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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/08/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
4784/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania Sezione Lavoro in persona del Giudice onorario dott.ssa Laura
Garofalo all'esito dell'udienza del 18/07/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento emesso al n. 4784/2024 R.G. promosso
DA
c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], in giudizio rappresentato e difeso dall'avv.
Elisa Maria Spadaro come da procura depositata in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in Catania , Viale della Libertà ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso in P.IVA_1 giudizio dall'avv. Riccardo Vagliasindi, come da procura in atti depositata, domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 , presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t. con Sede Centrale Controparte_2 in Roma, via Giuseppe Grezar 14, c.f. ; Resistente P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p. t. con Sede in Roma Largo Chigi n. 5; Controparte_3
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto introduttivo del giudizio del 13/05/2024 il ricorrente odierno impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249020549315000 limitatamente agli atti di seguito specificati , portanti CP_ contributi previdenziali dovuti ad segnatamente :
- cartella di pagamento n. 293 20120074462550 , portante la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 9.273,51 , di cui impugnava solo euro 1.799,71 richiesti in pagamento a titolo di contributi IVS , proporzionali al reddito da attività commerciale, per l'anno 2007;
- Avviso di addebito 59320160007792785 di euro 2.525,23 , compresi interessi e sanzioni, per il mancato pagamento di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2010.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito impugnati , il decorso di prescrizione dei contributi richiesti in pagamento e riferiti alle annualità 2007 e 2010, che risultavano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento. Deduceva la durata quinquennale del decorso di prescrizione dei ruoli e degli atti opposti anche se non impugnati nel termine di quaranta giorni dalla loro notificazione. Richiamava sul punto la giurisprudenza formatasi in materia del decorso di prescrizione e durata di quest'ultima per escludere l'applicazione del termine lungo decennale. Eccepiva il decorso della prescrizione dalla data di notifica degli atti impugnati , come risultava da intimazione di pagamento, intendendo così eccepire anche il decorso della prescrizione c.d. successiva, evidenziava l'omessa notifica di atti interruttivi da parte dell' e pertanto chiedeva al Tribunale di volere Controparte_2 disporre l'annullamento degli atti impugnati , dell'intimazione e delle cartelle impugnate , chiedeva l'annullamento di ogni atto presupposto e precedente , chiedeva che fossero dichiarate non dovute le somme portate dall'intimazione e dagli atti sottesi come specificati, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente odierno. CP_ Il Tribunale fissava l'udienza di discussione e successivamente si costituiva che evidenziava la tardività del ricorso rispetto la notifica regolare dell'avviso di addebito impugnato e l'infondatezza dell'opposizione proposta, eccepiva la regolare notifica di tutti gli atti impugnati , chiedeva l'intervento nel giudizio del Concessionario in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva ed in particolare autore della notifica della cartella di pagamento impugnata e della notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione. L' evidenziava l'estraneità della CP_1 [...] poiché le somme all'esame di giudizio non rientravano tra le Parte_2
CP_ operazioni di cartolarizzazione e cessione dei crediti alla società citata in giudizio, chiedeva la vittoria di spese di giudizio. Nel corso del procedimento la parte ricorrente depositava il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza alle controparti, notificati a mezzo PEC alle parti chiamate in giudizio,eseguito il vaglio delle notifiche, il giudice evidenziava l'irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' che non si era costituita in giudizio ed Controparte_2 invitava parte ricorrente a notificare nuovamente il ricorso e gli atti allegati presso un valido indirizzo di posta elettronica certificata di . In data 23 gennaio 2025 parte Controparte_2 ricorrente depositava successiva notifica del ricorso , dichiarando di avere eseguito una successiva notifica a mezzo PEC ad indirizzo di tratto dai pubblici Registri. Tuttavia in data 28 Controparte_2 maggio 2025 , come da verbale in atti di giudizio,il Giudice riteneva non assolto l'onere probatorio circa la notifica al corretto indirizzo pec di , pertanto rinviava all'udienza Controparte_2 del 20 giugno 2025 , onerando la parte ricorrente al deposito di prova della corretta notifica.
Successivamente questo decidente veniva delegato della discussione e decisione del giudizio all'esame, per l'udienza del 18/7/2025. Questo giudice ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. senza che le parti nulla abbiano rilevato nel termine di cinque giorni all'uopo fissato dal legislatore . Acquisite le note scritte contenenti le istanze e conclusioni , come in atti depositate ,la causa viene definita dal presente provvedimento.
∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per mancata prova in giudizio della notificazione corretta a mezzo PEC del ricorso introduttivo , decreto di fissazione di udienza e i documenti a questi allegati, presso valido indirizzo di Posta elettronica Certificata riferibile ad e tratto dai pubblici registri. Controparte_2
In linea generale la prova dell'avvenuta notifica del ricorso a mezzo PEC viene regolata dagli articoli
3 bis comma 3 della legge n. 53/1994 e dall'art. 19 bis comma 5 del provvedimento del responsabile
S.I.A. del 16 aprile 2014 , che disciplina le notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati . Pertanto, quando si procede con il deposito telematico degli atti di causa, la prova dell'avvenuta notifica è costituita dal deposito telematico della copia dell'atto notificato , della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC .
L'art. 19 bis titolato “ Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati” al comma 5 recita :”
La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'art.
3- bis comma
3, della legge 21 gennaio 1994 , n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'art. 9 , comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e , come allegati , la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e. La ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna,vengono usualmente ambedue depositate in formato digitale, quindi in formato .eml o .msg ( il formato messaggi di posta elettronica ).
Nella fattispecie è avvenuto che all'udienza dell'8 gennaio 2025, come da verbale in atti di giudizio, il Giudice del Lavoro rilevava un errore nella notifica del ricorso ed ordinava a parte ricorrente di rinnovare la notifica presso corretto indirizzo Pec dell' entro il 10 Controparte_2 febbraio 2025. Tale circostanza è anche ammessa dalla medesima ricorrente nelle note depositate per l'udienza del 20 giugno 2025. Nelle note scritte richiamate , parte ricorrente dichiara di avere provveduto notificare nuovamente il ricorso e gli atti di giudizio presso diverso indirizzo pec dell' resistente secondo quanto si evince dalle note CP_4 Controparte_2 depositate tale indirizzo sarebbe : t , la parte ricorrente Email_1 specificava altresì di avere depositato ricevuta di consegna in formato .eml in data 23 gennaio 2025.
Tuttavia , come risulta evidenziato in seno a verbale di udienza del 28 maggio 2025, la parte ricorrente ha omesso di depositare prova dell'asserita notifica del 09 Gennaio 2025 , depositando nuovamente in data 23 gennaio 2025 la precedente notifica, già valutata del giudice, per la quale il Giudice non riconosceva validamente instaurato il contraddittorio.
Questo decidente , nell'esame degli atti tutti depositati dalla parte ricorrente in corso di giudizio , non ha rinvenuto la prova di notifica del ricorso, diretta ad , con la Controparte_2 ricevuta di avvenuta consegna PEC presso l'indirizzo t Email_1 sopra indicato . Pertanto il contraddittorio non risulta correttamente instaurato mancando la costituzione del Concessionario . Tale circostanza impedisce naturalmente la prova di fatti invocati dalla parte ricorrente medesima a sostegno dell'opposizione proposta : l'omessa notifica di cartella di pagamento , la mancanza di notifica di atti interruttivi che abbiano potuto interrompere il decorso di prescrizione anche successiva alla notifica di cartella e avviso di addebito sottesi all'intimazione impugnata, la prescrizione del diritto al recupero dei contributi in via esecutiva.
Il ricorso pertanto , in assenza di prova di notifica corretta all' , deve Controparte_2 essere dichiarato improcedibile.
Sulla nullità della notifica, effettuata ad indirizzo Pec diverso, preso dal sito del destinatario, in presenza di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Reginde e dai pubblici registri,
è intervenuta la Corte di Legittimità in diverse pronunce. ( si cfr. Cass. Civ. sez. VI-,3, ord. 15 settembre 2021 n. 24948; Cass. Civ. Ord. n. 24474/2019 ; Cass. Civ. Ord. 11136/2019; Cass. Ord.
29749 del 15.11.2019 ; Cass. Civ. VI- Ord. n. 9562/2019; Cass. Civ. n. 14063/2024; ).
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile per mancata prova in giudizio di notifica PEC, non sussistendo in atti alcuna notifica eseguita presso all'indirizzo più Controparte_2 volte indicato ( t) . In atti risulta depositato in data 23 Email_1
.01.2025 il medesimo file di notifica, inizialmente esaminato dal Giudice del lavoro e ritenuto non corretto per la regolare instaurazione del contraddittorio.
Le spese di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente poiché la mancata instaurazione del contraddittorio è dovuta a fatto imputabile alla parte ricorrente medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4784/2024 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione e domanda
, così provvede :
Dichiara il ricorso improcedibile;
CP_ Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell' per le ragioni della decisione di cui in motivazione , che liquida in euro: 884,5 oltre rimborso forfettario al
15% , IVA e CPA nella misura di legge;
Catania 11/08/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania Sezione Lavoro in persona del Giudice onorario dott.ssa Laura
Garofalo all'esito dell'udienza del 18/07/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento emesso al n. 4784/2024 R.G. promosso
DA
c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], in giudizio rappresentato e difeso dall'avv.
Elisa Maria Spadaro come da procura depositata in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in Catania , Viale della Libertà ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso in P.IVA_1 giudizio dall'avv. Riccardo Vagliasindi, come da procura in atti depositata, domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 , presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t. con Sede Centrale Controparte_2 in Roma, via Giuseppe Grezar 14, c.f. ; Resistente P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p. t. con Sede in Roma Largo Chigi n. 5; Controparte_3
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto introduttivo del giudizio del 13/05/2024 il ricorrente odierno impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249020549315000 limitatamente agli atti di seguito specificati , portanti CP_ contributi previdenziali dovuti ad segnatamente :
- cartella di pagamento n. 293 20120074462550 , portante la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 9.273,51 , di cui impugnava solo euro 1.799,71 richiesti in pagamento a titolo di contributi IVS , proporzionali al reddito da attività commerciale, per l'anno 2007;
- Avviso di addebito 59320160007792785 di euro 2.525,23 , compresi interessi e sanzioni, per il mancato pagamento di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2010.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito impugnati , il decorso di prescrizione dei contributi richiesti in pagamento e riferiti alle annualità 2007 e 2010, che risultavano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento. Deduceva la durata quinquennale del decorso di prescrizione dei ruoli e degli atti opposti anche se non impugnati nel termine di quaranta giorni dalla loro notificazione. Richiamava sul punto la giurisprudenza formatasi in materia del decorso di prescrizione e durata di quest'ultima per escludere l'applicazione del termine lungo decennale. Eccepiva il decorso della prescrizione dalla data di notifica degli atti impugnati , come risultava da intimazione di pagamento, intendendo così eccepire anche il decorso della prescrizione c.d. successiva, evidenziava l'omessa notifica di atti interruttivi da parte dell' e pertanto chiedeva al Tribunale di volere Controparte_2 disporre l'annullamento degli atti impugnati , dell'intimazione e delle cartelle impugnate , chiedeva l'annullamento di ogni atto presupposto e precedente , chiedeva che fossero dichiarate non dovute le somme portate dall'intimazione e dagli atti sottesi come specificati, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente odierno. CP_ Il Tribunale fissava l'udienza di discussione e successivamente si costituiva che evidenziava la tardività del ricorso rispetto la notifica regolare dell'avviso di addebito impugnato e l'infondatezza dell'opposizione proposta, eccepiva la regolare notifica di tutti gli atti impugnati , chiedeva l'intervento nel giudizio del Concessionario in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva ed in particolare autore della notifica della cartella di pagamento impugnata e della notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione. L' evidenziava l'estraneità della CP_1 [...] poiché le somme all'esame di giudizio non rientravano tra le Parte_2
CP_ operazioni di cartolarizzazione e cessione dei crediti alla società citata in giudizio, chiedeva la vittoria di spese di giudizio. Nel corso del procedimento la parte ricorrente depositava il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza alle controparti, notificati a mezzo PEC alle parti chiamate in giudizio,eseguito il vaglio delle notifiche, il giudice evidenziava l'irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' che non si era costituita in giudizio ed Controparte_2 invitava parte ricorrente a notificare nuovamente il ricorso e gli atti allegati presso un valido indirizzo di posta elettronica certificata di . In data 23 gennaio 2025 parte Controparte_2 ricorrente depositava successiva notifica del ricorso , dichiarando di avere eseguito una successiva notifica a mezzo PEC ad indirizzo di tratto dai pubblici Registri. Tuttavia in data 28 Controparte_2 maggio 2025 , come da verbale in atti di giudizio,il Giudice riteneva non assolto l'onere probatorio circa la notifica al corretto indirizzo pec di , pertanto rinviava all'udienza Controparte_2 del 20 giugno 2025 , onerando la parte ricorrente al deposito di prova della corretta notifica.
Successivamente questo decidente veniva delegato della discussione e decisione del giudizio all'esame, per l'udienza del 18/7/2025. Questo giudice ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. senza che le parti nulla abbiano rilevato nel termine di cinque giorni all'uopo fissato dal legislatore . Acquisite le note scritte contenenti le istanze e conclusioni , come in atti depositate ,la causa viene definita dal presente provvedimento.
∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per mancata prova in giudizio della notificazione corretta a mezzo PEC del ricorso introduttivo , decreto di fissazione di udienza e i documenti a questi allegati, presso valido indirizzo di Posta elettronica Certificata riferibile ad e tratto dai pubblici registri. Controparte_2
In linea generale la prova dell'avvenuta notifica del ricorso a mezzo PEC viene regolata dagli articoli
3 bis comma 3 della legge n. 53/1994 e dall'art. 19 bis comma 5 del provvedimento del responsabile
S.I.A. del 16 aprile 2014 , che disciplina le notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati . Pertanto, quando si procede con il deposito telematico degli atti di causa, la prova dell'avvenuta notifica è costituita dal deposito telematico della copia dell'atto notificato , della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC .
L'art. 19 bis titolato “ Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati” al comma 5 recita :”
La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'art.
3- bis comma
3, della legge 21 gennaio 1994 , n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'art. 9 , comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e , come allegati , la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e. La ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna,vengono usualmente ambedue depositate in formato digitale, quindi in formato .eml o .msg ( il formato messaggi di posta elettronica ).
Nella fattispecie è avvenuto che all'udienza dell'8 gennaio 2025, come da verbale in atti di giudizio, il Giudice del Lavoro rilevava un errore nella notifica del ricorso ed ordinava a parte ricorrente di rinnovare la notifica presso corretto indirizzo Pec dell' entro il 10 Controparte_2 febbraio 2025. Tale circostanza è anche ammessa dalla medesima ricorrente nelle note depositate per l'udienza del 20 giugno 2025. Nelle note scritte richiamate , parte ricorrente dichiara di avere provveduto notificare nuovamente il ricorso e gli atti di giudizio presso diverso indirizzo pec dell' resistente secondo quanto si evince dalle note CP_4 Controparte_2 depositate tale indirizzo sarebbe : t , la parte ricorrente Email_1 specificava altresì di avere depositato ricevuta di consegna in formato .eml in data 23 gennaio 2025.
Tuttavia , come risulta evidenziato in seno a verbale di udienza del 28 maggio 2025, la parte ricorrente ha omesso di depositare prova dell'asserita notifica del 09 Gennaio 2025 , depositando nuovamente in data 23 gennaio 2025 la precedente notifica, già valutata del giudice, per la quale il Giudice non riconosceva validamente instaurato il contraddittorio.
Questo decidente , nell'esame degli atti tutti depositati dalla parte ricorrente in corso di giudizio , non ha rinvenuto la prova di notifica del ricorso, diretta ad , con la Controparte_2 ricevuta di avvenuta consegna PEC presso l'indirizzo t Email_1 sopra indicato . Pertanto il contraddittorio non risulta correttamente instaurato mancando la costituzione del Concessionario . Tale circostanza impedisce naturalmente la prova di fatti invocati dalla parte ricorrente medesima a sostegno dell'opposizione proposta : l'omessa notifica di cartella di pagamento , la mancanza di notifica di atti interruttivi che abbiano potuto interrompere il decorso di prescrizione anche successiva alla notifica di cartella e avviso di addebito sottesi all'intimazione impugnata, la prescrizione del diritto al recupero dei contributi in via esecutiva.
Il ricorso pertanto , in assenza di prova di notifica corretta all' , deve Controparte_2 essere dichiarato improcedibile.
Sulla nullità della notifica, effettuata ad indirizzo Pec diverso, preso dal sito del destinatario, in presenza di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Reginde e dai pubblici registri,
è intervenuta la Corte di Legittimità in diverse pronunce. ( si cfr. Cass. Civ. sez. VI-,3, ord. 15 settembre 2021 n. 24948; Cass. Civ. Ord. n. 24474/2019 ; Cass. Civ. Ord. 11136/2019; Cass. Ord.
29749 del 15.11.2019 ; Cass. Civ. VI- Ord. n. 9562/2019; Cass. Civ. n. 14063/2024; ).
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile per mancata prova in giudizio di notifica PEC, non sussistendo in atti alcuna notifica eseguita presso all'indirizzo più Controparte_2 volte indicato ( t) . In atti risulta depositato in data 23 Email_1
.01.2025 il medesimo file di notifica, inizialmente esaminato dal Giudice del lavoro e ritenuto non corretto per la regolare instaurazione del contraddittorio.
Le spese di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente poiché la mancata instaurazione del contraddittorio è dovuta a fatto imputabile alla parte ricorrente medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4784/2024 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione e domanda
, così provvede :
Dichiara il ricorso improcedibile;
CP_ Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell' per le ragioni della decisione di cui in motivazione , che liquida in euro: 884,5 oltre rimborso forfettario al
15% , IVA e CPA nella misura di legge;
Catania 11/08/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo