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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1156/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Zanardelli (foro di CI)
- RICORRENTE contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore in proprio ex art. 417 bis c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. 689/1981, lavoro/prev.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti finali, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria il 9 giugno 2023, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
CI - Sezione Lavoro l' - sede di CI, Controparte_2 siccome impugnava l'ordinanza - ingiunzione n. 126/2023 del 4 maggio 2023
(prot. n. 12231), a lui notificata in data 11 maggio 2023, con la quale gli era intimato di pagare la sanzione amministrativa di euro 667,67 (all. 1 al ricorso), quale datore di lavoro di , siccome era stata riscontrata Parte_2 la violazione de:
a) art. 4-bis, primo periodo, comma 2 d. lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b) l. 183/2010, per aver omesso di consegnare al collaboratore domestico una copia del contratto individuale di Parte_2 lavoro;
b) art. 9-bis, comma 2, 2-bis, 2-ter, d.l. n. 510/96, convertito con l. 608/96, come modificato dall'art. 1, comma 1.180 l. 296/2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, l. 183/2010, come modificato dal d.l. 16/2012, convertito con modificazioni dalla l. 44/2012), per non aver comunicato l'assunzione del medesimo lavoratore.
Più precisamente, il ricorrente asseriva che:
- l'ordinanza - ingiunzione opposta traeva origine dal Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. BS00000/2022-187-01 del 16 marzo
2022, contenente diffida ex art. 13, commi 2 e 3 d. lgs. 124/204 e notificazione di illecito amministrativo ex art. 14 l. 686/1981, emesso per aver “occupato senza regolare assunzione presso la sua proprietà sita in
CI Via Stretta 199/201, i segg. lavoratori domestici:
[...]
in qualità di collaboratore domestico addetto a servizi di Parte_2 giardinaggio (Livello A) dal giorno 8 giugno 2019 al 27 novembre 2019 con un orario di lavoro di otto ore al giorno per cinque gg. alla settimana;
in qualità di collaboratore domestico Parte_3
2 addetto a lavori di giardinaggio e piccola manutenzione (livello B) dal giorno 8 giugno 2019 al 27 novembre 2019 con un orario di otto ore al giorno per sette gg. alla settimana” (cfr. all. 2);
- avverso questo Verbale di Accertamento Unico era stato proposto ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 d. lgs. 124/2004, istituito presso l'Ispettorato Interregionale del Lavoro competente per il territorio di CI (ricorso n. 118/2022 presentato in data 3 giugno 2022, doc. 3), che era stato parzialmente accolto - con delibera n. 206/2022 del
27 settembre 2022 - in riferimento alla posizione del solo Parte_3
, laddove si affermava che “non emerge dagli atti la prova in
[...] merito all'effettivo impiego del sig. quale lavoratore Parte_3 subordinato alle dipendenze del sig. ”. Invece, con riguardo Parte_1
a l'impugnazione era stata rigettata, con la seguente Parte_2 motivazione: “con riferimento al sig. , dalle Parte_2 dichiarazioni acquisite emerge che lo stesso svolgeva attività di giardinaggio presso l'immobile per conto dell'avv. . In Parte_1 particolare il sig. riceveva direttamente Parte_2 dall'avv. la retribuzione per l'attività svolta” (cfr. doc. 4); Parte_1
- in data 27 marzo 2022 il ricorrente depositava formale richiesta di accesso agli atti (cfr. doc. 5), in esito alla quale gli erano trasmesse le sole dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, fra i quali con la Parte_2 precisazione che null'altro poteva essere divulgato, in conformità al disposto di cui all'art. 2 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 757/1994 (cfr. doc. 6);
- la richiesta era rinnovata il 10 ottobre 2022 (cfr. doc. 7), ma era rigettata
(cfr. doc. 8);
- il procedimento amministrativo culminato nel Verbale Unico di
Accertamento era scaturito dalla segnalazione di , la cui Parte_3 posizione era poi stata stralciata dal Comitato per i rapporti di lavoro per assenza di elementi della subordinazione. Invece, nessuna segnalazione o denuncia era stata presentata da con il quale l'avv. di Parte_2 Pt_1
3 sosteneva di non aver mai stipulato un contratto di lavoro Pt_1 subordinato;
- l'accertamento dei funzionari di era avvenuto a distanza di quasi tre Pt_4 anni dai fatti contestati, senza che vi fosse verifica delle propalazioni rese dalle persone informate sui fatti;
- i lavori di giardinaggio presso l'abitazione cittadina del ricorrente, in via
Stretta n. 199/201 (presunto luogo di lavoro), erano stati eseguiti esclusivamente dall'impresa di (corrente in Dello, in via Controparte_3
Guindani, 26), senza l'ausilio di e come dichiarato agli Pt_3 Parte_2 stessi funzionari dell' da il quale asseriva di conoscere Pt_4 CP_3
e di averlo presentato a (cfr. doc. 9). Nessun altro Parte_2 Pt_3 elemento esplicativo del vincolo di subordinazione era emerso dall'istruttoria svolta dall'ente pubblico.
L'opponente lamentava violazione del principio del contraddittorio, stante il rigetto parziale della richiesta di accesso agli atti rivolta all' che era causa di Pt_4 nullità del procedimento e, di conseguenza, del verbale e delle relative sanzioni.
Nel merito, adduceva l'assenza di elementi probatori atti a supportare la pretesa dell'ente, il quale rivestiva il ruolo di attore in senso sostanziale e aveva l'onere di provare il fatto costitutivo posto a fondamento dell'ordinanza - ingiunzione impugnata.
Non erano sufficienti a dimostrare la natura subordinata del presunto rapporto tra e il verbale ispettivo e le dichiarazioni raccolte, a due anni Parte_1 Parte_2 dai fatti, senza accertamento del pubblico ufficiale. Il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso per quanto l'ispettore dichiara di aver accertato di persona, non anche per le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, che hanno il valore di semplici elementi di valutazione.
L'assunto dell' era smentito dall'esistenza di una ditta professionale già Pt_4 incaricata dello svolgimento di lavori di giardinaggio per lo stesso immobile, che era stata regolarmente pagata.
Inoltre, - come pure - era tesserato di ADS Sporting Club Parte_2 Pt_3
CI in qualità di dirigente e, in quanto tale, riceveva dall'ente retribuzione e
4 rimborso spese (cfr. docc. 12 e 15), mentre non era mai stato pagato dall'avv. Pt_1
personalmente, né aveva mai avanzato rivendicazioni economiche nei Parte_1 suoi confronti.
I testi auditi nel corso del procedimento amministrativo nulla avevano saputo riferire in merito a eventuali accordi economici tra il ricorrente e il Parte_2 periodo di lavoro eseguito, l'orario di lavoro giornaliero e la qualifica di dipendente dell'avv. . Parte_1
Secondo le conclusioni raggiunte dal Comitato per i rapporti di lavoro, Pt_3
(che svolgeva attività di Vice Presidente e Consigliere, Direttore Generale,
Dirigente Responsabile Tecnico SGS, Allenatore della Juniores Regionale,
Responsabile Tecnico e Allenatore della Prima Squadra con riferimento alla ASD
Sporting Club CI, oltre a essere Consigliere e Vicepresidente della ASD
Sporting Club Nave e tecnico per la ASD Sporting Club CI, cfr. docc. 24/26), operava in autonomia rispetto al ricorrente, sicché non esisteva tra loro rapporto di subordinazione;
erano emersi indizi di un legame tra e Pt_3 Parte_2 non solo sulla scorta delle affermazioni di quest'ultimo, ma anche poiché il primo lo definiva suo fiduciario (cfr. doc. 13 fasc. ricorrente). Inoltre, e Parte_2 avevano costituito una società, (non iscritta nel Pt_3 Controparte_4 registro delle imprese), di cui erano gli unici soci - in qualità di Parte_3 administrative manager e come sales manager - che Parte_2 aveva quale scopo la realizzazione di campi da golf e giardini, come da pagina web pubblicata sul sito di Sporting Club Nave (reperibile solamente sulla pagina web di Google, cfr. doc. 14).
Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
1. IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: sospendere, anche inaudita altera parte con conferma alla prima udienza successiva, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione n. 126/2023 emessa dall' Controparte_1
e meglio identificata in premessa, sospensione da disporsi
[...] per le ragioni richieste dagli artt. 5 e 6, comma 7 D.Lvo 151/2011 meglio esposte in narrativa.
5
2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria fatta valere dall' Controparte_1
con ordinanza ingiunzione n. 126/2023 emessa in data 4.05.23 e
[...] notificata in data 11.05.23 conseguentemente ANNULLARE E/O REVOCARE E,
IN OGNI CASO, DICHIARARE l'inefficacia, l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 126/2023 oggi impugnata e di tutti gli atti presupporti.
3. IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA E NEL MERITO: nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse accogliere integralmente la presente opposizione e dovesse accertare le violazioni contestate con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
BS00000/2022-187-01 del 16.03.22 da cui è scaturita l'ordinanza ingiunzione n.
126/23 oggi impugnata, rideterminarsi le sanzioni amministrative impugnate nella misura minima prevista dalla legge e, conseguentemente, annullarsi e/o revocarsi l'ordinanza di ingiunzione n. 126/23 emessa dall'
[...]
di CI in data 4.05.23 e notificata in data 11.05.23. Controparte_1
4. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale>.
2. Con memoria depositata il 9 febbraio 2024 2022 si costituiva l' che in Pt_4 primo luogo negava la violazione del diritto di difesa a seguito del denegato accesso completo agli atti del procedimento ispettivo.
Nel merito, sottolineava che gli argomenti citati dal ricorrente erano ininfluenti e sottolineava la convergenza delle deposizioni raccolte.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- respingere la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione quivi opposta per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto, il ricorso presentato avverso
l'ordinanza di ingiunzione n. 126/23 e, conseguentemente, confermarne validità
6 ed efficacia giuridica, il tutto per i motivi gradatamente esposti nella presente memoria di costituzione e per ogni altro di fatto, di diritto, di ragione, con ogni conseguenza di legge;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite
(Per quanto concerne la quantificazione delle spese del procedimento sostenute dall'Amministrazione che si è costituita a mezzo di propri funzionari, si chiede che la liquidazione venga effettuata ai sensi dell'art. 9, co.2, D. Lgs. nr. 149/2015 secondo cui “In caso di esito favorevole della lite all' sono CP_1 riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”);
- in via subordinata, in caso di soccombenza, si chiede la compensazione delle spese di lite in ragione del carattere istituzionale che riveste l'attività ispettiva della e per le ragioni di merito sopra esposte, nonché dell'orientamento Pt_4 della Cassazione in materia (Cass. Sez. I civ. 22/04/205 n.8540, 5405/2004,
17692,12744, 11774 e 5386 del 2003, 5174/2002)>.
3. Con decreto 29 gennaio 2025 era concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato inaudita altera parte.
4. Stante la natura documentale della causa, rigettate le istanze istruttorie, era fissata udienza di discussione per il giorno 27 novembre 2025, che era celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti depositavano tempestivamente note finali in cui ribadivano le conclusioni già formulate e insistevano per il loro accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata dal ricorrente di nullità del procedimento per violazione delle norme in materia di facoltà di accesso agli atti della P.A.
7 Come sopra esposto, il ricorrente il 28 marzo 2022 aveva formulato istanza ai sensi dell'art. 22 l. 241/90 e ss.mm.ii. per ricevere copia de:
1) esposto/denuncia di e;
Parte_3 Parte_2
2) verifiche effettuate dall'Ufficio Ispettorato Territoriale del Lavoro di
CI;
3) documentazione prodotta da e Parte_3 Parte_2 [...]
; Pt_2
4) dichiarazioni testimoniali acquisite durante gli accertamenti;
5) copia atti e accertamenti connessi al verbale nr. BS00000/2022-187-01 del
16.03.2022.
L'opponente rappresentava di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, costituito dalla contestazione degli intervenuti rapporti di lavoro presuntivamente addebitati.
Secondo , la convenuta aveva ottemperato solo in parte alla sua Parte_1 Pt_4 richiesta e il duplice provvedimento di diniego (cfr. doc. 6 e 8 fasc. ricorrente) era viziato nella parte in cui proibiva l'ostensione integrale della documentazione amministrativa propedeutica all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione opposta.
Reputa la Decidente che la doglianza sia infondata.
Invero, la resistente - sia nella prima risposta (prot. n. 10197), adottata nell'immediatezza dell'istanza del 27 marzo 2022, sia in quella successiva (prot. n.
30813) a seguito della sua rinnovazione il 10 ottobre 2022, dopo l'accoglimento del ricorso amministrativo inoltrato al i rapporti di lavoro Parte_5 ex art. 17 d. lgs. 124/2004 - citava in modo puntuale le specifiche norme che impedivano la comunicazione di tutti gli atti procedimentali.
Da un lato, si evocava il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
n. 757 del 4 novembre 1994, intitolato “Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, il quale all'art. 2, nel prevedere Categorie di atti sottratti al diritto d'accesso>, così testualmente recita:
8
1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:
a) documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa;
b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;
c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi;
d) documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza;
e) relazioni ispettive presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
f) verbali di ispezione alle società cooperative;
g) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, semprechè dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;
h) documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.
2. Le notizie contenute nei documenti indicati alle categorie g) ed h), del comma
1 del presente articolo, cessano di essere escluse dall'accesso quando costituiscono rispettivamente titoli per l'avviamento al lavoro o la partecipazione a pubblici concorsi>.
Al successivo art. 3, si stabilisce la Durata del divieto di accesso>, nei seguenti termini:
9 1. Le categorie di documenti indicati nell'articolo precedente sono sottratte all'accesso rispettivamente per il periodo sottoindicato, che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte:
a) cinque anni;
b) cinque anni, o finché perduri il rapporto di lavoro nella ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro;
c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;
d) fino a quando sussista il titolare del diritto alla riservatezza;
e) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;
f) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;
g) finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza>.
Con riferimento al caso che occupa, parte resistente sottolineava che dovevano pertanto ritenersi escluse del diritto di accesso le denunce dei lavoratori.
Reputa la Giudice che, pacificamente, questa tipologia di atti è coperta da riserbo,
a fronte del divieto normativo, donde legittima esclusione dal novero di quelli conoscibili.
Dall'altro lato, l' richiamava l'art. 24, comma 3 l. 241/1990, secondo il quale Pt_4
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni>, con riferimento alla copia della richiesta di intervento ispettivo e al residuo carteggio.
Ritiene la Decidente che anche questa parte della motivazione sia esente da censure, in quanto non è ammesso un accesso generalizzato e indiscriminato, finalizzato al vaglio della condotta d'azione dell'organo ispettivo, ma solo di tipo funzionale.
10 In concreto, nessuna lesione al diritto di difesa del ricorrente è riscontrabile, se appena si considera che buona parte degli atti (segnatamente, le dichiarazioni ex art. 13 l. 689/1981 acquisite dai funzionari nello svolgimento dell'attività ispettiva) erano messe a disposizione tempestivamente di , il quale era Parte_1 messo dunque in condizione di promuovere il ricorso amministrativo ex art. 17 d. lgs. 124/2004, in cui risultava parzialmente vittorioso e di presentare scritti a suo favore ex art. 18 l. 689/1981.
L'eccezione è respinta.
7. Passando all'esame del merito, si osserva che non è in discussione la regolarità formale dell'ordinanza - ingiunzione opposta;
il punto controverso di causa attiene alla contestazione sul piano sostanziale dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'avv. e , che Parte_1 Parte_2 andrà dunque sondata, in via incidentale.
Decisiva fonte di prova è costituita dalle rivelazioni delle persone informate sui fatti sentite dai funzionari dell' tra cui importanza fondamentale assumono Pt_4 quelle provenienti dallo stesso lavoratore . Parte_2
Reputa infatti la Decidente di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che non esclude la incapacità a testimoniare del lavoratore, dal momento che non è portatore di un interesse che lo legittimi a proporre l'azione e neppure a intervenire in giudizio - cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. sentenza n. 15745 del 21 ottobre 2003 (Rv. 567552 - 01); Sez. Lav., sentenza n. 3051 dell'8 febbraio
2011 (Rv. 615896 - 01) e Sez. Lav., sentenza n. 4651 del 26 febbraio
2009 (Rv. 608148 - 01), così massimata: Nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'ispettorato provinciale del lavoro nei confronti di un datore di lavoro, il lavoratore non è incapace di testimoniare, ex art. 246 cod. proc. civ., quando l'oggettiva natura della violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché, pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa sia inipotizzabile>.
11 Vanno allora prese in esame anche le dichiarazioni rese da poiché Parte_2 possono fungere da elementi di prova e dovranno essere valutate unitamente alle ulteriori emergenze raccolte in sede ispettiva.
In particolare, quest'ultimo era sentito il 2 marzo 2022 e dipingeva un preciso affresco della vicenda (all. 7 fasc. resistente), che qui si riporta in forma integrale:
Conosco la persona mostratami in foto dall'ispettore e il suo nome è Parte_3
L'ho conosciuto quando sono andato a lavorare come
[...] giardiniere a via Stretta a CI a casa del sig. . Ho Parte_1 cominciato nel giugno 2019 fino a novembre 2019. Svolgevo un orario di otto ore al giorno per sette giorni su sette. Parte_3 mi diceva cosa fare nel giardino e nel mini campo da calcio
[...]
e da golf. Il primo mese sono stato pagato da e poi da Parte_1 luglio 2019 non sono stato pagato fino a novembre 2019 (21 novembre), quando l'avvocato mi ha dato 700 euro. Ritornando a
posso dire che lui si consultava con l'avvocato e mi Parte_3 diceva cosa fare. Mi dava una mano a tagliare il legno, a spostare le cose e a pitturare la casa. Quando sono arrivato il materiale era già lì. Preciso che i contatti li ho presi direttamente con l'avvocato
[...]
il quale mi disse di aver bisogno di un giardiniere per casa e Pt_1 per il campo RE “J” a Urago Mella. Il sig. era Parte_3 lì a via Stretta in maniera permanente e controllava che io facessi tutto giusto. Quando preparavamo il campo da golf o da tennis ho visto l'avvocato dire al sig. fai questo o quello. Non posso Pt_3 dire molto sull'orario di solo che quando arrivavo alle Pt_3
8,00 lui era già lì e quando andavo via mia faceva uscire. Preciso che cinque giorni lavoravo a casa del sig. e due giorni presso il Parte_1 campo RE “J”>.
Si tratta di propalazioni chiare e lineari, circostanziate, scevre da aporie e da eccessi verbali, non inquinate da astio o rancore, ma sobrie e pacate;
vale rimarcare che non formulava alcuna recriminazione e si limitava a Parte_2 narrare in modo piano l'occorso.
12 L'assenza di rimostranze, attestata dalla mancanza di una segnalazione o denuncia all'I.T.L. presentata dallo stesso lavoratore, lungi dall'inficiare la sua esposizione la rafforza, in quanto denota la sua neutralità per la vicenda e la mancanza di interesse a danneggiare l'avv. con affermazioni calunniose. Parte_1
È appena il caso di osservare che è ininfluente che non abbia chiesto il Parte_2 pagamento delle sue spettanze all'opponente, ovvero che non abbia avanzato la pretesa di essere regolarizzato, anzi è esaltata la bontà della sua ricostruzione, che non appare inficiata da aspettative di tipo economico.
Il narrato del lavoratore appare dunque pienamente attendibile.
Esso trova avallo nel ricordo di due informatori, anch'essi sentiti dai funzionari di parte resistente il 2 marzo 2022.
Per un verso, asseriva: Conosco la persona mostratami in Testimone_1 foto e so che si chiama . L'ultima volta che l'ho visto è stato Parte_3 presso lo studio a via dei Mille nel 2017. Preciso che ho visto Parte_1 Pt_3 nello studio nel 2017 ma poi l'ho visto in altri ambiti e cioè calcistici. Anche dopo quella data mi sono recato varie volte presso l'abitazione dell'avvocato Parte_1
e lì ho portato in prestito il mio tagliaerba e il segnarighi a Lui Pt_3
Perso tagliava l'erba assieme al che io chiamo Era il 2019, Parte_2 mese di aprile, maggio e sono andato varie volte. Il sig. e il
Pt_3 sig. si occupavano di tagliare l'erba, pitturare, segnare le Parte_2 righe del campo da calcio. Tagliavano anche l'erba del campo da golf. Io arrivavo il sabato la mattina e trovavo il lì in quanto viveva lì
Pt_3 ma andavo anche in altri orari. Gli prestavo gli attrezzi a titolo di amicizia. Il era sempre lì mentre il lo vedevo durante la
Pt_3 Parte_2 settimana. Mi ricordo che una sera c'era anche mia moglie e era al
Pt_3 campo della villa di e stava sistemando le reti da beach volley>. Parte_1
Per altro verso, assumeva: Conosco il sig. Controparte_5 [...]
in quanto l'ho visto lavorare come manutentore Parte_6 tuttofare a casa dell'avvocato a via Stretta. In quella Parte_1 occasione l'avvocato mi disse 'c'è questo ragazzo che ci dà una mano
e seguirà le ristrutturazioni insieme a Il periodo se non Parte_3
13 ricordo male era settembre, ottobre 2018 fino a inizio 2019, gennaio al massimo, poi ho interrotto i rapporti con ma nulla posso Parte_1 dire sul suo orario. Sono stato più volte a casa dell'avvocato e posso dire di aver visto il e il e ricordo che
Pt_3 Parte_2 Parte_2 faceva il giardiniere e manutentore mentre il eguiva quelli
Pt_3 che entravano in casa. era sempre lì (periodo
Pt_3 dall'ottobre/novembre 2017) fino al settembre, ottobre 2017, stesso periodo ma finiva alle 17,00/18,00. Specifico che il Parte_2 sig. presso la casa dell'avv. a via Stretta seguiva
Pt_3 Parte_1
e gestiva tutti i fornitori artigiani e le persone che svolgevano manutenzioni e ristrutturazioni per conto di Parte_1
La concordanza di questi asserti e l'armoniosa sovrapponibilità con le rivelazioni dello stesso confortano circa l'attendibilità dell'accertamento in fatto Parte_2 contenuto nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. BS00000/2022-
187-01 del 16 marzo 2022 (cfr. doc. 2 fasc. ricorr.).
Del tutto insignificante è l'argomento agitato dalla difesa del ricorrente in merito al presunto ritardo nell'accertamento ispettivo, laddove l'istruttoria appaia - come nel caso che occupa - completa ed esaustiva.
Nemmeno appare pertinente l'obiezione che l'avv. avesse appaltato i Parte_1 lavori di giardinaggio a ditta specializzata ( , docc. 9, 19 e 21 Controparte_3 fasc. ricorrente), poiché per un verso tanto non esclude un ruolo aggiuntivo di e, per altro verso, egli svolgeva un ventaglio di mansioni molto ampio, Parte_2 che trascendeva la cura del verde (ad esempio, pulizie o piccola manutenzione).
Sul punto, a conforto delle deposizioni già riportate si aggiunge proprio quella del titolare dell'impresa di giardinaggio (cfr. doc. 9 fasc. Controparte_3 ricorrente), il quale il 2 marzo 2022 rivelava al funzionario Conosco il sig. Pt_4
in quanto era mio vicino di casa quando abitavo a Parte_2
Dello (BS) e siccome prestava lavoro l'ho presentato al sig. di cui non Pt_3 ricordo il cognome, ma non so poi cosa sia successo. Preciso che poi l'ho visto a via Stretta nella proprietà di a pulire le macerie della ristrutturazione, Parte_1 ma non ricordo il periodo. Parlandoci mi disse che aiutava nello sport. Pt_3
14 Preciso di non sapere se il sig. pulisse per conto di o di Parte_2 Parte_1
al quale l'avevo presentato>. Pt_3
Reputa la Decidente che plurimi aspetti affiorati dalle escussioni orali confortino l'assunto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_2
l'avv. . Parte_1
Infatti, era quest'ultimo ad aver assunto il lavoratore, con il quale prendeva accordi;
competeva al ricorrente emanare le direttive per lo svolgimento dell'attività affidata all'extracomunitario; coadiuvava Parte_3 materialmente il lavoratore e dettava disposizioni organizzative, solo dopo essersi consultato con il dominus ; era quest'ultimo a retribuire Parte_1 Parte_2 peraltro senza adempiere in modo integrale;
il lavoratore era tenuto all'osservanza di un orario fisso e non forniva, né impiegava mezzi propri
(strumenti di lavoro) per lo svolgimento della sua attività.
Si rammenta che Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo> - cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 2728 dell'8 febbraio 2010 (Rv. 611917 - 01); inoltre,
L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso
l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico "de die in diem", costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e l'inserimento delle prestazioni lavorative
15 nell'organizzazione imprenditoriale> - Cass. Civ.,
Sez. Lav., ordinanza n. 29640 del 16 novembre 2018 (Rv. 651749 - 01).
Nel caso che occupa, si staglia la sottoposizione di al potere datoriale Parte_2 dell'avv. , mediato dalla figura di coadiutore del ricorrente, Parte_1 Pt_3 che fungeva da tramite sia per il reclutamento, dopo la segnalazione di CP_3 sia per la comunicazione delle mansioni da svolgere quotidianamente.
Non si evincono dati univoci che riconnettano invece il lavoratore cubano a una posizione di autonomia, ovvero paritetica rispetto a Pt_3
Al contrario, tutti i profili sopra delineati escludono non solo l'autonomia decisionale del lavoratore, ma anche che egli rispondesse al solo dal Pt_3 momento che tutti i soggetti escussi inquadravano quest'ultimo come mero trait
d'union con il vero e unico datore, ossia l'opponente , il quale si era Parte_1 riservato un ruolo egemone.
Merita di essere sottolineato che questa lettura delle risultanze probatorie non è infirmata dalle ulteriori circostanze evidenziate dal ricorrente.
Per un verso, è irrilevante l'allegazione che e avessero Parte_2 Pt_3 costituito una società, in quanto mai iscritta nel Registro delle Imprese, né munita di reale comprovata struttura imprenditoriale;
nemmeno consta un formale incarico di manutenzione e giardinaggio per la proprietà di a Parte_1 via Stretta.
Per altro verso, è eccentrico il richiamo alle qualifiche di socio e dirigente assunte da presso Sporting Club CI, che non sono incompatibili con il Parte_2 ruolo accessorio, circoscritto a un lasso temporale modesto (8 giugno - 27 novembre 2019) di aiutante tuttofare per l'avv. . Parte_1
Si rammenta che la giurisprudenza è ormai consolidata nella valutazione dell'efficacia probatoria da ascrivere al verbale di accertamento dell'infrazione emesso dall'ente pubblico, che si differenzia a seconda della natura delle attività svolte e certificate. Infatti, si è statuito che Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa
16 piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario> - Cass., Sez. 2, sentenza n. 6565 del 20 marzo
2007 (Rv. 596066 - 01); in termini identici, si veda per il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, Sez. 5, sentenza n. 28060 del 24 novembre 2017 (Rv. 646225 - 02) e, più di recente, Sez. 5, ordinanza n. 24461 del 5 ottobre 2018 (Rv. 651211 - 01);
Sez. 5, ordinanza n. 18420 del 5 luglio 2024 (Rv. 671441 - 01).
Nella fattispecie, è pur vero che il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 16 marzo 2022 non riproduce quanto detto dagli informatori, ma nondimeno si presenta coerente e verosimile nel tratteggiare la figura di Parte_2
come dipendente.
[...]
Questo approdo non è disarticolato da risultanze di segno opposto, giacché - come si è visto - i rilievi svolti dall'avv. per confutarlo si presentano Parte_1 anodini.
In definitiva, la prospettazione del ricorrente è sconfessata, donde rigetto del ricorso.
17 8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su una sola questione in diritto, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 678,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente costituita le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 678,00, oltre Pt_4
a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in CI, il 28 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Zanardelli (foro di CI)
- RICORRENTE contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore in proprio ex art. 417 bis c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. 689/1981, lavoro/prev.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti finali, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria il 9 giugno 2023, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
CI - Sezione Lavoro l' - sede di CI, Controparte_2 siccome impugnava l'ordinanza - ingiunzione n. 126/2023 del 4 maggio 2023
(prot. n. 12231), a lui notificata in data 11 maggio 2023, con la quale gli era intimato di pagare la sanzione amministrativa di euro 667,67 (all. 1 al ricorso), quale datore di lavoro di , siccome era stata riscontrata Parte_2 la violazione de:
a) art. 4-bis, primo periodo, comma 2 d. lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b) l. 183/2010, per aver omesso di consegnare al collaboratore domestico una copia del contratto individuale di Parte_2 lavoro;
b) art. 9-bis, comma 2, 2-bis, 2-ter, d.l. n. 510/96, convertito con l. 608/96, come modificato dall'art. 1, comma 1.180 l. 296/2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, l. 183/2010, come modificato dal d.l. 16/2012, convertito con modificazioni dalla l. 44/2012), per non aver comunicato l'assunzione del medesimo lavoratore.
Più precisamente, il ricorrente asseriva che:
- l'ordinanza - ingiunzione opposta traeva origine dal Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. BS00000/2022-187-01 del 16 marzo
2022, contenente diffida ex art. 13, commi 2 e 3 d. lgs. 124/204 e notificazione di illecito amministrativo ex art. 14 l. 686/1981, emesso per aver “occupato senza regolare assunzione presso la sua proprietà sita in
CI Via Stretta 199/201, i segg. lavoratori domestici:
[...]
in qualità di collaboratore domestico addetto a servizi di Parte_2 giardinaggio (Livello A) dal giorno 8 giugno 2019 al 27 novembre 2019 con un orario di lavoro di otto ore al giorno per cinque gg. alla settimana;
in qualità di collaboratore domestico Parte_3
2 addetto a lavori di giardinaggio e piccola manutenzione (livello B) dal giorno 8 giugno 2019 al 27 novembre 2019 con un orario di otto ore al giorno per sette gg. alla settimana” (cfr. all. 2);
- avverso questo Verbale di Accertamento Unico era stato proposto ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 d. lgs. 124/2004, istituito presso l'Ispettorato Interregionale del Lavoro competente per il territorio di CI (ricorso n. 118/2022 presentato in data 3 giugno 2022, doc. 3), che era stato parzialmente accolto - con delibera n. 206/2022 del
27 settembre 2022 - in riferimento alla posizione del solo Parte_3
, laddove si affermava che “non emerge dagli atti la prova in
[...] merito all'effettivo impiego del sig. quale lavoratore Parte_3 subordinato alle dipendenze del sig. ”. Invece, con riguardo Parte_1
a l'impugnazione era stata rigettata, con la seguente Parte_2 motivazione: “con riferimento al sig. , dalle Parte_2 dichiarazioni acquisite emerge che lo stesso svolgeva attività di giardinaggio presso l'immobile per conto dell'avv. . In Parte_1 particolare il sig. riceveva direttamente Parte_2 dall'avv. la retribuzione per l'attività svolta” (cfr. doc. 4); Parte_1
- in data 27 marzo 2022 il ricorrente depositava formale richiesta di accesso agli atti (cfr. doc. 5), in esito alla quale gli erano trasmesse le sole dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, fra i quali con la Parte_2 precisazione che null'altro poteva essere divulgato, in conformità al disposto di cui all'art. 2 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 757/1994 (cfr. doc. 6);
- la richiesta era rinnovata il 10 ottobre 2022 (cfr. doc. 7), ma era rigettata
(cfr. doc. 8);
- il procedimento amministrativo culminato nel Verbale Unico di
Accertamento era scaturito dalla segnalazione di , la cui Parte_3 posizione era poi stata stralciata dal Comitato per i rapporti di lavoro per assenza di elementi della subordinazione. Invece, nessuna segnalazione o denuncia era stata presentata da con il quale l'avv. di Parte_2 Pt_1
3 sosteneva di non aver mai stipulato un contratto di lavoro Pt_1 subordinato;
- l'accertamento dei funzionari di era avvenuto a distanza di quasi tre Pt_4 anni dai fatti contestati, senza che vi fosse verifica delle propalazioni rese dalle persone informate sui fatti;
- i lavori di giardinaggio presso l'abitazione cittadina del ricorrente, in via
Stretta n. 199/201 (presunto luogo di lavoro), erano stati eseguiti esclusivamente dall'impresa di (corrente in Dello, in via Controparte_3
Guindani, 26), senza l'ausilio di e come dichiarato agli Pt_3 Parte_2 stessi funzionari dell' da il quale asseriva di conoscere Pt_4 CP_3
e di averlo presentato a (cfr. doc. 9). Nessun altro Parte_2 Pt_3 elemento esplicativo del vincolo di subordinazione era emerso dall'istruttoria svolta dall'ente pubblico.
L'opponente lamentava violazione del principio del contraddittorio, stante il rigetto parziale della richiesta di accesso agli atti rivolta all' che era causa di Pt_4 nullità del procedimento e, di conseguenza, del verbale e delle relative sanzioni.
Nel merito, adduceva l'assenza di elementi probatori atti a supportare la pretesa dell'ente, il quale rivestiva il ruolo di attore in senso sostanziale e aveva l'onere di provare il fatto costitutivo posto a fondamento dell'ordinanza - ingiunzione impugnata.
Non erano sufficienti a dimostrare la natura subordinata del presunto rapporto tra e il verbale ispettivo e le dichiarazioni raccolte, a due anni Parte_1 Parte_2 dai fatti, senza accertamento del pubblico ufficiale. Il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso per quanto l'ispettore dichiara di aver accertato di persona, non anche per le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, che hanno il valore di semplici elementi di valutazione.
L'assunto dell' era smentito dall'esistenza di una ditta professionale già Pt_4 incaricata dello svolgimento di lavori di giardinaggio per lo stesso immobile, che era stata regolarmente pagata.
Inoltre, - come pure - era tesserato di ADS Sporting Club Parte_2 Pt_3
CI in qualità di dirigente e, in quanto tale, riceveva dall'ente retribuzione e
4 rimborso spese (cfr. docc. 12 e 15), mentre non era mai stato pagato dall'avv. Pt_1
personalmente, né aveva mai avanzato rivendicazioni economiche nei Parte_1 suoi confronti.
I testi auditi nel corso del procedimento amministrativo nulla avevano saputo riferire in merito a eventuali accordi economici tra il ricorrente e il Parte_2 periodo di lavoro eseguito, l'orario di lavoro giornaliero e la qualifica di dipendente dell'avv. . Parte_1
Secondo le conclusioni raggiunte dal Comitato per i rapporti di lavoro, Pt_3
(che svolgeva attività di Vice Presidente e Consigliere, Direttore Generale,
Dirigente Responsabile Tecnico SGS, Allenatore della Juniores Regionale,
Responsabile Tecnico e Allenatore della Prima Squadra con riferimento alla ASD
Sporting Club CI, oltre a essere Consigliere e Vicepresidente della ASD
Sporting Club Nave e tecnico per la ASD Sporting Club CI, cfr. docc. 24/26), operava in autonomia rispetto al ricorrente, sicché non esisteva tra loro rapporto di subordinazione;
erano emersi indizi di un legame tra e Pt_3 Parte_2 non solo sulla scorta delle affermazioni di quest'ultimo, ma anche poiché il primo lo definiva suo fiduciario (cfr. doc. 13 fasc. ricorrente). Inoltre, e Parte_2 avevano costituito una società, (non iscritta nel Pt_3 Controparte_4 registro delle imprese), di cui erano gli unici soci - in qualità di Parte_3 administrative manager e come sales manager - che Parte_2 aveva quale scopo la realizzazione di campi da golf e giardini, come da pagina web pubblicata sul sito di Sporting Club Nave (reperibile solamente sulla pagina web di Google, cfr. doc. 14).
Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
1. IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: sospendere, anche inaudita altera parte con conferma alla prima udienza successiva, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione n. 126/2023 emessa dall' Controparte_1
e meglio identificata in premessa, sospensione da disporsi
[...] per le ragioni richieste dagli artt. 5 e 6, comma 7 D.Lvo 151/2011 meglio esposte in narrativa.
5
2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria fatta valere dall' Controparte_1
con ordinanza ingiunzione n. 126/2023 emessa in data 4.05.23 e
[...] notificata in data 11.05.23 conseguentemente ANNULLARE E/O REVOCARE E,
IN OGNI CASO, DICHIARARE l'inefficacia, l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 126/2023 oggi impugnata e di tutti gli atti presupporti.
3. IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA E NEL MERITO: nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse accogliere integralmente la presente opposizione e dovesse accertare le violazioni contestate con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
BS00000/2022-187-01 del 16.03.22 da cui è scaturita l'ordinanza ingiunzione n.
126/23 oggi impugnata, rideterminarsi le sanzioni amministrative impugnate nella misura minima prevista dalla legge e, conseguentemente, annullarsi e/o revocarsi l'ordinanza di ingiunzione n. 126/23 emessa dall'
[...]
di CI in data 4.05.23 e notificata in data 11.05.23. Controparte_1
4. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale>.
2. Con memoria depositata il 9 febbraio 2024 2022 si costituiva l' che in Pt_4 primo luogo negava la violazione del diritto di difesa a seguito del denegato accesso completo agli atti del procedimento ispettivo.
Nel merito, sottolineava che gli argomenti citati dal ricorrente erano ininfluenti e sottolineava la convergenza delle deposizioni raccolte.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- respingere la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione quivi opposta per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto, il ricorso presentato avverso
l'ordinanza di ingiunzione n. 126/23 e, conseguentemente, confermarne validità
6 ed efficacia giuridica, il tutto per i motivi gradatamente esposti nella presente memoria di costituzione e per ogni altro di fatto, di diritto, di ragione, con ogni conseguenza di legge;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite
(Per quanto concerne la quantificazione delle spese del procedimento sostenute dall'Amministrazione che si è costituita a mezzo di propri funzionari, si chiede che la liquidazione venga effettuata ai sensi dell'art. 9, co.2, D. Lgs. nr. 149/2015 secondo cui “In caso di esito favorevole della lite all' sono CP_1 riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”);
- in via subordinata, in caso di soccombenza, si chiede la compensazione delle spese di lite in ragione del carattere istituzionale che riveste l'attività ispettiva della e per le ragioni di merito sopra esposte, nonché dell'orientamento Pt_4 della Cassazione in materia (Cass. Sez. I civ. 22/04/205 n.8540, 5405/2004,
17692,12744, 11774 e 5386 del 2003, 5174/2002)>.
3. Con decreto 29 gennaio 2025 era concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato inaudita altera parte.
4. Stante la natura documentale della causa, rigettate le istanze istruttorie, era fissata udienza di discussione per il giorno 27 novembre 2025, che era celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti depositavano tempestivamente note finali in cui ribadivano le conclusioni già formulate e insistevano per il loro accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata dal ricorrente di nullità del procedimento per violazione delle norme in materia di facoltà di accesso agli atti della P.A.
7 Come sopra esposto, il ricorrente il 28 marzo 2022 aveva formulato istanza ai sensi dell'art. 22 l. 241/90 e ss.mm.ii. per ricevere copia de:
1) esposto/denuncia di e;
Parte_3 Parte_2
2) verifiche effettuate dall'Ufficio Ispettorato Territoriale del Lavoro di
CI;
3) documentazione prodotta da e Parte_3 Parte_2 [...]
; Pt_2
4) dichiarazioni testimoniali acquisite durante gli accertamenti;
5) copia atti e accertamenti connessi al verbale nr. BS00000/2022-187-01 del
16.03.2022.
L'opponente rappresentava di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, costituito dalla contestazione degli intervenuti rapporti di lavoro presuntivamente addebitati.
Secondo , la convenuta aveva ottemperato solo in parte alla sua Parte_1 Pt_4 richiesta e il duplice provvedimento di diniego (cfr. doc. 6 e 8 fasc. ricorrente) era viziato nella parte in cui proibiva l'ostensione integrale della documentazione amministrativa propedeutica all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione opposta.
Reputa la Decidente che la doglianza sia infondata.
Invero, la resistente - sia nella prima risposta (prot. n. 10197), adottata nell'immediatezza dell'istanza del 27 marzo 2022, sia in quella successiva (prot. n.
30813) a seguito della sua rinnovazione il 10 ottobre 2022, dopo l'accoglimento del ricorso amministrativo inoltrato al i rapporti di lavoro Parte_5 ex art. 17 d. lgs. 124/2004 - citava in modo puntuale le specifiche norme che impedivano la comunicazione di tutti gli atti procedimentali.
Da un lato, si evocava il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
n. 757 del 4 novembre 1994, intitolato “Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, il quale all'art. 2, nel prevedere Categorie di atti sottratti al diritto d'accesso>, così testualmente recita:
8
1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:
a) documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa;
b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;
c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi;
d) documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza;
e) relazioni ispettive presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
f) verbali di ispezione alle società cooperative;
g) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, semprechè dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;
h) documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.
2. Le notizie contenute nei documenti indicati alle categorie g) ed h), del comma
1 del presente articolo, cessano di essere escluse dall'accesso quando costituiscono rispettivamente titoli per l'avviamento al lavoro o la partecipazione a pubblici concorsi>.
Al successivo art. 3, si stabilisce la Durata del divieto di accesso>, nei seguenti termini:
9 1. Le categorie di documenti indicati nell'articolo precedente sono sottratte all'accesso rispettivamente per il periodo sottoindicato, che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte:
a) cinque anni;
b) cinque anni, o finché perduri il rapporto di lavoro nella ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro;
c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;
d) fino a quando sussista il titolare del diritto alla riservatezza;
e) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;
f) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;
g) finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza>.
Con riferimento al caso che occupa, parte resistente sottolineava che dovevano pertanto ritenersi escluse del diritto di accesso le denunce dei lavoratori.
Reputa la Giudice che, pacificamente, questa tipologia di atti è coperta da riserbo,
a fronte del divieto normativo, donde legittima esclusione dal novero di quelli conoscibili.
Dall'altro lato, l' richiamava l'art. 24, comma 3 l. 241/1990, secondo il quale Pt_4
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni>, con riferimento alla copia della richiesta di intervento ispettivo e al residuo carteggio.
Ritiene la Decidente che anche questa parte della motivazione sia esente da censure, in quanto non è ammesso un accesso generalizzato e indiscriminato, finalizzato al vaglio della condotta d'azione dell'organo ispettivo, ma solo di tipo funzionale.
10 In concreto, nessuna lesione al diritto di difesa del ricorrente è riscontrabile, se appena si considera che buona parte degli atti (segnatamente, le dichiarazioni ex art. 13 l. 689/1981 acquisite dai funzionari nello svolgimento dell'attività ispettiva) erano messe a disposizione tempestivamente di , il quale era Parte_1 messo dunque in condizione di promuovere il ricorso amministrativo ex art. 17 d. lgs. 124/2004, in cui risultava parzialmente vittorioso e di presentare scritti a suo favore ex art. 18 l. 689/1981.
L'eccezione è respinta.
7. Passando all'esame del merito, si osserva che non è in discussione la regolarità formale dell'ordinanza - ingiunzione opposta;
il punto controverso di causa attiene alla contestazione sul piano sostanziale dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'avv. e , che Parte_1 Parte_2 andrà dunque sondata, in via incidentale.
Decisiva fonte di prova è costituita dalle rivelazioni delle persone informate sui fatti sentite dai funzionari dell' tra cui importanza fondamentale assumono Pt_4 quelle provenienti dallo stesso lavoratore . Parte_2
Reputa infatti la Decidente di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che non esclude la incapacità a testimoniare del lavoratore, dal momento che non è portatore di un interesse che lo legittimi a proporre l'azione e neppure a intervenire in giudizio - cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. sentenza n. 15745 del 21 ottobre 2003 (Rv. 567552 - 01); Sez. Lav., sentenza n. 3051 dell'8 febbraio
2011 (Rv. 615896 - 01) e Sez. Lav., sentenza n. 4651 del 26 febbraio
2009 (Rv. 608148 - 01), così massimata: Nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'ispettorato provinciale del lavoro nei confronti di un datore di lavoro, il lavoratore non è incapace di testimoniare, ex art. 246 cod. proc. civ., quando l'oggettiva natura della violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché, pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa sia inipotizzabile>.
11 Vanno allora prese in esame anche le dichiarazioni rese da poiché Parte_2 possono fungere da elementi di prova e dovranno essere valutate unitamente alle ulteriori emergenze raccolte in sede ispettiva.
In particolare, quest'ultimo era sentito il 2 marzo 2022 e dipingeva un preciso affresco della vicenda (all. 7 fasc. resistente), che qui si riporta in forma integrale:
Conosco la persona mostratami in foto dall'ispettore e il suo nome è Parte_3
L'ho conosciuto quando sono andato a lavorare come
[...] giardiniere a via Stretta a CI a casa del sig. . Ho Parte_1 cominciato nel giugno 2019 fino a novembre 2019. Svolgevo un orario di otto ore al giorno per sette giorni su sette. Parte_3 mi diceva cosa fare nel giardino e nel mini campo da calcio
[...]
e da golf. Il primo mese sono stato pagato da e poi da Parte_1 luglio 2019 non sono stato pagato fino a novembre 2019 (21 novembre), quando l'avvocato mi ha dato 700 euro. Ritornando a
posso dire che lui si consultava con l'avvocato e mi Parte_3 diceva cosa fare. Mi dava una mano a tagliare il legno, a spostare le cose e a pitturare la casa. Quando sono arrivato il materiale era già lì. Preciso che i contatti li ho presi direttamente con l'avvocato
[...]
il quale mi disse di aver bisogno di un giardiniere per casa e Pt_1 per il campo RE “J” a Urago Mella. Il sig. era Parte_3 lì a via Stretta in maniera permanente e controllava che io facessi tutto giusto. Quando preparavamo il campo da golf o da tennis ho visto l'avvocato dire al sig. fai questo o quello. Non posso Pt_3 dire molto sull'orario di solo che quando arrivavo alle Pt_3
8,00 lui era già lì e quando andavo via mia faceva uscire. Preciso che cinque giorni lavoravo a casa del sig. e due giorni presso il Parte_1 campo RE “J”>.
Si tratta di propalazioni chiare e lineari, circostanziate, scevre da aporie e da eccessi verbali, non inquinate da astio o rancore, ma sobrie e pacate;
vale rimarcare che non formulava alcuna recriminazione e si limitava a Parte_2 narrare in modo piano l'occorso.
12 L'assenza di rimostranze, attestata dalla mancanza di una segnalazione o denuncia all'I.T.L. presentata dallo stesso lavoratore, lungi dall'inficiare la sua esposizione la rafforza, in quanto denota la sua neutralità per la vicenda e la mancanza di interesse a danneggiare l'avv. con affermazioni calunniose. Parte_1
È appena il caso di osservare che è ininfluente che non abbia chiesto il Parte_2 pagamento delle sue spettanze all'opponente, ovvero che non abbia avanzato la pretesa di essere regolarizzato, anzi è esaltata la bontà della sua ricostruzione, che non appare inficiata da aspettative di tipo economico.
Il narrato del lavoratore appare dunque pienamente attendibile.
Esso trova avallo nel ricordo di due informatori, anch'essi sentiti dai funzionari di parte resistente il 2 marzo 2022.
Per un verso, asseriva: Conosco la persona mostratami in Testimone_1 foto e so che si chiama . L'ultima volta che l'ho visto è stato Parte_3 presso lo studio a via dei Mille nel 2017. Preciso che ho visto Parte_1 Pt_3 nello studio nel 2017 ma poi l'ho visto in altri ambiti e cioè calcistici. Anche dopo quella data mi sono recato varie volte presso l'abitazione dell'avvocato Parte_1
e lì ho portato in prestito il mio tagliaerba e il segnarighi a Lui Pt_3
Perso tagliava l'erba assieme al che io chiamo Era il 2019, Parte_2 mese di aprile, maggio e sono andato varie volte. Il sig. e il
Pt_3 sig. si occupavano di tagliare l'erba, pitturare, segnare le Parte_2 righe del campo da calcio. Tagliavano anche l'erba del campo da golf. Io arrivavo il sabato la mattina e trovavo il lì in quanto viveva lì
Pt_3 ma andavo anche in altri orari. Gli prestavo gli attrezzi a titolo di amicizia. Il era sempre lì mentre il lo vedevo durante la
Pt_3 Parte_2 settimana. Mi ricordo che una sera c'era anche mia moglie e era al
Pt_3 campo della villa di e stava sistemando le reti da beach volley>. Parte_1
Per altro verso, assumeva: Conosco il sig. Controparte_5 [...]
in quanto l'ho visto lavorare come manutentore Parte_6 tuttofare a casa dell'avvocato a via Stretta. In quella Parte_1 occasione l'avvocato mi disse 'c'è questo ragazzo che ci dà una mano
e seguirà le ristrutturazioni insieme a Il periodo se non Parte_3
13 ricordo male era settembre, ottobre 2018 fino a inizio 2019, gennaio al massimo, poi ho interrotto i rapporti con ma nulla posso Parte_1 dire sul suo orario. Sono stato più volte a casa dell'avvocato e posso dire di aver visto il e il e ricordo che
Pt_3 Parte_2 Parte_2 faceva il giardiniere e manutentore mentre il eguiva quelli
Pt_3 che entravano in casa. era sempre lì (periodo
Pt_3 dall'ottobre/novembre 2017) fino al settembre, ottobre 2017, stesso periodo ma finiva alle 17,00/18,00. Specifico che il Parte_2 sig. presso la casa dell'avv. a via Stretta seguiva
Pt_3 Parte_1
e gestiva tutti i fornitori artigiani e le persone che svolgevano manutenzioni e ristrutturazioni per conto di Parte_1
La concordanza di questi asserti e l'armoniosa sovrapponibilità con le rivelazioni dello stesso confortano circa l'attendibilità dell'accertamento in fatto Parte_2 contenuto nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. BS00000/2022-
187-01 del 16 marzo 2022 (cfr. doc. 2 fasc. ricorr.).
Del tutto insignificante è l'argomento agitato dalla difesa del ricorrente in merito al presunto ritardo nell'accertamento ispettivo, laddove l'istruttoria appaia - come nel caso che occupa - completa ed esaustiva.
Nemmeno appare pertinente l'obiezione che l'avv. avesse appaltato i Parte_1 lavori di giardinaggio a ditta specializzata ( , docc. 9, 19 e 21 Controparte_3 fasc. ricorrente), poiché per un verso tanto non esclude un ruolo aggiuntivo di e, per altro verso, egli svolgeva un ventaglio di mansioni molto ampio, Parte_2 che trascendeva la cura del verde (ad esempio, pulizie o piccola manutenzione).
Sul punto, a conforto delle deposizioni già riportate si aggiunge proprio quella del titolare dell'impresa di giardinaggio (cfr. doc. 9 fasc. Controparte_3 ricorrente), il quale il 2 marzo 2022 rivelava al funzionario Conosco il sig. Pt_4
in quanto era mio vicino di casa quando abitavo a Parte_2
Dello (BS) e siccome prestava lavoro l'ho presentato al sig. di cui non Pt_3 ricordo il cognome, ma non so poi cosa sia successo. Preciso che poi l'ho visto a via Stretta nella proprietà di a pulire le macerie della ristrutturazione, Parte_1 ma non ricordo il periodo. Parlandoci mi disse che aiutava nello sport. Pt_3
14 Preciso di non sapere se il sig. pulisse per conto di o di Parte_2 Parte_1
al quale l'avevo presentato>. Pt_3
Reputa la Decidente che plurimi aspetti affiorati dalle escussioni orali confortino l'assunto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_2
l'avv. . Parte_1
Infatti, era quest'ultimo ad aver assunto il lavoratore, con il quale prendeva accordi;
competeva al ricorrente emanare le direttive per lo svolgimento dell'attività affidata all'extracomunitario; coadiuvava Parte_3 materialmente il lavoratore e dettava disposizioni organizzative, solo dopo essersi consultato con il dominus ; era quest'ultimo a retribuire Parte_1 Parte_2 peraltro senza adempiere in modo integrale;
il lavoratore era tenuto all'osservanza di un orario fisso e non forniva, né impiegava mezzi propri
(strumenti di lavoro) per lo svolgimento della sua attività.
Si rammenta che Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo> - cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 2728 dell'8 febbraio 2010 (Rv. 611917 - 01); inoltre,
L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso
l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico "de die in diem", costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e l'inserimento delle prestazioni lavorative
15 nell'organizzazione imprenditoriale> - Cass. Civ.,
Sez. Lav., ordinanza n. 29640 del 16 novembre 2018 (Rv. 651749 - 01).
Nel caso che occupa, si staglia la sottoposizione di al potere datoriale Parte_2 dell'avv. , mediato dalla figura di coadiutore del ricorrente, Parte_1 Pt_3 che fungeva da tramite sia per il reclutamento, dopo la segnalazione di CP_3 sia per la comunicazione delle mansioni da svolgere quotidianamente.
Non si evincono dati univoci che riconnettano invece il lavoratore cubano a una posizione di autonomia, ovvero paritetica rispetto a Pt_3
Al contrario, tutti i profili sopra delineati escludono non solo l'autonomia decisionale del lavoratore, ma anche che egli rispondesse al solo dal Pt_3 momento che tutti i soggetti escussi inquadravano quest'ultimo come mero trait
d'union con il vero e unico datore, ossia l'opponente , il quale si era Parte_1 riservato un ruolo egemone.
Merita di essere sottolineato che questa lettura delle risultanze probatorie non è infirmata dalle ulteriori circostanze evidenziate dal ricorrente.
Per un verso, è irrilevante l'allegazione che e avessero Parte_2 Pt_3 costituito una società, in quanto mai iscritta nel Registro delle Imprese, né munita di reale comprovata struttura imprenditoriale;
nemmeno consta un formale incarico di manutenzione e giardinaggio per la proprietà di a Parte_1 via Stretta.
Per altro verso, è eccentrico il richiamo alle qualifiche di socio e dirigente assunte da presso Sporting Club CI, che non sono incompatibili con il Parte_2 ruolo accessorio, circoscritto a un lasso temporale modesto (8 giugno - 27 novembre 2019) di aiutante tuttofare per l'avv. . Parte_1
Si rammenta che la giurisprudenza è ormai consolidata nella valutazione dell'efficacia probatoria da ascrivere al verbale di accertamento dell'infrazione emesso dall'ente pubblico, che si differenzia a seconda della natura delle attività svolte e certificate. Infatti, si è statuito che Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa
16 piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario> - Cass., Sez. 2, sentenza n. 6565 del 20 marzo
2007 (Rv. 596066 - 01); in termini identici, si veda per il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, Sez. 5, sentenza n. 28060 del 24 novembre 2017 (Rv. 646225 - 02) e, più di recente, Sez. 5, ordinanza n. 24461 del 5 ottobre 2018 (Rv. 651211 - 01);
Sez. 5, ordinanza n. 18420 del 5 luglio 2024 (Rv. 671441 - 01).
Nella fattispecie, è pur vero che il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 16 marzo 2022 non riproduce quanto detto dagli informatori, ma nondimeno si presenta coerente e verosimile nel tratteggiare la figura di Parte_2
come dipendente.
[...]
Questo approdo non è disarticolato da risultanze di segno opposto, giacché - come si è visto - i rilievi svolti dall'avv. per confutarlo si presentano Parte_1 anodini.
In definitiva, la prospettazione del ricorrente è sconfessata, donde rigetto del ricorso.
17 8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su una sola questione in diritto, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 678,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente costituita le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 678,00, oltre Pt_4
a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in CI, il 28 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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