Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6292 /2024 R.G. vertente tra
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...] e rappresentati e difesi dall'avv. Annabella Gaia
Rosati, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Monza, Largo Esterle n. 4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: pronunciare la separazione personale dei coniugi e di cui Parte_2 Parte_1 al matrimonio celebrato in Monza il giorno 27 luglio 2002, come risulta dall'atto dei registri dello stato civile del Comune di Monza Atto N. 1 parte 87 - anno 2002 - Comune di MONZA, ordinando tutte le pertinenti trascrizioni;
trascorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra i signori
[...]
e in Monza il giorno 27 luglio 2002, come risulta dall'atto dei Parte_2 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Monza Atto N. 1 parte 87 - anno 2002 - Comune di MONZA
Ufficio 1, ordinando tutte le pertinenti trascrizioni, alle seguenti
CONDIZIONI
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e non svolgono, dunque, reciproca domanda di mantenimento, in quanto autonomi percettori di reddito;
Spese del presente giudizio compensate fra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 15 gennaio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Monza il 27 luglio 2002 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 87, Parte I,).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (15 gennaio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l.
898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 6292 /2024, così statuisce:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio concordatario in Monza il 27 luglio 2002 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Monza, anno 2002, n. 87, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monza, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2025 Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi