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19 settembre 2000
19 settembre 2000
Art. 13. 1. L' articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'".
"ART. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'".
Commentari • 15
- 1. DIRITTO D’AUTORE - Fine di profitto per il dolo specifico nell’abusiva detenzione e duplicazione di programmi informaticiAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 28 febbraio 2024 · 22.900639
Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Firenze, ordinanza 25/03/2024Provvedimento: […] 2) con sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Pisa in data 04 novembre 2004, irrevocabile l'11 marzo 2005, di condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 1.400 di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 13 Legge 248/2000 commesso in il 07 marzo 2003. Avverso taleLeggi di più...
- diritto al rispetto della vita privata e familiare·
- art. 19 D.lgs 286/1998·
- giurisdizione civile·
- D.L. 130/2020·
- protezione speciale·
- compensazione spese giudizio·
- sospensione efficacia decreto questore·
- violazione diritti umani·
- D.L. 113/2018