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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa TE ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. iscritta al N.R.G. 3150/2024 proposta da
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...], il [...], C.F. , C.F._2 Parte_3
nata a [...], il [...], C.F. , , nata a
[...] C.F._3 Parte_4
Vimercate (MB), il 01.06.1962, C.F. , nato a [...], C.F._4 Parte_5 il 05.11.1988, C.F. e nato a [...], il [...], C.F. C.F._5 Parte_6
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Artese del Foro di Lecco (C.F. C.F._6
), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Lecco (LC), viale C.F._7
Dante n. 20; parte attrice contro
per essa la mandataria in persona del proprio Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e partita IVA , con sede legale in via P.IVA_1
Antonio Bonsignore 1, 98124 Messina (ME), domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marika Faraci, corrente in Sesto San Giovanni (MI), via San Maurizio al Lambro n. 6 convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice (come da note depositate il 26.6.2025)
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa della mandataria Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa degli atti finora depositati e, CP_2 conseguentemente, dichiarare la nullità del precetto notificato;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: 1 TRIBUNALE DI MONZA
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nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via principale, per tutto quanto dedotto in narrativa degli atti finora depositati, rideterminare l'effettivo credito vantato dall'odierna convenuta e condannarla al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa e di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nel domandare l'emissione di ordine alla competente cancelleria per la trasmissione di copia telematica o cartacea del presente fascicolo alla Banca d'Italia, all'indirizzo e/o alla Email_1 Email_2
Procura della Repubblica in sede per le valutazioni in ordine, quantomeno, alla integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 TUB;
ordinando altresì di inserire nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta trasmissione;
IN OGNI CASO:
-poiché e per essa la mandataria ha promosso azione esecutiva Controparte_1 CP_2 immobiliare dinanzi all'intestato Tribunale, RG 406/2024, Giudice Dott.ssa Giovanetti, oggi anch'essa sospesa, nonostante la presente ed antecedente temporalmente opposizione a precetto, condannarla al risarcimento del danno in favore degli attori opponenti nella misura che verrà determinata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia, se del caso in via equitativa;
quantomeno d'importo pari alle spese legali sostenute per la costituzione nell'esecuzione immobiliare e per
l'incardinamento di ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c.;
- con rifusione delle spese di lite e condanna della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c. per tutto quanto dedotto e prodotto;
nonché tenere conto del comportamento avversario al fine della regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., richiamando, da un lato, il comportamento assunto circa la domanda di rigetto della sospensione dell'esecuzione (vedasi memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. degli attori opponenti), dall'altro, il fatto che il giudicante ordinava il deposito del contratto di cessione del credito, della notizia dell'avvenuta pubblicazione, oltre al documento di identificazione dei crediti allegato allo stesso, e che la convenuta opposta, in spregio all'ordine ex art. 210 c.p.c., provvedeva con documento palesemente inidoneo in piena propria consapevolezza.
Con vittoria di spese e compensi di lite.” per parte convenuta (come da conclusioni in calce alla comparsa di costituzione)
“CONCLUSIONI
1.- In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto carente sia in merito al fumus che al periculum;
2.- Ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità dei contratti sottoscritti e dell'atto di precetto notificato;
3.- In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte a suo carico, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa;
4.- Valutare il comportamento giudiziale degli opponenti ai sensi dell'art. 96 cpc. 2 TRIBUNALE DI MONZA
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Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nel concedendo termine di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa. Si allegano i documenti richiamati in narrativa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Va premesso il richiamo ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta, e non richiedono la sintesi dello svolgimento del processo, di cui si indicheranno solo gli snodi principali al fine di non trascurare alcuna domanda o eccezione. Con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2024 i sig.ri Parte_1 Parte_2 [...]
, e debitori ovvero titolari di diritti Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 reali sul bene ipotecato, hanno convenuto in giudizio e per essa la Controparte_1 mandataria qualificatasi cessionaria del credito di € 1.031.619,12, oltre interessi successivi al CP_2 tasso convenzionale, fondato su mutuo ipotecario stipulato con Cassa di RiSPrmio di Asti S.p.a. dai sig.ri e e, quali terzi datori, dalle signore e dal Notaio Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Per_1 in data 27 giugno 2011, n. repertorio 66153, n. raccolta 20228.
[...]
Gli attori si sono opposti al precetto datato 14 marzo 2024 e notificato il 22 aprile 2024 (cfr. allegato alla citazione) per i seguenti motivi: a) difetto di prova della titolarità del credito ceduto per l'insufficienza del deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, da cui risulta la pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco di crediti, a dimostrare l'inclusione del credito nell'ambito di quelli trasferiti da Cassa di RiSPrmio di Asti S.p.A., in assenza di produzione in giudizio del contratto di cessione e di ulteriore documentazione contrattuale. CP_ b) Difetto di legittimazione ad agire di e per essa della rappresentante in assenza di CP_1 iscrizione della asserita titolare e della delegata alla riscossione nell'elenco ex art. 106 t.u.b., circostanze queste idonee a determinare la nullità della procura (e dunque del precetto) ed in ogni caso la commissione della condotta penalmente rilevante di concessione abusiva del credito, rispetto alla quale si è fatta istanza di trasmissione del fascicolo ai competenti organi tutori.
Irrilevante sarebbe l'iscrizione della società veicolo nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia. c) Il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte della cessionaria prima della notifica del precetto e del conseguente avvio del procedimento esecutivo (punto X del contratto di mutuo). d) La violazione dei doveri di diligenza e correttezza da parte della cedente, sotto il profilo della carente istruttoria del merito creditizio dei debitori, già esposti all'epoca della concessione del mutuo e privi di un reddito sufficiente a far fronte a tutte le obbligazioni assunte anche in qualità di garanti. Parte attrice ha, dunque, chiesto in via cautelare sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e accertarsi il difetto di titolarità del credito e di legittimazione a riscuoterlo in via esecutiva con conseguente nullità del precetto. In via subordinata, genericamente, ha chiesto rideterminarsi l'effettivo credito vantato con condanna al risarcimento del danno. Nella prima memoria integrativa le allegazioni e deduzioni non sono state modificate o precisate, in ragione della mancata costituzione tempestiva di controparte, salva la richieste di riunione della presente causa con il procedimento di opposizione all'esecuzione, all'epoca ancora pendente solamente nella fase
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sommaria dinanzi al G.E., instaurato per i medesimi motivi. si è quindi costituita tardivamente in data 15 ottobre 2024 ed ha dedotto Controparte_1 che:
- la titolarità del credito azionato, sarebbe documentata dalla pubblicazione in G.U. del 22.12.2022 dell'avviso di cessione, il quale descriverebbe in modo sufficientemente specifico i crediti oggetto di trasferimento (“ (la " ) comunica che in data 15 dicembre 2022 (la "Data Controparte_1 CP_3 di Stipulazione") ha concluso con Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
Cassa di RiSPrmio di Asti S.p.A.,
[...] Controparte_13 Controparte_14
e (collettivamente, Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 le "Cedenti" e, ciascuna di esse, una "Cedente") 15 (quindici) contratti di cessione (uno con ciascuna Cedente) di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Contratti di Cessione" e ciascuno di essi un "Contratto di Cessione"). In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati "in sofferenza" dalla rispettiva Cedente, in conformita' alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti) (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 28 febbraio 1973 e il 31 dicembre 2021. In particolare, e' stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la Cedente alle ore 23:59 della data indicata all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti (la "Data di Individuazione dei Crediti"). I dati che contrassegnano i crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne facciano richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (pubblicamente accessibile) specificato nell'avviso di cessione (“Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cessionaria, anche per conto delle Cedenti, rendera' disponibili nella seguente pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ , fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC: ”). Email_3
In punto di inclusione del credito ceduto nell'ambito dell'elenco crediti la convenuta ha dedotto che il credito oggetto di causa – i cui estremi identificativi risulterebbero dalla certificazione ex art. 50 TUB (non prodotta in sede di costituzione né indicata in precetto) – risulterebbe incluso nell'elenco dei crediti ceduti. CP_
- L'irrilevanza dell'omessa iscrizione all'albo 106 tub di e di in ragione della ratio sottesa alla CP_1 legge sulla cartolarizzazione, in tesi rispettata anche nell'ipotesi di esternalizzazione dei compiti materiali di recupero del credito cartolarizzato dal soggetto vigilato al soggetto non iscritto;
nel caso di specie, le CP_ funzioni di garanzia non sarebbero svolte da né dalla cessionaria ma dal master servicer CP_1
come desumibile dall'estratto della Gazzetta Ufficiale, ove si dà atto che Controparte_18
“La Societa' ha conferito incarico a " o il " ), affinche', in nome Controparte_18 CP_19 CP_20
e per conto della Societa', proceda, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, all'amministrazione, gestione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. Il Master Servicer ha delegato, con il consenso della Societa', alcune attivita' relative all'incasso ed al recupero dei Crediti a(i) ("Fire" o uno "Special Servicer") “ CP_2 CP_ e dal doc. 1, ossia la procura rilasciata a .
- Nel merito l'infondatezza dell'avversaria prospettazione di violazione dell'obbligo di accurata verifica
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del merito creditizio.
- l'insussistenza di alcun obbligo di preventiva mediazione. Ha dunque concluso con la richiesta di rigetto delle avversarie domande e, in via di mero subordine, di condanna degli attori al pagamento delle somme dovute. Nella seconda memoria integrativa, preso atto dell'avvenuta costituzione di parte attrice ha CP_1 ribadito la propria prospettazione, formulato istanza di ordine di esibizione e contestato la verosimiglianza della ricostruzione avversaria in punto di legittimazione alla riscossione dei crediti. In CP_ giudizio, infatti, è stato prodotto solo il mandato speciale notarile da a , non la procura da CP_1 CP_ a e la sub-delega da a . CP_1 CP_18 CP_18
È stata altresì per la prima volta contestata, in violazione delle preclusioni assertive e del divieto di nuove domande, la genericità del precetto per mancata produzione di un conteggio dettagliato delle somme dovute e l'inidoneità del contratto di mutuo a integrare valido titolo esecutivo. La convenuta, nella seconda memoria, ha prodotto dichiarazione di avvenuta cessione sottoscritta dal dirigente della divisione crediti deteriorati di Cassa di RiSPrmio di Asti SP (contenente quale NDG il codice “6085_000000993997”) ed estratto del contratto di special servicing sottoscritto tra e CP_1
CP_18
In ottemperanza all'ordine di esibizione parzialmente accolto ha quindi depositato stralcio del contratto di cessione e stralcio della lista dei crediti ceduti in tesi riportante l'identificativo del rapporto ceduto (000000993997 6085_000000993997 6085_1112902029401 1112902029401 6085_1112902029401 1.031.619). Nella terza memoria integrativa, parte attrice ha eccepito l'irrilevanza della dichiarazione di avvenuta cessione in quanto “atto di parte” e ne ha contestato genericamente l'attendibilità in ragione del luogo di sottoscrizione, Roma, ove non risulterebbe una sede di Cassa di RiSPrmio di Asti S.p.A. e delle data di sottoscrizione. Ha altresì precisato che, quanto all'inclusione del credito nell'ambito della cessione, alcuna idoneità dimostrativa si ricaverebbe dall'indicazione nella dichiarazione di una stringa numerica identificativa della posizione 6085_000000993997, non risultante in alcun altro documento ufficiale. Inoltre l'inesistenza della specifica cessione dedotta (in tesi stipulata il 15.12.2022) risulterebbe avvalorata dal fatto che nel bilancio consolidato al 31.12.2022 della Cassa di RiSPrmio di Asti S.p.a. si darebbe atto di una operazione di cessione pro soluto a titolo oneroso e in blocco di un portafoglio di crediti classificati in sofferenza alla società veicolo “ avvenuta in data diversa, ossia il Controparte_1
29.12.2022 (doc. 25). Anche la documentazione depositata a dimostrazione dell'esistenza del contratto con il master servicer è stata puntualmente contestata. È stata altresì documentata la corresponsione di acconti alla cedente nel corso del 2021 e lamentata la genericità della richiesta di pagamento che non considererebbe tali acconti. Accolta la sospensiva e autorizzato in parto l'ordine di esibizione, è seguito il deposito degli scritti finali da parte degli attori e il deposito di sole note d'udienza per la convenuta. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025. 1) Sulla procedibilità della domanda. Trattandosi di causa di opposizione preventiva all'esecuzione, opera la deroga prevista dall'art.5 comma 6 lett. e) del D.LGS. 28/2010, a vantaggio peraltro della stessa parte attrice. Per ragioni di economia processuale e considerato il tenore delle contestazioni sollevate, si è ritenuto di non dare corso alla mediazione demandata. 2) Infondatezza della domanda di accertamento del difetto di titolarità del credito in capo alla
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convenuta. Deve preliminarmente darsi atto della presenza di orientamenti parzialmente differenti, in seno alla giurisprudenza di merito, in tema di modalità di adempimento all'onere della prova della titolarità del credito incombente sul cessionario destinatario di contestazione. Ebbene questo Giudice ha sempre ritenuto preferibile l'orientamento sostenuto da Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 11/12/2020) 16-04-2021, n. 10200, perché più coerente con i principi civilistici e processual civilistici in materia di prova dell'esistenza del contratto e di un suo contenuto rilevante, ove per il contratto non sia prevista forma scritta ad substantiam, quale appunto il contratto di cessione del credito, e di libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, oltre che con la ratio, facilitatrice dell'operazione, promossa dalla legislazione specialistica in materia di cessione dei crediti in blocco. Come ricordato nella pronuncia citata, resa all'esito di un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione, “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto;
la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto e dovrà valutare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e;
ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta;
in caso di esito positivo, la Corte territoriale dovrà vagliare l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, in coerenza con quanto osservatole perciò anche con la notifica del precetto;
in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della "notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.);”. La produzione del contratto di cessione del credito non è, dunque, l'unica prova dell'avvenuta cessione in blocco e dell'inclusione del credito azionato nel portafoglio di rapporti ceduti, potendo valere a dimostrare la titolarità del credito, specie nel caso in cui la contestazione sia generica, la dimostrazione dell'esecuzione di alcune delle formalità pubblicitarie prescritte dalla legislazione speciale a fini di opponibilità, ove contengano sufficienti elementi per ricondurre il credito ceduto nei suoi caratteri identificativi all'interno dell'oggetto della specifica cessione, il possesso della documentazione contrattuale afferente il credito ceduto da parte del cessionario, la dichiarazione di avvenuta cessione resa dalla cedente.
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È, dunque, necessario di volta in volta analizzare il compendio documentale versato in atti dalla cessionaria a dimostrazione della titolarità del credito e valutare la pregnanza delle prove offerte, in rapporto al tenore della contestazione. Tale orientamento è stato ribadito anche più recentemente anche dalla Corte di legittimità (Cass. n. 2511 del 2025)1. Nel caso di specie parte attrice non ha specificamente contestato l'esistenza della cessione bensì che il credito sia confluito nella cessione in blocco dedotta nel precetto ed ha preteso, quale unica prova dell'inclusione del credito ceduto nel perimetro della cessione, il deposito del relativo contratto. Per quanto sopra detto, tale deposito non è essenziale, ove siano fornite altre prove documentali che consentano di ricostruire tanto l'esistenza del contratto quanto l'inclusione del credito nell'ambito dell'oggetto del contratto di cessione. Nel caso di specie si ritiene che parte convenuta abbia dimostrato l'inclusione del credito in forza di una pluralità di documenti, da ella depositati ovvero acquisiti al processo, aventi tenore univoco e concordante:
- il titolo esecutivo extragiudiziale notificato in uno al precetto, contratto di mutuo ipotecario, il cui possesso da parte della cessionaria del credito non è stato contestato dai debitori e che, d'altra parte, ella non avrebbe avuto ragione di detenere se non in forza della avvenuta cessione;
- l'avviso di avvenuta cessione contenente l'identificazione delle caratteristiche dei crediti ceduti compatibili con il credito consacrato nel titolo esecutivo, poiché le cessioni stipulate da CP_1 avevano ad oggetto tutti i crediti facenti capo alle cedenti sorti nell'intervallo temporale (28 febbraio 1973 - 31 dicembre 2021) compatibile con la stipulazione del mutuo (27 giugno 2011), classificati come crediti in sofferenza alla data rilevante (circostanza questa mai contestata), e derivanti da finanziamenti anche ipotecari, come nel caso di specie;
- la dichiarazione di avvenuta cessione, proveniente dalla cedente il credito ed avente tenore sufficientemente specifico poiché individuante non solo l'ammontare del credito ceduto e l'operazione di cessione nell'ambito del quale è avvenuto il trasferimento ma anche il titolo del credito;
- il bilancio depositato dalla cedente, relativo all'esercizio in cui è avvenuta la cessione, il quale conferma ulteriormente l'avvenuta stipulazione di un, unico, contratto di cessione in blocco con
CP_1
Parte attrice ha sollevato contestazioni inidonee a privare di efficacia probatoria tali documenti e le circostanze di fatto che gli stessi sono indirettamente o direttamente in grado di dimostrare. In particolare la circostanza che la dichiarazione della cedente non sia stata rilasciata in un luogo in cui 1Che a sua volta richiama la motivazione di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023:“si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito
contro
-verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).” Conforme anche la pronuncia di Cassazione n. 10860 del 22.4.2024. 7 TRIBUNALE DI MONZA
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risulti una sede di Cassa di RiSPrmio di Asti non consente, di per sé, di rendere inattendibile la dichiarazione sottoscritta dal dirigente di reparto che, per la qualità dichiarata, risulta a diretta conoscenza dei fatti che dichiara come nella sua sfera di conoscenza, ossia l'avvenuta cessione del credito sorto tra la datrice di lavoro e i sig.ri sulla base del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico il 27.6.2011. Pt_1
Non è stata infatti contestata l'appartenenza del dichiarante all'organigramma aziendale della cedente il credito. Anche il fatto che nella relazione allegata al bilancio consolidato di Cassa di RiSPrmio di Asti SP sia indicata una data di stipula del contratto di cessione non esattamente coincidente, ma comunque prossima, a quella indicata nell'avviso pubblicato in Gazzetta, non infirma il valore probatorio dell'ulteriore elemento di conferma dell'avvenuta stipula di un contratto di cessione in blocco proprio con CP_1
Né parte attrice ha mai messo seriamente in dubbio l'esistenza della cessione né sollevato specifiche contestazioni in ordine a caratteristiche del credito ceduto tali da far ritenere dubbia la sua inclusione nel perimetro della cessione allegata, né ha rilevato discrepanze tra il numero identificativo del rapporto contenuto nella dichiarazione della cedente ed altra corrispondenza intercorsa con la cessionaria a sue mani. Non ha neppure contestato l'omessa inclusione del rapporto nell'ambito della lista consultabile via web. D'altra parte la dichiarazione della cedente rappresenta “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla [cessionaria,] non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (App. Milano, sez. I, sent. 24.1.2023, n. 220). Il fatto che tale dichiarazione sia posteriore all'introduzione del giudizio non infirma l'efficacia probatoria della dichiarazione volta alla prova di un fatto, la stipula del contratto di cessione, suscettibile di essere sempre provato per testimoni e per presunzioni. La legittimazione attiva in executivis della creditrice si ritiene, dunque, già provata sulla base dei documenti e delle circostanze sopra richiamate perchè univocamente dimostrative delle modalità e tempi dell'avvenuta cessione, oltre che della effettiva inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. L'omesso integrale adempimento all'ordine di esibizione, valutati nel loro complesso i documenti depositati o acquisiti ed il tenore delle contestazioni sollevate, non si traduce, in altre parole, nel mancato assolvimento dell'onere della prova pur sempre gravante in capo alla cessionaria.
3. Infondatezza della domanda di accertamento della nullità del precetto per mancata iscrizione della società di cartolarizzazione e della mandataria nell'albo ex art. 106 t.u.b. In proposito è sufficiente il richiamo alla ratio decidendi sostenuta nella pronuncia di Cass. 7243/24, alla quale si aderisce: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. Si intende che, anche ove dovesse ritenersi l'illegittimità del conferimento di procura per il recupero del CP_ credito a , illegittimità che per ragioni di economia processuale non è rilevante indagare in questa sede potendo parte attrice autonomamente depositare segnalazioni ed esposti alle autorità competenti ove sia convinta delle proprie tesi, la stessa non si traduce in alcuna nullità civilistica della relativa procura, valida
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ed efficace sotto il profilo sostanziale e processuale. Anche l'effettiva ricostruzione dei poteri conferiti alla società (in particolare se essa tragga CP_18 veramente il proprio potere di gestione dei crediti da contratto stipulato con non è rilevante CP_1 poiché, ai fini della corretta costituzione delle parti in giudizio, nella fattispecie in persona della CP_1 CP_ CP_ procuratrice è sufficiente verificare la sussistenza del potere rappresentativo in capo a per effetto di procura rilasciata dalla titolare, potere che risulta sussistente sulla base della procura notarile allegata sin dalla costituzione.
4. Inammissibilità della domanda di accertamento in questo processo del quantum dovuto e della responsabilità – della cedente – per omesso svolgimento dell'istruttoria sul merito creditizio per violazione delle preclusioni assertive. Deve rilevarsi la nullità delle suddette domande per violazione delle preclusioni processuali, perché formulate per la prima volta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. senza che le stesse abbiano avuto fondamento nell'esigenza di replica alle difese svolte nella comparsa tardivamente depositata, violazione rilevabile dal Giudice in ogni stato e grado e del processo. Ciò esime il Tribunale dall'entrare nel merito delle domande in ogni caso genericamente proposte.
5. Le spese di lite. Le spese di lite devono essere compensate nella misura del 50% per gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel fatto che parte convenuta è risultata vittoriosa anche per effetto della documentazione depositata dalla parte attrice (titolo esecutivo, estratto del bilancio consolidato di Cassa di RiSPrmio di Asti). Il residuo 50% segue la soccombenza. L'ammontare delle stesse è determinato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo, quale base di calcolo, allo scaglione da € 1.00.001 a € 2.000.000 ed ai valori minimi (€ 18.977), per la semplicità delle questioni decise. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. del soccombente poiché la prova della titolarità del credito è stata acquisita soltanto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di NZ, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3150/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- accerta e dichiara la validità del precetto notificato a Parte_1 Parte_2 [...]
, e da Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_1 tramite la mandataria in data 22 aprile 2024;
[...] CP_2
- dichiara inammissibili le residue domande;
- dichiara compensate le spese di lite nei limiti del 50%;
- condanna parte attrice Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e in solido, alla refusione del 50% delle spese in favore Parte_4 Parte_5 Parte_6 di tramite la mandataria che si liquidano in € 9.488 per Controparte_1 CP_2 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e iva se dovuta per legge. NZ, 17 ottobre 2025.
Il Giudice
TE ZZ
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa TE ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. iscritta al N.R.G. 3150/2024 proposta da
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...], il [...], C.F. , C.F._2 Parte_3
nata a [...], il [...], C.F. , , nata a
[...] C.F._3 Parte_4
Vimercate (MB), il 01.06.1962, C.F. , nato a [...], C.F._4 Parte_5 il 05.11.1988, C.F. e nato a [...], il [...], C.F. C.F._5 Parte_6
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Artese del Foro di Lecco (C.F. C.F._6
), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Lecco (LC), viale C.F._7
Dante n. 20; parte attrice contro
per essa la mandataria in persona del proprio Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e partita IVA , con sede legale in via P.IVA_1
Antonio Bonsignore 1, 98124 Messina (ME), domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marika Faraci, corrente in Sesto San Giovanni (MI), via San Maurizio al Lambro n. 6 convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice (come da note depositate il 26.6.2025)
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa della mandataria Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa degli atti finora depositati e, CP_2 conseguentemente, dichiarare la nullità del precetto notificato;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: 1 TRIBUNALE DI MONZA
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nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via principale, per tutto quanto dedotto in narrativa degli atti finora depositati, rideterminare l'effettivo credito vantato dall'odierna convenuta e condannarla al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa e di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nel domandare l'emissione di ordine alla competente cancelleria per la trasmissione di copia telematica o cartacea del presente fascicolo alla Banca d'Italia, all'indirizzo e/o alla Email_1 Email_2
Procura della Repubblica in sede per le valutazioni in ordine, quantomeno, alla integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 TUB;
ordinando altresì di inserire nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta trasmissione;
IN OGNI CASO:
-poiché e per essa la mandataria ha promosso azione esecutiva Controparte_1 CP_2 immobiliare dinanzi all'intestato Tribunale, RG 406/2024, Giudice Dott.ssa Giovanetti, oggi anch'essa sospesa, nonostante la presente ed antecedente temporalmente opposizione a precetto, condannarla al risarcimento del danno in favore degli attori opponenti nella misura che verrà determinata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia, se del caso in via equitativa;
quantomeno d'importo pari alle spese legali sostenute per la costituzione nell'esecuzione immobiliare e per
l'incardinamento di ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c.;
- con rifusione delle spese di lite e condanna della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c. per tutto quanto dedotto e prodotto;
nonché tenere conto del comportamento avversario al fine della regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., richiamando, da un lato, il comportamento assunto circa la domanda di rigetto della sospensione dell'esecuzione (vedasi memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. degli attori opponenti), dall'altro, il fatto che il giudicante ordinava il deposito del contratto di cessione del credito, della notizia dell'avvenuta pubblicazione, oltre al documento di identificazione dei crediti allegato allo stesso, e che la convenuta opposta, in spregio all'ordine ex art. 210 c.p.c., provvedeva con documento palesemente inidoneo in piena propria consapevolezza.
Con vittoria di spese e compensi di lite.” per parte convenuta (come da conclusioni in calce alla comparsa di costituzione)
“CONCLUSIONI
1.- In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto carente sia in merito al fumus che al periculum;
2.- Ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità dei contratti sottoscritti e dell'atto di precetto notificato;
3.- In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte a suo carico, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa;
4.- Valutare il comportamento giudiziale degli opponenti ai sensi dell'art. 96 cpc. 2 TRIBUNALE DI MONZA
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Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nel concedendo termine di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa. Si allegano i documenti richiamati in narrativa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Va premesso il richiamo ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta, e non richiedono la sintesi dello svolgimento del processo, di cui si indicheranno solo gli snodi principali al fine di non trascurare alcuna domanda o eccezione. Con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2024 i sig.ri Parte_1 Parte_2 [...]
, e debitori ovvero titolari di diritti Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 reali sul bene ipotecato, hanno convenuto in giudizio e per essa la Controparte_1 mandataria qualificatasi cessionaria del credito di € 1.031.619,12, oltre interessi successivi al CP_2 tasso convenzionale, fondato su mutuo ipotecario stipulato con Cassa di RiSPrmio di Asti S.p.a. dai sig.ri e e, quali terzi datori, dalle signore e dal Notaio Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Per_1 in data 27 giugno 2011, n. repertorio 66153, n. raccolta 20228.
[...]
Gli attori si sono opposti al precetto datato 14 marzo 2024 e notificato il 22 aprile 2024 (cfr. allegato alla citazione) per i seguenti motivi: a) difetto di prova della titolarità del credito ceduto per l'insufficienza del deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, da cui risulta la pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco di crediti, a dimostrare l'inclusione del credito nell'ambito di quelli trasferiti da Cassa di RiSPrmio di Asti S.p.A., in assenza di produzione in giudizio del contratto di cessione e di ulteriore documentazione contrattuale. CP_ b) Difetto di legittimazione ad agire di e per essa della rappresentante in assenza di CP_1 iscrizione della asserita titolare e della delegata alla riscossione nell'elenco ex art. 106 t.u.b., circostanze queste idonee a determinare la nullità della procura (e dunque del precetto) ed in ogni caso la commissione della condotta penalmente rilevante di concessione abusiva del credito, rispetto alla quale si è fatta istanza di trasmissione del fascicolo ai competenti organi tutori.
Irrilevante sarebbe l'iscrizione della società veicolo nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia. c) Il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte della cessionaria prima della notifica del precetto e del conseguente avvio del procedimento esecutivo (punto X del contratto di mutuo). d) La violazione dei doveri di diligenza e correttezza da parte della cedente, sotto il profilo della carente istruttoria del merito creditizio dei debitori, già esposti all'epoca della concessione del mutuo e privi di un reddito sufficiente a far fronte a tutte le obbligazioni assunte anche in qualità di garanti. Parte attrice ha, dunque, chiesto in via cautelare sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e accertarsi il difetto di titolarità del credito e di legittimazione a riscuoterlo in via esecutiva con conseguente nullità del precetto. In via subordinata, genericamente, ha chiesto rideterminarsi l'effettivo credito vantato con condanna al risarcimento del danno. Nella prima memoria integrativa le allegazioni e deduzioni non sono state modificate o precisate, in ragione della mancata costituzione tempestiva di controparte, salva la richieste di riunione della presente causa con il procedimento di opposizione all'esecuzione, all'epoca ancora pendente solamente nella fase
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sommaria dinanzi al G.E., instaurato per i medesimi motivi. si è quindi costituita tardivamente in data 15 ottobre 2024 ed ha dedotto Controparte_1 che:
- la titolarità del credito azionato, sarebbe documentata dalla pubblicazione in G.U. del 22.12.2022 dell'avviso di cessione, il quale descriverebbe in modo sufficientemente specifico i crediti oggetto di trasferimento (“ (la " ) comunica che in data 15 dicembre 2022 (la "Data Controparte_1 CP_3 di Stipulazione") ha concluso con Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
Cassa di RiSPrmio di Asti S.p.A.,
[...] Controparte_13 Controparte_14
e (collettivamente, Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 le "Cedenti" e, ciascuna di esse, una "Cedente") 15 (quindici) contratti di cessione (uno con ciascuna Cedente) di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Contratti di Cessione" e ciascuno di essi un "Contratto di Cessione"). In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati "in sofferenza" dalla rispettiva Cedente, in conformita' alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti) (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 28 febbraio 1973 e il 31 dicembre 2021. In particolare, e' stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la Cedente alle ore 23:59 della data indicata all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti (la "Data di Individuazione dei Crediti"). I dati che contrassegnano i crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne facciano richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (pubblicamente accessibile) specificato nell'avviso di cessione (“Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cessionaria, anche per conto delle Cedenti, rendera' disponibili nella seguente pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ , fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC: ”). Email_3
In punto di inclusione del credito ceduto nell'ambito dell'elenco crediti la convenuta ha dedotto che il credito oggetto di causa – i cui estremi identificativi risulterebbero dalla certificazione ex art. 50 TUB (non prodotta in sede di costituzione né indicata in precetto) – risulterebbe incluso nell'elenco dei crediti ceduti. CP_
- L'irrilevanza dell'omessa iscrizione all'albo 106 tub di e di in ragione della ratio sottesa alla CP_1 legge sulla cartolarizzazione, in tesi rispettata anche nell'ipotesi di esternalizzazione dei compiti materiali di recupero del credito cartolarizzato dal soggetto vigilato al soggetto non iscritto;
nel caso di specie, le CP_ funzioni di garanzia non sarebbero svolte da né dalla cessionaria ma dal master servicer CP_1
come desumibile dall'estratto della Gazzetta Ufficiale, ove si dà atto che Controparte_18
“La Societa' ha conferito incarico a " o il " ), affinche', in nome Controparte_18 CP_19 CP_20
e per conto della Societa', proceda, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, all'amministrazione, gestione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. Il Master Servicer ha delegato, con il consenso della Societa', alcune attivita' relative all'incasso ed al recupero dei Crediti a(i) ("Fire" o uno "Special Servicer") “ CP_2 CP_ e dal doc. 1, ossia la procura rilasciata a .
- Nel merito l'infondatezza dell'avversaria prospettazione di violazione dell'obbligo di accurata verifica
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del merito creditizio.
- l'insussistenza di alcun obbligo di preventiva mediazione. Ha dunque concluso con la richiesta di rigetto delle avversarie domande e, in via di mero subordine, di condanna degli attori al pagamento delle somme dovute. Nella seconda memoria integrativa, preso atto dell'avvenuta costituzione di parte attrice ha CP_1 ribadito la propria prospettazione, formulato istanza di ordine di esibizione e contestato la verosimiglianza della ricostruzione avversaria in punto di legittimazione alla riscossione dei crediti. In CP_ giudizio, infatti, è stato prodotto solo il mandato speciale notarile da a , non la procura da CP_1 CP_ a e la sub-delega da a . CP_1 CP_18 CP_18
È stata altresì per la prima volta contestata, in violazione delle preclusioni assertive e del divieto di nuove domande, la genericità del precetto per mancata produzione di un conteggio dettagliato delle somme dovute e l'inidoneità del contratto di mutuo a integrare valido titolo esecutivo. La convenuta, nella seconda memoria, ha prodotto dichiarazione di avvenuta cessione sottoscritta dal dirigente della divisione crediti deteriorati di Cassa di RiSPrmio di Asti SP (contenente quale NDG il codice “6085_000000993997”) ed estratto del contratto di special servicing sottoscritto tra e CP_1
CP_18
In ottemperanza all'ordine di esibizione parzialmente accolto ha quindi depositato stralcio del contratto di cessione e stralcio della lista dei crediti ceduti in tesi riportante l'identificativo del rapporto ceduto (000000993997 6085_000000993997 6085_1112902029401 1112902029401 6085_1112902029401 1.031.619). Nella terza memoria integrativa, parte attrice ha eccepito l'irrilevanza della dichiarazione di avvenuta cessione in quanto “atto di parte” e ne ha contestato genericamente l'attendibilità in ragione del luogo di sottoscrizione, Roma, ove non risulterebbe una sede di Cassa di RiSPrmio di Asti S.p.A. e delle data di sottoscrizione. Ha altresì precisato che, quanto all'inclusione del credito nell'ambito della cessione, alcuna idoneità dimostrativa si ricaverebbe dall'indicazione nella dichiarazione di una stringa numerica identificativa della posizione 6085_000000993997, non risultante in alcun altro documento ufficiale. Inoltre l'inesistenza della specifica cessione dedotta (in tesi stipulata il 15.12.2022) risulterebbe avvalorata dal fatto che nel bilancio consolidato al 31.12.2022 della Cassa di RiSPrmio di Asti S.p.a. si darebbe atto di una operazione di cessione pro soluto a titolo oneroso e in blocco di un portafoglio di crediti classificati in sofferenza alla società veicolo “ avvenuta in data diversa, ossia il Controparte_1
29.12.2022 (doc. 25). Anche la documentazione depositata a dimostrazione dell'esistenza del contratto con il master servicer è stata puntualmente contestata. È stata altresì documentata la corresponsione di acconti alla cedente nel corso del 2021 e lamentata la genericità della richiesta di pagamento che non considererebbe tali acconti. Accolta la sospensiva e autorizzato in parto l'ordine di esibizione, è seguito il deposito degli scritti finali da parte degli attori e il deposito di sole note d'udienza per la convenuta. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025. 1) Sulla procedibilità della domanda. Trattandosi di causa di opposizione preventiva all'esecuzione, opera la deroga prevista dall'art.5 comma 6 lett. e) del D.LGS. 28/2010, a vantaggio peraltro della stessa parte attrice. Per ragioni di economia processuale e considerato il tenore delle contestazioni sollevate, si è ritenuto di non dare corso alla mediazione demandata. 2) Infondatezza della domanda di accertamento del difetto di titolarità del credito in capo alla
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convenuta. Deve preliminarmente darsi atto della presenza di orientamenti parzialmente differenti, in seno alla giurisprudenza di merito, in tema di modalità di adempimento all'onere della prova della titolarità del credito incombente sul cessionario destinatario di contestazione. Ebbene questo Giudice ha sempre ritenuto preferibile l'orientamento sostenuto da Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 11/12/2020) 16-04-2021, n. 10200, perché più coerente con i principi civilistici e processual civilistici in materia di prova dell'esistenza del contratto e di un suo contenuto rilevante, ove per il contratto non sia prevista forma scritta ad substantiam, quale appunto il contratto di cessione del credito, e di libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, oltre che con la ratio, facilitatrice dell'operazione, promossa dalla legislazione specialistica in materia di cessione dei crediti in blocco. Come ricordato nella pronuncia citata, resa all'esito di un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione, “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto;
la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto e dovrà valutare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e;
ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta;
in caso di esito positivo, la Corte territoriale dovrà vagliare l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, in coerenza con quanto osservatole perciò anche con la notifica del precetto;
in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della "notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.);”. La produzione del contratto di cessione del credito non è, dunque, l'unica prova dell'avvenuta cessione in blocco e dell'inclusione del credito azionato nel portafoglio di rapporti ceduti, potendo valere a dimostrare la titolarità del credito, specie nel caso in cui la contestazione sia generica, la dimostrazione dell'esecuzione di alcune delle formalità pubblicitarie prescritte dalla legislazione speciale a fini di opponibilità, ove contengano sufficienti elementi per ricondurre il credito ceduto nei suoi caratteri identificativi all'interno dell'oggetto della specifica cessione, il possesso della documentazione contrattuale afferente il credito ceduto da parte del cessionario, la dichiarazione di avvenuta cessione resa dalla cedente.
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È, dunque, necessario di volta in volta analizzare il compendio documentale versato in atti dalla cessionaria a dimostrazione della titolarità del credito e valutare la pregnanza delle prove offerte, in rapporto al tenore della contestazione. Tale orientamento è stato ribadito anche più recentemente anche dalla Corte di legittimità (Cass. n. 2511 del 2025)1. Nel caso di specie parte attrice non ha specificamente contestato l'esistenza della cessione bensì che il credito sia confluito nella cessione in blocco dedotta nel precetto ed ha preteso, quale unica prova dell'inclusione del credito ceduto nel perimetro della cessione, il deposito del relativo contratto. Per quanto sopra detto, tale deposito non è essenziale, ove siano fornite altre prove documentali che consentano di ricostruire tanto l'esistenza del contratto quanto l'inclusione del credito nell'ambito dell'oggetto del contratto di cessione. Nel caso di specie si ritiene che parte convenuta abbia dimostrato l'inclusione del credito in forza di una pluralità di documenti, da ella depositati ovvero acquisiti al processo, aventi tenore univoco e concordante:
- il titolo esecutivo extragiudiziale notificato in uno al precetto, contratto di mutuo ipotecario, il cui possesso da parte della cessionaria del credito non è stato contestato dai debitori e che, d'altra parte, ella non avrebbe avuto ragione di detenere se non in forza della avvenuta cessione;
- l'avviso di avvenuta cessione contenente l'identificazione delle caratteristiche dei crediti ceduti compatibili con il credito consacrato nel titolo esecutivo, poiché le cessioni stipulate da CP_1 avevano ad oggetto tutti i crediti facenti capo alle cedenti sorti nell'intervallo temporale (28 febbraio 1973 - 31 dicembre 2021) compatibile con la stipulazione del mutuo (27 giugno 2011), classificati come crediti in sofferenza alla data rilevante (circostanza questa mai contestata), e derivanti da finanziamenti anche ipotecari, come nel caso di specie;
- la dichiarazione di avvenuta cessione, proveniente dalla cedente il credito ed avente tenore sufficientemente specifico poiché individuante non solo l'ammontare del credito ceduto e l'operazione di cessione nell'ambito del quale è avvenuto il trasferimento ma anche il titolo del credito;
- il bilancio depositato dalla cedente, relativo all'esercizio in cui è avvenuta la cessione, il quale conferma ulteriormente l'avvenuta stipulazione di un, unico, contratto di cessione in blocco con
CP_1
Parte attrice ha sollevato contestazioni inidonee a privare di efficacia probatoria tali documenti e le circostanze di fatto che gli stessi sono indirettamente o direttamente in grado di dimostrare. In particolare la circostanza che la dichiarazione della cedente non sia stata rilasciata in un luogo in cui 1Che a sua volta richiama la motivazione di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023:“si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito
contro
-verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).” Conforme anche la pronuncia di Cassazione n. 10860 del 22.4.2024. 7 TRIBUNALE DI MONZA
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risulti una sede di Cassa di RiSPrmio di Asti non consente, di per sé, di rendere inattendibile la dichiarazione sottoscritta dal dirigente di reparto che, per la qualità dichiarata, risulta a diretta conoscenza dei fatti che dichiara come nella sua sfera di conoscenza, ossia l'avvenuta cessione del credito sorto tra la datrice di lavoro e i sig.ri sulla base del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico il 27.6.2011. Pt_1
Non è stata infatti contestata l'appartenenza del dichiarante all'organigramma aziendale della cedente il credito. Anche il fatto che nella relazione allegata al bilancio consolidato di Cassa di RiSPrmio di Asti SP sia indicata una data di stipula del contratto di cessione non esattamente coincidente, ma comunque prossima, a quella indicata nell'avviso pubblicato in Gazzetta, non infirma il valore probatorio dell'ulteriore elemento di conferma dell'avvenuta stipula di un contratto di cessione in blocco proprio con CP_1
Né parte attrice ha mai messo seriamente in dubbio l'esistenza della cessione né sollevato specifiche contestazioni in ordine a caratteristiche del credito ceduto tali da far ritenere dubbia la sua inclusione nel perimetro della cessione allegata, né ha rilevato discrepanze tra il numero identificativo del rapporto contenuto nella dichiarazione della cedente ed altra corrispondenza intercorsa con la cessionaria a sue mani. Non ha neppure contestato l'omessa inclusione del rapporto nell'ambito della lista consultabile via web. D'altra parte la dichiarazione della cedente rappresenta “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla [cessionaria,] non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (App. Milano, sez. I, sent. 24.1.2023, n. 220). Il fatto che tale dichiarazione sia posteriore all'introduzione del giudizio non infirma l'efficacia probatoria della dichiarazione volta alla prova di un fatto, la stipula del contratto di cessione, suscettibile di essere sempre provato per testimoni e per presunzioni. La legittimazione attiva in executivis della creditrice si ritiene, dunque, già provata sulla base dei documenti e delle circostanze sopra richiamate perchè univocamente dimostrative delle modalità e tempi dell'avvenuta cessione, oltre che della effettiva inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. L'omesso integrale adempimento all'ordine di esibizione, valutati nel loro complesso i documenti depositati o acquisiti ed il tenore delle contestazioni sollevate, non si traduce, in altre parole, nel mancato assolvimento dell'onere della prova pur sempre gravante in capo alla cessionaria.
3. Infondatezza della domanda di accertamento della nullità del precetto per mancata iscrizione della società di cartolarizzazione e della mandataria nell'albo ex art. 106 t.u.b. In proposito è sufficiente il richiamo alla ratio decidendi sostenuta nella pronuncia di Cass. 7243/24, alla quale si aderisce: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. Si intende che, anche ove dovesse ritenersi l'illegittimità del conferimento di procura per il recupero del CP_ credito a , illegittimità che per ragioni di economia processuale non è rilevante indagare in questa sede potendo parte attrice autonomamente depositare segnalazioni ed esposti alle autorità competenti ove sia convinta delle proprie tesi, la stessa non si traduce in alcuna nullità civilistica della relativa procura, valida
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ed efficace sotto il profilo sostanziale e processuale. Anche l'effettiva ricostruzione dei poteri conferiti alla società (in particolare se essa tragga CP_18 veramente il proprio potere di gestione dei crediti da contratto stipulato con non è rilevante CP_1 poiché, ai fini della corretta costituzione delle parti in giudizio, nella fattispecie in persona della CP_1 CP_ CP_ procuratrice è sufficiente verificare la sussistenza del potere rappresentativo in capo a per effetto di procura rilasciata dalla titolare, potere che risulta sussistente sulla base della procura notarile allegata sin dalla costituzione.
4. Inammissibilità della domanda di accertamento in questo processo del quantum dovuto e della responsabilità – della cedente – per omesso svolgimento dell'istruttoria sul merito creditizio per violazione delle preclusioni assertive. Deve rilevarsi la nullità delle suddette domande per violazione delle preclusioni processuali, perché formulate per la prima volta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. senza che le stesse abbiano avuto fondamento nell'esigenza di replica alle difese svolte nella comparsa tardivamente depositata, violazione rilevabile dal Giudice in ogni stato e grado e del processo. Ciò esime il Tribunale dall'entrare nel merito delle domande in ogni caso genericamente proposte.
5. Le spese di lite. Le spese di lite devono essere compensate nella misura del 50% per gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel fatto che parte convenuta è risultata vittoriosa anche per effetto della documentazione depositata dalla parte attrice (titolo esecutivo, estratto del bilancio consolidato di Cassa di RiSPrmio di Asti). Il residuo 50% segue la soccombenza. L'ammontare delle stesse è determinato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo, quale base di calcolo, allo scaglione da € 1.00.001 a € 2.000.000 ed ai valori minimi (€ 18.977), per la semplicità delle questioni decise. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. del soccombente poiché la prova della titolarità del credito è stata acquisita soltanto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di NZ, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3150/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- accerta e dichiara la validità del precetto notificato a Parte_1 Parte_2 [...]
, e da Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_1 tramite la mandataria in data 22 aprile 2024;
[...] CP_2
- dichiara inammissibili le residue domande;
- dichiara compensate le spese di lite nei limiti del 50%;
- condanna parte attrice Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e in solido, alla refusione del 50% delle spese in favore Parte_4 Parte_5 Parte_6 di tramite la mandataria che si liquidano in € 9.488 per Controparte_1 CP_2 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e iva se dovuta per legge. NZ, 17 ottobre 2025.
Il Giudice
TE ZZ
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