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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 51/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Alessandro Caronia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51/2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Tarsitano;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maria Controparte_1
Ferdinando Bloise;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 05.01.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 07.11.1998 a Lublin (Polonia) con;
che dal Controparte_1
matrimonio erano nati (31.03.1999) e (20.05.2003); che con Persona_1 Persona_2
decreto di omologa del 28.02.2014 il Tribunale di Castrovillari pronunciava la separazione personale dei coniugi nei seguenti termini: “1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale è assegnata alla SI.ra , che vívrà li con i due Pt_1
figli minori, e 3. l'azienda di cui è titolare il SI. viene trasferita, con Per_1 Per_2 CP_1
esclusione dei beni immobili, alla SI.ra che, in conseguenza, provvederà Pt_1
all'estinzione dei debiti INPS, come da nota del dott. Controparte_2 Per_3
allegata al verbale di cui sopra;
4. la SI.ra si impegna, entro i prossimi quindici anni, Pt_1
a depositare la somma 2.500,00 su libretti distinti intestati ai due figli (2.500,00 per ciascun figlio):
5. la SI.ra provvederà a sue spese a volturare in suo favore i mezzi Pt_1
meccanici presenti e corrisponderà al SI. la somma di euro 400,00 al mese, ciò CP_1
finché il SI. non si renderà economicamente indipendente: provvederà, inoltre, al CP_1
mantenimento della prole, affidata ad entrambi i coniugi:
6. il diritto di visita del padre ai figli sarà esercitato secondo gli accordi dei genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei figli:
7. il SI. si obbliga ad ogni forma di collaborazione per curare le volture CP_1 ed i trasferimenti di cui sopra. Spese del giudizio compensate.”; che non vi sono i presupposti per la ricostituzione dell'unione familiare e che sono ormai decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, tanto premesso, Parte_1 ricorreva all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in accoglimento del presente ricorso dichiarare e statuire la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e , in premessa precisato, Pt_1 Controparte_1 con ogni conseguenziale statuizione di legge tra cui l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Terranova da Sibari (CS); b) porre a carico del di CP_1
pagare, in favore dei figli e a titolo di contributo mantenimento la Per_1 Persona_2 somma di €. 500,00, oltre il carico del 50% di spese straordinarie sia mediche che di istruzione, nonché di pagare in favore della un assegno divorzile pari ad €. 400,00; Pt_2
c) condannare il al pagamento delle spese e competenze del giudizio in caso di CP_1 opposizione.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale, pur Controparte_1
aderendo alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio, contestava le disposizioni economiche adottate in sede di separazione e, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: pagina 2 di 7 “1) coniugi vivranno separati;
2) i figli saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la padre;
3) la SI.ra contribuirà alle spese Parte_3
straordinarie previamente concordate con il SI. nella misura del Controparte_1
50% specificate in: spese mediche, spese mediche specialistiche, tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, viaggi, canone di locazione sede universitaria, occhiali, lenti a contatto scuola di ballo, ricariche telefoniche, abbigliamento ecc. ecc.; mentre per il mantenimento dei figli verserà la somma pari ad €.800,00 al mese;
4) non essendosi reso economicamente indipendente il allo stato richiede a titolo di mantenimento la Controparte_1 somma pari ad €600,00; 5) i figli continueranno ad abitare presso il padre, ma la madre potrà vederli e tenerli con se', quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici della prole.
Questa trascorrerà le vacanze invernali e pasquali alternativamente con i due genitori e con il padre almeno 15 giorni consecutivi le vacanze estive;
6) l'azienda di cui è titolare il SI.
, con esclusione dei beni immobili, che erano assegnati alla Controparte_1
rimarrà alla stessa che dovrà provvedere alla estinzione dei debiti INPS, Pt_2 CP_2
ed alle cartelle esattoriali relativi alla IVA;
8) la dovrà versare la
[...] Parte_3 somma pari ad €2.500 sul libretti intestati ai due figli (€.
2.500 per ciascun figlio); 9) la Per_4
provvederà a sue spese a volturare in suo favore i mezzi meccanici presenti nell'azienda agricola;
10) I coniugi si rilasciano reciproco consenso per l'espatrio. Con condanna della ricorrente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di giudizio ex art.96 cpc oltre iva e cap come per legge e rimborso forfetario.”
Svoltasi l'udienza presidenziale (24.05.2022), all'esito del fallito tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data, l'adito Tribunale si pronunciava nei seguenti termini: “Avuto riguardo alla natura dell'assegno divorzile, alle rispettive capacità economiche dei coniugi ed alla loro possibilità lavorativa conferma le disposizioni economiche adottate in sede di separazione.”
All'udienza del 26.02.25, sulla scorta della documentazione allegata e della relazione redatta dalla polizia tributaria, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini
190 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali
2. Sul merito
2.1 La domanda di divorzio
pagina 3 di 7 La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento, attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, poiché non v'è dubbio che sia venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che sia decorso il tempo prescritto dalla legge.
Il matrimonio è stato celebrato in Lublin-Polonia in data 07.11.98 ed è stato trascritto in Italia, nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Terranova da Sibari al n.12 parte II serie C
(matrimoni civili celebrati all'estero).
Il thema decidendum - oltre alla domanda di divorzio – si incentra su questione economiche e, in particolare, sulla determinazione dell'assegno divorzile e sul contributo in favore dei figli
2.2. La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di
[...]
va accolta nei termini che seguono. Controparte_1
In punto di diritto va osservato che l'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970 prevede che con la sentenza di divorzio il Giudice può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non possieda mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il Giudice dovrà in tal caso procedere tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma
(condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “l'assegno divorzile, appurata la sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, deve essere determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., Sent. n. 16796/2019). Ed ancora “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare ” (Cass.
Civ., SS.UU., Sent. n. 18287/2018).
Sempre in punto di diritto va evidenziato che il parametro dell'adeguatezza dei mezzi o della possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere pagina 4 di 7 autonomamente e dignitosamente, sia all'eSIenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, su accordo delle parti, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass.Civ.
6386/2019; Cass. Civ. 5603/20).
Occorre, inoltre, considerare l'evolversi ed il concreto atteggiarsi della situazione economica delle parti, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, anche nelle more del giudizio
(cfr. Cass. Civ. 6750/20).
Si osserva inoltre che in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
"manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente.
La Cassazione ha affermato che il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur deve verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge
(mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, «impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento alla "indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie- del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari
(tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
Occorre, pertanto, ricostruire la capacità patrimoniale e reddituale delle parti quale emersa nel corso del procedimento.
Nel caso di specie, , dando atto del suo stato di precarietà Controparte_1
economica, si è limitato ad evidenziare la mancata puntuale corresponsione del contributo fissato in suo favore in sede di separazione, senza nulla precisare in ordine alle ragioni per cui anche negli anni successivi alla separazione, lo stesso non ha potuto reperire un'occupazione. Nulla ha detto sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sulle pagina 5 di 7 eventuali aspettative sacrificate, sull'impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento per ragioni oggettive.
Dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, emerge che le parti sono contitolari di diversi immobili ( fabbricati e terreni) e la ha percepito nel 2023 un reddito piuttosto Pt_1 pari ad € 5.633,00, a conferma delle difficoltà economiche in cui versa l'azienda che gestisce, dalla medesima rappresentate nel corso del giudizio.
Dalla dichiarazione dei redditi 2024 allegata dalla stessa, emerge un reddito complessivo pari ad € 425,00.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che non sussistano le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore del resistente, non avendo quest'ultimo neppure compiutamente allegato la sussistenza dei presupposti fondanti il riconoscimento di detto assegno.
2.2 Sul contributo al mantenimento in favore dei figli.
Preliminarmente si da atto che essendo entrambi i figli maggiorenni, non è necessario provvedere in ordine all'affidamento ed al collocamento dei medesimi.
Nel corso del giudizio ( vedi in particolare udienza del 06.11.24) è emerso che entrambi i figli vivono fuori, ed esercitano, seppur in via precaria attività lavorativa. La mancata coabitazione con i genitori, fa venir meno la legittimazione attiva degli stessi a chiedere il mantenimento.
Invero, essendo venuto meno il rapporto di convivenza con entrambi i genitori, la legittimazione ad agire per l'assegno di mantenimento e per il contributo alle spese straordinarie compete esclusivamente ai figli (cfr Cass. Civ. 26503/24 Corte Cass. nn.
25300/013, Cass. ord. n. 12972/17), i quali, nel presente giudizio, non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso.
2.3. L'inammissibilità delle ulteriori domande
Per orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
dovendosi, pertanto, escludersi la possibilità̀ del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la divisione di beni, la restituzione e il pagamento di somme, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte pagina 6 di 7 dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre
2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I
22.10.2004 n. 20638).
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, le domande di divisione dei beni e di regolamentazione dei rapporti attinenti alla gestione dell'azienda, vanno dichiarate inammissibili.
3. Spese del giudizio
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca, della natura della controversia e della delicatezza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
-DICHIARA lo scioglimento del matrimonio, contratto tra e Parte_1 [...]
in Lublin-Polonia in data 07.11.98 trascritto in Italia, nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Terranova da Sibari al n.12 parte II serie C;
-RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
-DICHIARA inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti
-COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
-ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
-
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Castrovillari il 22.05.25
Il Presidente-Relatore
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Alessandro Caronia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51/2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Tarsitano;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maria Controparte_1
Ferdinando Bloise;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 05.01.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 07.11.1998 a Lublin (Polonia) con;
che dal Controparte_1
matrimonio erano nati (31.03.1999) e (20.05.2003); che con Persona_1 Persona_2
decreto di omologa del 28.02.2014 il Tribunale di Castrovillari pronunciava la separazione personale dei coniugi nei seguenti termini: “1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale è assegnata alla SI.ra , che vívrà li con i due Pt_1
figli minori, e 3. l'azienda di cui è titolare il SI. viene trasferita, con Per_1 Per_2 CP_1
esclusione dei beni immobili, alla SI.ra che, in conseguenza, provvederà Pt_1
all'estinzione dei debiti INPS, come da nota del dott. Controparte_2 Per_3
allegata al verbale di cui sopra;
4. la SI.ra si impegna, entro i prossimi quindici anni, Pt_1
a depositare la somma 2.500,00 su libretti distinti intestati ai due figli (2.500,00 per ciascun figlio):
5. la SI.ra provvederà a sue spese a volturare in suo favore i mezzi Pt_1
meccanici presenti e corrisponderà al SI. la somma di euro 400,00 al mese, ciò CP_1
finché il SI. non si renderà economicamente indipendente: provvederà, inoltre, al CP_1
mantenimento della prole, affidata ad entrambi i coniugi:
6. il diritto di visita del padre ai figli sarà esercitato secondo gli accordi dei genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei figli:
7. il SI. si obbliga ad ogni forma di collaborazione per curare le volture CP_1 ed i trasferimenti di cui sopra. Spese del giudizio compensate.”; che non vi sono i presupposti per la ricostituzione dell'unione familiare e che sono ormai decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, tanto premesso, Parte_1 ricorreva all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in accoglimento del presente ricorso dichiarare e statuire la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e , in premessa precisato, Pt_1 Controparte_1 con ogni conseguenziale statuizione di legge tra cui l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Terranova da Sibari (CS); b) porre a carico del di CP_1
pagare, in favore dei figli e a titolo di contributo mantenimento la Per_1 Persona_2 somma di €. 500,00, oltre il carico del 50% di spese straordinarie sia mediche che di istruzione, nonché di pagare in favore della un assegno divorzile pari ad €. 400,00; Pt_2
c) condannare il al pagamento delle spese e competenze del giudizio in caso di CP_1 opposizione.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale, pur Controparte_1
aderendo alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio, contestava le disposizioni economiche adottate in sede di separazione e, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: pagina 2 di 7 “1) coniugi vivranno separati;
2) i figli saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la padre;
3) la SI.ra contribuirà alle spese Parte_3
straordinarie previamente concordate con il SI. nella misura del Controparte_1
50% specificate in: spese mediche, spese mediche specialistiche, tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, viaggi, canone di locazione sede universitaria, occhiali, lenti a contatto scuola di ballo, ricariche telefoniche, abbigliamento ecc. ecc.; mentre per il mantenimento dei figli verserà la somma pari ad €.800,00 al mese;
4) non essendosi reso economicamente indipendente il allo stato richiede a titolo di mantenimento la Controparte_1 somma pari ad €600,00; 5) i figli continueranno ad abitare presso il padre, ma la madre potrà vederli e tenerli con se', quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici della prole.
Questa trascorrerà le vacanze invernali e pasquali alternativamente con i due genitori e con il padre almeno 15 giorni consecutivi le vacanze estive;
6) l'azienda di cui è titolare il SI.
, con esclusione dei beni immobili, che erano assegnati alla Controparte_1
rimarrà alla stessa che dovrà provvedere alla estinzione dei debiti INPS, Pt_2 CP_2
ed alle cartelle esattoriali relativi alla IVA;
8) la dovrà versare la
[...] Parte_3 somma pari ad €2.500 sul libretti intestati ai due figli (€.
2.500 per ciascun figlio); 9) la Per_4
provvederà a sue spese a volturare in suo favore i mezzi meccanici presenti nell'azienda agricola;
10) I coniugi si rilasciano reciproco consenso per l'espatrio. Con condanna della ricorrente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di giudizio ex art.96 cpc oltre iva e cap come per legge e rimborso forfetario.”
Svoltasi l'udienza presidenziale (24.05.2022), all'esito del fallito tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data, l'adito Tribunale si pronunciava nei seguenti termini: “Avuto riguardo alla natura dell'assegno divorzile, alle rispettive capacità economiche dei coniugi ed alla loro possibilità lavorativa conferma le disposizioni economiche adottate in sede di separazione.”
All'udienza del 26.02.25, sulla scorta della documentazione allegata e della relazione redatta dalla polizia tributaria, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini
190 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali
2. Sul merito
2.1 La domanda di divorzio
pagina 3 di 7 La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento, attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, poiché non v'è dubbio che sia venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che sia decorso il tempo prescritto dalla legge.
Il matrimonio è stato celebrato in Lublin-Polonia in data 07.11.98 ed è stato trascritto in Italia, nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Terranova da Sibari al n.12 parte II serie C
(matrimoni civili celebrati all'estero).
Il thema decidendum - oltre alla domanda di divorzio – si incentra su questione economiche e, in particolare, sulla determinazione dell'assegno divorzile e sul contributo in favore dei figli
2.2. La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di
[...]
va accolta nei termini che seguono. Controparte_1
In punto di diritto va osservato che l'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970 prevede che con la sentenza di divorzio il Giudice può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non possieda mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il Giudice dovrà in tal caso procedere tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma
(condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “l'assegno divorzile, appurata la sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, deve essere determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., Sent. n. 16796/2019). Ed ancora “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare ” (Cass.
Civ., SS.UU., Sent. n. 18287/2018).
Sempre in punto di diritto va evidenziato che il parametro dell'adeguatezza dei mezzi o della possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere pagina 4 di 7 autonomamente e dignitosamente, sia all'eSIenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, su accordo delle parti, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass.Civ.
6386/2019; Cass. Civ. 5603/20).
Occorre, inoltre, considerare l'evolversi ed il concreto atteggiarsi della situazione economica delle parti, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, anche nelle more del giudizio
(cfr. Cass. Civ. 6750/20).
Si osserva inoltre che in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
"manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente.
La Cassazione ha affermato che il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur deve verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge
(mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, «impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento alla "indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie- del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari
(tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
Occorre, pertanto, ricostruire la capacità patrimoniale e reddituale delle parti quale emersa nel corso del procedimento.
Nel caso di specie, , dando atto del suo stato di precarietà Controparte_1
economica, si è limitato ad evidenziare la mancata puntuale corresponsione del contributo fissato in suo favore in sede di separazione, senza nulla precisare in ordine alle ragioni per cui anche negli anni successivi alla separazione, lo stesso non ha potuto reperire un'occupazione. Nulla ha detto sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sulle pagina 5 di 7 eventuali aspettative sacrificate, sull'impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento per ragioni oggettive.
Dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, emerge che le parti sono contitolari di diversi immobili ( fabbricati e terreni) e la ha percepito nel 2023 un reddito piuttosto Pt_1 pari ad € 5.633,00, a conferma delle difficoltà economiche in cui versa l'azienda che gestisce, dalla medesima rappresentate nel corso del giudizio.
Dalla dichiarazione dei redditi 2024 allegata dalla stessa, emerge un reddito complessivo pari ad € 425,00.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che non sussistano le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore del resistente, non avendo quest'ultimo neppure compiutamente allegato la sussistenza dei presupposti fondanti il riconoscimento di detto assegno.
2.2 Sul contributo al mantenimento in favore dei figli.
Preliminarmente si da atto che essendo entrambi i figli maggiorenni, non è necessario provvedere in ordine all'affidamento ed al collocamento dei medesimi.
Nel corso del giudizio ( vedi in particolare udienza del 06.11.24) è emerso che entrambi i figli vivono fuori, ed esercitano, seppur in via precaria attività lavorativa. La mancata coabitazione con i genitori, fa venir meno la legittimazione attiva degli stessi a chiedere il mantenimento.
Invero, essendo venuto meno il rapporto di convivenza con entrambi i genitori, la legittimazione ad agire per l'assegno di mantenimento e per il contributo alle spese straordinarie compete esclusivamente ai figli (cfr Cass. Civ. 26503/24 Corte Cass. nn.
25300/013, Cass. ord. n. 12972/17), i quali, nel presente giudizio, non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso.
2.3. L'inammissibilità delle ulteriori domande
Per orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
dovendosi, pertanto, escludersi la possibilità̀ del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la divisione di beni, la restituzione e il pagamento di somme, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte pagina 6 di 7 dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre
2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I
22.10.2004 n. 20638).
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, le domande di divisione dei beni e di regolamentazione dei rapporti attinenti alla gestione dell'azienda, vanno dichiarate inammissibili.
3. Spese del giudizio
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca, della natura della controversia e della delicatezza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
-DICHIARA lo scioglimento del matrimonio, contratto tra e Parte_1 [...]
in Lublin-Polonia in data 07.11.98 trascritto in Italia, nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Terranova da Sibari al n.12 parte II serie C;
-RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
-DICHIARA inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti
-COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
-ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
-
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Castrovillari il 22.05.25
Il Presidente-Relatore
Dott.ssa Beatrice Magaro'
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