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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/10/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2272 del Ruolo Generale dell'anno 2025 del Tribunale Ordinario di
Taranto avente per oggetto: OCCUPAZIONE SINE TITULO
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv.Massimo De Parte_1 CodiceFiscale_1
IS ( giusta procura allegata al ricorso ex art.281 undecies e segg. c.p.c.
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. - resistente contumace- Controparte_1 C.F._2
°°°°°°°°°°°°°°°
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 undecies s cpc del il sig. sosteneva di essere proprietario Parte_1 dell'abitazione in Taranto alla Via della Croce Rossa n.1, piano rialzato, riportata nel NCEU di Taranto al Fg.247, P.lla 26, sub 75 acquistato con atto di compravendita del 16 luglio 1992 redatto dal notaio del Distretto notarile di Taranto, repertorio n.37247, fascicolo n.11665 e Persona_1 registrato in Taranto il successivo giorno 27 al n.7020 Asseriva, ancora, l'attore che la predetta abitazione era stato occupata senza alcun valido ed efficace titolo dalla sig.ra la quale, con denuncia registrata il 09.05.2021 dall'Agenzia delle Controparte_1
Entrate, aveva dichiarato l'esistenza di un contratto verbale di locazione con canone annuo di
€.5.400,00. Poiché vari erano stati i tentativi del sig. di ottenere il rilascio dell'immobile Parte_1 considerato anche il danno economico che aveva subito e subiva a casa della illegittima occupazione che quantificava, dal mese di Agosto 2022 pari al canone dichiarato nel contratto verbale di Euro 450,00 x 34 mensilità, in complessivi Euro 15.300,00, evocava, dinanzi al Tribunale di Taranto la sig.ra affinchè, così provvedesse : Controparte_1
1) accertare e dichiarare che occupa e detiene senza un valido ed efficace titolo l'immobile sito in Taranto Controparte_1 alla Via della Croce Rossa n.1, piano rialzato, in catasto al foglio 247, particella 26, sub 75 e per l'effetto ordinare e condannare la medesima al rilascio immediato dell'immobile innanzi indicato in favore del proprietario CP_1 ricorrente;
;
2) per le motivazioni di cui in narrativa condannare al pagamento in favore di , a titolo di CP_1 Parte_1 indennità di occupazione-risarcimento del danno subito, della somma di €.450,00 mensili a far data dal mese di agosto 2022 fino all'effettivo rilascio, o di quella anche minore che l'On.le Giudicante riterrà di quantificare in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi trattandosi di credito di valore;
3) il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione non si costituiva né compariva la sig.ra . Controparte_1
La causa istruita con la sola prova documentale all' udienza del 3.10.2025 dopo la discussione orale della ricorrente veniva decisa, ai sensi dell'art 281 sexies cpc, dandosi lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve innanzitutto, precisare che il giudizio promosso dal sig. costituisce Parte_1 un'azione di rivendicazione in quanto l'occupazione sine titulo di cui trattasi è da ritenersi “in senso stretto” essendo rappresentata dal caso in cui un terzo occupi e goda del tutto arbitrariamente di una unità immobiliare, in assenza di alcun titolo in suo favore, pertanto si deve agire attraverso un ordinario giudizio di cognizione ovvero promuovere un ricorso secondo lo speciale rito sommario (ex art. 702 bis c.p.c.ante riforma Cartabia) come accaduto per l'odierno contenzioso. Non può, infatti, essere preso in considerazione il contratto verbale registrato dalla sig.ra CP_1
perché affetto da nullità assoluta prevedendo l'articolo 1, comma 4, della L. 431/1998 “a
[...] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”. "... quindi l'obbligo della forma scritta per il contratto di locazione ad uso abitativo, pena la relativa nullità. Per consolidata giurisprudenza “Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale;
fa eccezione l'ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore” (### U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015, Rv. 636227 - 01). ..." (cfr. TRIBUNALE DI SULMONA, Sentenza n. 170/2023 del 14-06-2023). Né la registrazione di un contratto di locazione verbale effettuata presso l'Agenzia delle Entrate basta a soddisfare il requisito della forma scritta imposto dalla legge n. 431/1998, non potendo riconoscersi alcuna efficacia, sul versante civilistico, alla denuncia operata unilateralmente dalla parte interessata alla pubblica amministrazione. Si osserva, poi, che al contrario dell'azione personale di restituzione (soggetta all'applicazione del rito locatizio, la quale mira ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza, volontariamente, trasmessa dall'attore al convenuto, in base a negozi come la locazione, il comodato, il deposito etc, i quali non presuppongono nel tradens la qualità di proprietario), nell'azione di rivendicazione, come nella specie, il proprietario deve dimostrare, il diritto di proprietà tutelato erga omnes, con la probatio diabolica e cioè documentando l'acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte loro o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo. Dalla documentazione in atti si rileva che sig. ha adempiuto all'onere probatorio Parte_1 che su di loro gravava di fornire la prova della titolarità dell'immobile e della perpetrata occupazione sine titulo da parte della resistente producendo il titolo di proprietà costituito dal contratti di compravendita del 16 luglio 1992 redatto dal . Persona_1 Altrettanto non può dirsi per la resistente che rimanendo contumace nel presente giudizio ha di fatto negletto ogni difesa, che hanno reso l'assunto del ricorrente “fatto non contestato” ex art.115 cpc come stabilito dalla sentenza n. 761/02, resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti il principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia il principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente , i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. Difatti la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, “l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso”. Pertanto la domanda di restituzione dell'immobile richiesta dal sig. deve essere Parte_1 accolta e la sig.ra va condannata al rilascio immediato del cespite in favore del Controparte_1 ricorrente, suo legittimo proprietario . Quanto alla indennità richiesta dal sig per l'occupazione sine titulo si osserva che Parte_1 in caso di occupazione di un immobile "sine titulo" accanto ad una tutela reale è stata prevista dal legislatore una tutela risarcitoria, come chiarito da ultimo anche dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite con la pronuncia n. 33645 del 15.11.2022 per la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo.
In caso di occupazione sine titulo di un bene immobile è, però, necessario allegare e provare non solo il danno evento ma anche il danno conseguenza. Diversamente, il riconoscimento del danno in re ipsa permetterebbe al soggetto leso di ottenere un risarcimento anche quando, in concreto, non abbia subito alcun pregiudizio, col rischio conseguente, pertanto, di attribuire allo strumento risarcitorio connotati punitivi in assenza di previsione normativa espressa. Tuttavia, qualora il danno conseguenza non sia preventivamente determinabile nel suo preciso ammontare dal proprietario, esso è determinato dal Giudice in via equitativa, attraverso la sua quantificazione mediante il parametro del canone locativo di mercato del bene.
Orbene se è certo che il sig. ha provato di aver subito una lesione del diritto di Parte_1 godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa in ordine al quantum debeatur si rileva che si è limitato ad allegare il “valore del canone di locazione" dell'immobile con riferimento a quello indicato nel contratto verbale ma non ha dimostrato la perdita del godimento del bene e il pregiudizio economico subito, come, per esempio quella di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, né ha dimostrato la decorrenza dell'occupazione sine titulo dal mese di agosto lasciando così la sua pretesa sfornita di allegazione e di prova. Il danno da occupazione senza titulo non è, infatti, in re ipsa ma costituisce un risarcimento forfettario per l'utilizzo illegittimo dell'immobile e non, invece, un canone di locazione.
Pertanto la richiesta di corresponsione della indennità da occupazione illegittima formulata dal ricorrente deve essere rigettata.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio in considerazione dell'accoglimento della sola domanda del ricorrente di restituzione dell'immobile.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: - rigetta la domanda dell'attore
- rigetta la domanda riconvenzionale
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Taranto lì 03.10.2025