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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2633 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021
Avente a oggetto: “Noleggio”
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv.to Giuseppe Pirozzi (C.F. ) , presso il cui studio in domiciliata C.F._2 in Castel Volturno (CE), alla via L. Ariosto n.30, elettivamente domicilia;
-Attrice-
E
(P.IVA ); CP_1 P.IVA_2
-Convenuta contumace-
CONCLUSIONI: Come in atti.
IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la Parte_1 società e deduceva che: “presso l'officina Cioffi Motors sita in Castel Volturno CP_1 stipulava un contratto di noleggio a lungo termine BP 118 4392351 dell'autovettura Jaguar targata FP 752 PT;
in sede di sottoscrizione, versava a titolo di deposito cauzionale la somma di €. 8.000,00; nel marzo 2020, a causa di un malfunzionamento del veicolo dovuto ad un difetto genetico si vedeva costretta a restituire l'autovettura locata rimanendo insoluta la fattura n° 201910528353, per un importo pari ad €. 762,22, quale residuo sui canoni di locazione e che, la convenuta prospettava la possibilità di decurtare l'importo della fattura inevasa dalla somma già corrisposta a titolo di deposito cauzionale, utilizzando l'importo residuo, pari ad €. 7.237,78, a garanzia di un nuovo noleggio;
i contatti tra le parti si interrompevano bruscamente a causa dell'epidemia Covid-19, salvo riprendere nel mese di giugno 2020; in tali circostanze, apprendeva le nuove determinazioni della Società CP_1
la quale, non solo ritrattava l'offerta formulata alcuni mesi prima, ma addirittura le
[...] attribuiva la responsabilità, chiedendo la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, in ragione del mancato pagamento della fattura n° 201910528353; a fronte di tale presunta inadempienza contrattuale, la tratteneva l'intero CP_2 CP_1 importo corrisposto a titolo di deposito cauzionale, attribuendone una parte (€. 762,22) a copertura della fattura inevasa e la restante parte (€. 7.237,78) alla compensazione di non meglio precisati costi (penali), legati alla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento della locatrice;
la Società con fattura n° 202010498333, CP_1 reclamava il pagamento di un'ulteriore somma pari ad €. 774,34, a titolo di risarcimento di danni da fine contratto”.
In conseguenza di ciò chiedeva accogliersi la domanda e per l'effetto condannare la Società
al pagamento della somma di €. 7.237,78, indebitamente trattenuta e pari CP_1 alla differenza fra l'ammontare del deposito cauzionale versato in sede di stipula del contratto (€. 8.000,00) e l'importo della fattura n° 201910528353 (€. 762,22); vittoria di spese e competenze con attribuzione.
La convenuta società non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita con l'escussione di due testi ed all'udienza del 23 giugno 2025 veniva riservata in decisione con il termine di gg. 60 per il deposito di comparsa conclusionale stante la contumacia del convenuto.
IN DIRITTO Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, in via preliminare si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 15 gennaio 2025, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, va' dichiarata la contumacia della convenuta , CP_1 ritualmente citata e non costituita in giudizio.
La domanda proposta dalla società attrice è fondata e va accolta.
La fattispecie va inquadrata nel contratto di noleggio.
Tale forma contrattuale mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte, la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo. Normalmente l'oggetto del contratto consiste in uno o più beni mobili (ad esempio attrezzature), ovvero un mezzo di trasporto, che vengono utilizzati dal noleggiante per le proprie esigenze.
La convenienza del noleggiante è di poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza necessità di acquistarlo.
Il contratto di noleggio prevede il versamento di un canone o di una somma stabilita, che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene e va precisato che il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore, quindi ricade su di lui la responsabilità per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata e in caso di danneggiamento o distruzione del bene, dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione mentre, diversamente, le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico del noleggiatore.
Preliminarmente, va ritenuto provato che la convenuta ha concesso in noleggio alla società attrice l'autovettura Jaguar targata FP 752 PT.
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti della società convenuta per vederla condannare alla restituzione della somma di € 7.237,78, indebitamente trattenuta in forza del contratto di noleggio intercorso e pari alla differenza fra l'ammontare del deposito cauzionale versato in sede di stipula del contratto (€. 8.000,00) e l'importo della fattura n°
201910528353 per complessivi € 762,22, rimasta impagata.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001; cfr. anche Cass. Civ. ord. 13685/2019).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Parte convenuta rimanendo contumace non ha contestato i fatti costitutivi della domanda.
Com'è noto, infatti, il principio di non contestazione impone al convenuto di prendere posizioni sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale.
Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “ L'art. 167 c.p.c. imponendo al convenuto l'onere di prendere posizioni sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, i quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08).
In una più recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato. Se tanto non sia avvenuto,
l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”
(Cass. n. 22837/10).
Inoltre, deve considerarsi che il principio di non contestazione, nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, impone alla parte di contestare specificamente le circostanze prospettate dalla controparte, con la conseguenza che non assume rilievo una contestazione generica;
così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 21847/14:
“In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”.
Ebbene, nel caso che occupa, può ritenersi provata l'esistenza del rapporto contrattuale di noleggio tra le parti, alla luce della documentazione prodotta in atti (racc. A/R del 18 novembre 2019 inviata dalla società convenuta all'odierna attrice nella quale si fa espresso riferimento al contratto intercorso;
corrispondenza a mezzo mail che richiama il contenuto del predetto contratto confermandone gli importi ivi compreso quello versato a titolo di cauzione;
fattura n. 202010498333 tramite la quale la società convenuta reclamava la somma di € 774,34 a titolo di risarcimento danni relativa all'intercorso rapporto di noleggio) e dalle dichiarazioni fornite dai testi escussi in corso di causa.
Ne consegue che la parte attrice, dunque, ha adempiuto all'onere, su di lei gravante, di provare il titolo negoziale posto a fondamento della domanda ed ha allegato l'altrui inadempimento.
La parte convenuta, non costituita, non ha provato di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali, né una causa non imputabile dell'inadempimento, né altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa.
Ne discende il diritto dell'attore di vedersi riconosciuta la restituzione della cauzione e, pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 ell'importo di €. 7.237,78 già decurtato della fattura n. 201910528353, per un importo
[...] pari ad €. 762,22, oltre interessi legali dalla domanda ( 16/3/2021) all'effettivo soddisfo.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
147/22 tenuto conto delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta e del valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 2633/2021 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. dichiara la contumacia della società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore;
2. accoglie la domanda proposta dalla soicietà e, per l'effetto; Parte_1
3. condanna la convenuta società , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore della società della somma di €. 7.237,78, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4. condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 20 ottobre 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2633 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021
Avente a oggetto: “Noleggio”
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv.to Giuseppe Pirozzi (C.F. ) , presso il cui studio in domiciliata C.F._2 in Castel Volturno (CE), alla via L. Ariosto n.30, elettivamente domicilia;
-Attrice-
E
(P.IVA ); CP_1 P.IVA_2
-Convenuta contumace-
CONCLUSIONI: Come in atti.
IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la Parte_1 società e deduceva che: “presso l'officina Cioffi Motors sita in Castel Volturno CP_1 stipulava un contratto di noleggio a lungo termine BP 118 4392351 dell'autovettura Jaguar targata FP 752 PT;
in sede di sottoscrizione, versava a titolo di deposito cauzionale la somma di €. 8.000,00; nel marzo 2020, a causa di un malfunzionamento del veicolo dovuto ad un difetto genetico si vedeva costretta a restituire l'autovettura locata rimanendo insoluta la fattura n° 201910528353, per un importo pari ad €. 762,22, quale residuo sui canoni di locazione e che, la convenuta prospettava la possibilità di decurtare l'importo della fattura inevasa dalla somma già corrisposta a titolo di deposito cauzionale, utilizzando l'importo residuo, pari ad €. 7.237,78, a garanzia di un nuovo noleggio;
i contatti tra le parti si interrompevano bruscamente a causa dell'epidemia Covid-19, salvo riprendere nel mese di giugno 2020; in tali circostanze, apprendeva le nuove determinazioni della Società CP_1
la quale, non solo ritrattava l'offerta formulata alcuni mesi prima, ma addirittura le
[...] attribuiva la responsabilità, chiedendo la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, in ragione del mancato pagamento della fattura n° 201910528353; a fronte di tale presunta inadempienza contrattuale, la tratteneva l'intero CP_2 CP_1 importo corrisposto a titolo di deposito cauzionale, attribuendone una parte (€. 762,22) a copertura della fattura inevasa e la restante parte (€. 7.237,78) alla compensazione di non meglio precisati costi (penali), legati alla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento della locatrice;
la Società con fattura n° 202010498333, CP_1 reclamava il pagamento di un'ulteriore somma pari ad €. 774,34, a titolo di risarcimento di danni da fine contratto”.
In conseguenza di ciò chiedeva accogliersi la domanda e per l'effetto condannare la Società
al pagamento della somma di €. 7.237,78, indebitamente trattenuta e pari CP_1 alla differenza fra l'ammontare del deposito cauzionale versato in sede di stipula del contratto (€. 8.000,00) e l'importo della fattura n° 201910528353 (€. 762,22); vittoria di spese e competenze con attribuzione.
La convenuta società non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita con l'escussione di due testi ed all'udienza del 23 giugno 2025 veniva riservata in decisione con il termine di gg. 60 per il deposito di comparsa conclusionale stante la contumacia del convenuto.
IN DIRITTO Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, in via preliminare si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 15 gennaio 2025, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, va' dichiarata la contumacia della convenuta , CP_1 ritualmente citata e non costituita in giudizio.
La domanda proposta dalla società attrice è fondata e va accolta.
La fattispecie va inquadrata nel contratto di noleggio.
Tale forma contrattuale mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte, la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo. Normalmente l'oggetto del contratto consiste in uno o più beni mobili (ad esempio attrezzature), ovvero un mezzo di trasporto, che vengono utilizzati dal noleggiante per le proprie esigenze.
La convenienza del noleggiante è di poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza necessità di acquistarlo.
Il contratto di noleggio prevede il versamento di un canone o di una somma stabilita, che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene e va precisato che il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore, quindi ricade su di lui la responsabilità per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata e in caso di danneggiamento o distruzione del bene, dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione mentre, diversamente, le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico del noleggiatore.
Preliminarmente, va ritenuto provato che la convenuta ha concesso in noleggio alla società attrice l'autovettura Jaguar targata FP 752 PT.
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti della società convenuta per vederla condannare alla restituzione della somma di € 7.237,78, indebitamente trattenuta in forza del contratto di noleggio intercorso e pari alla differenza fra l'ammontare del deposito cauzionale versato in sede di stipula del contratto (€. 8.000,00) e l'importo della fattura n°
201910528353 per complessivi € 762,22, rimasta impagata.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001; cfr. anche Cass. Civ. ord. 13685/2019).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Parte convenuta rimanendo contumace non ha contestato i fatti costitutivi della domanda.
Com'è noto, infatti, il principio di non contestazione impone al convenuto di prendere posizioni sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale.
Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “ L'art. 167 c.p.c. imponendo al convenuto l'onere di prendere posizioni sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, i quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08).
In una più recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato. Se tanto non sia avvenuto,
l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”
(Cass. n. 22837/10).
Inoltre, deve considerarsi che il principio di non contestazione, nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, impone alla parte di contestare specificamente le circostanze prospettate dalla controparte, con la conseguenza che non assume rilievo una contestazione generica;
così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 21847/14:
“In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”.
Ebbene, nel caso che occupa, può ritenersi provata l'esistenza del rapporto contrattuale di noleggio tra le parti, alla luce della documentazione prodotta in atti (racc. A/R del 18 novembre 2019 inviata dalla società convenuta all'odierna attrice nella quale si fa espresso riferimento al contratto intercorso;
corrispondenza a mezzo mail che richiama il contenuto del predetto contratto confermandone gli importi ivi compreso quello versato a titolo di cauzione;
fattura n. 202010498333 tramite la quale la società convenuta reclamava la somma di € 774,34 a titolo di risarcimento danni relativa all'intercorso rapporto di noleggio) e dalle dichiarazioni fornite dai testi escussi in corso di causa.
Ne consegue che la parte attrice, dunque, ha adempiuto all'onere, su di lei gravante, di provare il titolo negoziale posto a fondamento della domanda ed ha allegato l'altrui inadempimento.
La parte convenuta, non costituita, non ha provato di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali, né una causa non imputabile dell'inadempimento, né altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa.
Ne discende il diritto dell'attore di vedersi riconosciuta la restituzione della cauzione e, pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 ell'importo di €. 7.237,78 già decurtato della fattura n. 201910528353, per un importo
[...] pari ad €. 762,22, oltre interessi legali dalla domanda ( 16/3/2021) all'effettivo soddisfo.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
147/22 tenuto conto delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta e del valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 2633/2021 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. dichiara la contumacia della società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore;
2. accoglie la domanda proposta dalla soicietà e, per l'effetto; Parte_1
3. condanna la convenuta società , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore della società della somma di €. 7.237,78, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4. condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 20 ottobre 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO