Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/05/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5880 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5880 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.CIAVARELLA RAFFAELA MARIA , giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BRUNO MARIA VITTORIA, giusta Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: attribuzione di indennità di fine rapporto.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 7 aprile 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 12 bis, L. 898/70, depositato in data 16/12/2024, ha chiesto Parte_1
l'attribuzione della quota percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dal resistente alla cessazione del rapporto di lavoro, deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in data
15.10.1988 con;
che, con sentenza n. 869 del 2014, il Tribunale Civile di GI Controparte_1
che, successivamente, il con ricorso CP_1
n.2652/2022 R.G.V.G., chiedeva la modifica dei patti;
che il Tribunale, con decreto del 9.11.2022, disponeva che fosse obbligato a versare alla la somma di € 300,00 mensili;
che CP_1 Pt_1
il resistente, già impiegato presso l'Aeronautica Militare 32° Stormo di GI, ora in pensione
(dal 17.8.2024), percepisce dall'INPS una pensione mensile di € 2.500,00, circa;
che la ricorrente non ha contratto nuove nozze ed il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio per anni 26.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e fissato la prima udienza al 7.04.2025, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con memoria del 6.03.2025 si è costituito , precisando che gli effetti civili del Controparte_1
matrimonio risultavano cessati in data 10 giugno 2010, in forza della sentenza parziale di divorzio del Tribunale di GI n. 928/2010, emessa nella procedura NRG 3378/2009, conclusasi poi con la sentenza relativa ai soli assegni di mantenimento n. 869/2014. Ha concluso chiedendo riconoscersi alla ricorrente il diritto della quota pari al 40% del TFS maturato rapportato agli effettivi anni di convivenza fra i coniugi e, in subordine, alla data del 10.06.2010 (anni 22).
All'udienza del 7.04.2025, il Giudice, rilevato che le parti hanno preciato le proprie conclusioni e hanno chiesto che la causa venga decisa e ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda proposta dalla ricorrente, volta ad ottenere la corresponsione della quota del 40% del trattamento di fine rapporto maturato dall'ex coniuge, collocato in pensione, è fondata.
Sussistono infatti i presupposti previsti dall'art. 12 bis L. 898/1970 per il riconoscimento dell'azionato diritto: è in primo luogo incontestato che la ricorrente non sia passata a nuove nozze dopo il divorzio;
ella è inoltre indubbiamente titolare dell'assegno divorzile, riconosciutole con la sentenza n. 869 del 2014 del Tribunale di GI (modificato solo nel quantum con decreto del
Tribunale di GI del 9.11.2022).
Ciò posto, è altresì pacifico tra le parti che il abbia maturato il diritto alla percezione del CP_1
trattamento di fine servizio, essendo stato collocato in pensione dal 17.8.2024.
La comunicazione fornita dall in data 10/02/2025, depositata dal resistente, ha consentito CP_2
di accertare che la quota di TFS spettante allo stesso è stata calcolata per un importo netto di €
85.191,09, destinato ad essere rimesso al dipendente in stato di quiescenza in modalità rateizzata
(due rate): la prima rata con decorrenza pagamento il 17 agosto 2025 per € 37.640,74 e la seconda rata con decorrenza pagamento il 17 agosto 2026 per € 47.550,35. Nelle more, in data 17.03.2025, l' ha inviato una successiva comunicazione Controparte_3
al con la quale ha dato atto della cessione del credito previdenziale a titolo di TFS per CP_1
un importo inferiore a quello già certificato e lo ha invitato a ridepositare domanda di liquidazione del TFS, dal momento che la precedente domanda risultava errata e mancante della giusta previsione delle applicate detrazioni fiscali.
Del resto, il fatto che il TFS non sia stato ancora materialmente percepito dal resistente non è ostativo al riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenerne il 40%, assumendo esclusivo rilievo la avvenuta maturazione del diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto da parte del la cui corresponsione non è assolutamente incerta nell'an (cfr. Cass. civ. CP_1
24403/2022).
In merito ai criteri di calcolo della quota di spettanza, va, poi, evidenziato che il momento da prendere in considerazione ai fini della durata del rapporto matrimoniale è la sentenza che ha pronunciato il divorzio tra le parti, ossia la sentenza sullo status n. 928/2010 del 10.6.2010. In proposito, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione àncora il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi (Cass. n.
1348 del 31.01.2012; conf. Cass. n. 35308 del 18 dicembre 2023).
Non assume, pertanto, rilievo la data del passaggio in giudicato della sentenza definitiva di divorzio, la quale, essendo già intervenuta la pronuncia sullo status, si è solo limitata a pronunciare sulle ulteriori domande proposte e, quindi, anche sulla richiesta di assegno divorzile, di talchè il riconoscimento del predetto assegno, contenuto in detta sentenza, incide non già sul computo della durata del vincolo matrimoniale, bensì sull'esigibilità del diritto della Prencipe alla percezione della quota di tfr dell'ex coniuge.
Va rilevato, infine, che la quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, riconosciuta dall'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, a quello titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale (Cass., 29.10.2013, n.
24421).
In applicazione dei suesposti principi, la ricorrente ha diritto, ex art. 12bis L. 898/70, all'attribuzione del 40% della quota di indennità di fine rapporto spettante sig. , Controparte_1
con la precisazione che essa andrà calcolata secondo i criteri legislativamente previsti e, dunque, dividendo il TFS, al netto delle imposte, per il numero di anni di lavoro, moltiplicato inoltre quanto ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (22 anni) e calcolato infine il 40% del prodotto ottenuto.
L'esito e le ragioni della lite e la sostanziale non opposizione del resistente all'accoglimento della domanda, conducono ad un'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, sentito il
P.M., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto di a percepire la quota del 40% del tfs spettante all'ex Parte_1
coniuge , calcolata con i parametri di riferimento indicati in Controparte_1
motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis II comma della legge n.898/1970;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in GI nella camera di consiglio del Tribunale di GI, in data 05/05/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro