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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 726/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Dario Vitrano ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via Principe di Paternò
n. 18, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Palermo in Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Adelaide Nieddu e Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti per notar di Roma;
Per_1
- resistente-
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03.03.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito formulato dall' con CP_1
provvedimento del 18.11.2022 e conseguentemente annullare il relativo provvedimento e dichiarare la legittimità delle somme percepite per il periodo intercorrente dal novembre 2020 ad aprile 2022.
Deduceva, in particolare, che, con il provvedimento impugnato del 18.11.2022, l'ente previdenziale richiedeva la ripetizione delle somme già percepite pari ad €. 10.048,77, per il periodo novembre 2020-aprile 2022, con la seguente motivazione “…DSU valida alla data della domanda (art. 5 L. 26/2019) ".
Lamentava, quindi, l'illegittimità del provvedimento di indebito impugnato e in ogni caso l'irripetibilità della prestazione percepita, facendo valere la propria buona fine, ai sensi dell'art. 13 L. 412/1999 e dell'art. 52, comma 2, L. 88/1989; nel merito, insisteva sul diritto alla percezione della prestazione in esame.
Regolarmente instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, CP_2
chiedeva il rigetto.
Evidenziava l'Istituto che la ricorrente “in data 09/10/2022 e 02/05/2022 presentata istanze RdC e … la ricorrente Controparte_3 Controparte_4
iniziava a percepire il beneficio a decorrere dal mese di novembre 2020 e fino al mese di aprile 2022 con riguardo alla prima domanda e da giugno 2022 a settembre 2022 relativamente alla successiva domanda. La suddetta prestazione veniva, peraltro, revocata in data 16/11/2022, con provvedimento notificato in data 28/11/2022, recante la seguente motivazione “non in possesso dei requisiti per nucleo monoparentale ai fini ISEE”, avverso il quale non veniva proposto ricorso amministrativo …con il presente ricorso controparte ha impugnato esclusivamente il provvedimento di recupero della somma di € 10.048,77, indebitamente percepita a seguito della revoca del reddito di cittadinanza di cui alla domanda del Controparte_3
09/10/2020, scaturita dall'accertata non veridicità delle dichiarazioni contenute nella
DSU in ordine al nucleo c.d. monocomponente….all'esito di successivi controlli l' accertava che all'epoca della presentazione della suddetta istanza la ricorrente CP_1
aveva meno di ventisei anni, non era coniugata, né aveva figli .Inoltre, pur avendo residenza diversa rispetto a quella dei genitori, contrariamente a quanto dichiarato nella DSU, controparte risultava a carico dei genitori ai fini IRPEF, come da attestazione INPS-ISEE-2020-00836857R-00 del 14.01.2020 e attestazione INPS-
ISEE-2020-08166660W-00 del 02.10.2020 nuovamente richiesta quale unica componente del proprio nucleo familiare, con reddito pari a 0,00, proprio ai fini della presentazione di domanda RdC del 09.10.2020”.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La ricorrente, in via preliminare eccepisce in ogni caso l'irripetibilità della prestazione percepita, facendo valere la propria buona fine invocando l'applicazione dell'art. 13 L.
412/1999.
Giova dunque richiamare integralmente la predetta disposizione, costituente “norma di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, L. 88/1989: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche CP_1
relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica”.
Alla luce della lettura della norma, va innanzi tutto evidenziato che il termine (annuale o eventualmente biennale) per procedere alla ripetizione (costituente invero un termine di decadenza e non di prescrizione) decorre dalla verifica da parte dell' della CP_5
situazione reddituale, e non già dalla percezione della stessa da parte del beneficiario,
“senza che assuma rilievo l'inosservanza da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, CP_5
comma 2, L. n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione ai sensi dell'art. 13, comma 1,
L. n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (v. Cass. 1228 del
20.1.2011).
Per completezza, avuto riguardo alle difese sviluppate dalla parte ricorrente, deve poi rilevarsi come non sia pertinente l'invocata sanatoria ai sensi dell'art. 52, comma 2, L.
n. 88/1989 (facente riferimento alla buona fede del percettore), in quanto non trovano applicazione, nella materia assistenziale, le disposizioni in tema di irripetibilità dei pagamenti di prestazioni previdenziali di cui al citato art. 52, comma 2, L. n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991.
Infatti, le disposizioni di cui all'art. 52 si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale” e, trattandosi, dunque, di norma speciale rispetto a quella generale codicistica (art. 2033), non può applicarsi in via analogica a fattispecie da essa non espressamente contemplate.
In ogni caso, poi, non si vede come possa affermarsi che l'indebita erogazione del reddito di cittadinanza in favore della ricorrente sia stata determinata da errore dell' . CP_1
Ne consegue che non è in maniera pertinente invocata l'applicazione dell'art. 13 L.
412/1991, di interpretazione autentica dell'art. 52 L. 88/1989, trovando piuttosto applicazione il generale principio, enunciato dall'art. 2033 c.c. in tema di indebito, secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, potendo la buona fede dell'accipiens rilevare soltanto ai fini della decorrenza degli interessi.
Passando all'esame nel merito, giova premettere la normativa disciplinante la materia.
Ai sensi dell'art. 2 del d.l. 28.01.2019, n. 4, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla soglia ivi indicata) e patrimoniali ivi indicati, e la sua fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
La domanda è presentata con le modalità stabilite dall'art. 5 del d.l. e, per quanto riguarda le informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall' (art. 5, comma 1). CP_1 Infine, l'art. 7, 1° comma dispone che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. […] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. […] 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. […] 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall' Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma CP_1
3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall' all'entrata del CP_1
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal CP_1
beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”.
Con nota del 18.11.2022 l' ha chiesto alla ricorrente, a causa della revoca del CP_1
reddito di cittadinanza riconosciutole, la restituzione dell'importo di € 10.048,77, erogato nel periodo novembre 2020/aprile 2022.
Tanto in virtù dell'accertamento di “assenza di DSU valida alla data della domanda”. La revoca è dipesa dal fatto che la ricorrente aveva dichiarato in domanda di essere l'unica componente del proprio nucleo familiare, in violazione delle norme che disciplinano la definizione del “nucleo familiare” rilevante ai fini RDC.
Risulta, infatti, che la ricorrente ha presentato domanda di reddito di cittadinanza in data 09.10.22 e in data 02.05.2022 dichiarando nella DSU ai fini ISEE collegata alla domanda di essere l'unica componente del proprio nucleo familiare, di non possedere alcun reddito, né alcun bene immobile e di non disporre di un patrimonio mobiliare
(all.to 7 fascicolo parte ricorrente).
L'ISEE, che costituisce lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, fra cui il
RDC (ex artt. 2 e 5, d.l. 4/2019), è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, essenzialmente sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU di cui all'art. 10 dello stesso D.P.C.M., nonché delle altre informazioni disponibili negli archivi dell' e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo CP_1
dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11.
Il richiamato art. 3 stabilisce, in particolare, che “
1. Il nucleo familiare del richiedente
è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. […] 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Occorre, peraltro, considerare che l'art. 2, co. 5 del d.l. n. 4/2019 detta disposizioni specifiche in punto di composizione del nucleo, precisando, dopo aver fatto richiamo alla disciplina di cui all'art. 3 cit., che “In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: […] b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Ebbene, al momento della presentazione della domanda l'istante aveva meno di 26 anni, era nubile e non aveva figli (il figlio è pacificamente nato il [...]), oltre a possedere un reddito pari a 0, tale da integrare le condizioni perché la stessa fosse dichiarata fiscalmente a carico dei genitori.
Ne discende che non avrebbe potuto presentare un'autonoma domanda RDC, quale unica componente di un nucleo familiare distinto e separato, in virtù della mera circostanza dell'assenza di convivenza con la propria famiglia d'origine (per quanto comprovata dal certificato di residenza prodotto).
Ciò rende legittima l'azione di recupero intrapresa dall' , poiché l'erogazione è CP_1
stata determinata da una dichiarazione non veritiera, in quanto resa in difformità dalla nozione legale di nucleo familiare rilevante ai fini del reddito di cittadinanza, senza che rilevino modifiche successive della composizione del nucleo, che avrebbero invece dovuto dar luogo alla presentazione di una nuova domanda amministrativa. Infatti, la sussistenza delle condizioni economiche atte a legittimare la fruizione del beneficio, al momento della presentazione della domanda, avrebbe dovuto essere valutata con riferimento al nucleo familiare includente sia la ricorrente, sia i genitori e gli ulteriori altri componenti la famiglia anagrafica di questi ultimi;
l'omissione di tali informazioni rende corretta la revoca a far data dalla domanda stessa e la richiesta di ripetizione, ai sensi dell'art. 7, 4° comma del d.l. 4/2019.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell' che si liquidano in complessivi €. 1.700,00, oltre I.V.A., C.P.A. e CP_1
spese generali come per legge.
Così deciso, in Termini Imerese il 15.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo