Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 122
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di presumere l'esistenza di un contratto verbale di cessione d'azienda in frode alla legge

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto introduce nuove eccezioni in appello, in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione in relazione alla mancanza di elementi per configurare una cessione occulta di ramo d'azienda

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia analizzato dettagliatamente tutti i motivi introdotti, escludendo un difetto di motivazione. La contestazione riguarda la non condivisione del giudizio motivazionale.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione in relazione alla mancata allegazione dei ruoli e degli avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza di legittimità escluda il diritto del cessionario ad essere destinatario degli atti di contestazione al cedente, come riportato nelle controdeduzioni dell'Agenzia.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione in relazione alla non inerenza dei debiti tributari al ramo d'azienda asseritamente ceduto

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i termini e le modalità dell'onere probatorio a carico della parte cessionaria, richiedendo l'esibizione dei libri contabili e del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza di primo grado sulla prova della cessione di ramo d'azienda e dell'accordo fraudolento

    Sono emersi fatti gestionali (cessione in affitto di ramo d'azienda, trasferimento immobiliare, risoluzione anticipata, fallimento della concedente) che supportano l'ipotesi di azione fraudolenta. Inoltre, l'identità del codice ATECO, la prosecuzione del ciclo produttivo, l'identità delle relazioni commerciali e la base familiare delle società caratterizzano l'esistenza di una cessione d'azienda.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza di primo grado sull'applicazione delle sanzioni nella misura massima

    La determinazione del quantum della sanzione consegue al giudizio negativo dei fatti gestionali posti in essere che realizzano un chiaro intento evasivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 122
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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