Decreto cautelare 5 novembre 2025
Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 01/12/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2025, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv.to Marco Guidi, con domicilio eletto presso il suo studio in Massa, via delle Mura nord n. 10 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito; l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto; il Ministero della Difesa; la Scuola Navale Militare “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
-del provvedimento del Consiglio di Classe della Scuola Navale Militare “-OMISSIS-” con il quale, nella sessione di verifica del recupero del debito formativo della ricorrente tenutasi in data 29.08.2025, è stata deliberata la sua non ammissione alla classe successiva per l’a.s. 2025/2026;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali di scrutinio e/o di valutazione, nonché eventuali atti istruttori interni all’Amministrazione scolastica o militare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. RA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Al termine dell’a.s. 2024/2025 la sig.ra -OMISSIS-, alunna del terzo anno del liceo scientifico attivato presso la scuola navale militare “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ha visto sospeso il giudizio finale avendo riportato due insufficienze in matematica (voto 4/10) ed in fisica (voto 3/10). Le prove di recupero si sono poi svolte nella sessione di fine agosto, ma la studentessa non è riuscita a colmare le due insufficienze. Pertanto il Consiglio di Classe ha deliberato di non ammetterla alla classe successiva.
2. L’esito negativo è stato impugnato in questo giudizio facendo valere i motivi così rubricati “ 1) Violazione di legge art. 3 L. 241/1990 per carenza di motivazione; violazione del D.lgs. 62/2017 in materia di valutazione; 2) Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, travisamento dei fatti; 3) Violazione dei principi generali sul diritto allo studio sanciti dalla Costituzione e dalla normativa scolastica vigente ”. Secondo la prospettazione della parte ricorrente il provvedimento impugnato peccherebbe sotto molteplici aspetti di violazione di legge ed eccesso di potere, riassumibili nel fatto che, con riferimento all’anno scolastico appena trascorso, l’Istituto -OMISSIS- non avrebbe valorizzato i progressi registrati dalla studentessa nella disciplina della matematica, abbassandole incomprensibilmente la media finale del pentamestre dal 5,3/10 al 4/10. Mentre invece, avuto riguardo agli esami di recupero di agosto, le prove scritte di matematica e fisica della ricorrente avrebbero presentato un livello di difficoltà maggiore rispetto al programma realmente affrontato nel corso dell’anno e alle stesse prove eseguite dagli altri compagni. E inoltre, rispetto a questi ultimi, il Consiglio di classe avrebbe adottato criteri di valutazione ingiustificatamente differenti, premiandoli nonostante le insufficienze riportate. Queste circostanze si iscriverebbero in un quadro di anomalie e di disparità di trattamento ai danni della studentessa. Motivo per cui, in via istruttoria, la ricorrente ha pure chiesto al Tribunale di ordinare all’Amministrazione la produzione dei verbali degli esiti delle prove d’esame di matematica e fisica di tutti gli alunni redatti il giorno 27.8.2025, senza oscurarne le valutazioni.
3. Con decreto monocratico n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto la domanda di misure cautelari inaudita altera parte, fissando la camera di consiglio del 27.11.2025 per l’esame collegiale della domanda di sospensiva e al contempo onerando l’Amministrazione scolastica del deposito della documentazione necessaria ad istruire compiutamente la controversia.
4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, depositando la documentazione pertinente comprensiva di una relazione sui fatti di causa che, oltre ad evidenziare l’infondatezza dell’impugnativa, mette pure in risalto che l’allieva si è trasferita presso altro Istituto.
5. Alla camera di consiglio del 27.11.2025 il difensore della parte ricorrente, preso atto della documentazione dimessa dall’Amministrazione, l’ha ritenuta satisfattiva ai fini istruttori declinati nell’impugnativa, e dopo l’approfondita discussione dei legali delle parti, cui è stato dato avviso della possibilità di una pronuncia in forma semplificata, senza opposizioni sul punto, la causa è stata assegnata in decisione.
6. Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e in particolare ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, regolarmente costituitesi in giudizio, e altresì la completezza dell’istruttoria all’indomani del deposito della documentazione fornita dalla scuola navale militare “-OMISSIS-”.
7. Ciò statuito il ricorso va rigettato.
8. I motivi di impugnativa possono essere trattati congiuntamente, per la stretta comunanza delle questioni che essi sottopongono al Collegio.
8.1. La parte ricorrente lamenta che la sua bocciatura si inserirebbe in un quadro di condotte persecutorie, da un lato evidenziate dalla svalutazione dei progressi dimostrati nel corso dell’anno scolastico nella disciplina della matematica, con un incomprensibile abbassamento della media del pentamestre (dal 5,3 al 4), e dall’altro lato messe in rilievo dalla disparità di trattamento subita nei confronti degli altri alunni che hanno sostenuto l’esame di recupero dei debiti formativi, beneficiari di prove di recupero differenti e meno difficili di quelle della ricorrente e pure ammessi alla classe successiva nonostante presentassero insufficienze in almeno una materia all’esito delle prove scritte ed orali di agosto 2025. La mancata ammissione dell’alunna alla classe successiva sarebbe dunque immotivata, illogica e viziata da contraddittorietà, oltreché assunta in violazione dei criteri di valutazione e di conduzione delle operazioni di scrutinio consacrati nel piano dell’offerta formativa dell’Istituto. A quest’ultimo proposito, rispetto ad alcuni studenti il Consiglio di Classe avrebbe irragionevolmente ritenuto di disattendere il dettato normativo, che pone al centro della valutazione di mancata ammissione alla classe successiva la constatazione della insufficiente preparazione anche solo in una materia. E quindi di ammettere all’anno successivo anche allievi con insufficienze più grave della ricorrente, all’esito di una applicazione distorta, illogica ed immotivata dalla normativa vigente.
La pur suggestiva prospettazione della ricorrente non conduce all’auspicato esito favorevole del presente giudizio.
8.2. Il Tribunale anzitutto osserva che durante l’intero anno scolastico il rendimento dell’allieva (in particolare) nelle materie della fisica e della matematica si è mantenuto ben al di sotto la soglia della sufficienza. Dal verbale dello scrutinio del primo periodo, datato 17.12.2024, emerge che la studentessa aveva conseguito, in entrambe le materie, il voto di 3/10, con il seguente giudizio analitico: “ l'allieva mostra di avere conoscenze lacunose, anche per cause pregresse. Ha difficoltà marcate nell'applicare leggi, metodi, procedimenti. Mostra difficoltà anche nell'effettuare analisi e nell'operare sintesi, e nell'organizzare i dati conoscitivi. Va recuperato l'intero programma che è stato argomento previsto per le verifiche del primo trimestre .” Conseguentemente, per quanto concerne fisica e matematica il C.d.C. deliberava l’adozione di corsi di recupero, raccomandando pure lo studio individuale delle due materie (come di altre due anch’esse insufficienti). Tuttavia, alla fine del primo periodo scolastico l’esito dei recuperi, debitamente comunicato alla famiglia, è stato negativo (si veda il doc. n. 6 dep. dall’Avvocatura e la comunicazione dell’Istituto del 28.2.2025).
Nel secondo periodo le valutazioni nelle due discipline di indirizzo della fisica e della matematica sono rimaste gravemente insufficienti, con voto sintetico finale -frutto della media di tutte le votazioni conseguite nell’a.s.- di 3/10 in fisica (in relazione a sei prove con esiti di 3-, 3, 5, 2, 3-, 5 e 3-) e di 4/10 in matematica (in relazione a sette prove con esiti di 2, 4-, 3, 3-, 3, 4, 9). E all’unanimità il C.d.C. decideva di sospendere il giudizio dell’allieva con le seguenti valutazioni:
-fisica: “ l'Allieva, partita da una situazione d'ingresso gravemente lacunosa, non è riuscita nel corso dell'anno scolastico a recuperare le lacune, e mostra tuttora conoscenze frammentarie. Ha marcate difficoltà ad applicare leggi, metodi, procedimenti, e a organizzare i dati conoscitivi per poter poi operare analisi e sintesi. Va pertanto rivisto l'intero programma svolto, per poter affrontare su basi meno instabili il percorso previsto dalla materia per i prossimi anni scolastici ”;
-matematica: “ l'Allieva mostra di possedere conoscenze marcatamente settoriali. Tranne un solo caso, molto positivo, le verifiche svolte durante tutto l'anno scolastico hanno evidenziato conoscenze frammentarie e superficiali, e consistenti difficoltà nell'applicare regole, metodi, procedimenti. La valutazione finale tiene conto dell'andamento medio del pentamestre e del fatto che la verifica effettuata per il recupero del grave debito formativo relativo al primo trimestre ha dato esito negativo. Va dunque rivisto l'intero programma svolto nel corso dell'anno scolastico, per poter affrontare senza lacune pregresse l'impegnativo cammino richiesto dalla materia nel corso dei prossimi anni liceali ”.
Quanto precede non consente di ravvisare una svalutazione dei progressi della discente nella materia della matematica, perché salva una sola verifica, le altre sei, computate in quanto il debito formativo non era stato recuperato, sono risultate gravemente insufficienti, con una media complessiva pari a 4/10.
8.3. Venendo ora alle prove di recupero di fine agosto 2025, l’Amministrazione ha spiegato le ragioni che giustificano la diversità tra la prova scritta di matematica della ricorrente e quella degli altri allievi i quali, come la prima, al termine dell’a.s. avevano riportato un giudizio sospeso in tale disciplina. I documenti nn. 6 e 15 dimostrano infatti che la ricorrente era l'unica tra di essi a non aver superato la prova di recupero del debito formativo maturato al termine del primo trimestre. E quindi ad avere l’esigenza di rivedere l’intero programma svolto nell’anno scolastico e conseguentemente di dimostrare l’assenza delle lacune precedentemente riscontrate. La diversità delle prove e/o la differente difficoltà delle stesse è dunque motivata dalla diversa situazione di partenza dei candidati, ossia dal più ampio programma didattico che la ricorrente si trovava a dover studiare e a dimostrare di aver compreso e recuperato.
Peraltro la Scuola ha anche aggiunto, senza smentite da parte della ricorrente, che la metà della prova scritta di recupero di matematica, assegnata alla ricorrente ad agosto 2025, riguardava i medesimi argomenti affrontati dall'alunna nel corso della verifica del 22.05.2025, che allora aveva dato un esito positivo tuttavia non confermato da quello di agosto.
La prova orale è invece consistita, per tutti gli allievi con un debito formativo, nella discussione della prova scritta.
Sotto questi profili il giudizio di mancata ammissione resiste alle censure di parte ricorrente.
8.4. Quanto poi alla doglianza di disparità di trattamento della ricorrente nei confronti degli altri alunni che, all’esito delle prove di recupero, sono stati ammessi alla classe successiva nonostante presentassero delle insufficienze anche gravi, il Tribunale rileva quanto segue.
Il verbale n. -OMISSIS- del 29.8.2025 attesta che qualche studente, a conclusione degli esami di recupero di agosto 2025, è stato in effetti ammesso alla classe successiva con un aiuto del docente. Si tratta di casi in cui era rimasta una sola insufficienza lieve in una materia. Fa eccezione uno studente che risulta promosso pur avendo conseguito una valutazione di grave insufficienza in matematica. Questi, nonostante la permanenza della lacuna nella disciplina in considerazione, è stato fatto avanzare dal C.d.C. “ visto il quadro complessivamente positivo delle altre materie ”. Mentre la ricorrente (e anche un altro allievo) è stata bocciata perché aveva riportato due gravi insufficienze, con la motivazione per cui “ il Consiglio di Classe, visti i criteri per la non ammissione deliberati dal Collegio dei Docenti e presenti nel PTOF, ha preso in seria considerazione l'inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze acquisite nelle materie di indirizzo nel corso del presente anno scolastico, documentata dalle gravissime insufficienze in matematica e fisica, non sanate nemmeno nelle prove differite; valutate quindi negativamente le possibilità per l'EV di affrontare proficuamente il quarto anno del Liceo Scientifico e ritenendo che ripetere il terzo potrà consentire il recupero delle gravi lacune e una più consapevole crescita scolastica e personale, delibera all'unanimità di non ammettere alla classe successiva l'EV -OMISSIS- ”. Questo appunto in applicazione delle previsioni del piano triennale dell’offerta formativa della Scuola militare “-OMISSIS-” (allegato n. 31), non contestato in giudizio, che nel disciplinare i “ criteri per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva e agli esami conclusivi ”, prevede che “ nel caso di una sospensione dal giudizio in una o più materie (con o senza aiuto/i ricevuto/i in una o più discipline durante lo scrutinio finale dell’anno scolastico), anche in presenza di una sola valutazione finale insufficiente nello scrutinio differito, il Consiglio di Classe potrà deliberare la mancata ammissione alla classe successiva, laddove, basandosi sulla valutazione complessiva del percorso formativo, intraveda l’incapacità dello studente di seguire proficuamente il successivo anno scolastico, tenendo in particolare considerazione la specificità della Scuola Navale Militare” (pag. 29) .
La posizione della ricorrente differisce dunque da quella del suo compagno di classe promosso -come peraltro dalla situazione di tutti gli studenti ammessi nonostante la permanenza di una sola insufficienza-, avendo mantenuto due insufficienze gravi; non avendo colmato i debiti della prima parte dell’anno scolastico, come invece aveva fatto il secondo ragazzo; e pure essendo destinataria di una prognosi negativa sulla capacità di seguire proficuamente il successivo anno scolastico. Mentre invece l’altro compagno di classe che, come la ricorrente, non è stato ammesso all’anno successivo, era nella medesima situazione di grave insufficienza in due discipline che presenta la ricorrente, e per questo, similmente alla stessa, è stato bocciato.
Non può pertanto ravvisarsi quella identità di posizione sostanziale che si pone a fondamento della disparità di trattamento teorizzata, essendo diversa la situazione della ricorrente.
Né il Tribunale ritiene che quest’ultima possa giovarsi della previsione dell’art. 4 del d.P.R. n. 122 del 22.6.2009, che pone al centro della valutazione di mancata ammissione di un alunno alla classe successiva la constatazione della insufficiente preparazione anche solo in una materia. Difatti proprio la norma in considerazione consoliderebbe il giudizio di mancata ammissione della ricorrente all’anno successivo, non avendo ella conseguito gli obiettivi formativi nelle materie in questione e non essendo in grado di recuperarli nell’anno successivo. In altri termini, si discute della posizione della ricorrente e la previsione normativa appena citata comunque non le garantirebbe l’ammissione alla classe successiva, nella permanenza delle sue due gravi insufficienze non contestate né contestabili nel merito delle rispettive valutazioni.
Da qui il rigetto dell’impugnativa.
9. Cionondimeno sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite avuto riguardo alla particolare natura della controversia e degli interessi ad essa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1°, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
RA AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AV | Ida RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.