Ordinanza presidenziale 12 agosto 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03538/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2024, proposto da
Renantis Sicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Erika Mussetti, Gianluca Zunino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
Commissione Tecnica Pnrr – Pniec presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
e conseguente dichiarazione di illegittimità
- del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata dalla Società Renantis Sicilia S.r.l. in data 21.11.2023 avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AG BR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 31 maggio 2024 la società ricorrente ha agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata in data 21 novembre 2023 per l’adozione del provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per un impianto agrofotovoltaico di nuova costruzione, denominato “Biddine”, della potenza complessiva pari a 35 MWp, ubicato nel Comune di Acate (RG) in località C.da Biddine; e delle relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Caltagirone (CT).
All’udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione della causa, in considerazione della prossima definizione del procedimento.
Con ordinanza presidenziale n. 250 del 12 agosto 2025 il Presidente di questo Tribunale ha chiesto:
- alla parte ricorrente di confermare la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso;
- alle amministrazioni intimate di fornire documentati chiarimenti sui fatti per cui è causa, depositando, ove non abbiano già provveduto, gli atti impugnati e la pertinente documentazione, riferendo su eventuali fatti o atti sopravvenuti, segnalando, altresì, circostanze dalle quali possa trarsi la cessazione della materia del contendere o l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso .
Le amministrazioni intimate hanno adempiuto all’ordine istruttorio depositando, in data 15 settembre 2025, il Decreto del 22 maggio 2025 con cui il MASE, di concerto con l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, ha espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto agrivoltaico denominato ‘BIDDINE’, con potenza di picco pari a 35 MWp da realizzarsi nel Comune di Acate (RG) in località C.da Biddine e delle relative opere di connessione ricadenti nei comuni di ACATE (RG) e Caltagirone (CT), così concludendo il procedimento avviato con istanza della ricorrente del 21 novembre 2023.
Anche la società ricorrente, con memoria depositata il 1° dicembre 2025, ha dato atto dell’avvenuta adozione del provvedimento in data 22 maggio 2025.
All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere risultando pienamente soddisfatta la pretesa di parte ricorrente ad una espressa definizione dell’istanza presentata in data 21 novembre 2023.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA MA TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG BR CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG BR CA | RA MA TA |
IL SEGRETARIO