Articolo 16 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 settembre 1967
Art. 16. Misura della pensione per anni 25 di effettiva navigazione

La misura della pensione e' determinata sulla base ci 30 anni di servizio, quando i periodi di navigazione effettiva con contribuzione alla Cassa e quelli compiuti su navi militari, valutabili ai sensi delle disposizioni della presente legge, raggiungano complessivamente la durata di almeno 25 anni interi.
Agli effetti del beneficio previsto dal precedente comma non si computano:
a) la maggiorazione prevista per i periodi d'imbarco compiuti su navi militari o su navi mercantili battenti bandiera nazionale, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
b) la maggiorazione per i periodi d'imbarco effettuati su navi da guerra e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato adibito al dragaggio mine, dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957;
c) la maggiorazione dei periodi di servizio effettuati a terra nei reparti combattenti della Marina militare in zona di operazioni, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918;
d) il servizio militare comunque compiuto a terra;
e) il servizio militare prestato per speciali esigenze dal 1 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;
f) il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana;
g) i periodi riconosciuti utili per disoccupazione, malattia, assistenza antitubercolare, gravidanza e puerperio nonche' i servizi a terra riscattati e quelli il cui riconoscimento sia ottenuto a seguito di richiesta dello iscritto.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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