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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/07/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2681/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Danilo Falli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 2.7.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 17.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento dei figli minori e (nati rispettivamente il 19.6.2018 e il 10.10.2022 dalla relazione Per_1 Per_2
1 sentimentale fra loro intercorsa e ormai cessata);
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori Per_1
e , e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_2
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti i minori, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“I) che, i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, nell'immobile di lei residenza, sito in Genova, Via P. Calamandrei n. 101/7;
II) che, il padre, Sig. , lavorativamente soggetto a regime di turnistica, possa Parte_2
vedere i figli minori quando vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici di e di eventuali altre esigenze di ordine sanitario ed educativo dei minori Per_1
stessi;
III) che, i fine settimana, intesi come intercorrenti tra il Venerdì pomeriggio e la Domenica sera, seguiranno il criterio dell'alternanza, compatibilmente con l'assoggettamento del Sig.
al già citato principio di turnistica lavorativa, mentre eguale criterio di Parte_2
alternanza verrà applicato alle feste comandate, lasciando all'accordo fra i genitori di come meglio festeggiare i compleanni dei figli minori. Nei fine settimana di competenza del Sig.
, lo stesso avrà cura di riconsegnare i minori presso la residenza della madre Parte_2
nella giornata di Domenica sera prima di cena. In relazione al periodo feriale, il padre, potrà tenere con sè i propri figli per giorni 15, anche non continuativi, comunicando alla madre il
2 proprio periodo feriale entro e non oltre la fine del mese di Maggio. Nel periodo invernale il
Sig. , potrà tenere con sé i propri figli per giorni 7, anche non continuativi, Parte_2
dandone congruo preavviso alla madre;
IV) che, il padre si impegna a provvedere al contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €
200,00 (duecento/00) e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici Istat, mentre sarà integralmente percepito dalla madre il c.d. assegno unico, nella fattispecie ammontante a circa € 400,00 mensili, oltre al contributo di € 70,00 mensili, connesso alla figlia , che la P.A. mette a disposizione in relazione alla patologia Persona_3
definita “celiachia” di cui la minore soffre da tempo;
V) che, il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa documentata, nel rispetto del
Protocollo emesso dal Tribunale di Genova Sez. IV in data 15/09/2016;
VI) che, siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comuicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figlii minori valida anche per l'espatrio”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Danilo Falli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 2.7.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 17.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento dei figli minori e (nati rispettivamente il 19.6.2018 e il 10.10.2022 dalla relazione Per_1 Per_2
1 sentimentale fra loro intercorsa e ormai cessata);
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori Per_1
e , e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_2
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti i minori, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“I) che, i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, nell'immobile di lei residenza, sito in Genova, Via P. Calamandrei n. 101/7;
II) che, il padre, Sig. , lavorativamente soggetto a regime di turnistica, possa Parte_2
vedere i figli minori quando vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici di e di eventuali altre esigenze di ordine sanitario ed educativo dei minori Per_1
stessi;
III) che, i fine settimana, intesi come intercorrenti tra il Venerdì pomeriggio e la Domenica sera, seguiranno il criterio dell'alternanza, compatibilmente con l'assoggettamento del Sig.
al già citato principio di turnistica lavorativa, mentre eguale criterio di Parte_2
alternanza verrà applicato alle feste comandate, lasciando all'accordo fra i genitori di come meglio festeggiare i compleanni dei figli minori. Nei fine settimana di competenza del Sig.
, lo stesso avrà cura di riconsegnare i minori presso la residenza della madre Parte_2
nella giornata di Domenica sera prima di cena. In relazione al periodo feriale, il padre, potrà tenere con sè i propri figli per giorni 15, anche non continuativi, comunicando alla madre il
2 proprio periodo feriale entro e non oltre la fine del mese di Maggio. Nel periodo invernale il
Sig. , potrà tenere con sé i propri figli per giorni 7, anche non continuativi, Parte_2
dandone congruo preavviso alla madre;
IV) che, il padre si impegna a provvedere al contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €
200,00 (duecento/00) e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici Istat, mentre sarà integralmente percepito dalla madre il c.d. assegno unico, nella fattispecie ammontante a circa € 400,00 mensili, oltre al contributo di € 70,00 mensili, connesso alla figlia , che la P.A. mette a disposizione in relazione alla patologia Persona_3
definita “celiachia” di cui la minore soffre da tempo;
V) che, il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa documentata, nel rispetto del
Protocollo emesso dal Tribunale di Genova Sez. IV in data 15/09/2016;
VI) che, siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comuicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figlii minori valida anche per l'espatrio”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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