in cui è stata mutata nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., ossia come responsabilità da provvedimento illegittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, pari al disputatum (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 35195/2022), deve ritenersi indeterminabile, in quanto la parte attrice ha domandato il risarcimento del danno non patrimoniale “nella misura non inferiore ad €uro 10.0000,00 in favore degli attori ovvero in quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia”3.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando, pur essendo stata richiesta la condanna della controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. Civ., n. 10984/2021).
Trova quindi applicazione lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non complessità della causa e dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara la domanda inammissibile;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 6.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili 3 Cfr. pag. 14 della citazione 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3111/2023 R.G. tra
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
LE LL;
Attori
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
Convenuta
Conclusioni per gli attori: come da note scritte del 02/09/2025.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 03/09/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e agivano nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 allegando, ai sensi della L. 117/1988, la responsabilità del magistrato del Tribunale di
[...]
Roma Dott.ssa la quale, a seguito di un'istanza di ricusazione Controparte_2 promossa dai medesimi attori nei confronti del magistrato, quale giudice dell'esecuzione, aveva querelato gli attori per diffamazione. Gli attori allegavano che essi, pur condannati in primo 1 grado per diffamazione, erano stati poi assolti dalla Corte di Appello di Perugia in ragione della clausola di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p., per cui la Dott.ssa avrebbe CP_2 sporto querela pur conoscendo l'infondatezza dell'accusa mossa nei loro confronti. Chiedevano quindi il risarcimento del danno patrimoniale, consistito nelle spese di difesa nel giudizio penale, e del danno non patrimoniale, consistito nella sofferenza subita durante il processo.
Si costituiva la eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e di nesso causale, nonché la tardività della domanda, oltre che l'infondatezza nel merito.
Nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., gli attori precisavano che la responsabilità del magistrato era ravvisabile “non nella querela sporta dal Giudice (che è un atto-conseguenza) ma nell'immotivato rigetto della richiesta di autorizzazione a continuare ad abitare nell'immobile (che è un atto giudiziario, fonte dell'obbligazione) atto ancorabile all'esercizio delle funzioni di magistrato, così come disposto dall'art. 2 L. n. 117/1988”.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c. e assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/09/2025.
2. Sulla querela
La causa petendi della domanda, attorea, così come inizialmente proposta, verte sulla responsabilità del magistrato per avere proposto querela avverso gli attori imputando loro una condotta diffamatoria.
Sul punto la convenuta amministrazione ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di una condotta non imputabile all'esercizio delle funzioni bensì alla sfera personale del magistrato.
L'eccezione è fondata.
Occorre preliminarmente ricostruire lo svolgimento dei fatti.
Gli attori, quali esecutati in un giudizio di esecuzione immobiliare davanti al Tribunale di Roma,
a seguito dell'ordine di rilascio dell'immobile da parte del giudice dell'esecuzione Dott.ssa proponevano istanza di ricusazione nei suoi confronti, definendo il Controparte_2 provvedimento sfavorevole come “assolutamente sospetto, ingiustificato ed illegittimo”1. Alla luce di tali propalazioni, il giudice dell'esecuzione sporgeva querela contro gli esecutati, i quali venivano sottoposti a procedimento penale davanti al Tribunale di Perugia, il quale, con 1 Cfr. doc. 2 di parte attrice 2 sentenza n. 774/16, riteneva sussistente la loro responsabilità penale e li condannava alla pena pecuniaria.
Su appello degli imputati, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 10/2021, riformava la sentenza di primo grado e proscioglieva gli imputati per la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 598 c.c.
Ciò posto in fatto, l'avere il magistrato sporto una querela per diffamazione nei confronti degli attori non costituisce una condotta tenuta nell'esercizio delle funzioni.
L'art. 597 c.p. prevede la punibilità della diffamazione a querela della persona offesa e non d'ufficio, con la conseguenza da un lato che la punibilità del fatto dipende dall'espressione di una volontà in tal senso da parte del soggetto diffamato, e dall'altro lato che l'espressione di tale volontà costituisce un'espressione della sfera personale del diffamato e non già dell'esercizio della funzione giurisdizionale svolta.
Sennonché, la presentazione della querela è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Infatti, se da un lato la persona offesa è onerata di compiere un atto di impulso del procedimento penale, con la presentazione della querela, dall'altro lato l'effettivo esercizio dell'azione penale dipende dall'attivazione del corrispondente potere in capo al Pubblico Ministero, che costituisce il vero e proprio atto introduttivo del processo penale destinato a concludersi con la sentenza di merito.
Alla luce di tali elementi, è del tutto evidente come la presentazione di una querela costituisca non già un atto compiuto nell'esercizio delle funzioni, bensì un atto della vita privata del magistrato, come tale assoggettato al regime generale della responsabilità civile e non certo alla speciale disciplina di cui alla L. 117/1988.
L'argomentazione degli attori, secondo cui la querela sarebbe comunque imputabile all'esercizio delle funzioni in quanto riguardante fatti avvenuti in occasione dell'attività giurisdizionale, non ha alcun fondamento.
Infatti, se per un verso è senz'altro vero come le affermazioni degli attori ritenute diffamatorie siano intervenute nel contesto del processo esecutivo, per altro verso è altrettanto evidente come il nesso esistente sia solo fenomenico e non tecnico-giuridico, laddove la presentazione della querela non costituisce un comportamento attuato dal magistrato in qualità di giudice dell'esecuzione, alla stregua di un provvedimento emesso nell'ambito del processo esecutivo, ma piuttosto un comportamento attuato in qualità di persona fisica che si ritiene diffamata da
3 un'affermazione contenuta in uno scritto, ancorché collocato nel contesto di un processo esecutivo.
È dunque radicalmente assente il nesso tra la presentazione della querela e l'esercizio della funzione, con conseguente difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, non trovando applicazione per tale fattispecie la L. 117/1988.
3. Sull'emissione di un provvedimento sfavorevole
Nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. gli attori, evidentemente mutando la iniziale prospettazione, hanno dedotto che la responsabilità del magistrato sarebbe ravvisabile “non nella querela sporta dal Giudice (che è un atto-conseguenza) ma nell'immotivato rigetto della richiesta di autorizzazione a continuare ad abitare nell'immobile (che è un atto giudiziario, fonte dell'obbligazione) atto ancorabile all'esercizio delle funzioni di magistrato, così come disposto dall'art. 2 L. n. 117/1988”2.
Anche ove tale mutatio libelli fosse ritenuta legittima, la domanda sarebbe comunque infondata.
In primo luogo, non è stato neppure prodotto il provvedimento in concreto ritenuto lesivo, ciò che rende finanche impossibile esaminarne in questa sede il concreto contenuto.
In secondo luogo, gli attori hanno dedotto che il provvedimento ritenuto lesivo sarebbe il
“rigetto della richiesta di autorizzazione a continuare ad abitare nell'immobile (che è un atto giudiziario, fonte dell'obbligazione)”, mentre l'art. 4, comma 2, L. 117/1988 prevede che “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione
o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”.
Alla luce di tali coordinate normative, anche ove si mutasse la causa petendi della domanda risarcitoria nel provvedimento di rilascio asseritamente illegittimo, la domanda sarebbe comunque preclusa dal mancato esperimento dei mezzi di impugnazione avverso tale provvedimento. Gli attori, infatti, oltre a non avere prodotto il provvedimento asseritamente lesivo, non hanno neppure documentato di avere proposto rituale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., quale rimedio generale avverso i singoli atti di esecuzione, tra cui senz'altro è ricompreso l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.
Per tali ragioni, la domanda è in ogni caso inammissibile, e ciò costituisce la ragione più liquida della decisione, che assorbe ogni altro profilo dedotto dalle parti.
4. Conclusioni e spese 2 Cfr. pag. 5 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice 4 In conclusione, alla luce di quanto finora esposto, la domanda è inammissibile sia nei termini in cui è stata proposta nell'atto introduttivo, ossia come responsabilità per avere sporto querela, sia nei termini in cui è stata mutata nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., ossia come responsabilità da provvedimento illegittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, pari al disputatum (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 35195/2022), deve ritenersi indeterminabile, in quanto la parte attrice ha domandato il risarcimento del danno non patrimoniale “nella misura non inferiore ad €uro 10.0000,00 in favore degli attori ovvero in quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia”3.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando, pur essendo stata richiesta la condanna della controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. Civ., n. 10984/2021).
Trova quindi applicazione lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non complessità della causa e dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara la domanda inammissibile;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 6.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili 3 Cfr. pag. 14 della citazione 5