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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/07/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6244/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio del suo rappresentante e procuratore avv. Parte_1 GAROFALO NICOLA da cui è difeso e rappresentato in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Opposto contumace
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in RO virtù di procura depositata insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. FORTUNATO CONSIGLIA presso il cui studio elettivamente domicilia
CP_3
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, parte opponente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249043840908000, notificatagli in data 15.10.2024, a mezzo del quale si richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 16.237,46 in relazione alla cartella di pagamento n. 07120040038646121000, notificata CP_ il 31/05/2004 e relativa contributi IVS e somme aggiuntive, richiesti dall' di Taranto e relativi all'anno 1991; l'opponente si doleva della inesistenza/irritualità delle notifiche delle cartelle, delle quali non sarebbe mai venuto a conoscenza, nonché della mancanza di comunicazione delle iscrizioni a ruolo. Eccepiva, dunque nel merito la prescrizione del credito ex legge 335/95 in quanto in assenza di ulteriori atti interruttivi, era comunque maturato il termine prescrizionale quinquennale post notifica e chiedeva di annullare l'intimazione di pagamento impugnata e la cartella di pagamento sottesa, con vittoria di spese.
Il ricorso veniva notificato all' che, costituitasi in giudizio, eccepiva RO preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'avvenuta notifica della cartella producendo 2
documentazione, depositava ulteriori intimazioni di pagamento il difetto di legittimazione passiva dell'ente per la riscossione, e, nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva conseguentemente il rigetto.
CP_ Non si costituiva l' a seguito di regolare notifica del ricorso, e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da sentenza.
In ordine all'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, essa non è fondata, trattandosi di opposizione all'esecuzione, il criterio per l'individuazione del giudice adito è quello del giudice dell'esecuzione.
In relazione all'eccezione del difetto di legittimazione passiva e di , essa è RO infondate atteso che nel ricorso sono poste questioni attinenti sia all'an della pretesa che alla fase esecutiva.
Com'è noto l'eccezione di prescrizione integra un'opposizione all'esecuzione ed è rilevabile senza limiti temporali costituendo un accertamento negativo del credito. Si evidenzia che i rimedi per far valere vizi del ruolo sono i seguenti:
l'opposizione ex art. 24 per motivi inerenti il merito della pretesa o vizi di formazione del ruolo da proporsi nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella;
l'opposizione ex art. 29 da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per omessa o inesistente notifica della cartella o per fatti estintivi sopravvenuti proponibile senza limiti di tempo;
l'opposizione ex art. 29 da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni.
Venendo al caso di specie, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione presente, secondo la prospettazione del ricorrente, egli avrebbe avuto contezza per la prima volta dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento tramite la ricezione della intimazione di pagamento per cui è ricorso.
La prospettazione risulta adeguatamente contrastata dall' , legittimato passivo RO in ordine all'eccepito difetto di notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto della intimazione qui CP_ impugnata, che, quale concessionario dell' , ha depositato la copia della relata di notifica della cartella esattoriale a cui si riferisce l'intimazione di pagamento, con regolare notifica alla moglie convivente del ricorrente.
Nonostante tale adempimento, deve tuttavia ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del credito e di nullità del procedimento esattoriale. Il credito risale all'anno 1991. La cartella esattoriale è stata notificata in data 31/05/2004 quindi a prescrizione già maturata, e le successive intimazioni di pagamento sono state notificate il 9 luglio 2014 ed il 5 settembre 2019. Pertanto, alla data della notifica della prima intimazione di pagamento il credito era comunque prescritto per decorso del quinquennio dalla notifica della cartella.
L'odierno opponente nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge. Essendo trascorsi oltre cinque anni dalle notifiche, la fattispecie estintiva deve ritenersi perfezionata. E'da ritenersi quindi maturato il termine di prescrizione quinquennale post notifica (Cass SU N. 23397/16) e per quanto sopra esposto, l'eccezione relativa alla prescrizione del credito quindi va dichiarata fondata e l'opposizione va accolta, disponendo l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata relativamente alla cartella esattoriale oggetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la disciplina della soccombenza, dovendosi dunque porre a carico di
[...]
, su cui gravava l'onere probatorio dell'atto interruttivo della prescrizione, l'onere della RO refusione delle spese processuali nei confronti del ricorrente, liquidate come da dispositivo, con attribuzione in CP_ favore dei procuratori che se ne dichiarano anticipatari. Si compensano le spese nei confronti dell'
P.Q.M.
CP_
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti dell' e di RO
, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata n. n. 07120249043840908000,
[...] notificatagli in data 15.10.2024, in relazione alla cartella oggetto di ricorso n. 07120040038646121000, 3
CP notificata il 31/05/2004 e relativa a contributi IVS e somme aggiuntive, richiesti dall' di Taranto e relativi all'anno 1991 e dichiara prescritti il relativo credito.
2. Condanna riscossione, come costituita, al pagamento delle spese di giudizio, che RO liquida in euro 2.500,00 in favore del ricorrente, con attribuzione, oltre accessori come per legge se CP dovuti. Compensa le spese nei confronti dell'
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6244/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio del suo rappresentante e procuratore avv. Parte_1 GAROFALO NICOLA da cui è difeso e rappresentato in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Opposto contumace
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in RO virtù di procura depositata insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. FORTUNATO CONSIGLIA presso il cui studio elettivamente domicilia
CP_3
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, parte opponente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249043840908000, notificatagli in data 15.10.2024, a mezzo del quale si richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 16.237,46 in relazione alla cartella di pagamento n. 07120040038646121000, notificata CP_ il 31/05/2004 e relativa contributi IVS e somme aggiuntive, richiesti dall' di Taranto e relativi all'anno 1991; l'opponente si doleva della inesistenza/irritualità delle notifiche delle cartelle, delle quali non sarebbe mai venuto a conoscenza, nonché della mancanza di comunicazione delle iscrizioni a ruolo. Eccepiva, dunque nel merito la prescrizione del credito ex legge 335/95 in quanto in assenza di ulteriori atti interruttivi, era comunque maturato il termine prescrizionale quinquennale post notifica e chiedeva di annullare l'intimazione di pagamento impugnata e la cartella di pagamento sottesa, con vittoria di spese.
Il ricorso veniva notificato all' che, costituitasi in giudizio, eccepiva RO preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'avvenuta notifica della cartella producendo 2
documentazione, depositava ulteriori intimazioni di pagamento il difetto di legittimazione passiva dell'ente per la riscossione, e, nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva conseguentemente il rigetto.
CP_ Non si costituiva l' a seguito di regolare notifica del ricorso, e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da sentenza.
In ordine all'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, essa non è fondata, trattandosi di opposizione all'esecuzione, il criterio per l'individuazione del giudice adito è quello del giudice dell'esecuzione.
In relazione all'eccezione del difetto di legittimazione passiva e di , essa è RO infondate atteso che nel ricorso sono poste questioni attinenti sia all'an della pretesa che alla fase esecutiva.
Com'è noto l'eccezione di prescrizione integra un'opposizione all'esecuzione ed è rilevabile senza limiti temporali costituendo un accertamento negativo del credito. Si evidenzia che i rimedi per far valere vizi del ruolo sono i seguenti:
l'opposizione ex art. 24 per motivi inerenti il merito della pretesa o vizi di formazione del ruolo da proporsi nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella;
l'opposizione ex art. 29 da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per omessa o inesistente notifica della cartella o per fatti estintivi sopravvenuti proponibile senza limiti di tempo;
l'opposizione ex art. 29 da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni.
Venendo al caso di specie, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione presente, secondo la prospettazione del ricorrente, egli avrebbe avuto contezza per la prima volta dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento tramite la ricezione della intimazione di pagamento per cui è ricorso.
La prospettazione risulta adeguatamente contrastata dall' , legittimato passivo RO in ordine all'eccepito difetto di notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto della intimazione qui CP_ impugnata, che, quale concessionario dell' , ha depositato la copia della relata di notifica della cartella esattoriale a cui si riferisce l'intimazione di pagamento, con regolare notifica alla moglie convivente del ricorrente.
Nonostante tale adempimento, deve tuttavia ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del credito e di nullità del procedimento esattoriale. Il credito risale all'anno 1991. La cartella esattoriale è stata notificata in data 31/05/2004 quindi a prescrizione già maturata, e le successive intimazioni di pagamento sono state notificate il 9 luglio 2014 ed il 5 settembre 2019. Pertanto, alla data della notifica della prima intimazione di pagamento il credito era comunque prescritto per decorso del quinquennio dalla notifica della cartella.
L'odierno opponente nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge. Essendo trascorsi oltre cinque anni dalle notifiche, la fattispecie estintiva deve ritenersi perfezionata. E'da ritenersi quindi maturato il termine di prescrizione quinquennale post notifica (Cass SU N. 23397/16) e per quanto sopra esposto, l'eccezione relativa alla prescrizione del credito quindi va dichiarata fondata e l'opposizione va accolta, disponendo l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata relativamente alla cartella esattoriale oggetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la disciplina della soccombenza, dovendosi dunque porre a carico di
[...]
, su cui gravava l'onere probatorio dell'atto interruttivo della prescrizione, l'onere della RO refusione delle spese processuali nei confronti del ricorrente, liquidate come da dispositivo, con attribuzione in CP_ favore dei procuratori che se ne dichiarano anticipatari. Si compensano le spese nei confronti dell'
P.Q.M.
CP_
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti dell' e di RO
, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata n. n. 07120249043840908000,
[...] notificatagli in data 15.10.2024, in relazione alla cartella oggetto di ricorso n. 07120040038646121000, 3
CP notificata il 31/05/2004 e relativa a contributi IVS e somme aggiuntive, richiesti dall' di Taranto e relativi all'anno 1991 e dichiara prescritti il relativo credito.
2. Condanna riscossione, come costituita, al pagamento delle spese di giudizio, che RO liquida in euro 2.500,00 in favore del ricorrente, con attribuzione, oltre accessori come per legge se CP dovuti. Compensa le spese nei confronti dell'
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti