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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
28/11/2024, vertente
TRA
(c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 difesi dall'Avv. VITALI NATASCIA (c.f. ); C.F._2
APPELLANTI
E
(c.f. ), difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. IONA' MASSIMO (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data
02/10/2020 nel proc. n. RG 3731/2019.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: in accoglimento dell'istanza inibitoria, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA
PRELIMINARE ED ASSORBENTE: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'impugnato provvedimento/sentenza per gli errores in procedendo in cui è incorso il
Tribunale di primo grado per tutti i motivi dedotti in narrativa, ed in accoglimento del r.g. n. 1 proposto appello rimettere gli atti al Tribunale di Velletri in diversa composizione. 3)
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'erronea valutazione compiuta dal giudice di primo grado, e si insta, in favore di una pronuncia che dichiari la sospensione del giudizio di opposizione al precetto, stante la diretta pregiudizialità dei due giudizi -in attesa di definizione- pendenti innanzi al Tribunale di
Velletri aventi RG 837/2020 e 4445/2020, (cfr.DOC.3 e 4) volti rispettivamente a farne dichiarare l'annullamento in quanto viziato nel consenso e/o la nullità per carenza dei requisiti essenziali. 4) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare gli errores in iudicando in cui è incorso il
Tribunale di primo grado per tutti i motivi dedotti in narrativa, ed in accoglimento del proposto appello riformare il provvedimento/sentenza del 2.10.2020 emessa dal
Tribunale di Velletri, Sezione I Civile, Giudice Dott. Enrico Colognesi nell'ambito del giudizio N.R.G.3731/2019, depositata in cancelleria in data 2.10.2020, e disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, rigettare la proposta opposizione. NEL MERITO si insiste per l'integrale riforma della sentenza oggetto di gravame relativamente a tutti i capi impugnati, anche in relazione alla condanna alle spese di giudizio pari ad €
2.000,00 per le ragioni su esposte, in favore di una pronuncia che accerti e dichiari l'inesistenza dell'effetto novativo connesso all'atto di precisazione, transazione e trasferimento di immobile (REP. 64324 . FASC. 25281) del 3.11.2010 a rogito del
Notaio Dott. di Roma, e che accerti e dichiari l'inesistenza Persona_1 dell'efficacia transattiva dell'intercorso accordo contenuto all'interno dell'atto di precisazione, transazione e trasferimento di immobile (REP. 64324 . FASC. 25281) del
3.11.2010 sopra descritto, e per l'effetto, accerti e dichiari la piena legittimità dell'atto di precetto ed il conseguente diritto degli odierni appellanti ad azionare la sentenza n.
24607/09 del Tribunale di Roma, rigettando in via definitiva la proposta opposizione al precetto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − dichiarare inammissibile l'appello proposto per evidente infondatezza ex art. 348 bis cpc;
nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri in r.g. n. 2 data 30.09.2020; − Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, anche nell'ottica della manifesta infondatezza dell'appello azionato.”.
FATTO E DIRITTO
Col provvedimento impugnato il Tribunale di Rieti, investito da una opposizione a precetto (del 13 maggio 2019) ha dichiarato ineseguibile la sentenza azionata dagli odierni appellanti condannandoli al pagamento delle spese di lite.
e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 28/11/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Con l'impugnazione è eccepita la nullità della decisione del tribunale, con valore sostanziale di sentenza, in quanto non preceduta dalle rituali conclusioni e memorie difensive oltre che mancante di motivazione.
Nel merito la vicenda sottostante può essere così sinteticamente ricostruita, rinviandosi per più compiuta ricostruzione agli atti introduttivi di questo giudizio: con atto di precetto notificato il 13.5.2019 gli odierni appellanti ponevano in esecuzione la sentenza Tribunale di Roma n. 24607/09;
a motivo dell'opposizione a precetto la cooperativa poneva la Parte_3 transazione del 3.11.2010 per atto notaio (rep. 64324 fasc. n. 25281, all. n. 1 Per_1 nel fascicolo dell'appellata) la cui validità era stata giudizialmente contestata in separata causa introdotta dagli esecutanti.
Osserva la Corte che, sebbene la sentenza impugnata risulti nulla per violazione del diritto di difesa (omessa precisazione delle conclusioni e mancata concessione del termine per memorie conclusionali, mancanza di intestazione), il ragionamento giuridico del primo giudice merita piena condivisione non ravvisandosi il denunciato vizio motivazionale.
E' incontroverso che dopo la sentenza 24607/09 era intervenuto un atto di transazione escludente la possibilità di porla in esecuzione.
Per privare di effetti la transazione (stipulata dinanzi ad un notaio) è necessario che ne sia definitivamente accertata l'invalidità risultando, in assenza di detto accertamento, paralizzata la possibilità di porre in esecuzione il titolo giudiziale.
r.g. n. 3 Di qui la fondatezza dell'opposizione a precetto così come deciso dal tribunale di
Velletri.
In tal senso, pertanto, deve essere decisa la controversia non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione al primo giudice previste dall'art. 354 cpc.
Va solo puntualizzato che in prime cure era stata proposta opposizione a precetto
(ad esecuzione non iniziata) e che la pronuncia non può che riguardare l'illegittimità del precetto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'opposizione proposta in primo grado e per l'effetto dichiara l'illegittimità del precetto notificato a in data 13.5.2019 da Controparte_1 Parte_1
e da , nei sensi di cui in motivazione;
[...] CP_2
b) condanna gli appellanti al rimborso in favore della controparte delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate in complessivi euro 4.000,00 per compensi
(euro 2.000 per il primo grado) , oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e di un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 30/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4