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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2424/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13658/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004268084000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2362/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF_1), l'avviso di intimazione n. 02820259004268084/000, notificato in data 17/4/2025, impugnato in uno e limitatamente alla cartella di pagamento in esso portata n.
02820240014023777000, emessa dall'Agenzia delle Entrate CO, presuntivamente notificata il
15/03/2024, portante la tassa auto anno 2018 per l'importo di euro 1.105,64.
Contesta la ricorrente il difetto di notifica della prodromica e su indicata cartella di pagamento che egli dichiara non essergli mai pervenuta nonché del prodromico avviso di accertamento, la prescrizione del credito tributario opposto, la violazione dell'art. 6 della Legge 212/2000, l'insufficiente chiarezza delle somme contestate, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e per i suddetti motivi chiede l'annullamento dell'avviso di intimazione con vittoria di spese.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO che deve essere dichiara contumace.
Si è costituita tardivamente in data 19/01/2026 la Regione AM che ha depositato agli atti la copia di tre avvisi di accertamento tutti regolarmente notificati nelle mani del figlio del ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso, stante la definitività della pretesa impositiva.
La causa è stata discussa alla Pubblica Udienza del 9 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è da rilevare l'inammissibilità della produzione documentale depositata dalla resistente
Regione AM in applicazione ed ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 546/92 (oggi art. 80 del D.Lgs. 175/24).
La costituzione in giudizio della suddetta resistente è avvenuta solo in data 19/01/2026, quindi, tardivamente oltre i 20 giorni liberi prima dell'udienza previsti dalla su indicata normativa , per cui essa è inammissibile.
Deve essere, per di più, constatata la contumacia della resistente Agenzia delle Entrate CO per cui non può che essere preso atto del mancato assolvimento della prova della regolare notifica della cartella di pagamento prodromica all'avviso di intimazione e con esso impugnato in uno.
Da tanto per quanto sopra rilevato e constatato deve essere accolta l'eccezione principale posta da parte ricorrente relativa alla mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.
In tal senso deve essere richiamata la Sentenza n. 10012/2021 delle SSUU della suprema Corte per cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi, la
Corte ha testualmente affermato “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
L'accoglimento del motivo principale del ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Per quanto su esposto il ricorso va accolto e l'avviso di intimazione va annullato limitatamente ed insieme alla cartella di pagamento n. 0282040010412377000 con esso impugnata, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti DE e Regione AM al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge se previsti per ciascuna di esse con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Napoli addì 9 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
Dott. Stefano Ciardiello
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13658/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004268084000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2362/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF_1), l'avviso di intimazione n. 02820259004268084/000, notificato in data 17/4/2025, impugnato in uno e limitatamente alla cartella di pagamento in esso portata n.
02820240014023777000, emessa dall'Agenzia delle Entrate CO, presuntivamente notificata il
15/03/2024, portante la tassa auto anno 2018 per l'importo di euro 1.105,64.
Contesta la ricorrente il difetto di notifica della prodromica e su indicata cartella di pagamento che egli dichiara non essergli mai pervenuta nonché del prodromico avviso di accertamento, la prescrizione del credito tributario opposto, la violazione dell'art. 6 della Legge 212/2000, l'insufficiente chiarezza delle somme contestate, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e per i suddetti motivi chiede l'annullamento dell'avviso di intimazione con vittoria di spese.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO che deve essere dichiara contumace.
Si è costituita tardivamente in data 19/01/2026 la Regione AM che ha depositato agli atti la copia di tre avvisi di accertamento tutti regolarmente notificati nelle mani del figlio del ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso, stante la definitività della pretesa impositiva.
La causa è stata discussa alla Pubblica Udienza del 9 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è da rilevare l'inammissibilità della produzione documentale depositata dalla resistente
Regione AM in applicazione ed ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 546/92 (oggi art. 80 del D.Lgs. 175/24).
La costituzione in giudizio della suddetta resistente è avvenuta solo in data 19/01/2026, quindi, tardivamente oltre i 20 giorni liberi prima dell'udienza previsti dalla su indicata normativa , per cui essa è inammissibile.
Deve essere, per di più, constatata la contumacia della resistente Agenzia delle Entrate CO per cui non può che essere preso atto del mancato assolvimento della prova della regolare notifica della cartella di pagamento prodromica all'avviso di intimazione e con esso impugnato in uno.
Da tanto per quanto sopra rilevato e constatato deve essere accolta l'eccezione principale posta da parte ricorrente relativa alla mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.
In tal senso deve essere richiamata la Sentenza n. 10012/2021 delle SSUU della suprema Corte per cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi, la
Corte ha testualmente affermato “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
L'accoglimento del motivo principale del ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Per quanto su esposto il ricorso va accolto e l'avviso di intimazione va annullato limitatamente ed insieme alla cartella di pagamento n. 0282040010412377000 con esso impugnata, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti DE e Regione AM al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge se previsti per ciascuna di esse con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Napoli addì 9 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
Dott. Stefano Ciardiello