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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1973/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPONNETTO Parte_1 P.IVA_1 GAETANO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIURDANELLA Controparte_1 P.IVA_2 CARMELO
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 610/2023 di questo Tribunale, notificato a parte opponente l'8.5.2023. Somma ingiunta di € 46.360,00.
Citazione in opposizione notificata il 13.6.2023.
CONCLUSIONI
Parte opponente.
1) ritenere e dichiarare che la opponente risulta creditrice di maggior somma Parte_1 rispetto a quella oggetto del decreto ingiuntivo, introduttivo del presente giudizio, come risulta dalla relazione contabile della società e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo sopra indicato;
2) ove si ritenga l'insussistenza della indifferibile urgenza asseritamente dichiarata dal nella CP_1 esecuzione d'ufficio delle opere di smantellamento dell'impianto di carburante infra citato, essendo più che remota nel tempo la situazione di fatto dell'oggetto dell'intervento interdittivo cui le opere si riferiscono e l'accertando maggior onere a carico e danno economico del come sopra CP_1 rappresentato, sopportato e rivendicato dalla con l'eccezaione di cui al punto Parte_1 1) delle presenti conclusioni, procedere, come per legge, a rimettere gli atti alla Procura della Corte dei Conti competente per la conseguente azione di responsabilità contabile amministrativa, in conformità alla Giurisprudenza costante in subiecta materia (cfr. Corte dei Conti per la Regione Sicilia, 22/3/2022, Delib. 52/2022; Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Campania n. pagina 1 di 4 28/2020); 3) subordinatamente e senza recesso da quanto sopra, sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ogni decisione sino all'esito dell'azione di risarcimento del danno ex art. 30 C.P.A. di cui alla L. 104/2010, proposta nei confronti del per la responsabilità precontrattuale e Controparte_1 contrattuale in relazione alla motivazione di rigetto della domanda cautelare…..
Parte opposta:
In via preliminare, autorizzare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; b) Nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto;
c) Nel merito, condannare la al pagamento della somma ingiunta, nonché degli Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
d) Nel merito, condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
La pretesa creditoria del , fatta valere con il ricorso monitorio, attiene al rimborso Controparte_1 della somma pagata per la dismissione degli impianti e dei serbatoi sotterranei dell'impianto di distribuzione carburanti di cui appresso, spesa che per contratto spettava a parte opponente di sopportare.
La in data 19.12.2016, acquistava l'impianto di distribuzione carburanti, sito nel Controparte_2 Comune di via gen. Girlando angolo c.so Hi Chi Min, da in LCA (per € CP_1 CP_3 10.000,00); acquistava parimenti da la concessione per l'esercizio dell'impianto, la cui CP_3 durata, per effetto delle varie proroghe intervenute, era stata fissata per il periodo intercorrente dal 2 agosto 2008 al 2 agosto 2021. Nello stesso contratto di concessione ceduto, già stipulato tra Contr l'Amministrazione comunale e era previsto che, alla scadenza della concessione, lo smantellamento dell'impianto di distribuzione carburanti sito sul suolo comunale era a carico della concessionaria. A seguito della stipula dell'atto di vendita, la società richiedeva al Comune di CP_1 la concessione del suolo su cui insiste il detto impianto ed altresì l'autorizzazione edilizia relativa ad un progetto di ristrutturazione del medesimo impianto di distribuzione. Per la concessione del suolo il e la società, in data 26 giugno 2017, stipulavano un contratto di locazione per la durata di anni CP_1 4 (dunque fino al 2021), fissando un canone di locazione pari ad € 771,11.
L'autorizzazione edilizia invece non veniva rilasciata e parte opponente insorgeva dinanzi alla giustizia amministrativa;
allo scadere della concessione il Comune, con determina dirigenziale n. 515 del 10.12.2021, approvava il progetto esecutivo per la “Sistemazione dell'intersezione tra C.so Ho Chi Min e le vie Gen. Girlando e Marconi”, incrocio su cui è presente lo stabilimento di cui sopra, e con successiva Delibera di G.M. n. 327 del 13.12.2021 autorizzava l'assunzione del prestito con CP_4 per l'esecuzione dei relativi lavori. Quindi, in qualità di proprietario del fondo, più volte intimava alla Società la dismissione degli impianti e dei serbatoi sotterranei per permettere l'inizio dei lavori di riqualificazione dell'incrocio, ma senza alcun successo, finchè non ha provveduto esso stesso, dando preavviso alla controparte;
avverso il procedimento di avvio dei lavori in caso di perdurante inerzia per ulteriori 30 giorni, la ha parimenti proposto ricorso al TAR Catania (nrg. 613/2022), nel Parte_1 corso del quale è stata rigettata l'istanza di sospensione cautelare. Il quindi affidava CP_1 l'esecuzione dei lavori ad una ditta esterna e comprovava l'avvenuto pagamento della somma di € 46.360,00, comprensivo di IVA.
La somma ingiunta non è contestata, né nell'an né nel quantum; o meglio, è contestata solo nella misura in cui l'opponente deduce di vantare un credito maggiore.
La somma ingiunta è sicuramente dovuta, in quanto fondata su obbligazione contrattuale assunta dal concessionario, e nel quantum non contestata. pagina 2 di 4 L'opponente basa la propria opposizione su un controcredito derivante dall'illegittimo operato (tale ritenuto dall'opponente) del Comune, che nel novembre 2017 aveva dato il permesso di costruire, autorizzando i lavori di ristrutturazione dell'impianto, ma poi nel febbraio 2018 sospendeva i lavori e, pure in pendenza del giudizio amministrativo, pronunciava d'ufficio la rimozione dei serbatoi;
deduceva quindi in citazione, si riporta testualmente, che “il Comune, odierno opposto, ha proceduto
“di imperio”, a smantellare l'impianto della società , con la quale aveva prima Parte_1 rilasciato la concessione edilizia per il miglioramento dell'impianto, (dunque atti amministrativi revocati comportanti indennizzo) nonché posto in essere atti negoziali che avevano comportato a danno dell'impresa esborso di somme, determinato obbligazioni pecuniarie nei Parte_1 confronti di terzi per acquisto dei materiali, oneri relativi per l'installazione delle nuove strutture dell'impianto, nonché quelli del rilascio della concessione edilizia, elementi tutti che sono stati ovviamente e volutamente ignorati, e non solo, ma con la richiesta del decreto ingiuntivo opposto,
“ribaltati” da parte del il quale, invece della riparazione del pregiudizio e del Controparte_1 danno come dichiarato dal Tribunale Amministrativo Regionale, di fatto ha richiesto invece il rimborso delle somme dallo stesso pagate per lo smantellamento dell'impianto, così compiendo un provvedimento, non solo ingiusto (ma questa ulteriore censura fa parte del diritto naturale) ma tipicamente per il diritto positivo…”. Deduce che come risulta dalla relazione contabile della società opponente, la stessa ha sopportato una perdita di € 132.647,00 (cfr. relazione economica – perdita aggregata acquisto dell'impianto, spese notarili, oneri per la redazione del Parte_1 progetto di miglioramento approvato con atto n. 132 del 21/12/2017, acquisto attrezzature per l'impianto, redazione contratto di concessione, risoluzione contratti collaterali a seguito della revoca della concessione rilasciata il 21/12/2017 e revocata il 5/2/2019, con valutazione equitativa del mancato introito economico della erogazione di anni due dal 21/12/2017 al 5/2/2019 – doc. all. n. 13), somme alle quali, nel concetto di reparabilità non va disgiunto quello del mancato introito equitativamente valutabile dal Giudice.
Si costituisce e resiste in giudizio il eccependo che, per quanto attiene Controparte_1 all'autorizzazione edilizia richiesta per la ristrutturazione dell'impianto, il Comune di CP_1 dapprima (con permesso di costruire n°132 del 21 novembre 2017) autorizzava la società ricorrente ad eseguire i lavori sulla base del progetto di ristrutturazione presentato ma, successivamente, con determinazione dirigenziale n°8 del 22 gennaio 2019, notificata in data 5 febbraio 2019, disponeva l'annullamento in autotutela del permesso di costruire. Tale provvedimento veniva impugnato dalla con ricorso dinnanzi al TAR Catania, (n. 585/2019 rg.), rigettato con sentenza n. Parte_1 2836/2020. La decisione di cui sopra veniva impugnata nel giudizio dinanzi al C.G.A.R.S. (n. 1124/2020 rg.) che rigettava l'appello proposto con sentenza n. 1153 del 7.11.2022.
La domanda riconvenzionale non è accoglibile per difetto di giurisdizione, in quanto di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo. Peraltro è lo stesso opponente che deduce di aver proposto azione di risarcimento del danno al TAR Catania, con ricorso per motivi aggiunti a quello tuttora pendente n. 613/2022 R.G. avverso il provvedimento di smantellamento del citato impianto, ai sensi dell'art. 30 C.P.A, ma ciò non comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, per difetto del nesso di pregiudizialità. Ed è lo stesso opponente a dire che avverso la rimozione degli impianti pende appunto ricorso iscritto al n. 613/22 R.G. nel quale sono contenute le istanze ed eccezioni che riguardano un tipo di rapporto (la tutela dell'interesse legittimo) diverso da quello della tutela del diritto soggettivo avverso il decreto ingiuntivo opposto.
La vicenda processuale relativa al permesso di costruire si è invece conclusa favorevolmente all'amministrazione dinanzi al giudice amministrativo, ed in via definitiva, sicchè non può farsi questione di risarcimento di danno ingiusto.
pagina 3 di 4 Va ancora rilevato che il permesso di costruire è stato concesso nel novembre 2017, ma i lavori non sono mai iniziati, perché subito sospesi nel febbraio 2018 (coincide la data del 5.2.18 come data di comunicazione di inizio lavori e come data di sospensione dei lavori); parte opponente peraltro non deduce chiaramente quali costi, che siano meritevoli di ristoro per aver fatto legittimo affidamento sul permesso di costruire poi legittimamente annullato, abbia sopportato;
neppure, a rigore, l'opponente deduce in modo chiaro e puntuale un danno da incolpevole affidamento, specificando le singole voci, non potendo queste coincidere con i costi sopportati per chiedere ed ottenere il permesso di costruire, o per acquistare l'impianto, o per mancato esercizio dello stesso nello stato di fatto in cui si trovava (cioè senza i lavori di ristrutturazione), in quanto non causati dall'affidamento riposto nel provvedimento favorevole poi annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 610/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 07/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1973/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPONNETTO Parte_1 P.IVA_1 GAETANO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIURDANELLA Controparte_1 P.IVA_2 CARMELO
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 610/2023 di questo Tribunale, notificato a parte opponente l'8.5.2023. Somma ingiunta di € 46.360,00.
Citazione in opposizione notificata il 13.6.2023.
CONCLUSIONI
Parte opponente.
1) ritenere e dichiarare che la opponente risulta creditrice di maggior somma Parte_1 rispetto a quella oggetto del decreto ingiuntivo, introduttivo del presente giudizio, come risulta dalla relazione contabile della società e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo sopra indicato;
2) ove si ritenga l'insussistenza della indifferibile urgenza asseritamente dichiarata dal nella CP_1 esecuzione d'ufficio delle opere di smantellamento dell'impianto di carburante infra citato, essendo più che remota nel tempo la situazione di fatto dell'oggetto dell'intervento interdittivo cui le opere si riferiscono e l'accertando maggior onere a carico e danno economico del come sopra CP_1 rappresentato, sopportato e rivendicato dalla con l'eccezaione di cui al punto Parte_1 1) delle presenti conclusioni, procedere, come per legge, a rimettere gli atti alla Procura della Corte dei Conti competente per la conseguente azione di responsabilità contabile amministrativa, in conformità alla Giurisprudenza costante in subiecta materia (cfr. Corte dei Conti per la Regione Sicilia, 22/3/2022, Delib. 52/2022; Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Campania n. pagina 1 di 4 28/2020); 3) subordinatamente e senza recesso da quanto sopra, sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ogni decisione sino all'esito dell'azione di risarcimento del danno ex art. 30 C.P.A. di cui alla L. 104/2010, proposta nei confronti del per la responsabilità precontrattuale e Controparte_1 contrattuale in relazione alla motivazione di rigetto della domanda cautelare…..
Parte opposta:
In via preliminare, autorizzare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; b) Nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto;
c) Nel merito, condannare la al pagamento della somma ingiunta, nonché degli Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
d) Nel merito, condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
La pretesa creditoria del , fatta valere con il ricorso monitorio, attiene al rimborso Controparte_1 della somma pagata per la dismissione degli impianti e dei serbatoi sotterranei dell'impianto di distribuzione carburanti di cui appresso, spesa che per contratto spettava a parte opponente di sopportare.
La in data 19.12.2016, acquistava l'impianto di distribuzione carburanti, sito nel Controparte_2 Comune di via gen. Girlando angolo c.so Hi Chi Min, da in LCA (per € CP_1 CP_3 10.000,00); acquistava parimenti da la concessione per l'esercizio dell'impianto, la cui CP_3 durata, per effetto delle varie proroghe intervenute, era stata fissata per il periodo intercorrente dal 2 agosto 2008 al 2 agosto 2021. Nello stesso contratto di concessione ceduto, già stipulato tra Contr l'Amministrazione comunale e era previsto che, alla scadenza della concessione, lo smantellamento dell'impianto di distribuzione carburanti sito sul suolo comunale era a carico della concessionaria. A seguito della stipula dell'atto di vendita, la società richiedeva al Comune di CP_1 la concessione del suolo su cui insiste il detto impianto ed altresì l'autorizzazione edilizia relativa ad un progetto di ristrutturazione del medesimo impianto di distribuzione. Per la concessione del suolo il e la società, in data 26 giugno 2017, stipulavano un contratto di locazione per la durata di anni CP_1 4 (dunque fino al 2021), fissando un canone di locazione pari ad € 771,11.
L'autorizzazione edilizia invece non veniva rilasciata e parte opponente insorgeva dinanzi alla giustizia amministrativa;
allo scadere della concessione il Comune, con determina dirigenziale n. 515 del 10.12.2021, approvava il progetto esecutivo per la “Sistemazione dell'intersezione tra C.so Ho Chi Min e le vie Gen. Girlando e Marconi”, incrocio su cui è presente lo stabilimento di cui sopra, e con successiva Delibera di G.M. n. 327 del 13.12.2021 autorizzava l'assunzione del prestito con CP_4 per l'esecuzione dei relativi lavori. Quindi, in qualità di proprietario del fondo, più volte intimava alla Società la dismissione degli impianti e dei serbatoi sotterranei per permettere l'inizio dei lavori di riqualificazione dell'incrocio, ma senza alcun successo, finchè non ha provveduto esso stesso, dando preavviso alla controparte;
avverso il procedimento di avvio dei lavori in caso di perdurante inerzia per ulteriori 30 giorni, la ha parimenti proposto ricorso al TAR Catania (nrg. 613/2022), nel Parte_1 corso del quale è stata rigettata l'istanza di sospensione cautelare. Il quindi affidava CP_1 l'esecuzione dei lavori ad una ditta esterna e comprovava l'avvenuto pagamento della somma di € 46.360,00, comprensivo di IVA.
La somma ingiunta non è contestata, né nell'an né nel quantum; o meglio, è contestata solo nella misura in cui l'opponente deduce di vantare un credito maggiore.
La somma ingiunta è sicuramente dovuta, in quanto fondata su obbligazione contrattuale assunta dal concessionario, e nel quantum non contestata. pagina 2 di 4 L'opponente basa la propria opposizione su un controcredito derivante dall'illegittimo operato (tale ritenuto dall'opponente) del Comune, che nel novembre 2017 aveva dato il permesso di costruire, autorizzando i lavori di ristrutturazione dell'impianto, ma poi nel febbraio 2018 sospendeva i lavori e, pure in pendenza del giudizio amministrativo, pronunciava d'ufficio la rimozione dei serbatoi;
deduceva quindi in citazione, si riporta testualmente, che “il Comune, odierno opposto, ha proceduto
“di imperio”, a smantellare l'impianto della società , con la quale aveva prima Parte_1 rilasciato la concessione edilizia per il miglioramento dell'impianto, (dunque atti amministrativi revocati comportanti indennizzo) nonché posto in essere atti negoziali che avevano comportato a danno dell'impresa esborso di somme, determinato obbligazioni pecuniarie nei Parte_1 confronti di terzi per acquisto dei materiali, oneri relativi per l'installazione delle nuove strutture dell'impianto, nonché quelli del rilascio della concessione edilizia, elementi tutti che sono stati ovviamente e volutamente ignorati, e non solo, ma con la richiesta del decreto ingiuntivo opposto,
“ribaltati” da parte del il quale, invece della riparazione del pregiudizio e del Controparte_1 danno come dichiarato dal Tribunale Amministrativo Regionale, di fatto ha richiesto invece il rimborso delle somme dallo stesso pagate per lo smantellamento dell'impianto, così compiendo un provvedimento, non solo ingiusto (ma questa ulteriore censura fa parte del diritto naturale) ma tipicamente per il diritto positivo…”. Deduce che come risulta dalla relazione contabile della società opponente, la stessa ha sopportato una perdita di € 132.647,00 (cfr. relazione economica – perdita aggregata acquisto dell'impianto, spese notarili, oneri per la redazione del Parte_1 progetto di miglioramento approvato con atto n. 132 del 21/12/2017, acquisto attrezzature per l'impianto, redazione contratto di concessione, risoluzione contratti collaterali a seguito della revoca della concessione rilasciata il 21/12/2017 e revocata il 5/2/2019, con valutazione equitativa del mancato introito economico della erogazione di anni due dal 21/12/2017 al 5/2/2019 – doc. all. n. 13), somme alle quali, nel concetto di reparabilità non va disgiunto quello del mancato introito equitativamente valutabile dal Giudice.
Si costituisce e resiste in giudizio il eccependo che, per quanto attiene Controparte_1 all'autorizzazione edilizia richiesta per la ristrutturazione dell'impianto, il Comune di CP_1 dapprima (con permesso di costruire n°132 del 21 novembre 2017) autorizzava la società ricorrente ad eseguire i lavori sulla base del progetto di ristrutturazione presentato ma, successivamente, con determinazione dirigenziale n°8 del 22 gennaio 2019, notificata in data 5 febbraio 2019, disponeva l'annullamento in autotutela del permesso di costruire. Tale provvedimento veniva impugnato dalla con ricorso dinnanzi al TAR Catania, (n. 585/2019 rg.), rigettato con sentenza n. Parte_1 2836/2020. La decisione di cui sopra veniva impugnata nel giudizio dinanzi al C.G.A.R.S. (n. 1124/2020 rg.) che rigettava l'appello proposto con sentenza n. 1153 del 7.11.2022.
La domanda riconvenzionale non è accoglibile per difetto di giurisdizione, in quanto di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo. Peraltro è lo stesso opponente che deduce di aver proposto azione di risarcimento del danno al TAR Catania, con ricorso per motivi aggiunti a quello tuttora pendente n. 613/2022 R.G. avverso il provvedimento di smantellamento del citato impianto, ai sensi dell'art. 30 C.P.A, ma ciò non comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, per difetto del nesso di pregiudizialità. Ed è lo stesso opponente a dire che avverso la rimozione degli impianti pende appunto ricorso iscritto al n. 613/22 R.G. nel quale sono contenute le istanze ed eccezioni che riguardano un tipo di rapporto (la tutela dell'interesse legittimo) diverso da quello della tutela del diritto soggettivo avverso il decreto ingiuntivo opposto.
La vicenda processuale relativa al permesso di costruire si è invece conclusa favorevolmente all'amministrazione dinanzi al giudice amministrativo, ed in via definitiva, sicchè non può farsi questione di risarcimento di danno ingiusto.
pagina 3 di 4 Va ancora rilevato che il permesso di costruire è stato concesso nel novembre 2017, ma i lavori non sono mai iniziati, perché subito sospesi nel febbraio 2018 (coincide la data del 5.2.18 come data di comunicazione di inizio lavori e come data di sospensione dei lavori); parte opponente peraltro non deduce chiaramente quali costi, che siano meritevoli di ristoro per aver fatto legittimo affidamento sul permesso di costruire poi legittimamente annullato, abbia sopportato;
neppure, a rigore, l'opponente deduce in modo chiaro e puntuale un danno da incolpevole affidamento, specificando le singole voci, non potendo queste coincidere con i costi sopportati per chiedere ed ottenere il permesso di costruire, o per acquistare l'impianto, o per mancato esercizio dello stesso nello stato di fatto in cui si trovava (cioè senza i lavori di ristrutturazione), in quanto non causati dall'affidamento riposto nel provvedimento favorevole poi annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 610/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 07/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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