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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9917/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9917/2022 tra le parti:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARTA CALVI Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e LUCA MANCINI (C.F. ), elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in Firenze, Via Squarcialupi n. 2
ATTORE
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO FORMARO (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Bologna, Via C.F._4
Galliera n. 8
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta
e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge, accertata e dichiarata la illegittimità della condotta della banca per i fatti di cui in narrativa: Controparte_1
- condannare in persona del legale rappresentante, allo storno totale di qualsiasi Controparte_1
importo, spesa, onere e/o addebito nei confronti del sig. nonché alla chiusura di Parte_1
qualsiasi rapporto attivo o passivo in essere tra la stessa e il Sig. Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 7 - condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Controparte_1 dei danni tutti subiti dal Sig. in conseguenza dell'illegittimo comportamento di parte Parte_1
convenuta; danni che si indicano in via equitativa nella somma di € 2.000,00 (duemila/00) o in quella maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa dal Giudicante o comunque ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, o in quella diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e di mediazione in merito ai quali i sottoscritti difensori si dichiarano sin d'ora anticipatari e distrattari espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporne la distrazione in loro favore ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la legittimità della condotta della sotto ogni aspetto dedotto in giudizio Pt_2
da controparte, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
- rigettare integralmente ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria in quanto infondata e priva di qualsivoglia riscontro probatorio, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa.
Con vittoria di spese competenze e onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna la condanna allo storno di qualsiasi addebito nei suoi Controparte_1
confronti, nonché alla chiusura di ogni rapporto attivo tra le parti, oltre al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto in essere dalla convenuta.
In particolare, l'attore ha contestato il grave inadempimento contrattuale dell'istituto bancario, evidenziando:
- che il sig. ha provveduto all'attivazione della carta di credito n. 5526150520970788, Pt_1 denominata “Miles and More oro”, con Controparte_1
pagina 2 di 7 - che, in data 19 ottobre 2021, l'attore ha ricevuto una comunicazione dalla banca, nella quale sono state segnalate n. 6 transazioni di provenienza ignota e di importo pari ad euro 35,66, tutte risalenti al
15 ottobre 2021.
- che, a fronte di tale circostanza, il sig. ha proceduto ad una verifica della propria situazione Pt_1 contabile attraverso una copia dell'estratto conto.
- che dai suddetti accertamenti sono emerse cinque ulteriori operazioni delle quali l'attore non aveva alcuna conoscenza.
- che, pertanto, il sig. ha presentato formale denuncia alla Legione dei Carabinieri Toscana – Pt_1
sezione di Firenze.
- che l'attore ha altresì provveduto a segnalare ad le ulteriori operazioni di cui Controparte_1
disconosceva la provenienza, procedendo in ogni caso al blocco della carta di credito.
- che, di conseguenza, la convenuta ha fornito al cliente la carta provvisoria n. *******441, la quale tuttavia non è mai stata attivata stante il mancato invio del relativo codice e che, pertanto è stata successivamente annullata dalla banca medesima con il ripristino della carta di credito n.
5526150520970788.
- che, in data 24 dicembre 2021, ha provveduto ad effettuare il riaccredito delle Controparte_1
somme contestate ed illegittimamente addebitate.
- che, tuttavia, nei mesi successivi la banca ha insistentemente chiesto ulteriori spiegazioni riguardo le operazioni disconosciute dall'attore, nonostante il medesimo avesse già fornito ogni indicazione a riguardo.
- che l'insistenza mostrata da ha costretto il sig. a rivolgersi ad un legale. Controparte_1 Pt_1
- che la banca convenuta ha inspiegabilmente revocato il rimborso inizialmente riconosciuto al cliente e pari a USD 3.783,92.
- che l'attore, anche per tramite del proprio legale, ha ripetutamente cercato di instaurare un colloquio con l'istituto bancario, non ricevendo tuttavia alcuna risposta né da parte della filiale, né da parte della sede.
- che, oltre a quanto sopra, nel mese di febbraio del 2022 il sig. ha iniziato a ricevere varie Pt_1
missive da parte di una società di recupero credito correlata ad con le quali veniva Controparte_1 sollecitato il pagamento dell'importo di euro 1.130,44, addebitato sulla carta di credito temporaneamente inviata dalla banca e mai attivata. pagina 3 di 7 - che il tentativo di comporre bonariamente la vicenda dinnanzi ad un Organismo di mediazione non ha sortito alcun esito, stante la mancata adesione della convenuta alla procedura.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, stante Controparte_1
l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.
Nello specifico, la società convenuta ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig.
l'importo di euro 3.238,48 (pari a USD 3.783,92) è stato integralmente rimborsato dalla Parte_1
banca in data 10 gennaio 2022, a seguito della ricezione della documentazione richiesta al cliente e che, pertanto, alcuna mala gestio sia attribuibile ad Controparte_1
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 12 novembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
1. È anzitutto opportuno richiamare il quadro normativo che delinea la fattispecie.
Le disposizioni normative in tema di gestione dei servizi bancari di pagamento si rinvengono nel d.lgs.
n. 11/2010 emanato in recepimento della direttiva europea 2007/64/CE, cd. PSD - Payment Services
Directive, poi modificato dal d.lgs. 218/2017 in attuazione della cd. direttiva PSD2.
La normativa si pone l'obiettivo di favorire l'utilizzo e la diffusione degli strumenti di pagamento diversi dal contante tramite un sostanziale innalzamento dei livelli di sicurezza delle operazioni, delineando gli obblighi di comportamento a carico dell'intermediario e dell'utente, il regime di responsabilità e l'allocazione del rischio in caso di operazioni fraudolente.
L'art. 7, di cui al provvedimento sopra citato, delinea quelli che sono gli obblighi a carico dell'utente, ossia l'utilizzo in conformità al contratto degli strumenti di pagamento, la tempestiva comunicazione alla banca in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello strumento, nonché l'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza e l'adeguata custodia dei dispositivi in dotazione.
L'art. 8 descrive invece gli obblighi a carico del prestatore del servizio.
In particolare, va sottolineata la necessità di assicurare che i dispositivi “non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato ad usare lo strumento”, fatti salvi i doveri di custodia previsti dal già menzionato art.
7. pagina 4 di 7 La banca è quindi tenuta ad adottare le misure più idonee, alla luce dello sviluppo tecnologico, necessarie per impedire l'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento.
Fatta questa doverosa premessa, è altresì doveroso precisare che nel caso di specie non è controversa la sussistenza di operazioni di pagamento non autorizzate, quanto piuttosto l'effettivo riaccredito delle somme illegittimamente sottratte all'utilizzatore e la corretta gestione della vicenda da parte dell'istituto bancario.
2. Ciò posto, si rileva in primo luogo l'infondatezza delle doglianze mosse dal sig. in Parte_1
ordine al mancato riaccredito della somma di USD 3.783,92, pari ad euro 3.240,48, indebitamente sottrattagli mediante operazioni contabili fraudolente a lui non riconducibili.
Stando alla descrizione dei fatti operata da parte attrice in atto di citazione, infatti, tale importo sarebbe stato inizialmente rimborsato da salvo essere poi stornato dalla medesima a seguito di Controparte_1
ulteriori richieste di chiarimenti circa le operazioni disconosciute dal cliente.
La tesi appena prospettata risulta tuttavia incompleta alla luce delle evidenze documentali in atti.
Nello specifico, come si evince dagli estratti conto prodotti dalla società convenuta, sebbene la banca abbia effettivamente provveduto a stornare le somme precedentemente riconosciute, stante la mancanza della modulistica richiesta ai fini della procedura di riaccredito, è altresì evidente che la medesima, una volta pervenuto il modulo di contestazione debitamente compilato e sottoscritto dal cliente, ha definitivamente riaccreditato gli importi dovuti (cfr. doc. 3 e doc. 9 di parte convenuta).
Peraltro, quanto argomentato sul punto dalla convenuta non è stato specificatamente contestato dal sig.
Pt_1
L'attore, con le proprie memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., si è infatti limitato contestare genericamente il valore probatorio delle produzioni avversarie.
Ed invero, come sottolineato dalla Corte di cassazione, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/2020).
Oltre a ciò, lo stesso sig. in sede di memoria di replica, nega di aver formulato una Parte_1
richiesta di restituzione delle somme a lui sottratte.
Di conseguenza, si ritiene provato il definitivo riaccredito dell'importo di USD 3.783,92, pari ad euro
3.240,48, da parte di Controparte_1
pagina 5 di 7 3. Il Tribunale ritiene altresì infondate le doglianze mosse dall'attore in merito ai solleciti di pagamento pervenutigli da parte di una società di recupero credito, relativamente al saldo a debito della carta di credito provvisoria n. *******441.
Secondo la prospettazione offerta dal sig. tale pretesa risulterebbe priva di Parte_1
giustificazione alla luce del fatto che la carta provvisoria non è mai stata attivata ed è stata successivamente annullata dalla medesima banca emittente.
Le argomentazioni attoree, tuttavia, anche sotto questo aspetto, appaiono smentite dalla documentazione versata in atti.
Come si evince dagli estratti conto prodotti in giudizio, infatti, la carta di credito provvisoria n.
*******441 risulta correlata a molteplici movimentazioni contabili riconducibili a pagamenti effettuati nei confronti di rimesse per veicoli, gestori telefonici e strutture ricettive, che denotano chiaramente un utilizzo della carta in questione (cfr. doc. 9 e doc. 16 di parte convenuta).
A tal proposito, si osserva che l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (Cass. n. 14849/2000).
Vanno pertanto disattese le contestazioni di parte attrice sul punto.
4. Alla luce di quanto sopra, la domanda di risarcimento del danno formulata dal sig. è priva di Pt_1
fondamento.
Difatti, come ben si evince dalle motivazioni sino a qui espresse, prima ancora del nesso causale, manca la possibilità stessa di configurare un danno imputabile a Controparte_1
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione valore indeterminabile- complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, vengono poste a carico dell'attore, sulla base del principio generale della soccombenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta le domande formulate dal sig. ei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna il sig. a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e
CPA come per Legge;
Firenze, 18 MARZO 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9917/2022 tra le parti:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARTA CALVI Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e LUCA MANCINI (C.F. ), elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in Firenze, Via Squarcialupi n. 2
ATTORE
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO FORMARO (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Bologna, Via C.F._4
Galliera n. 8
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta
e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge, accertata e dichiarata la illegittimità della condotta della banca per i fatti di cui in narrativa: Controparte_1
- condannare in persona del legale rappresentante, allo storno totale di qualsiasi Controparte_1
importo, spesa, onere e/o addebito nei confronti del sig. nonché alla chiusura di Parte_1
qualsiasi rapporto attivo o passivo in essere tra la stessa e il Sig. Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 7 - condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Controparte_1 dei danni tutti subiti dal Sig. in conseguenza dell'illegittimo comportamento di parte Parte_1
convenuta; danni che si indicano in via equitativa nella somma di € 2.000,00 (duemila/00) o in quella maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa dal Giudicante o comunque ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, o in quella diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e di mediazione in merito ai quali i sottoscritti difensori si dichiarano sin d'ora anticipatari e distrattari espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporne la distrazione in loro favore ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la legittimità della condotta della sotto ogni aspetto dedotto in giudizio Pt_2
da controparte, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
- rigettare integralmente ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria in quanto infondata e priva di qualsivoglia riscontro probatorio, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa.
Con vittoria di spese competenze e onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna la condanna allo storno di qualsiasi addebito nei suoi Controparte_1
confronti, nonché alla chiusura di ogni rapporto attivo tra le parti, oltre al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto in essere dalla convenuta.
In particolare, l'attore ha contestato il grave inadempimento contrattuale dell'istituto bancario, evidenziando:
- che il sig. ha provveduto all'attivazione della carta di credito n. 5526150520970788, Pt_1 denominata “Miles and More oro”, con Controparte_1
pagina 2 di 7 - che, in data 19 ottobre 2021, l'attore ha ricevuto una comunicazione dalla banca, nella quale sono state segnalate n. 6 transazioni di provenienza ignota e di importo pari ad euro 35,66, tutte risalenti al
15 ottobre 2021.
- che, a fronte di tale circostanza, il sig. ha proceduto ad una verifica della propria situazione Pt_1 contabile attraverso una copia dell'estratto conto.
- che dai suddetti accertamenti sono emerse cinque ulteriori operazioni delle quali l'attore non aveva alcuna conoscenza.
- che, pertanto, il sig. ha presentato formale denuncia alla Legione dei Carabinieri Toscana – Pt_1
sezione di Firenze.
- che l'attore ha altresì provveduto a segnalare ad le ulteriori operazioni di cui Controparte_1
disconosceva la provenienza, procedendo in ogni caso al blocco della carta di credito.
- che, di conseguenza, la convenuta ha fornito al cliente la carta provvisoria n. *******441, la quale tuttavia non è mai stata attivata stante il mancato invio del relativo codice e che, pertanto è stata successivamente annullata dalla banca medesima con il ripristino della carta di credito n.
5526150520970788.
- che, in data 24 dicembre 2021, ha provveduto ad effettuare il riaccredito delle Controparte_1
somme contestate ed illegittimamente addebitate.
- che, tuttavia, nei mesi successivi la banca ha insistentemente chiesto ulteriori spiegazioni riguardo le operazioni disconosciute dall'attore, nonostante il medesimo avesse già fornito ogni indicazione a riguardo.
- che l'insistenza mostrata da ha costretto il sig. a rivolgersi ad un legale. Controparte_1 Pt_1
- che la banca convenuta ha inspiegabilmente revocato il rimborso inizialmente riconosciuto al cliente e pari a USD 3.783,92.
- che l'attore, anche per tramite del proprio legale, ha ripetutamente cercato di instaurare un colloquio con l'istituto bancario, non ricevendo tuttavia alcuna risposta né da parte della filiale, né da parte della sede.
- che, oltre a quanto sopra, nel mese di febbraio del 2022 il sig. ha iniziato a ricevere varie Pt_1
missive da parte di una società di recupero credito correlata ad con le quali veniva Controparte_1 sollecitato il pagamento dell'importo di euro 1.130,44, addebitato sulla carta di credito temporaneamente inviata dalla banca e mai attivata. pagina 3 di 7 - che il tentativo di comporre bonariamente la vicenda dinnanzi ad un Organismo di mediazione non ha sortito alcun esito, stante la mancata adesione della convenuta alla procedura.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, stante Controparte_1
l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.
Nello specifico, la società convenuta ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig.
l'importo di euro 3.238,48 (pari a USD 3.783,92) è stato integralmente rimborsato dalla Parte_1
banca in data 10 gennaio 2022, a seguito della ricezione della documentazione richiesta al cliente e che, pertanto, alcuna mala gestio sia attribuibile ad Controparte_1
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 12 novembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
1. È anzitutto opportuno richiamare il quadro normativo che delinea la fattispecie.
Le disposizioni normative in tema di gestione dei servizi bancari di pagamento si rinvengono nel d.lgs.
n. 11/2010 emanato in recepimento della direttiva europea 2007/64/CE, cd. PSD - Payment Services
Directive, poi modificato dal d.lgs. 218/2017 in attuazione della cd. direttiva PSD2.
La normativa si pone l'obiettivo di favorire l'utilizzo e la diffusione degli strumenti di pagamento diversi dal contante tramite un sostanziale innalzamento dei livelli di sicurezza delle operazioni, delineando gli obblighi di comportamento a carico dell'intermediario e dell'utente, il regime di responsabilità e l'allocazione del rischio in caso di operazioni fraudolente.
L'art. 7, di cui al provvedimento sopra citato, delinea quelli che sono gli obblighi a carico dell'utente, ossia l'utilizzo in conformità al contratto degli strumenti di pagamento, la tempestiva comunicazione alla banca in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello strumento, nonché l'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza e l'adeguata custodia dei dispositivi in dotazione.
L'art. 8 descrive invece gli obblighi a carico del prestatore del servizio.
In particolare, va sottolineata la necessità di assicurare che i dispositivi “non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato ad usare lo strumento”, fatti salvi i doveri di custodia previsti dal già menzionato art.
7. pagina 4 di 7 La banca è quindi tenuta ad adottare le misure più idonee, alla luce dello sviluppo tecnologico, necessarie per impedire l'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento.
Fatta questa doverosa premessa, è altresì doveroso precisare che nel caso di specie non è controversa la sussistenza di operazioni di pagamento non autorizzate, quanto piuttosto l'effettivo riaccredito delle somme illegittimamente sottratte all'utilizzatore e la corretta gestione della vicenda da parte dell'istituto bancario.
2. Ciò posto, si rileva in primo luogo l'infondatezza delle doglianze mosse dal sig. in Parte_1
ordine al mancato riaccredito della somma di USD 3.783,92, pari ad euro 3.240,48, indebitamente sottrattagli mediante operazioni contabili fraudolente a lui non riconducibili.
Stando alla descrizione dei fatti operata da parte attrice in atto di citazione, infatti, tale importo sarebbe stato inizialmente rimborsato da salvo essere poi stornato dalla medesima a seguito di Controparte_1
ulteriori richieste di chiarimenti circa le operazioni disconosciute dal cliente.
La tesi appena prospettata risulta tuttavia incompleta alla luce delle evidenze documentali in atti.
Nello specifico, come si evince dagli estratti conto prodotti dalla società convenuta, sebbene la banca abbia effettivamente provveduto a stornare le somme precedentemente riconosciute, stante la mancanza della modulistica richiesta ai fini della procedura di riaccredito, è altresì evidente che la medesima, una volta pervenuto il modulo di contestazione debitamente compilato e sottoscritto dal cliente, ha definitivamente riaccreditato gli importi dovuti (cfr. doc. 3 e doc. 9 di parte convenuta).
Peraltro, quanto argomentato sul punto dalla convenuta non è stato specificatamente contestato dal sig.
Pt_1
L'attore, con le proprie memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., si è infatti limitato contestare genericamente il valore probatorio delle produzioni avversarie.
Ed invero, come sottolineato dalla Corte di cassazione, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/2020).
Oltre a ciò, lo stesso sig. in sede di memoria di replica, nega di aver formulato una Parte_1
richiesta di restituzione delle somme a lui sottratte.
Di conseguenza, si ritiene provato il definitivo riaccredito dell'importo di USD 3.783,92, pari ad euro
3.240,48, da parte di Controparte_1
pagina 5 di 7 3. Il Tribunale ritiene altresì infondate le doglianze mosse dall'attore in merito ai solleciti di pagamento pervenutigli da parte di una società di recupero credito, relativamente al saldo a debito della carta di credito provvisoria n. *******441.
Secondo la prospettazione offerta dal sig. tale pretesa risulterebbe priva di Parte_1
giustificazione alla luce del fatto che la carta provvisoria non è mai stata attivata ed è stata successivamente annullata dalla medesima banca emittente.
Le argomentazioni attoree, tuttavia, anche sotto questo aspetto, appaiono smentite dalla documentazione versata in atti.
Come si evince dagli estratti conto prodotti in giudizio, infatti, la carta di credito provvisoria n.
*******441 risulta correlata a molteplici movimentazioni contabili riconducibili a pagamenti effettuati nei confronti di rimesse per veicoli, gestori telefonici e strutture ricettive, che denotano chiaramente un utilizzo della carta in questione (cfr. doc. 9 e doc. 16 di parte convenuta).
A tal proposito, si osserva che l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (Cass. n. 14849/2000).
Vanno pertanto disattese le contestazioni di parte attrice sul punto.
4. Alla luce di quanto sopra, la domanda di risarcimento del danno formulata dal sig. è priva di Pt_1
fondamento.
Difatti, come ben si evince dalle motivazioni sino a qui espresse, prima ancora del nesso causale, manca la possibilità stessa di configurare un danno imputabile a Controparte_1
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione valore indeterminabile- complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, vengono poste a carico dell'attore, sulla base del principio generale della soccombenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta le domande formulate dal sig. ei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna il sig. a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e
CPA come per Legge;
Firenze, 18 MARZO 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7