Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02538/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2538 del 2023, proposto da Amsa Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cesano Maderno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, Francesco Caliandro, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse 4;
Brianza Energia Ambiente S.p.A. (B.E.A. S.p.A.), non costituito in giudizio;
nei confronti
Bea Gestioni S.p.A., Servizi Comunali S.p.A., Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cesano Maderno n. 126 del 26 ottobre 2023, pubblicata sull'Albo Pretorio comunale dall'8 novembre 2023 per quindici giorni, avente ad oggetto “Società BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. – Approvazione schemi di statuti e di patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo”, compresi i relativi allegati (eventuale verbale, bozza di nuovo statuto di BEA S.p.A., bozza di nuovo statuto di BEA Gestioni S.p.A., bozza di patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo di BEA S.p.A. e pareri tecnico, contabile, di legittimità e dei Revisori dei Conti), nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi la delibera dell'Assemblea dei soci di BEA S.p.A. del 24 gennaio 2023, non conosciuta, nonché – per tuziorismo - tutti gli atti pregressi, quali la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cesano Maderno n. 78 del 29 luglio 2021 compresi i relativi allegati, le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci di BEA S.p.A. del 13 maggio 2019 e del 31 luglio 2020, l'avviso del 4 novembre 2020, la deliberazione dell'assemblea dei Soci di BEA S.p.A. del 15.12.2020 e gli atti attuativi della stessa ed in particolare tutti gli atti della procedura di individuazione del socio pubblico (in via esemplificativa, la lettera invito, i verbali e l'aggiudicazione), ancorché non conosciuti, nonché gli atti tutti che prevedono, approvano e avallano l'operazione societaria e l'adozione del modello in house.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesano Maderno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. UC IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Brianza Energia Ambiente S.p.A. (BEA S.p.A.) è una società a totale capitale pubblico interamente partecipata dalla Provincia di Monza e Brianza e da 11 Comuni lombardi, costituita nel 2003 dalla trasformazione del Consorzio Nord Milano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (composto dai medesimi enti locali).
Il Comune di Cesano Maderno, con la delibera n. 126 del 26 ottobre 2023, ha approvato: i) “lo schema di nuovo Statuto di BEA S.p.A. in conformità alle previsioni sul modello in house e indicazioni promanate dal Giudice Amministrativo (TAR Milano, Sezione Prima) nelle sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, subordinandone l’efficacia al buon esito della procedura”; ii) “lo schema di nuovo Statuto di BEA Gestioni S.p.A. in conformità alle previsioni sul modello in house e alle indicazioni promanate dal Giudice Amministrativo (TAR Milano, Sezione Prima) nelle sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, subordinandone l’efficacia al buon esito della procedura”; iii) “lo schema di patti parasociali per il controllo analogo di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. in conformità alle previsioni sul modello in house e alle indicazioni promanate dal Giudice Amministrativo (TAR Milano, Sezione Prima) nelle sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, subordinandone, quanto a BEA Gestioni S.p.A., l’efficacia al buon esito della procedura”.
L’Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A. (AMSA) opera nei servizi ambientali sul territorio nazionale, tra cui in particolare nell’ambito del Lombardia. Afferma di vantare un interesse legittimo alla tutela della concorrenza e pertanto ha impugnato, ritenendola lesiva della propria posizione, la delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 29 luglio 2021. Il gravame è affidato a quattro motivi.
Il Comune di Cesano Maderno si è costituito in resistenza ed ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione. Nel merito ha replicato alle censure ritenendole infondate.
In data 18.11.2025 parte ricorrente ha notificato la “rinuncia agli atti del giudizio”, ritualmente depositata, con cui ha manifestato la volontà di rinunciare formalmente agli atti del presente giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con istanza del 18.11.2025, ritualmente notificata e depositata in giudizio, parte ricorrente ha dichiarato, per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale ad hoc, di rinunciare agli atti dell’odierno giudizio, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., “formulando espressa riserva di impugnare in futuro l’atto di affidamento del servizio”.
Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a..
In considerazione della definizione in rito del giudizio e dell’andamento della controversia sussistono gli estremi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT UE, Presidente
UC IE, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IE | NT UE |
IL SEGRETARIO