CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DELL'EDERA NA RI EM VITA, Relatore
PAGLIARO RI LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pisticci
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Matera
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06780202400001182000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Pietro Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720140009568556001 IVA-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150000236591003 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150004839182000 ART 15 546/92 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150004839182000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150006182228001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC502DI00882/2012 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC502DI00882/2012 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720160006284107000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720180000144954000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720190003138931000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720190008742076000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720200003623928000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720220003352368000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06780202400001182000 emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr n. 602/73 e notificata dall'Agenzia Entrate-Riscossione alla signora Ricorrente_1 il 03/03/2025, unitamente e limitatamente ad 11 presupposti atti esattoriali ex art. 19 comma 3 D.Lgs. n.
546/92 con la quale veniva richiesto il versamento della somma complessiva di € 955.778,36, la contribuente assistita dal dott Nominativo_1 proponeva ricorso a questa Corte, chiedendone l'annullamento ed eccependo:
1) la nullità derivata ex art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92 dell'atto opposto frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento;
2) la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17 l. 212/2000;
3) la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata poiché le somme richieste, interessi e sanzioni risultano oramai inesigibili per intervenuta prescrizione maturata anche successivamente all'eventuale rituale notificazione delle stesse.
Si costituivano in giudizio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, l'Agenzia Entrate-Riscossione, il
Comune di Pisticci, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Matera e la Camera di Commercio della
Basilicata.
L'ER in via pregiudiziale ed assorbente eccepiva :
l'inammissibilità e/o l'improponibilità del presente ricorso avverso 6 degli 11 atti esattoriali (n.
06720140009568556001, n. 06720150000236591003, n. 06720150004839182000, n.
06720150006182228001, n. 06716013231181002001 e n. 06720220003352368000), impugnati unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06780202400001182000, avendo l'odierno ricorrente già proposto opposizione per contestare i medesimi atti, e per le stesse ragioni, innanzi al Giudice tributario;
sempre in via pregiudiziale :
l'inammissibilità del giudizio, come ex adverso formulato da controparte, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21, comma 1, del D.Lgs n. 546/92 sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal contribuente gli atti contestati sottostanti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo erano stati tempestivamente notificati, come si evinceva dalla documentazione allegata.
Inoltre si faceva osservare che dopo la regolare notificazione delle cartelle impugnate per il recupero delle relative somme richieste in pagamento, il debitore aveva ricevuto la notifica di atti successivi, depositati nel fascicolo di parte.
Contestando le ulteriori eccezioni sollevate relative alla presunta intervenuta prescrizione delle somme contestate e sul difetto di motivazione, l'Agente concludeva ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo preliminarmente e pregiudizialmente :
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità del ricorso proposto avverso 6 (sei) atti esattoriali impugnati (n n. 06720140009568556001, n.
06720150000236591003, n. 06720150004839182000, n. 06720150006182228001,
n.66716013231181002001 e n.06720220003352368000) per violazione del principio del “ne bis in idem”, avendo l'opponente già contestato detti titoli, ed i rispettivi carichi tributari, con precedente giudizio conclusosi con sentenza di rigetto divenuta giudicato definitivo;
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in esame avverso gli 11 (undici) atti esattoriali contestati unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06780202400001182000, trattandosi di atti correttamente e tempestivamente notificati, ai sensi del combinato degli articoli 19, comma 3 e 21, comma 1 D.LGS 546/92.
in via gradata:
3. Rigettare tutte le eccezioni poste dall'opponente avverso l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, in quanto palesemente infondate e pretestuose, come innanzi esposto;
4. Accertare e dichiarare in ogni caso la legittimità delle procedure tenute dall'Agente per la riscossione dei carichi tributari oggetto del presente giudizio;
5. Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna deducente, o altra che sarà determinata da parte del Giudice adìto, in danno della parte soccombente.
Il Comune di Pisticci , dopo aver eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio de quo riportandosi all'ordinanza n.3870 del 12.2.24 nella quale la Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, aveva riaffermato “il principio di diritto secondo cui in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.
P.R. n. 602/1973, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto credito e la titolarità dell'azione esecutiva”, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
L'Ente Comunale richiamava a sostegno della propria tesi la numerosa giurisprudenza di legittimità che si era formata sul tema, in particolar modo la sentenza n.2743 del febbraio 2025 in cui la Suprema Corte aveva riaffermato " il consolidato principio di diritto in base al quale la cartella di pagamento faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella”. Chiedeva, pertanto, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e nel merito ed in via principale il rigetto dello stesso con condanna alle spese di lite.
L'Agenzia Entrate nell'atto di costituzione preliminarmente faceva presente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le doglianze ed eccezioni in ricorso riferite alla presunta illegittimità/invalidità dell' attività di notificazione da parte di ER delle cartelle di pagamento prodromiche all'attuale preavviso di fermo e, precisava che il presente contenzioso, involgendo la pretesa di diversi enti pubblici creditori non soleva rientrare nell'ambito applicativo della Convenzione stipulata tra DE ed ER per .la gestione del contenzioso stesso.
Precisava, altresì, che le pretese erariali dell'Ente sottese all'atto cautelare in discussione erano riferibili ad atti della riscossione e ad un avviso di accertamento che erano stati oggetto di specifica impugnazione da parte della sig.ra Ricorrente_1 la quale era stata parte processuale dei relativi procedimenti contenziosi sia in primo che in secondo grado e che gli stessi contenziosi si erano già resi definitivi . Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di lite.
Con apposito atto di costituzione la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, in riferimento all'eccezione circa la prescrizione dei crediti tributari rilevava, in via preliminare, che le iscrizioni a ruolo dei tributi dovuti erano avvenute esattamente nei termini di legge ed i termini prescrizionali erano stati ampiamente rispettati. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno dibattimento la causa veniva decisa come da dispositivo. A parere di questo Collegio il ricorso va rigettato per le considerazioni che si andranno ad esporre.
Come già detto in premessa le pretese erariali sottese all'atto cautelare in oggetto sono riferibili ad atti della riscossione e ad un avviso di accertamento che sono stati oggetto di specifica impugnazione da parte della ricorrente, la quale è stata parte processuale dei relativi procedimenti contenziosi sia in primo che in secondo grado e che detti procedimenti si sono già resi definitivi nei seguenti termini:
1) con la sentenza giudizio RGA 20/2022 favorevole all'ufficio della CGT II° grado di Basilicata in Potenza nn. 88/01/23 depositata il 5 aprile 2023 resasi definitiva il 6 dicembre 2023 per quanto riguarda l'impugnazione delle due cartelle di pagamento: la n. cartella di pagamento n. 067 2014 0009568556 001 notificata il 7.07.2015 di € 642.449,31 per VA e IR sanzioni ed interessi anno d'imposta 2005 e la n. cartella di pagamento n. 067 2016 0006284107 000 notificata il 18.11.2016 di € 68.324,57 per Irpef, addizionali regionale e comunale, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2007;
2) con sentenza resa nel giudizio RGA 387/2014 favorevole all'ufficio n. 594/02/2015 depositata il
19.11.2015 e resasi definitiva il 24.05.2016 per la pretesa relativa all' avviso di accertamento n.
TC502DI00882/2012 notificato il 12.09.2012 per VA ed IR anno d'imposta 2007 per € 64.437,25.
La definitività dei giudizi innanzi citati comporta come naturale conseguenza il rigetto delle doglianze espresse dalla ricorrente relative sia ad una presunta carenza motivazionale del fermo che ad una prescrizione del credito erariale.
Passando ai motivi di motivo, la prima eccezione va disattesa. Invero la ricorrente eccepisce la nullità derivata ex art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92 dell'atto opposto frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la stessa ha tempestivamente e regolarmente ricevuto la notifica di tutti gli atti contestati sottostanti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come si evince dalla documentazione prodotta, atti che non sono stati impugnati.
A tal fine , si richiama l'art. 21 primo comma D.Lgs. n. 546/1992, il quale espressamente sancisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Inoltre, l'art. 19, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.546/92, così recita: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Considerato che il termine di legge previsto per l'impugnativa degli atti impositivi esattoriali è un termine perentorio che il nostro legislatore speciale ha previsto senza possibilità alcuna di deroga e/o di applicazione analogica di qualsivoglia genere, è evidente che, una volta realizzatasi, come nel caso che ci occupa, la notificazione di ogni atto, l'inutile decorso dello stesso termine rende assolutamente definitivo e, quindi, non più impugnabile l'atto stesso con ogni conseguenza di legge, ivi compresa quella di assoggettare il soggetto all'obbligo del pagamento del tributo iscritto a ruolo.
Accertata la ritualità della notifica delle cartelle, i crediti tributari e contestati unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa contestazione giudiziale degli stessi atti entro il rispettivo termine stabilito dalla legge sono divenuti irrimediabilmente definitivi.
Da quanto detto risulta evidente l'assoluta infondatezza dell'eccezione proposta circa l'omessa notifica delle cartelle esattoriali impugnate unitamente all'intimazione di pagamento.
Anche la eccezione relativa alla prescrizione dei crediti erariali va rigettata.
La ricorrente eccepisce l'avvenuta estinzione dei carichi tributari oggetto di contestazione, e sostiene, a suffragio della richiesta, il decorso del periodo stabilito per la prescrizione dei.crediti impugnati.
Accertata, perché debitamente provata, la ritualità della notifica delle citate cartelle la prescrizione è stata interrotta con la notifica delle stesse precisandosi che la mancata contestazione delle cartelle di pagamento, regolarmente notificate, inibisce la possibilità di contestare l'eventuale prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica dei medesimi titoli.
A conferma di ciò, dalla lettura della recente ordinanza n. 3743/2020 della Suprema Corte si evince inequivocabilmente che in mancanza di impugnazione della cartella l'eccezione di prescrizione verificatasi prima della sua notifica non può essere riproposta con la contestazione di atti successivi, “atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella..”; ed i Giudici di Legittimità, nella stessa decisione, precisano altresì “che, in mancanza di detta impugnazione, la notifica delle due cartelle è da ritenere che abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sono pertanto iniziati nuovamente a decorrere dalla data della loro notifica e sono stati ulteriormente interrotti dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento….”. In definitiva, la notifica di ciascun atto esattoriale ha interrotto il precedente periodo di prescrizione per iniziare a decorrere dalla data della loro notifica.
Ed infine in ambito tributario trova applicazione il noto principio secondo cui “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“
(Cass., ordinanza n. 1901/2020), ovverosia lo spirare del termine di impugnazione di ciascun atto esattoriale, fissato in 60 giorni dalla notifica dell'atto, comporta che la prescrizione fino a quel momento maturata non potrà più essere eccepita con l'impugnazione dell'atto successivo.
Si aggiunga che per le somme di cui si tratta i termini di rescrizione/decadenza sono stati sospesi: dall'8/03/2020 al 30/09/2021, in virtù della sospensione alla riscossione disposta dall'art. 68, commi 1, 2,
2-bis e 3 del D.L. n. 18/2020, e successive modifiche ed integrazioni, per limitare le negative conseguenze della pandemia da Covid-19, unitamente agli effetti stabiliti dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 e che nel tempo intercorso tra la notifica di ciascuna cartella e quella del preavviso di fermo impugnato, la contribuente ha ricevuto vari atti interruttivi che hanno prodotto l'interruzione dei periodi di prescrizione invocati per ciascuno degli atti esattoriali contestati, e per i rispettivi carichi. Concludendo, ritenuto legittimo l'operato degli enti resistenti, il ricorso va rigettato ed il principio di soccombenza giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite negli importi di € 4.000,00 in favore di DE ed € 1.500,00 in favore, rispettivamente, di ER, del
Comune di Pisticci e della Camera di Commercio della Basilicata, oltre agli accessori di legge se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DELL'EDERA NA RI EM VITA, Relatore
PAGLIARO RI LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pisticci
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Matera
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06780202400001182000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Pietro Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720140009568556001 IVA-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150000236591003 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150004839182000 ART 15 546/92 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150004839182000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150006182228001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC502DI00882/2012 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC502DI00882/2012 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720160006284107000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720180000144954000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720190003138931000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720190008742076000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720200003623928000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720220003352368000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06780202400001182000 emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr n. 602/73 e notificata dall'Agenzia Entrate-Riscossione alla signora Ricorrente_1 il 03/03/2025, unitamente e limitatamente ad 11 presupposti atti esattoriali ex art. 19 comma 3 D.Lgs. n.
546/92 con la quale veniva richiesto il versamento della somma complessiva di € 955.778,36, la contribuente assistita dal dott Nominativo_1 proponeva ricorso a questa Corte, chiedendone l'annullamento ed eccependo:
1) la nullità derivata ex art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92 dell'atto opposto frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento;
2) la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17 l. 212/2000;
3) la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata poiché le somme richieste, interessi e sanzioni risultano oramai inesigibili per intervenuta prescrizione maturata anche successivamente all'eventuale rituale notificazione delle stesse.
Si costituivano in giudizio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, l'Agenzia Entrate-Riscossione, il
Comune di Pisticci, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Matera e la Camera di Commercio della
Basilicata.
L'ER in via pregiudiziale ed assorbente eccepiva :
l'inammissibilità e/o l'improponibilità del presente ricorso avverso 6 degli 11 atti esattoriali (n.
06720140009568556001, n. 06720150000236591003, n. 06720150004839182000, n.
06720150006182228001, n. 06716013231181002001 e n. 06720220003352368000), impugnati unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06780202400001182000, avendo l'odierno ricorrente già proposto opposizione per contestare i medesimi atti, e per le stesse ragioni, innanzi al Giudice tributario;
sempre in via pregiudiziale :
l'inammissibilità del giudizio, come ex adverso formulato da controparte, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21, comma 1, del D.Lgs n. 546/92 sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal contribuente gli atti contestati sottostanti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo erano stati tempestivamente notificati, come si evinceva dalla documentazione allegata.
Inoltre si faceva osservare che dopo la regolare notificazione delle cartelle impugnate per il recupero delle relative somme richieste in pagamento, il debitore aveva ricevuto la notifica di atti successivi, depositati nel fascicolo di parte.
Contestando le ulteriori eccezioni sollevate relative alla presunta intervenuta prescrizione delle somme contestate e sul difetto di motivazione, l'Agente concludeva ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo preliminarmente e pregiudizialmente :
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità del ricorso proposto avverso 6 (sei) atti esattoriali impugnati (n n. 06720140009568556001, n.
06720150000236591003, n. 06720150004839182000, n. 06720150006182228001,
n.66716013231181002001 e n.06720220003352368000) per violazione del principio del “ne bis in idem”, avendo l'opponente già contestato detti titoli, ed i rispettivi carichi tributari, con precedente giudizio conclusosi con sentenza di rigetto divenuta giudicato definitivo;
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in esame avverso gli 11 (undici) atti esattoriali contestati unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06780202400001182000, trattandosi di atti correttamente e tempestivamente notificati, ai sensi del combinato degli articoli 19, comma 3 e 21, comma 1 D.LGS 546/92.
in via gradata:
3. Rigettare tutte le eccezioni poste dall'opponente avverso l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, in quanto palesemente infondate e pretestuose, come innanzi esposto;
4. Accertare e dichiarare in ogni caso la legittimità delle procedure tenute dall'Agente per la riscossione dei carichi tributari oggetto del presente giudizio;
5. Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna deducente, o altra che sarà determinata da parte del Giudice adìto, in danno della parte soccombente.
Il Comune di Pisticci , dopo aver eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio de quo riportandosi all'ordinanza n.3870 del 12.2.24 nella quale la Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, aveva riaffermato “il principio di diritto secondo cui in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.
P.R. n. 602/1973, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto credito e la titolarità dell'azione esecutiva”, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
L'Ente Comunale richiamava a sostegno della propria tesi la numerosa giurisprudenza di legittimità che si era formata sul tema, in particolar modo la sentenza n.2743 del febbraio 2025 in cui la Suprema Corte aveva riaffermato " il consolidato principio di diritto in base al quale la cartella di pagamento faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella”. Chiedeva, pertanto, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e nel merito ed in via principale il rigetto dello stesso con condanna alle spese di lite.
L'Agenzia Entrate nell'atto di costituzione preliminarmente faceva presente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le doglianze ed eccezioni in ricorso riferite alla presunta illegittimità/invalidità dell' attività di notificazione da parte di ER delle cartelle di pagamento prodromiche all'attuale preavviso di fermo e, precisava che il presente contenzioso, involgendo la pretesa di diversi enti pubblici creditori non soleva rientrare nell'ambito applicativo della Convenzione stipulata tra DE ed ER per .la gestione del contenzioso stesso.
Precisava, altresì, che le pretese erariali dell'Ente sottese all'atto cautelare in discussione erano riferibili ad atti della riscossione e ad un avviso di accertamento che erano stati oggetto di specifica impugnazione da parte della sig.ra Ricorrente_1 la quale era stata parte processuale dei relativi procedimenti contenziosi sia in primo che in secondo grado e che gli stessi contenziosi si erano già resi definitivi . Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di lite.
Con apposito atto di costituzione la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, in riferimento all'eccezione circa la prescrizione dei crediti tributari rilevava, in via preliminare, che le iscrizioni a ruolo dei tributi dovuti erano avvenute esattamente nei termini di legge ed i termini prescrizionali erano stati ampiamente rispettati. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno dibattimento la causa veniva decisa come da dispositivo. A parere di questo Collegio il ricorso va rigettato per le considerazioni che si andranno ad esporre.
Come già detto in premessa le pretese erariali sottese all'atto cautelare in oggetto sono riferibili ad atti della riscossione e ad un avviso di accertamento che sono stati oggetto di specifica impugnazione da parte della ricorrente, la quale è stata parte processuale dei relativi procedimenti contenziosi sia in primo che in secondo grado e che detti procedimenti si sono già resi definitivi nei seguenti termini:
1) con la sentenza giudizio RGA 20/2022 favorevole all'ufficio della CGT II° grado di Basilicata in Potenza nn. 88/01/23 depositata il 5 aprile 2023 resasi definitiva il 6 dicembre 2023 per quanto riguarda l'impugnazione delle due cartelle di pagamento: la n. cartella di pagamento n. 067 2014 0009568556 001 notificata il 7.07.2015 di € 642.449,31 per VA e IR sanzioni ed interessi anno d'imposta 2005 e la n. cartella di pagamento n. 067 2016 0006284107 000 notificata il 18.11.2016 di € 68.324,57 per Irpef, addizionali regionale e comunale, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2007;
2) con sentenza resa nel giudizio RGA 387/2014 favorevole all'ufficio n. 594/02/2015 depositata il
19.11.2015 e resasi definitiva il 24.05.2016 per la pretesa relativa all' avviso di accertamento n.
TC502DI00882/2012 notificato il 12.09.2012 per VA ed IR anno d'imposta 2007 per € 64.437,25.
La definitività dei giudizi innanzi citati comporta come naturale conseguenza il rigetto delle doglianze espresse dalla ricorrente relative sia ad una presunta carenza motivazionale del fermo che ad una prescrizione del credito erariale.
Passando ai motivi di motivo, la prima eccezione va disattesa. Invero la ricorrente eccepisce la nullità derivata ex art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92 dell'atto opposto frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la stessa ha tempestivamente e regolarmente ricevuto la notifica di tutti gli atti contestati sottostanti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come si evince dalla documentazione prodotta, atti che non sono stati impugnati.
A tal fine , si richiama l'art. 21 primo comma D.Lgs. n. 546/1992, il quale espressamente sancisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Inoltre, l'art. 19, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.546/92, così recita: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Considerato che il termine di legge previsto per l'impugnativa degli atti impositivi esattoriali è un termine perentorio che il nostro legislatore speciale ha previsto senza possibilità alcuna di deroga e/o di applicazione analogica di qualsivoglia genere, è evidente che, una volta realizzatasi, come nel caso che ci occupa, la notificazione di ogni atto, l'inutile decorso dello stesso termine rende assolutamente definitivo e, quindi, non più impugnabile l'atto stesso con ogni conseguenza di legge, ivi compresa quella di assoggettare il soggetto all'obbligo del pagamento del tributo iscritto a ruolo.
Accertata la ritualità della notifica delle cartelle, i crediti tributari e contestati unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa contestazione giudiziale degli stessi atti entro il rispettivo termine stabilito dalla legge sono divenuti irrimediabilmente definitivi.
Da quanto detto risulta evidente l'assoluta infondatezza dell'eccezione proposta circa l'omessa notifica delle cartelle esattoriali impugnate unitamente all'intimazione di pagamento.
Anche la eccezione relativa alla prescrizione dei crediti erariali va rigettata.
La ricorrente eccepisce l'avvenuta estinzione dei carichi tributari oggetto di contestazione, e sostiene, a suffragio della richiesta, il decorso del periodo stabilito per la prescrizione dei.crediti impugnati.
Accertata, perché debitamente provata, la ritualità della notifica delle citate cartelle la prescrizione è stata interrotta con la notifica delle stesse precisandosi che la mancata contestazione delle cartelle di pagamento, regolarmente notificate, inibisce la possibilità di contestare l'eventuale prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica dei medesimi titoli.
A conferma di ciò, dalla lettura della recente ordinanza n. 3743/2020 della Suprema Corte si evince inequivocabilmente che in mancanza di impugnazione della cartella l'eccezione di prescrizione verificatasi prima della sua notifica non può essere riproposta con la contestazione di atti successivi, “atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella..”; ed i Giudici di Legittimità, nella stessa decisione, precisano altresì “che, in mancanza di detta impugnazione, la notifica delle due cartelle è da ritenere che abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sono pertanto iniziati nuovamente a decorrere dalla data della loro notifica e sono stati ulteriormente interrotti dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento….”. In definitiva, la notifica di ciascun atto esattoriale ha interrotto il precedente periodo di prescrizione per iniziare a decorrere dalla data della loro notifica.
Ed infine in ambito tributario trova applicazione il noto principio secondo cui “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“
(Cass., ordinanza n. 1901/2020), ovverosia lo spirare del termine di impugnazione di ciascun atto esattoriale, fissato in 60 giorni dalla notifica dell'atto, comporta che la prescrizione fino a quel momento maturata non potrà più essere eccepita con l'impugnazione dell'atto successivo.
Si aggiunga che per le somme di cui si tratta i termini di rescrizione/decadenza sono stati sospesi: dall'8/03/2020 al 30/09/2021, in virtù della sospensione alla riscossione disposta dall'art. 68, commi 1, 2,
2-bis e 3 del D.L. n. 18/2020, e successive modifiche ed integrazioni, per limitare le negative conseguenze della pandemia da Covid-19, unitamente agli effetti stabiliti dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 e che nel tempo intercorso tra la notifica di ciascuna cartella e quella del preavviso di fermo impugnato, la contribuente ha ricevuto vari atti interruttivi che hanno prodotto l'interruzione dei periodi di prescrizione invocati per ciascuno degli atti esattoriali contestati, e per i rispettivi carichi. Concludendo, ritenuto legittimo l'operato degli enti resistenti, il ricorso va rigettato ed il principio di soccombenza giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite negli importi di € 4.000,00 in favore di DE ed € 1.500,00 in favore, rispettivamente, di ER, del
Comune di Pisticci e della Camera di Commercio della Basilicata, oltre agli accessori di legge se dovuti.