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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1463/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] l'[...]; Parte_1
a Merenda. e
nato ad [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Cardarelli.
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in GIULIANOVA (TE) in data 29.06.2013, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di GIULIANOVA, dell'anno 2013, atto n. 11, Parte 1 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. • La casa coniugale sita in 00061 Anguillara Sabazia (Rm) via Pian delle Crocette n. 37 distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia Cat. A/7 Classe 2° Vani 6,5 – in NCEU al foglio 17, part. 463 sub. 512, 513 e 514 tra loro graffati, sita via Pian delle Crocette n. 37, p. S1-t-1, z.c. U, superficie catastale mq. 197, rendita € 788,89, è stata acquistata nelle more tra la separazione ed il divorzio dalla sig.ra che ne è divenuta unica proprietaria e continuerà ad abitarvi Parte_1 con il figlio minore;
mobile resta assegnato alla medesima Parte_1 nell'interesse del figlio minore. • Le parti danno atto con la sottoscrizione delle presenti condizioni che le questioni patrimoniali relative all'immobile sono state regolate con la vendita e quindi ciascuna parte dichiara di non aver nulla a pretendere dall'altra. • I sig.ri e concordano per Parte_1 CP_1
l'affidamento congiunto del figlio con collocazione prevalente del bambino presso la madre, Per_1 nell'abitazione familiare che le ssegnata;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. • In relazione al diritto di visita i sig.ri e stabiliscono che il padre potrà tenere con Parte_1 CP_1 sé , in base alla seguente ripartizione: • Nel periodo scolastico, il padre, avrà diritto a tenere con Per_1 sé i giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento presso la propria Per_1 dimora, fino alla mattina seguente con accompagnamento a scuola a cura del papà, mentre i restanti giorni infrasettimanali il bambino rimarrà con la madre. Nei week end il minore trascorrerà alternativamente due fine settimana al mese con il padre, che avrà diritto di tenerlo con sé, con pernottamento presso la propria abitazione, dal giorno di sabato dalle ore 11.00, fino alle ore 20.00 della domenica sera con accompagnamento presso la dimora materna. • Durante le festività natalizie,
trascorrerà (ad anni alterni) con un genitore il 24 dicembre ed il 1° gennaio, e con l'altro il 25 Per_1 dicembre ed il 31 dicembre. Il minore trascorrerà con la madre il 26 dicembre e con il padre il 6 gennaio di ogni anno. Per il restante periodo varrà la ripartizione fissata per il periodo scolastico. Resta ferma la possibilità di modificare la ripartizione sopra prospettata, previo accordo delle parti e secondo la volontà del minore. • Durante le vacanze pasquali, trascorrerà le festività ad anni alterni con Per_1 ciascun genitore (a partire dal 2026 con la madre). • Durante le vacanze estive, il padre avrà diritto di tenere con sé il bambino per due settimane consecutive, previo accordo con la madre in ordine alla scelta del periodo, che dovrà essere concordato entro il 30 maggio di ogni anno. Per il restante periodo di chiusura scolastica varranno le regole ordinarie stabilite nel periodo scolastico. • Eventuali vacanze invernali, settimane bianche ovvero viaggi durante l'anno scolastico, che si prospettano a favore del minore accompagnato da ciascun genitore sono da concordare tra gli stessi entro e non oltre 30 giorni precedenti alla partenza;
il genitore che non porterà il figlio in vacanza durante il periodo invernale avrà diritto a trascorrere eguale periodo con il bambino presso la propria dimora. • Durante le altre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre) Per_1 trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 25 aprile, il 2 giugno ed il 1° novembre, e con l'al maggio, il 29 giugno e l'8 dicembre. Nel caso in cui, la notte precedente la festività, il bambino si trovasse presso l'altro genitore, quest'ultimo dovrà accompagnarlo presso la dimora dell'altro entro le ore 11:00 del giorno festivo. A partire dall'anno 2025, il padre terrà con sé il minore il 25 aprile, il 2 giugno ed il 1° novembre;
gli altri giorni di festa spetteranno alla madre. • Resta inteso che durante la permanenza del minore con ciascun genitore, quest'ultimo dovrà informare l'altro del luogo in cui il minore si trova, e dovrà fornire un recapito telefonico attivo dove il minore potrà essere contattato. • In relazione al mantenimento per , tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, Per_1 quest'ultime stabiliscono congiunta e il sig. continuerà a corrispondere a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio , la somma complessiva di € 500,00 Per_1 (cinquecento/00) mensili rivalutabile annualmente second ici ISTAT famiglie, entro il 5 di ogni mese, a partire dalla data di deposito del presente ricorso. Il versamento avverrà direttamente in favore della sig.ra mediante bonifico bancario alle coordinate già note al sig. Parte_1
• Il sig. inoltre continuerà a provvedere in maniera esclusiva alle CP_1 Controparte_1 a 300,0 e il bambino tutt'ora segue in ragione della patologia diagnosticata sin dalla nascita di “disturbo del linguaggio e disprassia ideomotoria”. Il pagamento avverrà direttamente in favore della struttura o dei terapisti. • All'interno del mantenimento diretto, rientreranno le spese alimentari e di abbigliamento del figlio nonché le altre spese ordinarie, meglio individuate nel Protocollo tra il Tribunale civile di Civitavecchia e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia al quale le parti intendono conformarsi, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Restano escluse dal mantenimento stabilito le spese mediche non rimborsate dal servizio nazionale, sportive, scolastiche e parascolastiche sostenute per il minore , e tutte quelle Per_1 spese qualificabili come straordinarie, secondo il protocollo d'Intesa approv Tribunale di Civitavecchia e tutt'ora in vigore e che entrambi i ricorrenti approvano espressamente, e che rimarranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 %. Il rimborso di ciascuna spesa sostenuta da un solo genitore nell'interesse del figlio dovrà avvenire da parte dell'altro genitore entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'invio del giustificativo di spesa. • L'assegno unico erogato dall'INPS per il minore non autosufficiente economicamente, ex assegno familiare, sarà percepito nella misura Per_1 del 100% dalla signora . • Le parti con la sottoscrizione delle presenti condizioni, Parte_1 si prestano sin d'ora re ché la sig.ra , in qualità di genitore Parte_1 collocatario, possa trasferirsi unitamente al figlio presso altra abitazione, anche sita in altro Comune e/o Regione rispetto a quelli di attuale residenza, laddove il trasferimento sia preordinato a migliorare le proprie condizioni di vita e quelle del proprio figlio e/o sia motivato da ragioni lavorative. In tal caso le parti acconsentono sin da ora affinchè il diritto di visita venga modificato per iscritto, ovvero con la sottoscrizione di una modifica congiunta delle condizioni di visita del padre in funzione del nuovo assetto familiare e che consentano al padre una maggiore flessibilità per consentire l'adeguata frequentazione del minore nel rispetto della bigenitorialità. • I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi ai fini dell'espatrio. • Le parti rinunciano preventivamente all'appello contro l'emananda sentenza onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile. Con ogni ulteriore statuizione di legge, anche in ordine all'annotazione provvedimento in calce all'atto di matrimonio. Le parti dichiarano di voler compensare tra loro le spese del presente procedimento. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 11.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1463/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] l'[...]; Parte_1
a Merenda. e
nato ad [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Cardarelli.
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in GIULIANOVA (TE) in data 29.06.2013, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di GIULIANOVA, dell'anno 2013, atto n. 11, Parte 1 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. • La casa coniugale sita in 00061 Anguillara Sabazia (Rm) via Pian delle Crocette n. 37 distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia Cat. A/7 Classe 2° Vani 6,5 – in NCEU al foglio 17, part. 463 sub. 512, 513 e 514 tra loro graffati, sita via Pian delle Crocette n. 37, p. S1-t-1, z.c. U, superficie catastale mq. 197, rendita € 788,89, è stata acquistata nelle more tra la separazione ed il divorzio dalla sig.ra che ne è divenuta unica proprietaria e continuerà ad abitarvi Parte_1 con il figlio minore;
mobile resta assegnato alla medesima Parte_1 nell'interesse del figlio minore. • Le parti danno atto con la sottoscrizione delle presenti condizioni che le questioni patrimoniali relative all'immobile sono state regolate con la vendita e quindi ciascuna parte dichiara di non aver nulla a pretendere dall'altra. • I sig.ri e concordano per Parte_1 CP_1
l'affidamento congiunto del figlio con collocazione prevalente del bambino presso la madre, Per_1 nell'abitazione familiare che le ssegnata;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. • In relazione al diritto di visita i sig.ri e stabiliscono che il padre potrà tenere con Parte_1 CP_1 sé , in base alla seguente ripartizione: • Nel periodo scolastico, il padre, avrà diritto a tenere con Per_1 sé i giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento presso la propria Per_1 dimora, fino alla mattina seguente con accompagnamento a scuola a cura del papà, mentre i restanti giorni infrasettimanali il bambino rimarrà con la madre. Nei week end il minore trascorrerà alternativamente due fine settimana al mese con il padre, che avrà diritto di tenerlo con sé, con pernottamento presso la propria abitazione, dal giorno di sabato dalle ore 11.00, fino alle ore 20.00 della domenica sera con accompagnamento presso la dimora materna. • Durante le festività natalizie,
trascorrerà (ad anni alterni) con un genitore il 24 dicembre ed il 1° gennaio, e con l'altro il 25 Per_1 dicembre ed il 31 dicembre. Il minore trascorrerà con la madre il 26 dicembre e con il padre il 6 gennaio di ogni anno. Per il restante periodo varrà la ripartizione fissata per il periodo scolastico. Resta ferma la possibilità di modificare la ripartizione sopra prospettata, previo accordo delle parti e secondo la volontà del minore. • Durante le vacanze pasquali, trascorrerà le festività ad anni alterni con Per_1 ciascun genitore (a partire dal 2026 con la madre). • Durante le vacanze estive, il padre avrà diritto di tenere con sé il bambino per due settimane consecutive, previo accordo con la madre in ordine alla scelta del periodo, che dovrà essere concordato entro il 30 maggio di ogni anno. Per il restante periodo di chiusura scolastica varranno le regole ordinarie stabilite nel periodo scolastico. • Eventuali vacanze invernali, settimane bianche ovvero viaggi durante l'anno scolastico, che si prospettano a favore del minore accompagnato da ciascun genitore sono da concordare tra gli stessi entro e non oltre 30 giorni precedenti alla partenza;
il genitore che non porterà il figlio in vacanza durante il periodo invernale avrà diritto a trascorrere eguale periodo con il bambino presso la propria dimora. • Durante le altre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre) Per_1 trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 25 aprile, il 2 giugno ed il 1° novembre, e con l'al maggio, il 29 giugno e l'8 dicembre. Nel caso in cui, la notte precedente la festività, il bambino si trovasse presso l'altro genitore, quest'ultimo dovrà accompagnarlo presso la dimora dell'altro entro le ore 11:00 del giorno festivo. A partire dall'anno 2025, il padre terrà con sé il minore il 25 aprile, il 2 giugno ed il 1° novembre;
gli altri giorni di festa spetteranno alla madre. • Resta inteso che durante la permanenza del minore con ciascun genitore, quest'ultimo dovrà informare l'altro del luogo in cui il minore si trova, e dovrà fornire un recapito telefonico attivo dove il minore potrà essere contattato. • In relazione al mantenimento per , tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, Per_1 quest'ultime stabiliscono congiunta e il sig. continuerà a corrispondere a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio , la somma complessiva di € 500,00 Per_1 (cinquecento/00) mensili rivalutabile annualmente second ici ISTAT famiglie, entro il 5 di ogni mese, a partire dalla data di deposito del presente ricorso. Il versamento avverrà direttamente in favore della sig.ra mediante bonifico bancario alle coordinate già note al sig. Parte_1
• Il sig. inoltre continuerà a provvedere in maniera esclusiva alle CP_1 Controparte_1 a 300,0 e il bambino tutt'ora segue in ragione della patologia diagnosticata sin dalla nascita di “disturbo del linguaggio e disprassia ideomotoria”. Il pagamento avverrà direttamente in favore della struttura o dei terapisti. • All'interno del mantenimento diretto, rientreranno le spese alimentari e di abbigliamento del figlio nonché le altre spese ordinarie, meglio individuate nel Protocollo tra il Tribunale civile di Civitavecchia e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia al quale le parti intendono conformarsi, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Restano escluse dal mantenimento stabilito le spese mediche non rimborsate dal servizio nazionale, sportive, scolastiche e parascolastiche sostenute per il minore , e tutte quelle Per_1 spese qualificabili come straordinarie, secondo il protocollo d'Intesa approv Tribunale di Civitavecchia e tutt'ora in vigore e che entrambi i ricorrenti approvano espressamente, e che rimarranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 %. Il rimborso di ciascuna spesa sostenuta da un solo genitore nell'interesse del figlio dovrà avvenire da parte dell'altro genitore entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'invio del giustificativo di spesa. • L'assegno unico erogato dall'INPS per il minore non autosufficiente economicamente, ex assegno familiare, sarà percepito nella misura Per_1 del 100% dalla signora . • Le parti con la sottoscrizione delle presenti condizioni, Parte_1 si prestano sin d'ora re ché la sig.ra , in qualità di genitore Parte_1 collocatario, possa trasferirsi unitamente al figlio presso altra abitazione, anche sita in altro Comune e/o Regione rispetto a quelli di attuale residenza, laddove il trasferimento sia preordinato a migliorare le proprie condizioni di vita e quelle del proprio figlio e/o sia motivato da ragioni lavorative. In tal caso le parti acconsentono sin da ora affinchè il diritto di visita venga modificato per iscritto, ovvero con la sottoscrizione di una modifica congiunta delle condizioni di visita del padre in funzione del nuovo assetto familiare e che consentano al padre una maggiore flessibilità per consentire l'adeguata frequentazione del minore nel rispetto della bigenitorialità. • I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi ai fini dell'espatrio. • Le parti rinunciano preventivamente all'appello contro l'emananda sentenza onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile. Con ogni ulteriore statuizione di legge, anche in ordine all'annotazione provvedimento in calce all'atto di matrimonio. Le parti dichiarano di voler compensare tra loro le spese del presente procedimento. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 11.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Roberta Nardone