Sentenza 2 luglio 2020
Ordinanza collegiale 4 novembre 2024
Decreto decisorio 11 marzo 2025
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- 1. TAR Sicilia, Catania, sezione II, sentenza 10 luglio 2025, n. 2205https://www.eius.it/articoli/
- 2. TAR Sicilia, Catania, sezione II, sentenza 10 luglio 2025, n. 2205https://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto decisorio 11/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2025 REG.PROV.PRES.
N. 01753/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2021, proposto da
MI FR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IA AN in Roma, via F. Cesi, 72;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 02842/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 79, comma 2, 35, comma 2, lett. a), 80, comma 3, 85, comma 1, cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza collegiale del 4 novembre 2024, n. 8763, con cui è stata dichiarata l’interruzione del giudizio, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che la segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di deposito della suindicata ordinanza in data 4 novembre 2024 e che lo stesso risulta ricevuto;
Considerato che il presente giudizio non è stato proseguito, ai sensi dell’art. 80, comma 2, cod. proc. amm. né riassunto ai sensi dell’art. 80, comma 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto pertanto che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per mancata prosecuzione e/o riassunzione.
Spese compensate. Contributo unificato irripetibile.
Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Roma il giorno 11 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO