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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1989/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. FORTUNATO Parte_1
AGOSTINO;
Ricorrente
E
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv.VARANI;
Resistente
Altre controversie in materia di previdenza OGGETTO:
obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420259002401644000 notificata in data 24.4.2025
limitatamente all'avviso di addebito n.
33420160005750214000.
Lamentava l'illegittimità dell'atto opposto deducendo che l'avviso era stato già annullato con sentenza del
giudice del lavoro n. 2034 del 14.11.2024.
L'CP_1 si costituiva in giudizio e rappresentava l'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito a seguito della intervenuta sentenza.
Controparte_2 non si costituiva in giudizio.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva all'udienza del 10.12.2025, rinviata per decisione sostituita con il deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle predette note, il giudice riservava la decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
E' in atti la sentenza che ha annullato l'avviso di addebito posto a base dell'intimazione e l'intervenuto sgravio.
Venuto meno definitivamente dunque il titolo esecutivo con l'annullamento giudiziale, la parte convenuta non
doveva notificare, a carico dell'opponente, l'intimazione di pagamento essendo questo un atto illegittimo perché privo della sottostante esistenza e attualità di un titolo esecutivo (cfr Tribunale Roma 12 maggio 2011).
Va dunque annullata l'intimazione di pagamento opposta limitatamente a detto avviso.
Essendo intervenuta la sentenza prima della notifica
dell'intimazione le parti convenute vanno condannate al pagamento delle spese di lite.
PQM
Annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'avviso di addebito n. 33420160005750214000.
Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 341,00 oltre
Iva e cpa e rimborso forfettario con distrazione .
Cosenza, 11.12.2025
il giudice dott.ssa Silvana D. Ferrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1989/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. FORTUNATO Parte_1
AGOSTINO;
Ricorrente
E
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv.VARANI;
Resistente
Altre controversie in materia di previdenza OGGETTO:
obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420259002401644000 notificata in data 24.4.2025
limitatamente all'avviso di addebito n.
33420160005750214000.
Lamentava l'illegittimità dell'atto opposto deducendo che l'avviso era stato già annullato con sentenza del
giudice del lavoro n. 2034 del 14.11.2024.
L'CP_1 si costituiva in giudizio e rappresentava l'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito a seguito della intervenuta sentenza.
Controparte_2 non si costituiva in giudizio.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva all'udienza del 10.12.2025, rinviata per decisione sostituita con il deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle predette note, il giudice riservava la decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
E' in atti la sentenza che ha annullato l'avviso di addebito posto a base dell'intimazione e l'intervenuto sgravio.
Venuto meno definitivamente dunque il titolo esecutivo con l'annullamento giudiziale, la parte convenuta non
doveva notificare, a carico dell'opponente, l'intimazione di pagamento essendo questo un atto illegittimo perché privo della sottostante esistenza e attualità di un titolo esecutivo (cfr Tribunale Roma 12 maggio 2011).
Va dunque annullata l'intimazione di pagamento opposta limitatamente a detto avviso.
Essendo intervenuta la sentenza prima della notifica
dell'intimazione le parti convenute vanno condannate al pagamento delle spese di lite.
PQM
Annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'avviso di addebito n. 33420160005750214000.
Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 341,00 oltre
Iva e cpa e rimborso forfettario con distrazione .
Cosenza, 11.12.2025
il giudice dott.ssa Silvana D. Ferrentino