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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 9420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9420 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CE RE IO, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 20/05/2024, del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9420 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato il riesame cautelare proposto da RE IO CE avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 25/04/2024 che ha disposto il sequestro preventivo del velivolo Piper PA 28 RT- 201 targato N277MH nella disponibilità dell'indagato, in relazione al reato di cui agli artt. 216, 250, 282 T.U.L.D. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per avere sottratto il velivolo modello Piper PA 28 RT targato N277 MH al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione) dovuti nella misura maggiore di euro 10.000, trattandosi di velivolo di immatricolazione statunitense, perdurante sul territorio dello Stato per un periodo superiore alla temporaneità disciplinata per un tempo di 6 mesi, ovvero omettendo il pagamento di diritti di confine pari ad euro 33.000,00, con imponibile pari ad euro 150.000,00; fatti accertati in Costigliole d'Asti nel mese di giugno 2019, competenza della Procura della Repubblica di Roma ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza, RE IO CE, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione degli artt. 25 Cost., 2 cod. pen., 1, comma 4, d.lgs. 8/2016 (come modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 75/2020), in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. In sintesi, il ricorrente, dopo aver premesso che la modifica legislativa che ha individuato in 10.000,00 euro (non più in 50.000,00 euro) l'ammontare dei diritti di confine dovuti perché sia configurabile la violazione contestata è entrata in vigore il 30 luglio 2020, pone la questione di diritto relativa all'efficacia della modifica legislativa intervenuta successivamente alla data di inizio (o di accertamento) della condotta contestata, trattandosi di reato permanente. Sostiene, in proposito, che debba farsi riferimento, nel caso di specie, alla data del 17/10/2017 (acquisto dell'aeromobile da parte del ricorrente) o, in via gradata, alla data del 04/07/2020 indicata in imputazione. Osserva il ricorrente che, nella fattispecie, non si è trattato di una successione di norme penali, che si pongono tra loro in rapporto di continuità, bensì di una successione tra una violazione amministrativa ed una norma penale. Una volta consumata la violazione solo amministrativa e una volta sorta la relativa obbligazione tributaria, l'illecito doveva ritenersi già consumato e non poteva, pertanto, essere ulteriormente sanzionata la condotta dell'agente. In altri termini, la intervenuta consumazione dell'illecito amministrativo (avente natura istantanea) determina, ad avviso del ricorrente, 2 anche la cessazione della condotta, trattandosi di illecito amministrativo ormai consumato, mentre se il tempo fosse quello della cessazione della permanenza, un eventuale inasprimento sanzionatorio finirebbe per violare nella sostanza il principio di irretroattività della legge più favorevole. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 111 Cost., commi 6 e 7, e dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in ordine all'omessa indicazione dei concreti elementi di fatto che rendono maggiormente attendibile la valutazione dell'aeromobile eseguita dalla Guardia di Finanza - in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il fumus commissi delicti e quantificato l'ammontare dell'imposta su cui commisurare il sequestro - rispetto al contratto di compravendita prodotto dal ricorrente, con allegazione del bonifico relativo al corrispettivo versato. Deduce il ricorrente che, una volta considerate le due diverse motivazioni poste a base del valore indicato nell'atto di vendita e del valore riferito dalla polizia tributaria, il giudice deve scegliere la motivazione che le risultanze processuali indicano come provata, fermo restando che, per discostarsi dal dato quantitativo emergente dall'accordo raggiunto, occorre che l'iniziale accertamento dell'Ufficio non sia più plausibile. Sul punto, il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia assolutamente inadeguata a soddisfare quel minimo di valutazione critica richiesta al giudice del riesame in ordine alle deduzioni difensive sollevate davanti al giudice della cautela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per 3 rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 2. Sempre in via preliminare, occorre osservare che il d.lgs. n. 141 del 2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, che ha introdotto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e che ha abrogato il d.P.R. n. 43/1973, dispone espressamente all'art. 7 che "Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno, riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al presente decreto". Come può evincersi dalla relazione illustrativa delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, le nuove disposizioni riprendono con modificazioni le fattispecie di contrabbando disciplinate dal d.P.R. n. 43/1973. Con riferimento specifico alla materia oggetto del procedimento, l'art. 73 d.lgs. n. 141 del 2024 ripropone il contenuto dell'art. 216 del d.P.R. n. 43/1973 che faceva riferimento all'importazione temporanea di veicoli e mezzi di trasporto in genere, disponendo, al primo comma, che, per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia, normativa cui viene fatto rinvio. L'art. 73 d.lgs. n. 141/2024 richiama, poi, al secondo comma, l'aspetto relativo alle violazioni che conseguono alla mancata osservanza della normativa unionale in materia di ammissione temporanea di veicoli in uso privato, facendo rinvio alle norme sanzionatorie contenute nel titolo VI, capi I e II, del d.lgs. n. 141/2024. La normativa unionale di cui al Regolamento Delegato n. 2446/2015 in materia di ammissione temporanea prevede, in particolare, per i mezzi di trasporto un'apposita sottosezione che va dall'art. 207 all'art. 218, laddove, ai fini dell'applicazione dell'art. 73 d.lgs. n. 141/2024, va richiamato l'art. 217 che contiene i termini massimi di permanenza dei diversi tipi di mezzi di trasporto all'interno dell'Unione, superati i quali nasce l'obbligazione doganale per l'irregolare applicazione del regime, termine che, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato, è di sei mesi. 4 L'art. 27 d.lgs. n. 141/2024, nel recepire con modifiche il disposto di cui all'art. 34 d.P.R. n. 43/1973, definisce i "diritti doganali", includendovi tutti i diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge;
definisce, altresì, tra i diritti doganali, i "diritti di confine", includendovi oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione, anche le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, tra cui í diritti di monopolio, le accise e - fatte salve alcune eccezioni che ricalcano la legislazione vigente - VIVA e ogni altra imposta di consumo dovute all'atto dell'importazione. La relazione introduttiva ha modo di precisare che, rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l'imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell'obbligazione doganale;
tanto in linea con l'orientamento di legittimità che qualifica l'Iva all'importazione quale diritto di confine ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 43/1973, la cui evasione integra il delitto di contrabbando (Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022, Gostner, Rv. 282921 - 01). Ed è proprio il mancato pagamento dell'IVA all'importazione che è contestato nei confronti del ricorrente. Quanto alle sanzioni di natura penale, precisa la relazione illustrativa, che, nell'intento di armonizzare la disciplina del contrabbando alle altre fattispecie penali tributarie, sono state individuate due specifiche macro-fattispecie: il contrabbando per omessa dichiarazione (relativamente alle fattispecie di introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale), di cui all'art. 78 d.lgs. n. 141/2024, e il contrabbando per dichiarazione infedele, di cui all'art. 79 d.lgs. n. 141/2024. In ordine alla confisca, l'art. 94 d.lgs. n. 141/2024 riproduce il testo dell'art. 301 del d.P.R. n. 43/1973, disponendo, in particolare, che, in tutti i casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il profitto o il prodotto. Ne consegue che l'introduzione e la circolazione nel territorio doganale ovvero la sottrazione alla vigilanza doganale di merci non unionali (tra cui rientrano i veicoli in uso privato e, tra questi, gli aeromobili), omettendo di presentare la dichiarazione doganale e di pagare i diritti di confine (ivi compresa VIVA all'importazione, in questa sede contestata), integra contrabbando, cui conseguono le sanzioni di cui all'art. 78 d.lgs. n. 141/2024, ponendosi dunque la nuova normativa in linea di continuità normativa con riferimento alla specifica fattispecie contestata. 5 3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 75/2020 ha modificato, a decorrere dal 30/07/2020, l'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, il quale è oggi così formulato: "La disposizione del comma 1 (che esclude la penale rilevanza per le violazioni per cui è prevista la sola pena pecuniaria) non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuto è superiore ad euro diecimila". Pertanto, il legislatore del 2020 ha ampliato la rilevanza penale in materia di contrabbando, abbassando notevolmente la soglia di punibilità: le violazioni contemplate dal d.P.R. n. 43/1973, oggi dal d.lgs. n. 141/2024, integrano fattispecie costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine evasi sia superiore ad euro 10.000,00. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2333 del 16/12/2022, dep. 2023, Gostner) ha ritenuto che fosse errato escludere l'applicabilità della normativa introdotta con il d.lgs. n. 75/2020 per il divieto di applicazione retroattiva della normativa più sfavorevole, in considerazione della natura permanente attribuita all'evasione dei diritti di confine (cfr. Sez. 3, n. 19233 del 20/02/2019, Piccolo, Rv. 275792: "In materia di reati finanziari e tributari, il delitto di mancato pagamento dell'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha natura di reato permanente, in quanto le merci che vengono indebitamente sottratte al pagamento dell'imposta al momento dell'importazione mantengono il loro stato di illegittimità anche dopo l'abusiva introduzione nello Stato ed in ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima fino al momento dell'adempimento dell'obbligazione tributaria"). Il reato di evasione dell'Iva all'importazione non rientra, quindi, tra i reati istantanei che si perfezionano nel momento in cui sorge il diritto erariale a pretendere il pagamento dell'imposta, bensì ha natura di reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l'attività diretta a consentire la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'importazione. Né è possibile sostenere, come fa il ricorrente, che una volta consumato l'illecito amministrativo, avente natura istantanea, in epoca in cui la violazione era solo amministrativa, non poteva poi essere ulteriormente sanzionata la persistente condotta illecita dell'agente, trattandosi di illecito amministrativo ormai consumato. La tesi è all'evidenza erronea, dal momento che la violazione del pagamento dei diritti di confine e dell'obbligo di nazionalizzazione di un aeromobile ha natura permanente anche laddove, non superando la soglia di punibilità prevista dall'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, integri una violazione solo amministrativa, con la 6 conseguenza che la violazione - sia essa penale, sia essa amministrativa - non si esaurisce in una condotta istantanea, ma permane fino alla intervenuta regolarizzazione del bene. Conseguentemente, la natura permanente che caratterizza l'illecito della violazione del pagamento dei diritti di confine e dell'obbligo di nazionalizzazione di un aeromobile impedisce di considerare perfezionata e, nello stesso tempo, esaurita la violazione nel momento in cui sorge il diritto erariale a pretendere il pagamento dell'imposta; la violazione invece permane e si esaurisce solo quando cessa la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato, sicchè la violazione che si protrae, come avvenuto nel caso in esame, ben può assumere rilievo penale allorquando il legislatore intervenga incriminando la condotta illecita, non ancora esauritasi. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso il ricorrente ha contestato, come vizio di violazione di legge, l'ordinanza del Tribunale del riesame nella parte in cui ha ritenuto maggiormente attendibile la determinazione del valore del velivolo effettuata dalla Guardia di Finanza tramite indagini di mercato, facendo cioè riferimento alle c.d. "fonti aperte", vale a dire a listini commerciali riportanti il valore di beni aventi determinate caratteristiche, accessibili a chiunque, anziché la valutazione contenuta nel contratto di compravendita prodotto dal ricorrente stesso, con allegazione del bonifico versato. Orbene, come già ritenuto da questa stessa Sezione in una fattispecie analoga, non è denunciato un vizio di violazione di legge, ma una censura afferente alla tenuta motivazionale del provvedimento impugnato, censura inammissibile, poiché, come illustrato al paragrafo 1, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32273 dell'11/04/2024, Gazzieri). Il Collegio cautelare ha inoltre rilevato, in proposito, senza un adeguato confronto nel ricorso di legittimità, che la documentazione a sostegno del valore del bene è stata prodotta dal ricorrente in lingua tedesca ed inglese, senza la traduzione italiana, e che l'allegazione della effettuazione di un bonifico di euro 60.000,00 non provava che quello fosse stato il prezzo di acquisto del velivolo, essendo possibile che le parti avessero dissimulato il vero prezzo di acquisto per ragioni fiscali, concludendo pertanto, senza incorrere in difetto di motivazione, che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse sufficiente a contestare la determinazione effettuata dalla Guardia di Finanza sulla base di indagini di mercato. In ogni caso, il motivo di ricorso è generico anche sotto altro aspetto, non illustrando con il richiesto grado di specificità per quali ragioni l'ammontare dei 7 diritti di confine evasi sia da considerare inferiore alla soglia di euro 10.000,00 rispetto ad un valore del velivolo pari ad euro 60.000,00. In conclusione, deve considerarsi inammissibile la contestazione della motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui si è ritenuto che il valore del velivolo dichiarato dal ricorrente non fosse corrispondente al valore reale. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9420 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato il riesame cautelare proposto da RE IO CE avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 25/04/2024 che ha disposto il sequestro preventivo del velivolo Piper PA 28 RT- 201 targato N277MH nella disponibilità dell'indagato, in relazione al reato di cui agli artt. 216, 250, 282 T.U.L.D. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per avere sottratto il velivolo modello Piper PA 28 RT targato N277 MH al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione) dovuti nella misura maggiore di euro 10.000, trattandosi di velivolo di immatricolazione statunitense, perdurante sul territorio dello Stato per un periodo superiore alla temporaneità disciplinata per un tempo di 6 mesi, ovvero omettendo il pagamento di diritti di confine pari ad euro 33.000,00, con imponibile pari ad euro 150.000,00; fatti accertati in Costigliole d'Asti nel mese di giugno 2019, competenza della Procura della Repubblica di Roma ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza, RE IO CE, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione degli artt. 25 Cost., 2 cod. pen., 1, comma 4, d.lgs. 8/2016 (come modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 75/2020), in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. In sintesi, il ricorrente, dopo aver premesso che la modifica legislativa che ha individuato in 10.000,00 euro (non più in 50.000,00 euro) l'ammontare dei diritti di confine dovuti perché sia configurabile la violazione contestata è entrata in vigore il 30 luglio 2020, pone la questione di diritto relativa all'efficacia della modifica legislativa intervenuta successivamente alla data di inizio (o di accertamento) della condotta contestata, trattandosi di reato permanente. Sostiene, in proposito, che debba farsi riferimento, nel caso di specie, alla data del 17/10/2017 (acquisto dell'aeromobile da parte del ricorrente) o, in via gradata, alla data del 04/07/2020 indicata in imputazione. Osserva il ricorrente che, nella fattispecie, non si è trattato di una successione di norme penali, che si pongono tra loro in rapporto di continuità, bensì di una successione tra una violazione amministrativa ed una norma penale. Una volta consumata la violazione solo amministrativa e una volta sorta la relativa obbligazione tributaria, l'illecito doveva ritenersi già consumato e non poteva, pertanto, essere ulteriormente sanzionata la condotta dell'agente. In altri termini, la intervenuta consumazione dell'illecito amministrativo (avente natura istantanea) determina, ad avviso del ricorrente, 2 anche la cessazione della condotta, trattandosi di illecito amministrativo ormai consumato, mentre se il tempo fosse quello della cessazione della permanenza, un eventuale inasprimento sanzionatorio finirebbe per violare nella sostanza il principio di irretroattività della legge più favorevole. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 111 Cost., commi 6 e 7, e dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in ordine all'omessa indicazione dei concreti elementi di fatto che rendono maggiormente attendibile la valutazione dell'aeromobile eseguita dalla Guardia di Finanza - in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il fumus commissi delicti e quantificato l'ammontare dell'imposta su cui commisurare il sequestro - rispetto al contratto di compravendita prodotto dal ricorrente, con allegazione del bonifico relativo al corrispettivo versato. Deduce il ricorrente che, una volta considerate le due diverse motivazioni poste a base del valore indicato nell'atto di vendita e del valore riferito dalla polizia tributaria, il giudice deve scegliere la motivazione che le risultanze processuali indicano come provata, fermo restando che, per discostarsi dal dato quantitativo emergente dall'accordo raggiunto, occorre che l'iniziale accertamento dell'Ufficio non sia più plausibile. Sul punto, il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia assolutamente inadeguata a soddisfare quel minimo di valutazione critica richiesta al giudice del riesame in ordine alle deduzioni difensive sollevate davanti al giudice della cautela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per 3 rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 2. Sempre in via preliminare, occorre osservare che il d.lgs. n. 141 del 2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, che ha introdotto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e che ha abrogato il d.P.R. n. 43/1973, dispone espressamente all'art. 7 che "Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno, riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al presente decreto". Come può evincersi dalla relazione illustrativa delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, le nuove disposizioni riprendono con modificazioni le fattispecie di contrabbando disciplinate dal d.P.R. n. 43/1973. Con riferimento specifico alla materia oggetto del procedimento, l'art. 73 d.lgs. n. 141 del 2024 ripropone il contenuto dell'art. 216 del d.P.R. n. 43/1973 che faceva riferimento all'importazione temporanea di veicoli e mezzi di trasporto in genere, disponendo, al primo comma, che, per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia, normativa cui viene fatto rinvio. L'art. 73 d.lgs. n. 141/2024 richiama, poi, al secondo comma, l'aspetto relativo alle violazioni che conseguono alla mancata osservanza della normativa unionale in materia di ammissione temporanea di veicoli in uso privato, facendo rinvio alle norme sanzionatorie contenute nel titolo VI, capi I e II, del d.lgs. n. 141/2024. La normativa unionale di cui al Regolamento Delegato n. 2446/2015 in materia di ammissione temporanea prevede, in particolare, per i mezzi di trasporto un'apposita sottosezione che va dall'art. 207 all'art. 218, laddove, ai fini dell'applicazione dell'art. 73 d.lgs. n. 141/2024, va richiamato l'art. 217 che contiene i termini massimi di permanenza dei diversi tipi di mezzi di trasporto all'interno dell'Unione, superati i quali nasce l'obbligazione doganale per l'irregolare applicazione del regime, termine che, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato, è di sei mesi. 4 L'art. 27 d.lgs. n. 141/2024, nel recepire con modifiche il disposto di cui all'art. 34 d.P.R. n. 43/1973, definisce i "diritti doganali", includendovi tutti i diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge;
definisce, altresì, tra i diritti doganali, i "diritti di confine", includendovi oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione, anche le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, tra cui í diritti di monopolio, le accise e - fatte salve alcune eccezioni che ricalcano la legislazione vigente - VIVA e ogni altra imposta di consumo dovute all'atto dell'importazione. La relazione introduttiva ha modo di precisare che, rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l'imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell'obbligazione doganale;
tanto in linea con l'orientamento di legittimità che qualifica l'Iva all'importazione quale diritto di confine ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 43/1973, la cui evasione integra il delitto di contrabbando (Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022, Gostner, Rv. 282921 - 01). Ed è proprio il mancato pagamento dell'IVA all'importazione che è contestato nei confronti del ricorrente. Quanto alle sanzioni di natura penale, precisa la relazione illustrativa, che, nell'intento di armonizzare la disciplina del contrabbando alle altre fattispecie penali tributarie, sono state individuate due specifiche macro-fattispecie: il contrabbando per omessa dichiarazione (relativamente alle fattispecie di introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale), di cui all'art. 78 d.lgs. n. 141/2024, e il contrabbando per dichiarazione infedele, di cui all'art. 79 d.lgs. n. 141/2024. In ordine alla confisca, l'art. 94 d.lgs. n. 141/2024 riproduce il testo dell'art. 301 del d.P.R. n. 43/1973, disponendo, in particolare, che, in tutti i casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il profitto o il prodotto. Ne consegue che l'introduzione e la circolazione nel territorio doganale ovvero la sottrazione alla vigilanza doganale di merci non unionali (tra cui rientrano i veicoli in uso privato e, tra questi, gli aeromobili), omettendo di presentare la dichiarazione doganale e di pagare i diritti di confine (ivi compresa VIVA all'importazione, in questa sede contestata), integra contrabbando, cui conseguono le sanzioni di cui all'art. 78 d.lgs. n. 141/2024, ponendosi dunque la nuova normativa in linea di continuità normativa con riferimento alla specifica fattispecie contestata. 5 3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 75/2020 ha modificato, a decorrere dal 30/07/2020, l'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, il quale è oggi così formulato: "La disposizione del comma 1 (che esclude la penale rilevanza per le violazioni per cui è prevista la sola pena pecuniaria) non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuto è superiore ad euro diecimila". Pertanto, il legislatore del 2020 ha ampliato la rilevanza penale in materia di contrabbando, abbassando notevolmente la soglia di punibilità: le violazioni contemplate dal d.P.R. n. 43/1973, oggi dal d.lgs. n. 141/2024, integrano fattispecie costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine evasi sia superiore ad euro 10.000,00. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2333 del 16/12/2022, dep. 2023, Gostner) ha ritenuto che fosse errato escludere l'applicabilità della normativa introdotta con il d.lgs. n. 75/2020 per il divieto di applicazione retroattiva della normativa più sfavorevole, in considerazione della natura permanente attribuita all'evasione dei diritti di confine (cfr. Sez. 3, n. 19233 del 20/02/2019, Piccolo, Rv. 275792: "In materia di reati finanziari e tributari, il delitto di mancato pagamento dell'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha natura di reato permanente, in quanto le merci che vengono indebitamente sottratte al pagamento dell'imposta al momento dell'importazione mantengono il loro stato di illegittimità anche dopo l'abusiva introduzione nello Stato ed in ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima fino al momento dell'adempimento dell'obbligazione tributaria"). Il reato di evasione dell'Iva all'importazione non rientra, quindi, tra i reati istantanei che si perfezionano nel momento in cui sorge il diritto erariale a pretendere il pagamento dell'imposta, bensì ha natura di reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l'attività diretta a consentire la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'importazione. Né è possibile sostenere, come fa il ricorrente, che una volta consumato l'illecito amministrativo, avente natura istantanea, in epoca in cui la violazione era solo amministrativa, non poteva poi essere ulteriormente sanzionata la persistente condotta illecita dell'agente, trattandosi di illecito amministrativo ormai consumato. La tesi è all'evidenza erronea, dal momento che la violazione del pagamento dei diritti di confine e dell'obbligo di nazionalizzazione di un aeromobile ha natura permanente anche laddove, non superando la soglia di punibilità prevista dall'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, integri una violazione solo amministrativa, con la 6 conseguenza che la violazione - sia essa penale, sia essa amministrativa - non si esaurisce in una condotta istantanea, ma permane fino alla intervenuta regolarizzazione del bene. Conseguentemente, la natura permanente che caratterizza l'illecito della violazione del pagamento dei diritti di confine e dell'obbligo di nazionalizzazione di un aeromobile impedisce di considerare perfezionata e, nello stesso tempo, esaurita la violazione nel momento in cui sorge il diritto erariale a pretendere il pagamento dell'imposta; la violazione invece permane e si esaurisce solo quando cessa la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato, sicchè la violazione che si protrae, come avvenuto nel caso in esame, ben può assumere rilievo penale allorquando il legislatore intervenga incriminando la condotta illecita, non ancora esauritasi. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso il ricorrente ha contestato, come vizio di violazione di legge, l'ordinanza del Tribunale del riesame nella parte in cui ha ritenuto maggiormente attendibile la determinazione del valore del velivolo effettuata dalla Guardia di Finanza tramite indagini di mercato, facendo cioè riferimento alle c.d. "fonti aperte", vale a dire a listini commerciali riportanti il valore di beni aventi determinate caratteristiche, accessibili a chiunque, anziché la valutazione contenuta nel contratto di compravendita prodotto dal ricorrente stesso, con allegazione del bonifico versato. Orbene, come già ritenuto da questa stessa Sezione in una fattispecie analoga, non è denunciato un vizio di violazione di legge, ma una censura afferente alla tenuta motivazionale del provvedimento impugnato, censura inammissibile, poiché, come illustrato al paragrafo 1, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32273 dell'11/04/2024, Gazzieri). Il Collegio cautelare ha inoltre rilevato, in proposito, senza un adeguato confronto nel ricorso di legittimità, che la documentazione a sostegno del valore del bene è stata prodotta dal ricorrente in lingua tedesca ed inglese, senza la traduzione italiana, e che l'allegazione della effettuazione di un bonifico di euro 60.000,00 non provava che quello fosse stato il prezzo di acquisto del velivolo, essendo possibile che le parti avessero dissimulato il vero prezzo di acquisto per ragioni fiscali, concludendo pertanto, senza incorrere in difetto di motivazione, che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse sufficiente a contestare la determinazione effettuata dalla Guardia di Finanza sulla base di indagini di mercato. In ogni caso, il motivo di ricorso è generico anche sotto altro aspetto, non illustrando con il richiesto grado di specificità per quali ragioni l'ammontare dei 7 diritti di confine evasi sia da considerare inferiore alla soglia di euro 10.000,00 rispetto ad un valore del velivolo pari ad euro 60.000,00. In conclusione, deve considerarsi inammissibile la contestazione della motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui si è ritenuto che il valore del velivolo dichiarato dal ricorrente non fosse corrispondente al valore reale. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2024.