Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 145/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10 giugno 2025 è stata trattata dinanzi al Giudice dott.ssa Valeria
Villani la causa recante R.G. n. 145/2024, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., pendente
TRA
(C.F. ) nato l'[...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(AV) ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di (P.IVA ), con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Solofra (AV), alla via Melito Centro ASI, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al ricorso in opposizione, dall'avv. Sergio Imbimbo (C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Avellino (AV), alla via S.T. Iannaccone n. 3;
OPPONENTI
E
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dal Direttore pro tempore di detto Ufficio e dai funzionari all'uopo delegati ex art. 6, co. 9, d.lgs. 150/2011, Dr.ssa e Controparte_3
Dr.ssa e con questi elettivamente domiciliato presso la sede CP_4 dell'Ente in Avellino, alla via dei Due Principati n. 4;
OPPOSTO
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e nella persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato, ai sensi art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia civile di I Grado iscritta al n. 145 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza- ingiunzione, promossa
DA
(C.F. ) nato l'[...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(AV) ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di (P.IVA , con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Solofra (AV), alla via Melito Centro ASI, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al ricorso in opposizione, dall'avv. Sergio Imbimbo (C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Avellino (AV), alla via S.T. Iannaccone n. 3;
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dal Direttore pro tempore di detto Ufficio e dai funzionari all'uopo delegati ex art. 6, co. 9, d.lgs. 150/2011, Dr.ssa e Controparte_3
Dr.ssa e con questi elettivamente domiciliato presso la sede CP_4 dell'Ente in Avellino, alla via dei Due Principati n. 4;
OPPOSTO
R.G. n. 145/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2024, , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante pro tempore di ha proposto CP_1 opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 268/2023-A del 05.12.2023, con cui, in data 19.12.2023 a , nella qualità di amministratore unico Parte_1 di ed, in data 29.12.2023, a quale obbligata in solido, CP_1 CP_1
è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 15.874,90, a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 3, co. 3 e co. 3 ter D.L.
12/2002, conv. nella L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, co. 1, D.lgs.
151/2015, per aver impiegato i lavoratori , , Parte_2 Controparte_5 Per_1
e , per il giorno 07 marzo 2019, in assenza di preventiva
[...] Per_2 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Parte opponente ha dedotto:
a) che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa con riferimento alle violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00001/2019-127-01 del
08.07.2019, afferente agli accertamenti iniziati in data 07.03.2019 e conclusisi il
04.07.2019;
b) che il suddetto verbale unico di accertamento si fonda sulla presunta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non dichiarato, tra CP_1
quale “datore di lavoro”, e , , e
[...] Parte_2 Controparte_5 Persona_1
, quali dipendenti addetti alle attività di rimozione di vetrate rotte ed CP_6 al taglio di lamiere zincate, per la giornata di lavoro del 07.03.2019;
c) che, tempestivamente impugnato il verbale unico dinanzi al competente
Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso l'Ispettorato Interregionale del
Lavoro, nella seduta del 20.04.2021, con decisione n. 36, rep. n. 482/2019, il
Comitato per i Rapporti di Lavoro ha respinto il suddetto ricorso amministrativo;
d) che, sulla base del suddetto verbale ispettivo, agli opponenti è stata addebitata la violazione di cui all'art. 3, co. 3 e 3 ter D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituita dall'art. 22 co. 1 D.lgs.
151/2015 per aver impiegato i suddetti lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e, dunque, applicata una sanzione pari ad € 15.840,00, oltre spese di notifica;
e) che il predetto verbale unico di accertamento e notificazione n.
AV00001/2019-127-01 del 08.07.2019 è nullo ed inefficace, in quanto notificato R.G. n. 145/2024
in violazione dell'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
f) che l'attività ispettiva è avvenuta successivamente al fatto specifico contestato ed ha riguardato fatti non contestati nell'immediatezza, ma ricostruiti solo ex post, attraverso l'acquisizione di dichiarazioni e, quindi, non più concretamente verificabili ed accertabili e ne è prova il fatto che il verbale di primo accesso è del 13.03.2019 per presunti fatti accertati il 07.03.2019;
g) che non è configurabile per la sola giornata del 07.03.2019 alcun rapporto di natura subordinata ed a titolo oneroso, ex art. 2094 c.c. né un rapporto negoziale concluso per facta concludentia ex art. 2126 c.c., né tantomeno la
“committenza in economia di lavori edili” in regime di subordinazione;
h) che, invero, parte opponente ha solo commissionato a , quale Parte_2 fabbro artigiano, l'esecuzione delle operazioni di rimozione di vetrate rotte e di taglio e riposizionamento di lamiere zincate presso lo stabilimento della società
e, per espresso accordo tra le parti, è rimasta a carico della ditta CP_1 incaricata la fornitura del personale e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori affidati;
i) che, dunque, nella giornata del 7.03.2019, si è presentato insieme ad Pt_2 altre tre persone, , e , quali suoi operai, Controparte_5 Persona_1 CP_6 per poter effettuare quanto richiesto e concordato con la committente;
j) che, solo a seguito degli sviluppi ispettivi, è stata accertata l'assenza in capo a della titolarità di una ditta artigiana per lo svolgimento dell'attività di Pt_2 fabbro e gli odierni opponenti sono stati costretti a commissionare ad altra impresa specializzata l'esecuzione di tali opere;
k) che la sanzione applicata risulta illegittima ed errata in quanto con la pronuncia della Corte Costituzione n. 254/2014, non è più applicabile la norma che prevedeva la c.d. “maxi sanzione” per il lavoro nero.
Parte opponente ha, pertanto, concluso chiedendo – previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione – “dichiarare la nullità e/o la revoca e/o l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 268/2023- A del 05.12.2023 dell , per i motivi di cui al presente ricorso”. Il Controparte_7 tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
3. Il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati all' che si è Controparte_8 R.G. n. 145/2024
costituito, con memoria difensiva depositata in data 07 marzo 2024, chiedendo la conferma dell'ordinanza opposta con condanna della parte opponente alla rifusione delle spese di lite, quantificate ex art.9 del Decreto Legislativo
n.149/2015.
In particolare, quanto alla violazione del termine di cui all'art. 14 della Legge n.
689/1981, l' ha fatto rilevare che il termine per la notifica del verbale CP_2 unico di accertamento non decorre dalla data di inizio degli accertamenti ma dalla data in cui gli accertamenti si sono conclusi che, nel caso di specie, coincide con la data del 06.06.2019 e, dunque, la notifica del verbale unico è avvenuta entro il termine di novanta giorni di cui all'art 14 L. n. 689/1981.
Quanto al merito, ha rappresentato che dalle dichiarazioni rese in data 7/3/2019
e 13/3/2019 da , , e Persona_1 Parte_2 CP_6 Controparte_5 risulta che gli stessi sono stati chiamati al lavoro dal per Parte_1 effettuare, previo compenso, l'attività di taglio di lamiere zincate e rimozione di vetrate;
che hanno individuato come luogo dei lavori lo stabilimento di via
Consolazione Solofra-Montoro; che gli stessi lavoratori hanno reso concordanti dichiarazioni sui lavori in atto al momento dell'accesso dei Carabinieri e sulla messa a disposizione da parte del dei materiali ed attrezzature per Pt_1
l'esecuzione dei lavori;
che dalle dichiarazioni rese e dalle verifiche effettuate risulta che non era titolare di impresa e di partita IVA;
che i Parte_2 lavoratori sono stati contattati dal , il quale ha impartito le direttive per Pt_1
l'esecuzione dei lavori e che ciascun lavoratore avrebbe ricevuto il compenso per l'attività lavorativa svolta;
che il tutto ha trovato conferma nel verbale unico di accertamento ed anche nella decisione n. 36 del 20/4/2021 del Comitato
Interregionale del Lavoro con cui è stato respinto il ricorso avverso il verbale di accertamento e notificazione ed alla relazione inviata dagli ispettori al Comitato ai fini della istruttoria del ricorso.
L' ha dedotto, altresì, il rapporto in nero in regime di subordinazione è CP_2 sempre configurabile anche in ragione della brevità dei lavori ed anche laddove sia stata svolta attività lavorativa per qualche ora.
Quanto, infine, alle contestazioni relative al quantum, l' ha dedotto CP_2 che la sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2014 è riferita alle sole sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi e non alle sanzioni amministrative comminate per lavoro nero amministrative e che, quindi, le R.G. n. 145/2024
sanzioni per lavoro nero sono state quantificate in base all'art. 22 del D.Lgs
n.151/2015, in euro 7.200,00, ex art. 13 del Decreto Legislativo n.124/2002, nel caso di adempimento alla diffida ed in € 14.400,00 in misura ridotta ex art.16 della Legge n. 689 /1981 ed, a seguito di emissione dell'ordinanza opposta, è stata lievemente incrementata la sanzione in misura ridotta ex art.16 Legge n.
689/1981.
4. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 28 giugno 2024, è stata denegata la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione e, ritenute superflue le prove orali articolate dalle parti, il presente giudizio è stato rinviato per la discussione all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale.
5. Ciò posto, va premesso che, in data 04 febbraio 2025, parte opponente ha formulato istanza di anticipazione dell'udienza già rinviata per la discussione al giorno 08 giugno 2026, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in considerazione dell'avvenuta presentazione e del relativo accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito presso l' Controparte_9
e del pagamento in corso dei ratei.
All'uopo è stata fissata, in anticipazione, l'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove parte opponente ha reiterato la propria istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, mentre l' ha CP_2 insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria memoria difensiva.
Orbene, ritiene il Tribunale che non possa addivenirsi alla declaratoria di cessata materia del contendere, in considerazione del fatto che manca la prova in atti dell'avvenuto completamento della procedura di regolarizzazione relativa all'istanza di rateizzazione presentata in data 22 ottobre 2024.
D'altronde, la circostanza che il pagamento di n. 18 rate mensili a decorrere dal
04 novembre 2024 sia ancora in corso è confermata dalla stessa parte opponente con le note scritte depositate in data 06 giugno 2025, con le quali ha dichiarato che “parte istante sta regolarmente provvedendo al pagamento delle rate così come previsto dalla rateizzazione accordata, come da documentazione già depositata”. R.G. n. 145/2024
Ne consegue che la controversia deve esser decisa nel merito.
6. Quanto all'eccezione di decadenza formulata dalla parte opponente ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981, si osserva che il termine di novanta giorni contenuto nell'art. 14 della L. n. 689/1981 tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione decorre dal momento in cui la p.a. abbia acquisito elementi tali da avere consapevolezza della violazione commessa.
Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di illeciti amministrativi, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il "dies a quo" per il computo del termine di novanta giorni previsto dall'art.14 della legge n.689 del 1981 entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni” (cfr., ex multis, Cass. n. 8456/2006).
Nel caso di specie, è emerso che gli ispettori hanno acquisito piena consapevolezza della violazione contestata, non già il giorno dell'accesso ispettivo del 07 marzo 2019, ma solo successivamente, a seguito dell'acquisizione di tutti i dati indispensabili per la verifica della condotta contestata e, segnatamente, in data 06 giugno 2019.
Per tale ragione il verbale unico di accertamento e notificazione n.
AV00001/2019-127-01 del 08.07.2019 e notificato in data 01.08.2019, alla in qualità di obbligata in solido ed, in data 15.07.2019, al CP_1 Pt_1
, in qualità di trasgressore, è tempestivo, in quanto rispettoso del termine
[...] di 90 giorni, di cui all'art. 14 co.2 della L. 689/1981.
7. Rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente, prima di passare ad esaminare il merito della res controversa, è necessario precisare che i procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva non rientrano tra quelle indicate dagli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile, con R.G. n. 145/2024
conseguente esclusione della competenza del giudice del lavoro (cfr. Cass. civile sez. un., 29/01/2021, n.2145).
8. Anche nel merito l'opposizione è infondata.
In primo luogo, giova premettere che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria.
Secondo la consolidata giurisprudenza, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass.
n. 4898/2015). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. e, tuttavia, a questo R.G. n. 145/2024
riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A..
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921).
9. Tanto premesso, reputa il Tribunale che, nella fattispecie oggetto di odierno vaglio, l' convenuto abbia assolto all'onere della prova Controparte_2 relativamente alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione ed ai fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
Invero, dalla documentazione in atti si evince che dall'accesso ispettivo del
7.03.2019 e dal relativo verbale n. 19/23/46/71/78 del 13.03.2019, i funzionari ispettivi in servizio presso l' di Avellino, unitamente ai militi Controparte_2 dell'Arma dei Carabinieri della Stazione di Solofra (AV) hanno provveduto ad effettuare un controllo presso la sede della sita in Solofra (AV), CP_1 alla via Melito Centro ASI, onde verificare l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme di tutela del rapporto di lavoro e della legislazione sociale, poi conclusosi con il verbale unico del n. AV00001/2019-127-01 del 08.07.2019, R.G. n. 145/2024
presupposto dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 268/2023-A del
05.12.2023.
Ritiene il Tribunale che alcuna illegittimità possa ravvisarsi nel fatto che l'attività ispettiva si sia fondata su fatti non contestati nell'immediatezza, ma ricostruiti attraverso l'acquisizione di dichiarazioni anche successivi al presunto illecito, atteso che nella maggior parte dei casi gli accertamenti ispettivi non si esauriscono nell'immediatezza del primo accesso ispettivo, necessitando dell'acquisizione di dichiarazioni e di documentazione utile al fine di chiarire fatti e circostanze riscontrate in sede di accesso ispettivo.
Ciò posto, il verbale unico è fondato sul controllo ispettivo del 07.03.2019, sul verbale ispettivo del 13.03.2019, sui verbali di acquisizioni di informazioni ex art. 13 L. n. 689/1981 dei lavoratori impiegati, sul verbale di sommarie informazioni rese dal datore di lavoro, , innanzi ai Carabinieri di Solofra (AV), Parte_1 sul verbale di spontanee dichiarazioni rese innanzi all' di Controparte_2
Avellino, dal quale si ricavano le violazioni da parte di Controparte_10
quale coobbligato in solido, dell'art. 3 co. 3 e art. 3 ter del D.L. 12/02, così
[...] come modificato dalla L. 73/02 e sostituito dall'art. 22 co. 1 del D.lgs. 151/15
(così come indicate nell'ordinanza ingiunzione n. 268/2023 A del 5.12.2023), con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pari ad € 15.840,00.
Con riguardo alle indagini svolte, giova precisare che il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di R.G. n. 145/2024
sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. civ., Sez. II, 20 marzo 2007, n° 6565).
Ne deriva che, nel caso di specie, il verbale ispettivo di cui sopra n.
AV00001/2019-127-01 del 08.07.2019, da un lato, fa piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti che l'ispettore intervenuto sul posto ha attestato ovvero circa l'analisi della documentazione vagliata e, dall'altro lato, fa fede fino a prova contraria, quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti, quali
, , e . Parte_2 Controparte_5 Persona_1 CP_6
Pertanto, ai fini della disamina del quadro probatorio è necessario andare ad analizzare pedissequamente rese dai lavoratori.
In particolare, al controllo ispettivo del 7/3/2019 presso lo Parte_2 stabilimento della ha dichiarato di aver “preso contatti con CP_1 Pt_1
per effettuare un lavoretto consistente nella sostituzione delle vetrate alla
[...] torre di proprietà della società … non ho pattuito alcun compenso CP_1 perché avevamo pattuito che a fine lavoro mi avrebbe pagato il compenso… il sig.
mi aveva incaricato di fare il lavoro, di portarlo al termine in Parte_1 breve tempo ed io per realizzarlo in breve tempo l'ho avvertito che mi sarei fatto aiutare da altre persone…..e il compenso lo avrei diviso con altre persone …le attrezzature lasciate sul luogo di lavoro sono di proprietà di “mi CP_11 presento spontaneamente per precisare che non ho chiamato io , Controparte_5
e ”. Persona_1 CP_6
Quanto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva da , lo stesso ha Controparte_5 dichiarato che “il sig. mi ha chiesto di dare una mano al sig. Parte_1 Per_1
e a pulire i residui di vetri sulla pensilina che sovrasta gli
[...] Parte_2 uffici della conceria ". Per Quanto a , questi ha dichiarato di essersi recato la mattina stesso Per_1
“presso lo stabilimento di via Consolazione, Solofra- Montoro, di proprietà del sig.
amministratore della società in quanto dovevano Parte_1 CP_1 togliere dei vetri rotti presenti sulla finestra dello stabilimento … noi quattro siamo venuti qui, chiamati dal signore per fare una giornata di Parte_1 lavoro senza essere stati regolamento assunti”. R.G. n. 145/2024
Quanto al , ha dichiarato di esser venuto la mattina “insieme a mio CP_6 fratello e e , in quanto il signore Persona_1 Parte_2 Controparte_5 [...]
ci aveva chiesto di sostituire dei vetri rotti sopra lo stabilimento di Parte_1 sua proprietà”.
In particolare, in data 13 marzo 2019 nel verbale di spontanee dichiarazioni,
ha ribadito di essere stato contattato da al fine di Parte_3 Parte_1 effettuare un lavoro presso la conceria Mirema S.r.l. ed ha dichiarato di esser partito la mattina del 07 marzo 2019 “da casa mia con la mia autovettura Ford
Galaxy ed in piazza alla frazione Banzano, al bar, ho incontrato i fratelli Per_1
e e mi disse che, contattato da , doveva
[...] Per_2 Per_1 Parte_1 scendere in conceria Mirema per effettuare il lavoretto che io avevo già visionato ed accettato. Tutti e tre siamo arrivati in conceria ed abbiamo iniziato il lavoretto da fare”.
Nel verbale di spontanee dichiarazioni rese in pari data, ha CP_6 confermato quanto dichiarato da ed ha aggiunto di non esser stato Parte_2
“chiamato a lavoro” da . Parte_2
Quanto, invece, a , nel verbale di spontanee dichiarazioni del 13 Persona_1 marzo 2019, questi ha confermato l'incontro della mattina del 7.03.2019 nella frazione Banzano con ed ha dichiarato di essere stato contattato Parte_2 telefonicamente da , il quale gli ha chiesto di recarsi il giorno 7 Parte_1 marzo 2019 in conceria per fare un piccolo lavoretto.
Tanto premesso, in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (ex multis Cassazione n. 24208/2020) che consente di dare preminenza alle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti agli Ispettori, in quanto connotate da genuinità, si rileva la concordanza tra le asserzioni rese in sede ispettiva nei verbali di sommarie informazioni, a fronte, viceversa, dell'assenza di documentazione comprovante la tesi prospettata dagli opponenti.
In particolare, parte opponente ha contestato, in primo luogo, che il sito interessato dall'accesso ispettivo risulta in realtà ubicato in Montoro (AV), alla località Fondo Galdo Ricciardelli e non presso l'opificio sito in via Consolazione ubicato nella zona ASI in Solofra (AV), come invece è emerso dalla dichiarazione resa in data 07 marzo 2019 agli ispettori da e, tuttavia, alcuna Persona_1 prova parte opponente ha fornito sul punto. R.G. n. 145/2024
Quanto, poi, alla diversa ricostruzione del rapporto di lavoro ed all'eccepita natura autonoma del rapporto di lavoro con il solo , per aver la Parte_2 affidato al fabbro l'incarico di rimuovere le vetrate CP_1 Parte_2 rotte e di posizionare le lamiere zincate e per aver i lavoratori , Controparte_5 [...]
e al più operato alle dipendenze di , trattasi Per_1 Persona_3 Parte_2 di tesi non convincente, poiché disattesa dall'istruttoria svolta dall'ente convenuto in fase ispettiva e che neppure può indirettamente trarsi dal contratto di appalto versato in atti dalla parte opponente ed avente ad oggetto “il montaggio di lamiere zincate di chiusura timpano capannone”, atteso che tale contratto risulta stipulato da con Officine Pietro Bruno S.r.l. solo in CP_1 data 28 marzo 2019 con riguardo ad un capannone sito in Montoro, alla località
Fondo Galdo/Ricciardelli e non già presso la sede legale della società (sita in
Solofra, alla via Melito Centro ASI), ove risulta esser stato eseguito l'accesso ispettivo.
Inoltre, l'assunto – che parte opponente avrebbe voluto dimostrare con una inammissibile prova testimoniale – secondo cui il solo vincolo contrattuale riguardava l'appalto con il fabbro contrasta irrimediabilmente con il Parte_2 fatto che il predetto fosse privo di partita IVA, alcun rilievo assumendo ai fini di un diverso convincimento gli estratti di pagine web relativi all'attività svolta da
. Parte_2
Con riguardo, poi, all'affermazione che trattavasi, nella specie, di prestazioni occasionali ex art. 2222 c.c., la stessa non può essere accolta in quanto la occasionalità/sporadicità delle prestazioni è aspetto del tutto irrilevante per escludere la natura subordinata del rapporto, che ben può sussistere sia in caso di prestazioni di durata limitata nel tempo sia di attività lavorativa resa in modo sporadico/saltuario (cfr. Cass. n. 58/2009).
Deciso, ai fini della subordinazione, è il profilo relativo al quomodo delle prestazioni.
Invero, nel lavoro autonomo, il prestatore ha piena discrezionalità in merito al tempo, al luogo ed al modo di organizzare la propria attività.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti emerge l'assenza del rischio economico in capo ai lavoratori e l'inserimento degli stessi nell'altrui organizzazione produttiva, con relativo assoggettamento al potere decisionale e di spesa del datore di lavoro. R.G. n. 145/2024
Dunque, dalla disamina degli atti di causa, risultano sussistere prove contrarie alle tesi prospettate dalla parte opponente, fondate sulle sommarie informazioni rese dai lavoratori, riscontrandosi la loro univocità, logicità e coerenza ed altresì dovendosi aggiungere come il fatto che esse erano state rese nell'immediatezza del fatto non possa che indurre a stimarle come degne di particolare e specifica credibilità.
Da ultimo, con riguardo all'entità della sanzione comminata dall' , CP_2 premesso che essa risulta correttamente determinata, va rilevata l'infondatezza della domanda subordinata di rideterminazione, essendo stata impropriamente richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2014, che, tuttavia, concerne le sanzioni civili e non già quelle amministrative oggetto del presente procedimento.
Tra l'altro, l' ha applicato la sanzione di € 15.840,00, incrementando CP_2 la sanzione in misura ridotta pari ad € 14.400,00, quest'ultima ottenuta moltiplicando la sanzione determinata per il singolo lavoratore (€ 3.960,00) per il numero dei lavoratori a nero (pari a 4).
L' , quindi, ha determinato la sanzione parametrandola, non già ai CP_2 minimi edittali, bensì al criterio di determinazione della sanzione “in misura ridotta” che il soggetto passivo è ammesso a pagare ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981.
10. Alla luce di tutta la documentazione in atti e soprattutto delle dichiarazioni acquisite, discende che possa dirsi sufficientemente acclarata la violazione posta a fondamento dell'ordinanza – ingiunzione impugnata n. 268/2023, a carico di quale obbligato in solido e , quale trasgressore. CP_1 Parte_1
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza degli opponenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/2022 e con applicazione dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
R.G. n. 145/2024
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in opposizione depositato da e nei confronti dell' Parte_1 CP_1 Controparte_12
, rigettata ogni diversa istanza e/o eccezione, così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 268/2023 del 5.12.2023 proposta da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Controparte_10 ingiunzione opposta e le relative sanzioni irrogate;
- condanna gli opponenti, e in solido tra loro, al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'opposto Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di € 3.389,60 (già ridotto del
20%) per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
IL GIUDICE
Dr.ssa Valeria Villani