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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 29/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8794 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Lopez
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto, dott.ssa Raffaela Conti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.10.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1 lavoro, al fine sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa all'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo la carenza CP_2
d'interesse ad agire, stante l'insussistenza del requisito reddituale all'uopo previsto.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 29.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio postula che “il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del
2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (Cass. Sez.
Lav. 5.5.2015, n. 8932).
2.2. Con particolare riferimento alle prestazioni collegate all'invalidità civile, occorre poi ricordare che i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di inoccupazione) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr. Cass. nn. 4067/2002;
13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011).
2.3. Nel caso di specie, non v'è prova – né, ancor prima, specifica allegazione – circa il reddito imponibile conseguito dalla parte ricorrente nel periodo d'imposta 2024 (coincidente con l'anno di presentazione della domanda amministrativa).
D'altro canto, l'ultimo reddito disponibile, quale asseverato dalla certificazione unica versata in atti dall'Ente e non smentito da elementi di segno contrario, ammonta ad euro 9.575,70 ed
è, pertanto, pacificamente superiore alla soglia ex lege fissata per l'erogazione della prestazione in oggetto.
CP_ Da ultimo, è appena il caso di puntualizzare che, dopo la costituzione dell' alcuna difesa
è stata svolta dal ricorrente, il quale – sintomaticamente – nulla ha dedotto con riguardo all'eccezione sollevata dall' . CP_2
2 2.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendovi prova che l'invocato accertamento tecnico possa apportare all'assistibile un risultato giuridicamente apprezzabile.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8794/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa revoca dell'incarico conferito al nominato
C.T.U., così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 29/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 29/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8794 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Lopez
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto, dott.ssa Raffaela Conti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.10.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1 lavoro, al fine sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa all'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo la carenza CP_2
d'interesse ad agire, stante l'insussistenza del requisito reddituale all'uopo previsto.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 29.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio postula che “il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del
2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (Cass. Sez.
Lav. 5.5.2015, n. 8932).
2.2. Con particolare riferimento alle prestazioni collegate all'invalidità civile, occorre poi ricordare che i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di inoccupazione) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr. Cass. nn. 4067/2002;
13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011).
2.3. Nel caso di specie, non v'è prova – né, ancor prima, specifica allegazione – circa il reddito imponibile conseguito dalla parte ricorrente nel periodo d'imposta 2024 (coincidente con l'anno di presentazione della domanda amministrativa).
D'altro canto, l'ultimo reddito disponibile, quale asseverato dalla certificazione unica versata in atti dall'Ente e non smentito da elementi di segno contrario, ammonta ad euro 9.575,70 ed
è, pertanto, pacificamente superiore alla soglia ex lege fissata per l'erogazione della prestazione in oggetto.
CP_ Da ultimo, è appena il caso di puntualizzare che, dopo la costituzione dell' alcuna difesa
è stata svolta dal ricorrente, il quale – sintomaticamente – nulla ha dedotto con riguardo all'eccezione sollevata dall' . CP_2
2 2.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendovi prova che l'invocato accertamento tecnico possa apportare all'assistibile un risultato giuridicamente apprezzabile.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8794/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa revoca dell'incarico conferito al nominato
C.T.U., così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 29/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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