Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Vera Marletta Presidente relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7251/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PLATANIA Parte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA e , elettivamente domiciliato in VIA ASIAGO,53 CATANIA, presso il difensore avv.
PLATANIA ANTONIETTA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANGIORGIO Parte_2 C.F._1
MICHELE e elettivamente domiciliato in CORSO DELLE PROVINCE, 197 CATANIA presso lo studio dell'avv. SANGIORGIO MICHELE
CONVENUTO
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10/6/2024, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica pagina 1 di 14
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_3
giudizio innanzi questo Tribunale , Sezione Specializzata Materia di Imprese, e Parte_2 chiedeva all'intestato Tribunale di: 1) dichiarare con qualsiasi formula che la sig.ra Parte_2
nella sua qualità di Amministratore Unico della ha violato i doveri e gli
[...] Parte_1
obblighi imposti dalla legge e dallo statuto nella gestione della società, rilevando la lesività ed antigiuridicità dei comportamenti descritti in narrativa oltreché la oggettiva riconducibilità degli stessi
a fattispecie di reato, e la conseguente esistenza dei danni da essa arrecati alla società, ai soci ed ai suoi creditori, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni da determinarsi in una somma pari ad € 890.219,00 ovvero nella diversa misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria, ovvero che l'intestato Tribunale riterrà, anche in via equitativa, dovere liquidare sulla base delle risultanze di causa;
in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
2) dichiarare la responsabilità della sig.ra per occultamento e dispersione delle rimanenze di Parte_2 magazzino di cui al punto 2/B dell'atto di citazione, rilevando la oggettiva riconducibilità dei fatti compiuti a fattispecie di reato, e la conseguente esistenza dei danni da essa arrecati alla società, ai soci ed ai suoi creditori, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno conseguente da determinarsi in misura non inferiore ad € 790.456,15 o in subordine in misura non inferiore ad €
90.000,00 ovvero nella diversa misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria; in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
3) dichiarare la responsabilità della sig.ra Parte_2
per il depauperamento del patrimonio sociale e la dispersione dell'attivo di cui al punto 2/C
[...] dell'atto di citazione, rilevando la oggettiva riconducibilità dei fatti compiuti a fattispecie di reato e la conseguente esistenza dei danni da essa arrecati alla società, ai soci ed ai suoi creditori, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno conseguente da determinarsi in misura non inferiore ad € 761.126,04 ovvero nella diversa misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria, ovvero che
l'intestato Tribunale riterrà, anche in via equitativa, dovere liquidare sulla base delle risultanze di causa;
in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi come per legge. 4) condannare la convenuta al pagamento degli interessi e sanzioni maturati per effetto dell'omesso pagamento di imposte e contributi in misura pari ad € 2.126,95 ovvero nella diversa misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria; oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
In subordine ed in via residuale, nel caso in cui le scritture contabili depositate si rivelino totalmente inattendibili, si chiede che il danno arrecato dalla sig.ra venga liquidato in una somma pari alla differenza tra Parte_2
l'attivo fallimentare ed il passivo fallimentare che sarà accertato ovvero comunque liquidato anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c. d'ufficio. In ogni caso, escludere la curatela dal pagamento in via
pagina 2 di 14 solidale dell'imposta di registro della sentenza pronunciata pari al 3% ex articolo 8, lettera b della
Tariffa, parte I allegata al Dpr 131/1986 in virtù della deroga di cui all'art. lettera d, articolo 59, Dpr
181/86) per avere la sig.ra posto in essere fatti obiettivamente rilevanti in sede Parte_2
penale. “
Con comparsa di risposta depositata in data 8/10/2021 si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e rappresentando che la stessa non avrebbe cagionato alcun danno alle casse sociali e che in ogni caso le voci di danno costituivano inammissibili duplicazioni.
Assegnati alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, il GI con ordinanza emessa all'udienza cartolare del 19/4/2022 disponeva TU contabile al fine di: 1) ricostruire attraverso l'esame dei documenti in atti la gestione sociale, con riferimento agli addebiti indicati in citazione;
2) accertare se l'organo di amministrazione ha regolarmente adempiuto ai doveri rispettivamente imposti dalla legge ( anche sotto il profilo fiscale) e dallo statuto in riferimento ai fatti indicati dalla curatela attrice, accertando in particolare:- la violazione degli obblighi di formazione, approvazione e deposito dei bilanci della società; l'attività distrattiva, mediante la sottrazione di merce di magazzino;
la dispersione dell'attivo ed il depauperamento del patrimonio della società per non avere rinvenuto somme liquide, per il mancato recupero di un cospicuo importo di crediti versi clienti e per avere trasferito a terzi beni strumentali della società a valori diseconomici;
l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, non avendo tempestivamente rilevato la causa di scioglimento della società e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, nonostante la perdita del capitale sociale;
3) verificare l'attendibilità o meno delle appostazioni delle scritture contabili, e di conseguenza il valore delle rimanenze di magazzino, l'importo delle somme liquide, dei crediti appostati in bilancio e delle immobilizzazioni materiali e verificare la data in cui si è effettivamente determinata la perdita del capitale sociale ed il conseguente aggravamento del dissesto della società per il protrarsi dell'attività di impresa;
4) accertare e quantificare i danni alla società ed ai creditori sociali provocati dagli atti di mala gestio ascritti all'amministratore.
Depositata la TU, all'udienza del 13 marzo 2023 la causa veniva rinviata per la precisazione conclusioni all'udienza del 10/6/2024.
Indi all'udienza del 10 giugno 2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Giova premettere che la società veniva costituita in data 11 aprile 1991 e aveva come Parte_1
oggetto sociale la commercializzazione e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di pneumatici, di parti, accessori e pezzi di ricambio. Il capitale sociale, sottoscritto ed interamente versato, inizialmente pari pagina 3 di 14 ad € 10.400,00 era aumentato, con atto del 16 ottobre 2009, ad € 80.000,00, (cfr. visura storica - doc.
2).
Dalla data di costituzione della società e fino alla data di dichiarazione di fallimento la carica di amministratore unico è stata ricoperta da ed il capitale così suddiviso: i) Parte_2 Parte_4
titolare di una quota pari al 25% del capitale;
ii) titolare di una quota pari
[...] Parte_2
al 25% del capitale;
iii) titolare di una quota pari al 25% del capitale;
iv) Parte_5 Parte_6
titolare di una quota pari al 25% del capitale.
[...]
Con sentenza n. 152 dell'1 agosto 2019, il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della società
(doc. 3).
Ciò posto, va rilevato che l'azione di responsabilita' esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilita' ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore - (da ultimo Cass. civ. 10937/97; nonché Cass. civ., sez. I, 22.10 1998, n. 10488: ”Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt.
2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”).
A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell'obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell'atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d'interessi-; b) l'esistenza di un danno risarcibile;
c)
l'esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori.
Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, secondo una condivisibile classificazione dottrinale, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì
pagina 4 di 14 come determinati dalla legge o dall'atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all'obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all'oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell'integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell'osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell'osservanza dell'obbligo di fedeltà).
Con una precisazione che permette di transitare verso il secondo profilo rilevante del danno risarcibile: non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno.
Per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logicogiuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi.
Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni,
l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno.
I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l'individuazione della stessa nozione di danno risarcibile.
Ora, in applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, appare incontrovertibile che graverà sull'istante l'onere di dimostrare la sussistenza di siffatti presupposti.
Più precisamente graverà sulla Curatela attrice l'onere di provare - giusta l'art. 2697 c.c. - la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore sia l'esistenza di specifiche e determinate voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Orbene nella specie la Curatela ha contestato all'amministratore convenuto i seguenti gravi atti di mala pagina 5 di 14 gestio: - mancato adempimento degli obblighi di formazione, approvazione e deposito dei bilanci della società fallita sin dall'anno 2018; - attività distrattiva, concretizzatasi nella sottrazione della merce di magazzino;
- dispersione dell'attivo e depauperamento del patrimonio, concretizzatasi nel mancato rinvenimento di somme liquide, nel mancato recupero di un cospicuo importo di crediti verso clienti e nel trasferimento a terzi di beni strumentali della società a valori diseconomici;
- illegittima prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la perdita integrale del capitale sociale.
Per quanto riguarda il mancato adempimento degli obblighi di formazione, approvazione e deposito dei bilanci della società fallita sin dall'anno 2018, a seguito della dichiarazione di fallimento, rileva la curatela che:- la società fallita non ha depositato i libri sociali e le scritture contabili;
- i bilanci di esercizio risultano depositati ed approvati sino all'esercizio 2017; -per gli esercizi 2018 e 2019 (sino alla data del 30/6/2019) la società ha predisposto soltanto delle situazioni economiche e patrimoniali.
Orbene i superiori rilievi sono stati riscontrati dal TU nominato, il quale ha evidenziato che tra i documenti analizzati non vi sono i libri sociali contenenti le trascrizioni dei verbali delle adunanze dell'assemblea dei soci, né quelli dell'organo amministrativo dell'impresa fallita e, soprattutto, non sono stati riscontrati scritti quali relazioni, verbali e/altri documenti probatori delle attività espletate dall'amministratore unico per raccogliere le informazioni necessarie per giungere alle diverse decisioni di gestione della società.
Ciò significa che non possono essere valutate le attività propedeutiche svolte dall'organo amministrativo perché non vi è alcuna prova di questa attività, né la difesa della convenuta espone fatti e circostanze a supporto dell'attività diligente svolta dell'organo amministrativo, durante il suo mandato.
La curatela ha poi evidenziato gravi violazioni da parte della a degli obblighi inerenti la sua Pt_2
funzione, consistenti in condotte illecite e distrattive che hanno determinato una sicura efficacia causale nella perdita del capitale sociale e del patrimonio della società, con conseguente danno ingiusto patito dal ceto creditorio.
In particolare è stato dedotto che per l'anno 2017 il totale merci della società ammonta ad €
3.123.488,00, risultante dall'acquisto merci anno 2017, per € 2.336.951,00 e dalle rimanenze di magazzino anno 2016, per € 786.537,00. Mentre le vendite effettuate ammontano ad € 2.303.857,00, che diminuito del mark-up pari al 6,5% previsto per il settore trattato, determina un complessivo valore merci vendute di € 2.163.246,01. Nel bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017 dunque le rimanenze sono state iscritte per un valore di € 966.287,12 pari alla differenza tra il totale delle merci in magazzino e quelle vendute.
Viceversa per l'esercizio 2018 la situazione economico patrimoniale dalla società non risulta coerente pagina 6 di 14 con i valori iscritti in contabilità. Ed invero, la società ha acquistato merci nel 2018 per € 1.236.356,00, come si evince dalle fatture acquisti 2018; a tale importo devono aggiungersi le rimanenze di magazzino del 2017 pari ad € 966.287,00, per un totale merci presuntivo di € 2.202.643,00. Le vendite effettuate dalla società nel 2018 sono pari ad € 1.503.979,00 (ed applicando il mark-up del 6,5% si ha un valore merci vendute di € 1.412.186,85.
In ragione di quanto esposto, le rimanenze di magazzino avrebbero dovuto essere pari ad almeno €
790.456,15 ed invece risultano iscritti in contabilità per un importo di € 135.593,00.
Orbene se per l'anno 2017 i valori delle rimanenze iscritti in bilancio sono quasi coincidenti con le rimanenze previste applicando un mark-up pari al 6,5 % previsto per il settore trattato e dunque la differenza è ininfluente sul valore finale, anomala secondo la prospettazione della curatela risulta essere, invece, la situazione relativa all'anno 2018, in quanto applicando la stessa metodologia utilizzata per il calcolo delle rimanenze finali nell'anno 2017, e dunque applicando un pari al Pt_7
6,5% previsto per il settore trattato, alla fine dell'anno 2018 in contabilità di dovevano riscontrare rimanenze finali di magazzino per un importo pari a circa € 790.456,15, mentre in realtà le rimanenze finali sono state contabilizzate dalla società per un valore pari a € 135.593,00.
Anche dall'esame della situazione contabile del 2019 la curatela deduce la sussistenza di ulteriori elementi anomali in quanto considerate le giacenze iniziali riscontrate contabilmente (e non presuntivamente) per € 135.593,25, gli acquisti di merce dell'anno per € 28.400,64 e le vendite di merce per un valore di € 73.973,71 - pari, cioè, al totale delle vendite fatturate per € 78.782,00 al netto della percentuale di ricarico - alla data di dichiarazione di fallimento si dovevano rinvenire giacenze di merce per un valore di almeno € 90.020,18 (€ 135.593,25+28.400,64 – 73.973,71), mentre, nella realtà, non è stato rinvenuto nulla, circostanza che comprova ulteriore distrazione di merce rispetto a quelle già riscontrate per l'anno 2018.
Il mancato rinvenimento della merce in magazzino, per un valore presuntivo di € 790.456,15
(contabilizzato di € 135.593,00) per l'anno 2018 e per un valore presuntivo di € 90.020,18 per l'anno
2019, concreta a parere della curatela un'attività distrattiva.
Orbene il dedotto addebito è stata riscontrato nella relazione del TU ( le cui risultanze paiono condivisibili, essendo scevre da vizi logici e tecnici).
In particolare il TU il quale ha precisato che l'organo amministrativo, nell' esercizio 2018, ha venduto le merci ad un prezzo di vendita mediamente più basso di circa il 22% rispetto al costo di acquisto dei medesimi beni ceduti e addirittura, nel breve periodo di attività dell'anno 2019, ha venduto gli pneumatici ad un prezzo di vendita più che dimezzato rispetto al costo iscritto in contabilità.
Secondo il TU il danno subito dalla società a causa delle vendite sottocosto per l'esercizio 2018
pagina 7 di 14 ammonta ad € 648.060,75 e, per la frazione di esercizio 2019 - non essendo stata rinvenuta alcuna giacenza residua - il danno è pari all'importo calcolato di € 96.962,00.
La ricostruzione delle rimanenze di magazzino effettuata dal perito ha condotto all'affermazione che l'attività di svendita attuata dall'amministratore unico, nell'arco temporale compreso tra il 2018 e il
2019, ha provocato la distrazione di rimanenze per un valore di € 745.022,75
Sulla dispersione dell'attivo, secondo la ricostruzione contabile svolta dal TU , la società fallita avrebbe dovuto avere disponibilità liquide per € 136.928,44, come risultanti dalla situazione patrimoniale al 30.6.2019 consegnata dallo stesso amministratore;
crediti per € 615.892,86 ed immobilizzazioni materiali per € 55.747,71, come risulta dal prospetto sotto riportato per l'anno 2019
Senonché, la curatela non ha rinvenuto somme liquide ad eccezione dell'importo di € 7.354,86 depositato presso la e dell'importo di € 751,61 quale saldo, al netto di competenze e spese, del Pt_8
c/c acceso presso CP_1
Sul punto il TU ha esaminato il conto cassa nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 fino al 30 giugno
2019 ed ha ritenuto che l'amministratore unico può essere ritenuto responsabile di due atti di mala gestio: la restituzione del prestito sociale infruttifero ai soci, effettuata nel corso dell'anno 2015, per un importo residuo di € 63.850,50 e l'annotazione fraudolenta di prelievi di cassa, effettuata il 31 dicembre 2016, per un importo di € 130.000,00.
Ciò ha determinato un danno per la massa pari ad € 128.821,97, ovvero alla differenza tra il valore riportato in cassa (€ 136.928,44) e le somme effettivamente rinvenute dalla curatela (€ 8.106,47).
La Curatela ha assunto poi quale ulteriore addebito imputabile all'amministratore convenuto rappresentato dal mancato incasso dei crediti riportati in bilancio , posto che le uniche iniziative intraprese attengono a n. 4 ricorsi per decreti ingiuntivi consegnati al curatore nonché ad un ricorso per dichiarazione di fallimento per un importo complessivo di circa € 98.363,29, a fronte di crediti non riscossi per € 615.892,86.
Sul punto giova rilevare che la curatela ha dedotto parte dei crediti sono deteriorati ed irrecuperabili, mentre altri sono stati incassati prima della dichiarazione di fallimento.
Appare quindi sussistere in entrambi i casi la responsabilità dell'amministratore per non avere correttamente riportato i dati in contabilità dei crediti eventualmente incassati prima della dichiarazione di fallimento e per non avere tempestivamente intrapreso le azioni opportune di recupero per quelli ormai irrealizzabili.
Anche tale circostanza è stata riscontrata dal TU il quale ha però precisato che l'organo amministrativo avrebbe dovuto operare diverse svalutazioni, in modo da offrire una rappresentazione veritiera e corretta nel bilancio di ogni esercizio.
pagina 8 di 14 Nell'esercizio 2015 avrebbe dovuto operare la prima svalutazione dei crediti per l'importo di €
387.791,92; nell'anno 2016 era necessario procedere con una seconda svalutazione di € 131.776,03 ed, infine, nell'anno 2017, l'organo amministrativo avrebbe dovuto svalutare i crediti commerciali di ulteriori € 52.060,69, al fine precipuo di offrire una rappresentazione veritiera e corretta dei crediti nel bilancio annuale, come previsto dall'art. 2423 C. C., nonché dagli obblighi di informazioni complementari previsti dallo stesso articolo.
Il danno è stato di conseguenza quantificato nell'importo di € 441.406,41 al netto dei recuperi intentati.
Per quanto attiene alle immobilizzazioni materiali la curatela ha sostenuto la esistenza di un ulteriore danno determinato dalle cessioni poste in essere dall'odierna convenuta tra il 2018 ed il 2019, e dunque nei mesi anteriori la dichiarazione di fallimento.
Invero la trasferiva a terzi peraltro ad un prezzo non congruo rispetto al valore di mercato la Pt_2
quasi totalità dei beni strumentali della società.
In particolare in questo breve arco temporale sono stati registrati numerosi atti di disposizione e precisamente: - autocarro Fiat Ducato targa DY012CM acquistato il 06.08.2009 da con CP_2 fattura n. 11032 per un importo di € 29.262,62 oltre iva e venduto in data 05.09.2018 con fattura 1724 ad un prezzo di € 409,84 + iva a;
- pc acquistato per un importo di € 1.058,73 in data Tes_1
27.12.1994, pc con stampante acquistato in data 30.12.1995 per un importo di € 1.110,38, fotocopiatrice acquista in data 15.09.1998 per un importo di € 1.226,07, frigo combi lt.400 CP_3 acquistato in data 01.07.1998 per un importo di € 658,48, pc acquistato per un importo di € 1.235,88 in data 26.02.1999, pc acquistato in data 04.07.2005 per un importo pari a € 818,33, cellulare Samsung galaxy s3 acquistato in data 19/09/2014 per un importo di € 208,35, impianto antifurto per autovettura acquistato in data 18.04.2014 per un importo di € 204,92, tutti gli importi sopra indicati sono considerati al netto dell'iva, tuttivenduti con unica fattura datata 04.04.2019al prezzo di € 125,00 + iva ed emessa nei confronti di - arredi e mobili vari acquistati per un importo di € Persona_1
1.604,63 in data 27.04.1993 e in data 07.12.1995 per un importo di € 2.300,19 e venduti con unica fattura datata 29.04.2019 con importo di € 60,00 + iva ed emessa nei confronti di;
- Parte_9 pc acquistato per un importo di € 327,05 in data 17.05.2018 e venduto in data 25.02.2019 con fattura
174 ad un prezzo di € 50,00 + iva a;
- pc acquistato per un importo di € 405,74 in Persona_2 data 12.12.2015 e notebook acquistato in data 14.09.2015 per un importo di € 409,02 e venduti in data
08.04.2019 con fattura 182 ad un prezzo di € 50,00 + iva a;
- aspirapolvere folletto Controparte_4 vk200 acquistato per un importo di € 1.809,77 in data 17.10.2016 e venduto in data 13.02.2019 con fattura 144 ad un prezzo di € 300,00 + iva a;
- hard disk esterno completo di Controparte_5 accessori acquistato per un importo di € 549,08 in data 10.07.2009 e venduto in data 28.02.2019 con pagina 9 di 14 fattura 178 ad un prezzo di € 50,00 + iva a - Autovettura Audi A5 targa Parte_10
DZ355VG acquistata il 03.02.2010 da Caltabiano S.r.l. con fattura n. 109 per un importo di € 38.984,43 oltre iva e venduta in data 28.01.2019 con fattura 67 ad un prezzo di € 409,84 + iva a Controparte_6
(moglie del socio ); - Autocarro Fiat IO targa FH883HR acquistato il 21.03.2017 Parte_5 da con fattura n. 618 per un importo di € 11.635,82 oltre iva e venduto in data Controparte_7
27.01.2019 con fattura 175 ad un prezzo di € 3.490,75 + iva a Italia Commercio s.r.l.; - Autocarro
TR JU targa FB779ES acquistato il 09.02.2016 da con fattura n. 97 per un importo CP_8 di € 18.793,35 oltre iva e venduto in data 28.02.2019 con fattura 177 ad un prezzo di € 5.523,77 + iva a
Italia Commercio s.r.l..
Se è pur vero che alcune delle suddette cessioni attengono a beni di modesto valore, è altrettanto indiscutibile che i beni mobili registrati sono stati venduti a valori irrisori ed a soggetti riconducibili al nucleo familiare della . Pt_2
Con tali comportamenti l'odierna convenuta ha privato, pertanto, illegittimamente la curatela e, quindi, il ceto creditorio delle risorse patrimoniali della società fallita,.
Peraltro due veicoli alienati (TR JU targa FB779ES e Fiat IO targa FH883HR) risultano cessati dalla circolazione per esportazione e l'azione revocatoria intrapresa contro la (nuora CP_5 dell'odierna convenuta), avente ad oggetto l'autoveicolo Audi, ceduto al modico valore di € 500,00, è stata transatta con il recupero della somma di € 3.000,00 in favore della curatela.
Alla luce di quanto sopra la convenuta è chiamata a rifondere alla Curatela l'importo di € 29.460,66 pari alla differenza tra il valore delle immobilizzazioni materiali contabilizzate (€ 39.929,86 al netto del riscatto del leasing) ed il prezzo ricavato dalle cessioni (€ 10.469,20) concretizzate dall'odierna convenuta. .
Per quanto concerne poi la dedotta illegittima prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale, l'addebito che la curatela ha mosso alle amministratore è quello di avere continuato nella gestione ordinaria della società- dopo il verificarsi della causa di scioglimento consistente nella perdita integrale del capitale sociale - senza limitarsi a svolgere attività meramente conservativa dell'integrità e del patrimonio sociale. Trattasi, come appare evidente, di un addebito agevolmente riconducibile all'ipotesi di responsabilità degli amministratori nei confronti della società ai sensi dell'art. 2392 c.c., atteso che la condotta imputata si risolve nella violazione di doveri imposti dalla legge agli amministratori e segnatamente dagli artt. 2447, 2485 e 2486 c.c., e che dalla stessa si assume essere derivato un danno (oltre che, mediatamente, per i creditori sociali), in primo luogo per il patrimonio sociale in ragione delle perdite registrate dopo il verificarsi della causa di scioglimento (e non è inutile evidenziare come Cass., sez. I^, 21 giugno 2012, n. 10378 sia intervenuta in una fattispecie in cui la pagina 10 di 14 corte territoriale aveva ritenuto integrare responsabilità verso la società ex art. 2392 c.c. la condotta dell'amministratore che aveva omesso di attivarsi al fine di consentire la ricapitalizzazione della società ovvero di determinarne lo scioglimento senza muovere alcuna censura, sul punto, alla sentenza impugnata)
La Curatela ha rappresentato che la società già al 31/12/2017 ha chiuso l'esercizio con una perdita che
è stata coperta da riserve. L'organo gestorio ha proseguito l'attività sociale e l'esercizio 2018 si è chiuso con una perdita di € 797.709,03 che ha azzerato del tutto il capitale sociale e le stesse riserve.
Nonostante ciò l'amministratrice della società ha continuato a svolgere l'attività e procurando alla società un ulteriore perdita appunto di € 203.933,72 nell'anno 2019, con un conseguente patrimonio netto negativo pari a - € 890.218,75.
La prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale è stata accertata dal Ctu, il quale, nella propria relazione, ha rielaborato i bilanci sociali della società e ha messo in risalto che la società non ha eroso il capitale sociale nell'anno 2018, in seguito alla drastica riduzione delle giacenze di magazzino, bensì alla fine dell'esercizio 2015, ovvero nell'esercizio in cui l'organo amministrativo avrebbe già dovuto provvedere alla prima svalutazione dei crediti commerciali.
Nel corso degli esercizi 2016, 2017 e 2018, la società, infatti, ha continuato ad accumulare perdite che sono rimaste celate fino all'anno 2018, grazie ad una evidente politica di rinvio delle svalutazioni dei crediti commerciali e, pertanto, gli obblighi incombenti sull'organo amministrativo di provvedere alla ricapitalizzazione della società, nell'ottica della continuazione dell'impresa, sono sempre rimasti ineseguiti.
Dal gennaio 2016 l'amministratore unico ha proseguito l'attività di impresa pur essendo obbligata a modificare la gestione sociale in un'ottica di tipo conservativo tipica di una fase liquidatoria della società.
Perduto il capitale sociale, quindi, l'amministratore unico avrebbe dovuto Parte_2 convocare immediatamente l'Assemblea, al fine di assumere i provvedimenti di cui all'art. 2482 ter,
c.c., e, in mancanza, accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti di cui all'art. 2484, co. 3, c.c..
Il TU ritiene invero che il danno causato dall'amministratore unico con l'illegittima prosecuzione dell'attività, mediante l'utilizzo del metodo della differenza dei netti patrimoniali sia pari ad €
1.161.865
Venendo quindi all'esame della richiesta di risarcimento del danno derivante dalle imposte dovute e non pagate e dai relativi costi aggiuntivi gravanti sulla società fallita, va in primo luogo evidenziato come la condotta dell'amministratore debba essere certamente valutata in termini di mala gestio: infatti,
pagina 11 di 14 appare del tutto evidente come sia specifico obbligo dell'amministratore di una società provvedere ai pagamenti delle imposte dovute Tuttavia, con riferimento alla individuazione del danno concretamente riferibile alla condotta, colposa dell'amministratore, si osserva che non può essere ravvisato un danno coincidente con l'importo dell'imposta il cui pagamento è stato omesso: il danno può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati a seguito dell'accertamento compiuto dagli enti competenti. Appare, infatti, evidente come il comportamento dell'amministratore non incida sulla debenza o meno dell'imposta (la quale è dovuta in relazione ad altri presupposti), ma soltanto sugli aggravi (interessi e sanzioni) derivanti dall'omesso pagamento
Alla luce di quanto emerso nel corso di causa, non vi è dubbio che le condotte illecite della Pt_2
hanno cagionato alla società ed ai creditori un danno, quantificato dal TU alternativamente dalla sommatoria dei danni specifici ( Mala gestio delle disponibilità liquide 322.672,47 Mala gestio dei crediti commerciali 441.406,41 Mala gestio per vendite sottocosto 745.022,75 Totale 1.509.101,63) oppure secondo il criterio dei netti patrimoniali integrato con gli atti di mala gestio dell'esercizio 2015 non compresi nel periodo considerato ( Restituzione prestito sociale anno 2015 63.850,50 Crediti inesigibili anno 2015 266.287,19 Differenza dei netti patrimoniali 1.161.865,00 Disponibilità liquide alla data del fallimento 128.821,97 Totale 1.620.824,66).
Per quanto concerne poi la quantificazione dei danni, sulla base di quanto ricostruito dal TU, ritiene il Collegio che nella specie possa trovare applicazione il “criterio dei netti patrimoniali o dell'aggravamento del dissesto”.
Giova evidenziare che la giurisprudenza consente di ricorrere a criteri presuntivi ,e in particolare alla determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., utilizzando il criterio della differenza dei netti patrimoniali nell'ipotesi in cui non sia possibile ricostruire con certezza le vicende che hanno determinato il dissesto e le singole operazioni dannose.
Invero l'applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali richiede la presenza di due condizioni: (i) la corretta individuazione del primo termine di paragone, ossia il bilancio a partire dal quale la società risulta aver perso il capitale con conseguente obbligo per gli amministratori di convocazione dell'assemblea dei soci ai fini della messa in liquidazione della società medesima. Tale bilancio, per essere comparabile a quello finale e per evitare che all'agente siano imputati danni legati alla mera variazione dei criteri valutativi (di regola da quelli di continuità a quelli liquidatori), deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5). Esso deve essere, quindi, depurato di tutte quelle componenti che si giustificano solo in una prospettiva di continuità aziendale. In alternativa, occorre non applicare i criteri liquidatori alla situazione patrimoniale finale, così che le situazioni patrimoniali durante tutto l'arco temporale pagina 12 di 14 considerato siano omogenee. (ii) Quanto al secondo termine di paragone, esso coincide con la realizzazione del comportamento doveroso richiesto dalla legge ovvero con la messa in liquidazione o, se questa manca, con la dichiarazione di fallimento. Successivamente, occorrerà escludere dalla perdita incrementale “pura” eventualmente individuata quelle componenti negative costituite da costi ineliminabili e/o non imputabili che la società avrebbe sostenuto anche nel caso di tempestiva interruzione dell'attività (quindi in fase di liquidazione), qualora gli organi ritenuti responsabili avessero adempiuto ai propri obblighi.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, la convenuta deve essere condannata al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita ed ai suoi creditori nell'ambito della propria attività gestoria, in favore della curatela attrice quantificati secondo il criterio dei netti patrimoniali integrato, con gli atti di mala gestio dell'esercizio 2015 non compresi nel periodo considerato (Restituzione prestito sociale anno 2015 63.850,50 Crediti inesigibili anno 2015 266.287,19 Differenza dei netti patrimoniali
1.161.865,00 Disponibilità liquide alla data del fallimento 128.821,97), per complessivi €1.620.824,66
L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio"
(Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020).
Le spese di lite (in esse comprese le spese della TU già liquidate) seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7251/2021 RG, così dispone:
- condanna al pagamento della somma di € 1.620.824,66 in favore della Parte_2 [...]
, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale;
Parte_3
-condanna la convenuta al pagamento in favore della curatela attrice delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 3.399,00 per spese e Euro 20.000,00 per compensi , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese 15,00%;
pagina 13 di 14 Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di TU già liquidate.
Così deciso in data 19/12/2024 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di
Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente relatore
Dott. Vera Marletta
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