Decreto 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 36/25 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato dott. Federico Scioli, ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso depositato ex art. 3 L. n. 89/2001 e succ. modif., ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, da
(c.f. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. De Rosa Luigi, elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in calce al ricorso Email_1
nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_2
Letto il ricorso depositato il 18/2/25, con il quale la ” ha chiesto ai Parte_1 Parte_1 sensi dell'art. 3 L. n. 89/2001 e succ. modific. l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento civile promosso dall'odierno ricorrente nei confronti della Controparte_2
e della sig.ra avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno da sinistro Controparte_3 stradale, osserva quanto segue.
Il giudizio presupposto fu instaurato con atto di citazione notificato in data 30/11/2012, davanti al Tribunale di Isernia e venne definito con la sentenza n. 24/2021 depositata il 27/1/2021, che accolse la domanda dell'attore.
Avverso tale sentenza fu proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, con citazione in appello notificata il 30/3/2021, definito con sentenza di rigetto n. 218/2024, pubblicata in data 25/9/2024.
La domanda risulta tempestiva, in quanto proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 4 comma 1, legge 89/2001, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio di appello.
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge n. 89/2001, come sostituito dalla legge n. 208/2015 “è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1 ter”; secondo la disposizione transitoria di cui all'art. 6 comma 2-bis della stessa legge, la suddetta disposizione non si applica “nei processi la cui durata al 31.10.2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'art. 2 comma 2-bis”.
Per quanto riguarda invece il secondo grado, l'appello risulta instaurato successivamente al termine indicato nella disposizione transitoria e di conseguenza le parti avrebbero dovuto azionare, a pena di inammissibilità, il rimedio preventivo stabilito per i giudizi di appello dall'art.
1-ter comma 1 della legge 89/2001, ossia avanzare richiesta di decisione ai sensi dall'art. 281-sexies c.p.c., richiamato dall'art. 352, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile (individuato quale rimedio preventivo in appello dalla giurisprudenza di legittimità - cfr. Cass., n. 16039/2024), strumento che consente di decidere la causa all'esito della discussione orale evitando così la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Non essendo stato dedotto né provato l'esperimento del suddetto rimedio, il ricorso relativo al secondo grado di giudizio deve essere dichiarato inammissibile.
Nel caso di specie il giudizio di primo grado ha avuto per l'istante una durata pari a 8 anni, 1 mese e 28 giorni, da cui devono essere detratti:
− il termine ragionevole di durata del procedimento di primo grado, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 2 (3 anni);
− il periodo di 1 mese e 12 giorni, per il rinvio dell'udienza del 5/11/2015 al 17/12/2015 disposto per impedimento del teste, ritardo non imputabile all'amministrazione della giustizia;
− il periodo di 3 mesi e 10 giorni per il rinvio dell'udienza del 19/3/2020 al 29/6/2020 a causa dell'emergenza COVID.
Il procedimento presupposto eccede pertanto di 4 anni, 9 mesi e 6 giorni la durata ragionevole stabilita dalla legge.
Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 2-bis comma 2, l'indennizzo va quantificato in euro 400,00 per i primi tre anni ed euro 440,00 per gli ultimi due, inclusa anche la frazione di anno superiore a sei mesi. Si stima quindi equo liquidarlo in euro 2.080,00, importo valutato all'attualità, da porre a carico del ministero resistente, con maggiorazione di interessi.
Le spese della presente procedura devono essere liquidate, in base al D.M. n. 147/2022 e succ. mod., relativamente ai procedimenti monitori (v. Cass., n. 16512 del 31.7.2020, Cass. 4520 dell'11.2.2022), per lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto, nella misura indicata in dispositivo, pari ai valori tra i minimi e i medi (considerando la parziale inammissibilità del ricorso).
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile la domanda di equa riparazione limitatamente al secondo grado di giudizio;
2. accoglie parzialmente la domanda proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1 Parte_1 condanna il a pagare, senza dilazione, in favore della predetta, la somma di Controparte_1
€ 2.080,00, oltre interessi legali dal 18/2/25 al saldo;
3. autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
4. condanna altresì il al pagamento delle spese processuali sostenute dai Controparte_1 ricorrenti, con attribuzione al difensore antistatario, che liquida in € 355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Campobasso, così deciso in data 4/3/2025
Il Consigliere designato
Dott. Federico Scioli