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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 636/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 639/2025 avente ad oggetto “domanda di separazione giudiziale e successivo divorzio” promossa da nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Dal Prà con studio in Thiene, viale C.F._1
Bassani 87/G
Ricorrente
nei confronti di
nato a [...] - Michigan (USA) il 18.01.1968, residente a [...]Controparte_1
Conco, via Cantele Gabriele n. 9, C.F.: C.F._2
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
***
pagina 1 di 3 Conclusioni di parte ricorrente:
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito
VOGLIA autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
PRONUNCIARE una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Spese e competenze di causa rifuse per la sola ipotesi di opposizione.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2025, ritualmente notificato, esponeva: di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con (cittadino americano) a Lusiana (VI), il giorno Controparte_1
30.08.2014, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2 parte
I, anno 2014; che dalla loro unione non erano nati figli;
che da tempo l'affectio coniugalis era venuta meno e, pertanto, ella aveva già trasferito altrove il proprio domicilio, temendo anche per la propria incolumità personale;
di aver tentato inutilmente di attivare una procedura consensuale per separarsi, senza tuttavia giungere ad un accordo. Chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, senza nulla chiedere a titolo di mantenimento. Inoltre, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi dopo il passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di separazione, una volta decorso il termine di cui all'art. 3 legge 898/1970.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, alla prima udienza del 3.06.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
A detta udienza, compariva personalmente avanti al Giudice relatore per confermare la Parte_1
volontà di separarsi. Contestualmente, su istanza del patrocinio attoreo, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione limitatamente alla domanda di separazione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi debba essere accolta nella ricorrenza dei presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c. Comparsa in udienza Pt_1
ha ribadito la volontà di separarsi e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione con il marito,
[...]
stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza che, infatti, per quanto da lei dichiarato, è già cessata con il suo allontanamento dalla casa coniugale. L'irreversibilità della crisi matrimoniale trova, altresì, conferma nella condotta processuale del sig. che non ha inteso Controparte_1
costituirsi in giudizio ai fine di contrastare la domanda avversaria.
Nulla deve disporsi in punto di mantenimento reciproco dei coniugi, in assenza di specifica richiesta.
A questo punto la causa deve essere rimessa, con separata ordinanza, sul ruolo del Giudice relatore per le successive determinazioni sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta dalla ricorrente in via cumulativa ex art. 473 bis 49 c.p.c.
La statuizione sulle spese processuali va riservata alla pronuncia che definisce l'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] - Michigan (USA) il 18.01.1968, uniti in matrimonio Controparte_1
in data 30.08.2014 a Lusiana (VI);
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusiana (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel relativo registro dell'anno 2014, numero 2, parte I;
3. riserva la pronuncia sulle spese processuali all'esito del giudizio;
4. dispone con ordinanza separata e contestuale la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore Dott.ssa
Biancamaria Biondo per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 639/2025 avente ad oggetto “domanda di separazione giudiziale e successivo divorzio” promossa da nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Dal Prà con studio in Thiene, viale C.F._1
Bassani 87/G
Ricorrente
nei confronti di
nato a [...] - Michigan (USA) il 18.01.1968, residente a [...]Controparte_1
Conco, via Cantele Gabriele n. 9, C.F.: C.F._2
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
***
pagina 1 di 3 Conclusioni di parte ricorrente:
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito
VOGLIA autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
PRONUNCIARE una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Spese e competenze di causa rifuse per la sola ipotesi di opposizione.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2025, ritualmente notificato, esponeva: di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con (cittadino americano) a Lusiana (VI), il giorno Controparte_1
30.08.2014, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2 parte
I, anno 2014; che dalla loro unione non erano nati figli;
che da tempo l'affectio coniugalis era venuta meno e, pertanto, ella aveva già trasferito altrove il proprio domicilio, temendo anche per la propria incolumità personale;
di aver tentato inutilmente di attivare una procedura consensuale per separarsi, senza tuttavia giungere ad un accordo. Chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, senza nulla chiedere a titolo di mantenimento. Inoltre, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi dopo il passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di separazione, una volta decorso il termine di cui all'art. 3 legge 898/1970.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, alla prima udienza del 3.06.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
A detta udienza, compariva personalmente avanti al Giudice relatore per confermare la Parte_1
volontà di separarsi. Contestualmente, su istanza del patrocinio attoreo, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione limitatamente alla domanda di separazione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi debba essere accolta nella ricorrenza dei presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c. Comparsa in udienza Pt_1
ha ribadito la volontà di separarsi e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione con il marito,
[...]
stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza che, infatti, per quanto da lei dichiarato, è già cessata con il suo allontanamento dalla casa coniugale. L'irreversibilità della crisi matrimoniale trova, altresì, conferma nella condotta processuale del sig. che non ha inteso Controparte_1
costituirsi in giudizio ai fine di contrastare la domanda avversaria.
Nulla deve disporsi in punto di mantenimento reciproco dei coniugi, in assenza di specifica richiesta.
A questo punto la causa deve essere rimessa, con separata ordinanza, sul ruolo del Giudice relatore per le successive determinazioni sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta dalla ricorrente in via cumulativa ex art. 473 bis 49 c.p.c.
La statuizione sulle spese processuali va riservata alla pronuncia che definisce l'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] - Michigan (USA) il 18.01.1968, uniti in matrimonio Controparte_1
in data 30.08.2014 a Lusiana (VI);
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusiana (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel relativo registro dell'anno 2014, numero 2, parte I;
3. riserva la pronuncia sulle spese processuali all'esito del giudizio;
4. dispone con ordinanza separata e contestuale la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore Dott.ssa
Biancamaria Biondo per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3