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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/12/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7164/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 04/12/2025, dinanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, è presente:
per nessuno è comparso;
Parte_1 Parte_2
per la l'avv. TURRINI GIGLIOLA. Parte_3
L'avv. Turrini precisa le conclusioni come in atti e discute la causa insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni indicate in atti.
Il giudice
Alle ore 10.05 si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 15.40.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 10 R.G. N. 7164/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7164 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Venafro e C.F._3 dall'Avv. Daniele Sperduti, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO (P.I. , in persona Parte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gigliola Turrini, come da procura in atti;
-parte opposta -
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...] e formulavano opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_2 Parte_4 2528, emesso in data 02.11.2018, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto loro di pagare, a favore della l'importo Parte_3 complessivo di € 55.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso del prestito personale, erogato loro per l'adempimento del mutuo originariamente contratto con la . Controparte_1 A fondamento del decreto monitorio era stata posta una cambiale con scadenza 16.12.2013, emessa da e Parte_1 Parte_2 Parte_4
“a garanzia” della suddetta “anticipazione”. Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in quanto nel decreto ingiuntivo erano stati indicati in modo inesatto i loro dati pagina 2 di 10 anagrafici e, nel merito, contestavano l'esistenza del debito, eccependo in primo luogo la nullità della cambiale rilasciata in bianco, contestando il suo abusivo riempimento e disconoscendo, infine, la firma in calce alle scritture private poste a fondamento del ricorso. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare - Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva decreto ingiuntivo oggi impugnato e del conseguente atto di precetto;
- dichiarare inesistente il decreto nei confronti delle parti resistenti previo accertamento della carenza di legittimazione passiva essendo errati i dati anagrafici ed identificativi degli ingiunti, per i motivi sopra descritti;
Nel merito: - In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo N. 2528/18 relativo al procedimento RG N.5754/2018, emesso dal Tribunale di Latina oggi impugnato, con obbligo di interrompere l'eventuale esecuzione, accertando che nulla è dovuto a parte convenuta, ovvero la minor somma che sarà accertata in corso di causa rispetto a quella richiesta nell'atto di precetto e/o decreto ingiuntivo di cui sopra. - In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari”. La costituendosi in giudizio con comparsa di Parte_3 risposta del 27.05.2019, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, respingere l'avversa istanza di revoca di provvisoria esecutività del decreto;
sempre in via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva perché del tutto infondata;
nel merito: respingere integralmente l'avversa opposizione e confermare il decreto opposto;
sempre nel merito, rilevata la palese strumentalità e il carattere puramente dilatorio della promossa opposizione condannare ex art 96 c.p.c. per responsabilità aggravata gli odierni opponenti nella misura da valutarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, dopo l'ammissione dei mezzi di prova, all'udienza del 20.07.2021, parte opponente dava atto dell'avvenuto decesso di provocando così l'interruzione del processo. Parte_4 Con ricorso dell'8.09.2021, e riassumevano la Parte_1 Parte_2 causa ex art. 303 c.p.c. nei confronti dell'opposta. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e assunzione di prove orali (prova per testi e interrogatorio formale), e mutata la persona fisica del giudice, all'udienza del 4.12.2025, la causa è decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 3 di 10 2. In via preliminare si osserva che, a seguito dell'interruzione del giudizio per il decesso di il procedimento è stato riassunto ex art. 303 Parte_4 c.p.c. dai soli e Parte_1 Parte_2 Sul punto si osserva che, in tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 cod. civ., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21170 del 20/10/2015; Cass. 07 luglio 2010, n. 16018; cfr. anche Cass. 10 novembre 2008, n. 26888 e Sez. Unite, 05 luglio 2007, n. 15142). Invero, nel caso di litisconsorzio facoltativo, il processo è solo formalmente unico, poiché alla pluralità delle parti che agiscono o sono convenute nello stesso processo corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili che, perciò, rimangono indipendenti, con la conseguenza che le vicende proprie di ciascuno di essi, singolarmente preso, non possono interferire e comunicarsi agli altri. Tanto premesso, nel caso di specie, a seguito dell'interruzione del giudizio per il decesso della condebitrice il procedimento è stato Parte_4 riassunto dai soli opponenti e e non anche Parte_1 Parte_2 dalla nei confronti degli eredi della parte Parte_3 deceduta;
né questi ultimi hanno proseguito il processo ex art. 302 c.p.c. Ne consegue che, in applicazione dei principi in precedenza richiamati sulla scindibilità delle cause, deve dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio, limitatamente al rapporto processuale tra la e Parte_3
e che il giudizio di merito deve proseguire solo nei rapporti Parte_4 con e Parte_1 Parte_2
3. Svolta tale precisazione, va detto poi che e Parte_1 Parte_2 hanno dedotto, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, nel provvedimento monitorio, sarebbero stati indicati in modo inesatto i dati anagrafici a loro riferibili;
in particolare, la parte opposta non avrebbe indicato correttamente data e luogo di nascita. L'eccezione è infondata e merita di essere respinta. Infatti, “l'inesatta indicazione in sentenza di dati anagrafici di alcuna delle parti, quali il luogo e la data di nascita, costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura stabilita dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., qualora l'erronea iscrizione di tali dati non determini incertezze riguardo al contenuto della decisione ed alle parti del rapporto processuale, cui essa si riferisce;
né a tal fine rileva che siffatta erronea iscrizione sia stata determinata dall'erronea indicazione fattane dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio” (ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1458 del 24/07/2003; Cass. sez. III, 14/02/2017, n.3775).
pagina 4 di 10 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, si evince che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di e Parte_1 Parte_2 contiene un codice fiscale parzialmente diverso rispetto a quello appartenente agli opponenti. Tuttavia, l'erronea indicazione comporta una mera irregolarità, emendabile, del decreto ingiuntivo e non la sua invalidità. Né potrebbero esservi dubbi quanto all'identità degli opponenti i quali, nel proporre opposizione, non hanno dedotto la propria radicale estraneità ai fatti di causa, limitandosi piuttosto a disconoscere le scritture private depositate dalla controparte e a dedurre l'abusivo riempimento della cambiale. Qualunque vizio del decreto ingiuntivo, nell'identificazione dei debitori, deve pertanto ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo, consistente nell'avere rivolto l'intimazione di pagamento agli effettivi destinatari dell'atto e non già a soggetti terzi, non obbligati. D'altra parte, occorre rammentare che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 927 del 13/01/2022). Possono quindi determinare un vizio insanabile della vocatio in ius solo quelle inesattezze che precludono, in modo assoluto, l'identificazione della parte ingiunta impedendo l'instaurazione del rapporto processuale. Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione deve essere respinta.
4. Nel merito, l'opposizione non può essere accolta. Il credito vantato in sede monitoria ha infatti trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta. Sin dal procedimento per decreto ingiuntivo, la parte creditrice ha prodotto la cambiale sottoscritta in data 27.06.2011 per € 55.000,00 (cfr. all. 5 al ricorso monitorio), nonché copia delle scritture private di riconoscimento del debito, recanti la sottoscrizione di e Parte_1 Parte_4 [...] (cfr. all. 1, 2 e 3 al ricorso per decreto ingiuntivo). Pt_2 Introducendo il presente giudizio, gli opponenti, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non hanno inoltre contestato in modo specifico né di aver fatto richiesta del prestito, né tantomeno di avere ricevuto la complessiva somma di € 55.000,00, destinata all'estinzione del mutuo inizialmente contratto con la hanno infatti unicamente eccepito la nullità della Controparte_1 cambiale, disconosciuto le firme poste in calce ai riconoscimenti di debito e dedotto l'abusivo riempimento della cambiale firmata in bianco.
Quanto ai requisiti di forma della cambiale, va detto tuttavia che la parte opposta non ha proposto una domanda fondata sul titolo cambiario, ma ha fatto valere unicamente la ragione di credito ad essa sottostante proponendo un'azione di tipo causale. A prescindere da ogni questione afferente alla sua validità, la cambiale ha dunque il valore di promessa di pagamento o di riconoscimento di debito ex art.
pagina 5 di 10 1988 c.c., determinando un'inversione dell'onere della prova a carico del soggetto convenuto in giudizio (nella specie, degli opponenti). In ogni caso, si osserva in diritto che “l'art. 14 della legge cambiaria (R.D. n.1669 del 1933) ammette la possibilità che una cambiale in bianco (in particolare, priva della data di emissione) sia legittimamente destinata, per l'effetto, ad essere completata dei requisiti mancanti anche senza la cooperazione dell'emittente, occorrendo, ai fini della sua validità come titolo di credito, la presenza di tutti i necessari requisiti previsti dalla legge solo nel momento in cui il titolo viene fatto valere dal portatore, e risolvendosi ogni questione in ordine alla sua validità alla stregua della osservanza (o meno) degli accordi di riempimento” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3653 del 12/03/2003). Nel caso di specie, la cambiale versata in atti presenta quindi tutti i requisiti di validità, essendo completata in ogni sua parte, e gli opponenti non hanno dedotto alcuna violazione degli obblighi di riempimento, avendo piuttosto lamentato il riempimento “absque pactis”, cioè in assenza di accordi.
Né rileva quanto dedotto da parte opponente sotto quest'ultimo profilo. Occorre infatti riaffermare la tradizionale distinzione tra riempimento “absque pactis”, consistente in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e riempimento
“contra pacta” che consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del
“mandatum ad scribendum”, il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso (cfr. Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 11422 del 29/04/2024). Sul punto, si è d'altra parte precisato che “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale. Allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato il riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell'atto non può essere esclusa, in quanto attraverso il mandatum ad scribendum il mandante fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (Cass. 5245/2006; Cass. 308/2002; Cass. 12823/1997)” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014; Corte d'Appello di Napoli, 09.01.2025, n. 32459; Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. 17.1.2018 n. 899). Nel caso di specie, gli opponenti hanno ammesso di aver posto nella disponibilità della dei fogli firmati in bianco e Parte_3
pagina 6 di 10 una cambiale, essendo stati questi ultimi successivamente compilati dalla controparte in assenza di un preventivo accordo. Hanno quindi sostanzialmente escluso di aver conferito alla controparte un
“mandatum ad scribendum” e sostanzialmente dedotto un'ipotesi di abusivo riempimento del foglio firmato in bianco “absque pactis”, per la quale sarebbe stato necessario proporre la querela di falso onde contestare la falsità materiale dei documenti depositati in allegato al ricorso monitorio.
In ogni caso, va detto che l'esistenza del prestito dedotto in giudizio da parte opposta ha trovato ampio riscontro nell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio. Il teste , uno dei fondatori dell'opposta, ha infatti confermato Testimone_1 l'erogazione del denaro, dalla a favore degli Parte_3 opponenti, precisando di aver fatto parte della commissione che aveva deliberato il prestito per complessivi € 55.000,00 (cfr. quanto riferito dal predetto testimone all'udienza dell'11.07.2023, sui capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta: “cap. 1 è vero conosco direttamente la circostanza, confermo che io stesso ero parte della commissione che ha deliberato l'erogazione delle somme a favore degli odierni opponenti a titolo di anticipazione. Non ricordo esattamente quando, essendo trascorso molto tempo;
cap.2 è vero è questa la finalità della fondazione;
cap. 3 è vero vorrei aggiungere che le somme erogate consistono in fondi non solo ministeriali ma anche regionali;
cap. 4 è vero ricordo che la somma quantificata dalla banca creditrice per estinguere la procedura transattivamente corrispondeva ad euro 55.000. Ricordo peraltro che la trattativa con la banca creditrice venne eseguita dall'avv. Violi che operava presso lo sportello della fondazione a Cassino. Anche io me ne sono occupato personalmente, ho quindi conoscenza diretta dei fatti oggetto di domanda”). Ha inoltre precisato il testimone che gli opponenti avevano sottoscritto delle
“lettere di impegno” a garanzia dell'effettiva restituzione degli importi dati a mutuo (cfr. quanto dichiarato dal medesimo teste: “cap. 6: è vero venne comunicato agli opponenti che si trattava di una anticipazione, io stesso parlai con gli opponenti. Preciso che gli incontri con gli opponenti vennero seguiti anche da altri professionisti che lavoravano presso la fondazione. Venivano sottoscritte delle lettere di impegno che davano la possibilità di ottenere una anticipazione nella erogazione delle somme nei casi più urgenti ed in attesa dell'erogazione del mutuo che rappresentava l'operazione definitiva. Quando si attivava questa procedura di urgenza veniva richiesto l'emissione di una cambiale in bianco con patto di riempimento insito nella richiesta di finanziamento e nell'atto di riconoscimento del debito. La stessa procedura venne eseguita anche con gli odierni opponenti. Ricordo con esattezza questa circostanza poiché, in assenza dell'emissione di un effetto cambiario e dell'impegno alla restituzione, la banca presso cui erano depositati i fondi pubblici non erogava le somme richieste. In merito ai documenti che mi vengono mostrati (allegati n. 4-5-6 del fascicolo di parte convenuta) posso dire che si tratta di documenti dei tre riconoscimenti di debito di cui prima ho parlato. In quella data io ero presente nei locali della fondazione e sebben
pagina 7 di 10 ricordo la redazione di questi riconoscimenti di debito fu affidata al presidente della fondazione dottor , ora trasferito, e al dottor ). Per_1 Per_2 Né rilevano le circostanze riferite dalla teste all'udienza del Testimone_2 5.12.2024, la quale si è limitata a dare atto dell'apposizione delle firme sui fogli in bianco, senza nulla dichiarare sugli accordi intercorsi tra le parti (cfr. quanto riferito dalla predetta testimone in risposta ai capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente: “cap. 1 io ero presente insieme alle persone i cui nomi mi vengono letti. C'erano per la fondazione il dott ed il dott Eravamo in uno studio privato di Per_3 Per_4 avvocati , eravamo a Latina. Non ricordo la via. Gli opponenti misero, su richiesta di e delle sottoscrizioni in ordine sparso su fogli in Per_3 Per_4 carta libera , su cui non era scritto nulla. Dissero che ueste firme sarebbero servite per una pratica di prestito. Noi eravamo lì per avere il prestito. Cap. 2 è vero, venne firmata fagli opponenti in mia presenza anche una cambiale in bianco. Non c'era scritta la somma né il nome del beneficiario. Non c'era la data. È stata solo richiesta la sottoscrizione degli opponenti. Ci dissero che anche questa cambiale serviva per il prestito. Poi andammo via. Né i fogli né la cambiale vennero completati dei dati necessari in nostra presenza. Cap. 3 in uella gionata non si misero d'accordo su uanto sarebbe stato scritto sui fogli e sulla cambiale. erano solo firme su fogli in bianco. Null'altro ricordo. Io ero presente perché accompagnavo mia sorella;
io non firmai nulla”). Infine, l'erogazione del prestito a favore degli odierni opponenti è stata confermata dallo stesso all'udienza del 19.09.2024, in sede di Parte_1 interrogatorio formale, avendo questi risposto affermativamente alla circostanza di cui al cap. 6 della seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. Il verbale di udienza: “Cap. 6 è vero, ricordo che mi hanno dato due assegni, uno da € 50.000,00 e uno da € 5.000,00. Io ho portato questi due assegni in un ufficio di Banca Intesa a Frosinone, originaria creditrice e procedente nella procedura esecutiva”) ed avendo unicamente precisato di essersi limitato alla sottoscrizione di fogli in bianco (cfr. le dichiarazioni rese sul punto dal “Cap. 7 rispetto ai documenti che mi vengono mostrati Pt_1 (all. n. 4-5-6 del fascicolo di parte opposta) dico che non li riconosco, non so chi li abbia redatti. Anzi preciso che noi, cioè io, mia moglie e mia madre, abbiamo messo delle firme su un foglio in bianco. Questi fogli in bianco erano stati sottoposti alla nostra attenzione e sottoscrizione da parte della
[...]
in particolare dal dottor e del dottor Era il Parte_3 Per_3 Per_4 dottor a gestire l'istruttoria. Preciso che queste sottoscrizioni c'erano Per_4 state richieste prima della consegna degli assegni per € 55.000,00 ed al fine di preparare i documenti per chiedere un prestito. Questi fogli non sono stati compilati in nostra presenza. La firma che vedo è mia. Confermo la data della sottoscrizione, 27 giugno 2011. Insieme a me hanno firmato anche mia moglie e mia madre, in quella stessa data e in quello stesso momento. Non so chi abbia scritto il testo sopra esteso. Cap. 9 riconosco l'effetto cambiario che mi viene mostrato (all. n. 8 fascicolo di parte opposta) affermo che io, mia moglie e mia madre ci siamo limitate ad apporre la sottoscrizione e la data del 27 giugno del 2011. Al momento della sottoscrizione non era indicato nessun altro elemento”).
pagina 8 di 10 Possono infine desumersi argomenti di prova dalla mancata risposta alla richiesta di interrogatorio formale da parte dell'ulteriore opponente,
[...] (cfr. verbale dell'udienza dell'11.10.2022). Pt_2
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi ampiamente provata l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento della domanda d'ingiunzione senza che i debitori opponenti, gravati dal relativo onere probatorio, abbiano dimostrato il fatto estintivo dell'avversa pretesa creditoria, rappresentato dall'avvenuto pagamento (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019, così massimata: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”). Sono risultate, infatti, del tutto prive di riscontro le affermazioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale, circa l'avvenuta Pt_1 restituzione di una parte del credito con il pagamento di tre versamenti per € 300,00 o 400,00 al mese (cfr. verbale dell'udienza del 19.09.2024: “ADR dal 2011 ad oggi ho versato in favore della tre versamenti per € Parte_3 300,00/400,00 al mese. Non ricordo se ho fatto il pagamento con bonifico o in altro modo. Non ho poi potuto sostenere gli ulteriori pagamenti”). Sul punto, occorre d'altra parte rammentare che l'interrogatorio formale è unicamente preordinato alla confessione, sicché i fatti dichiarati in quella sede da una delle parti, che siano a sé favorevoli e sfavorevoli all'altra parte, non sono coperti da alcuna efficacia di prova privilegiata, essendo piuttosto sottoposte al libero apprezzamento del giudice (cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, così massimata: “Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie”). Peraltro, la circostanza dell'avvenuto pagamento neppure era stata dedotta da parte opponente nei propri scritti difensivi.
Sul quantum debeatur, va infine precisato quanto segue. Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dagli atti di riconoscimento di debito del 27.06.2011, si evince che a è stata Parte_2 mutuata, dalla la somma di € 20.000,00 (cfr. Parte_3 all. 4 al fascicolo di parte opposta) e a la somma di € Parte_1 15.600,00 (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta). Quello dedotto in giudizio non è, dunque, un contratto di mutuo plurisoggettivo in cui la parte mutuataria era costituita da tutti gli opponenti, avendo piuttosto la stipulato distinti rapporti negoziali con Parte_3 ciascuna delle parti opponenti.
pagina 9 di 10 Va detto tuttavia che ciascuno degli opponenti si è impegnato, in solido, alla restituzione dell'intero importo mutuato, evincendosi dai citati atti di riconoscimento di debito che la cambiale era stata rilasciata “a garanzia”. Deve dunque ritenersi che e si fossero non Parte_2 Parte_1 solo impegnati alla restituzione, nei confronti dell'opposta, della somma da loro singolarmente presa a mutuo, ma anche degli importi erogati a beneficio degli altri opponenti secondo lo schema della solidarietà c.d. ad interesse unisoggettivo, propria della fideiussione o comunque delle altre garanzie personali. L'opposizione a decreto ingiuntivo va pertanto respinta integralmente, con conferma del decreto ingiuntivo n. 2528/2018.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta. Rimangono invece a carico di chi le ha anticipate nei rapporti tra e parte Parte_4 opposta, così come previsto dall'art. 310, quarto comma, c.p.c. per il caso dell'estinzione per inattività. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c., non essendovi prova della mala fede o della colpa grave degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione parziale del processo, nei rapporti tra Parte_4 e la Parte_3
- Rigetta l'opposizione proposta da e da nei Parte_1 Parte_2 confronti della Parte_3
- Condanna e in solido, alla refusione in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite del presente Parte_3 giudizio, che liquida in € 14.103,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Spese come per legge nei rapporti tra e parte opposta. Parte_4 Latina, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Bertollini
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 04/12/2025, dinanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, è presente:
per nessuno è comparso;
Parte_1 Parte_2
per la l'avv. TURRINI GIGLIOLA. Parte_3
L'avv. Turrini precisa le conclusioni come in atti e discute la causa insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni indicate in atti.
Il giudice
Alle ore 10.05 si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 15.40.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 10 R.G. N. 7164/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7164 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Venafro e C.F._3 dall'Avv. Daniele Sperduti, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO (P.I. , in persona Parte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gigliola Turrini, come da procura in atti;
-parte opposta -
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...] e formulavano opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_2 Parte_4 2528, emesso in data 02.11.2018, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto loro di pagare, a favore della l'importo Parte_3 complessivo di € 55.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso del prestito personale, erogato loro per l'adempimento del mutuo originariamente contratto con la . Controparte_1 A fondamento del decreto monitorio era stata posta una cambiale con scadenza 16.12.2013, emessa da e Parte_1 Parte_2 Parte_4
“a garanzia” della suddetta “anticipazione”. Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in quanto nel decreto ingiuntivo erano stati indicati in modo inesatto i loro dati pagina 2 di 10 anagrafici e, nel merito, contestavano l'esistenza del debito, eccependo in primo luogo la nullità della cambiale rilasciata in bianco, contestando il suo abusivo riempimento e disconoscendo, infine, la firma in calce alle scritture private poste a fondamento del ricorso. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare - Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva decreto ingiuntivo oggi impugnato e del conseguente atto di precetto;
- dichiarare inesistente il decreto nei confronti delle parti resistenti previo accertamento della carenza di legittimazione passiva essendo errati i dati anagrafici ed identificativi degli ingiunti, per i motivi sopra descritti;
Nel merito: - In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo N. 2528/18 relativo al procedimento RG N.5754/2018, emesso dal Tribunale di Latina oggi impugnato, con obbligo di interrompere l'eventuale esecuzione, accertando che nulla è dovuto a parte convenuta, ovvero la minor somma che sarà accertata in corso di causa rispetto a quella richiesta nell'atto di precetto e/o decreto ingiuntivo di cui sopra. - In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari”. La costituendosi in giudizio con comparsa di Parte_3 risposta del 27.05.2019, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, respingere l'avversa istanza di revoca di provvisoria esecutività del decreto;
sempre in via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva perché del tutto infondata;
nel merito: respingere integralmente l'avversa opposizione e confermare il decreto opposto;
sempre nel merito, rilevata la palese strumentalità e il carattere puramente dilatorio della promossa opposizione condannare ex art 96 c.p.c. per responsabilità aggravata gli odierni opponenti nella misura da valutarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, dopo l'ammissione dei mezzi di prova, all'udienza del 20.07.2021, parte opponente dava atto dell'avvenuto decesso di provocando così l'interruzione del processo. Parte_4 Con ricorso dell'8.09.2021, e riassumevano la Parte_1 Parte_2 causa ex art. 303 c.p.c. nei confronti dell'opposta. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e assunzione di prove orali (prova per testi e interrogatorio formale), e mutata la persona fisica del giudice, all'udienza del 4.12.2025, la causa è decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 3 di 10 2. In via preliminare si osserva che, a seguito dell'interruzione del giudizio per il decesso di il procedimento è stato riassunto ex art. 303 Parte_4 c.p.c. dai soli e Parte_1 Parte_2 Sul punto si osserva che, in tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 cod. civ., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21170 del 20/10/2015; Cass. 07 luglio 2010, n. 16018; cfr. anche Cass. 10 novembre 2008, n. 26888 e Sez. Unite, 05 luglio 2007, n. 15142). Invero, nel caso di litisconsorzio facoltativo, il processo è solo formalmente unico, poiché alla pluralità delle parti che agiscono o sono convenute nello stesso processo corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili che, perciò, rimangono indipendenti, con la conseguenza che le vicende proprie di ciascuno di essi, singolarmente preso, non possono interferire e comunicarsi agli altri. Tanto premesso, nel caso di specie, a seguito dell'interruzione del giudizio per il decesso della condebitrice il procedimento è stato Parte_4 riassunto dai soli opponenti e e non anche Parte_1 Parte_2 dalla nei confronti degli eredi della parte Parte_3 deceduta;
né questi ultimi hanno proseguito il processo ex art. 302 c.p.c. Ne consegue che, in applicazione dei principi in precedenza richiamati sulla scindibilità delle cause, deve dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio, limitatamente al rapporto processuale tra la e Parte_3
e che il giudizio di merito deve proseguire solo nei rapporti Parte_4 con e Parte_1 Parte_2
3. Svolta tale precisazione, va detto poi che e Parte_1 Parte_2 hanno dedotto, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, nel provvedimento monitorio, sarebbero stati indicati in modo inesatto i dati anagrafici a loro riferibili;
in particolare, la parte opposta non avrebbe indicato correttamente data e luogo di nascita. L'eccezione è infondata e merita di essere respinta. Infatti, “l'inesatta indicazione in sentenza di dati anagrafici di alcuna delle parti, quali il luogo e la data di nascita, costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura stabilita dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., qualora l'erronea iscrizione di tali dati non determini incertezze riguardo al contenuto della decisione ed alle parti del rapporto processuale, cui essa si riferisce;
né a tal fine rileva che siffatta erronea iscrizione sia stata determinata dall'erronea indicazione fattane dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio” (ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1458 del 24/07/2003; Cass. sez. III, 14/02/2017, n.3775).
pagina 4 di 10 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, si evince che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di e Parte_1 Parte_2 contiene un codice fiscale parzialmente diverso rispetto a quello appartenente agli opponenti. Tuttavia, l'erronea indicazione comporta una mera irregolarità, emendabile, del decreto ingiuntivo e non la sua invalidità. Né potrebbero esservi dubbi quanto all'identità degli opponenti i quali, nel proporre opposizione, non hanno dedotto la propria radicale estraneità ai fatti di causa, limitandosi piuttosto a disconoscere le scritture private depositate dalla controparte e a dedurre l'abusivo riempimento della cambiale. Qualunque vizio del decreto ingiuntivo, nell'identificazione dei debitori, deve pertanto ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo, consistente nell'avere rivolto l'intimazione di pagamento agli effettivi destinatari dell'atto e non già a soggetti terzi, non obbligati. D'altra parte, occorre rammentare che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 927 del 13/01/2022). Possono quindi determinare un vizio insanabile della vocatio in ius solo quelle inesattezze che precludono, in modo assoluto, l'identificazione della parte ingiunta impedendo l'instaurazione del rapporto processuale. Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione deve essere respinta.
4. Nel merito, l'opposizione non può essere accolta. Il credito vantato in sede monitoria ha infatti trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta. Sin dal procedimento per decreto ingiuntivo, la parte creditrice ha prodotto la cambiale sottoscritta in data 27.06.2011 per € 55.000,00 (cfr. all. 5 al ricorso monitorio), nonché copia delle scritture private di riconoscimento del debito, recanti la sottoscrizione di e Parte_1 Parte_4 [...] (cfr. all. 1, 2 e 3 al ricorso per decreto ingiuntivo). Pt_2 Introducendo il presente giudizio, gli opponenti, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non hanno inoltre contestato in modo specifico né di aver fatto richiesta del prestito, né tantomeno di avere ricevuto la complessiva somma di € 55.000,00, destinata all'estinzione del mutuo inizialmente contratto con la hanno infatti unicamente eccepito la nullità della Controparte_1 cambiale, disconosciuto le firme poste in calce ai riconoscimenti di debito e dedotto l'abusivo riempimento della cambiale firmata in bianco.
Quanto ai requisiti di forma della cambiale, va detto tuttavia che la parte opposta non ha proposto una domanda fondata sul titolo cambiario, ma ha fatto valere unicamente la ragione di credito ad essa sottostante proponendo un'azione di tipo causale. A prescindere da ogni questione afferente alla sua validità, la cambiale ha dunque il valore di promessa di pagamento o di riconoscimento di debito ex art.
pagina 5 di 10 1988 c.c., determinando un'inversione dell'onere della prova a carico del soggetto convenuto in giudizio (nella specie, degli opponenti). In ogni caso, si osserva in diritto che “l'art. 14 della legge cambiaria (R.D. n.1669 del 1933) ammette la possibilità che una cambiale in bianco (in particolare, priva della data di emissione) sia legittimamente destinata, per l'effetto, ad essere completata dei requisiti mancanti anche senza la cooperazione dell'emittente, occorrendo, ai fini della sua validità come titolo di credito, la presenza di tutti i necessari requisiti previsti dalla legge solo nel momento in cui il titolo viene fatto valere dal portatore, e risolvendosi ogni questione in ordine alla sua validità alla stregua della osservanza (o meno) degli accordi di riempimento” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3653 del 12/03/2003). Nel caso di specie, la cambiale versata in atti presenta quindi tutti i requisiti di validità, essendo completata in ogni sua parte, e gli opponenti non hanno dedotto alcuna violazione degli obblighi di riempimento, avendo piuttosto lamentato il riempimento “absque pactis”, cioè in assenza di accordi.
Né rileva quanto dedotto da parte opponente sotto quest'ultimo profilo. Occorre infatti riaffermare la tradizionale distinzione tra riempimento “absque pactis”, consistente in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e riempimento
“contra pacta” che consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del
“mandatum ad scribendum”, il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso (cfr. Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 11422 del 29/04/2024). Sul punto, si è d'altra parte precisato che “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale. Allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato il riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell'atto non può essere esclusa, in quanto attraverso il mandatum ad scribendum il mandante fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (Cass. 5245/2006; Cass. 308/2002; Cass. 12823/1997)” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014; Corte d'Appello di Napoli, 09.01.2025, n. 32459; Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. 17.1.2018 n. 899). Nel caso di specie, gli opponenti hanno ammesso di aver posto nella disponibilità della dei fogli firmati in bianco e Parte_3
pagina 6 di 10 una cambiale, essendo stati questi ultimi successivamente compilati dalla controparte in assenza di un preventivo accordo. Hanno quindi sostanzialmente escluso di aver conferito alla controparte un
“mandatum ad scribendum” e sostanzialmente dedotto un'ipotesi di abusivo riempimento del foglio firmato in bianco “absque pactis”, per la quale sarebbe stato necessario proporre la querela di falso onde contestare la falsità materiale dei documenti depositati in allegato al ricorso monitorio.
In ogni caso, va detto che l'esistenza del prestito dedotto in giudizio da parte opposta ha trovato ampio riscontro nell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio. Il teste , uno dei fondatori dell'opposta, ha infatti confermato Testimone_1 l'erogazione del denaro, dalla a favore degli Parte_3 opponenti, precisando di aver fatto parte della commissione che aveva deliberato il prestito per complessivi € 55.000,00 (cfr. quanto riferito dal predetto testimone all'udienza dell'11.07.2023, sui capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta: “cap. 1 è vero conosco direttamente la circostanza, confermo che io stesso ero parte della commissione che ha deliberato l'erogazione delle somme a favore degli odierni opponenti a titolo di anticipazione. Non ricordo esattamente quando, essendo trascorso molto tempo;
cap.2 è vero è questa la finalità della fondazione;
cap. 3 è vero vorrei aggiungere che le somme erogate consistono in fondi non solo ministeriali ma anche regionali;
cap. 4 è vero ricordo che la somma quantificata dalla banca creditrice per estinguere la procedura transattivamente corrispondeva ad euro 55.000. Ricordo peraltro che la trattativa con la banca creditrice venne eseguita dall'avv. Violi che operava presso lo sportello della fondazione a Cassino. Anche io me ne sono occupato personalmente, ho quindi conoscenza diretta dei fatti oggetto di domanda”). Ha inoltre precisato il testimone che gli opponenti avevano sottoscritto delle
“lettere di impegno” a garanzia dell'effettiva restituzione degli importi dati a mutuo (cfr. quanto dichiarato dal medesimo teste: “cap. 6: è vero venne comunicato agli opponenti che si trattava di una anticipazione, io stesso parlai con gli opponenti. Preciso che gli incontri con gli opponenti vennero seguiti anche da altri professionisti che lavoravano presso la fondazione. Venivano sottoscritte delle lettere di impegno che davano la possibilità di ottenere una anticipazione nella erogazione delle somme nei casi più urgenti ed in attesa dell'erogazione del mutuo che rappresentava l'operazione definitiva. Quando si attivava questa procedura di urgenza veniva richiesto l'emissione di una cambiale in bianco con patto di riempimento insito nella richiesta di finanziamento e nell'atto di riconoscimento del debito. La stessa procedura venne eseguita anche con gli odierni opponenti. Ricordo con esattezza questa circostanza poiché, in assenza dell'emissione di un effetto cambiario e dell'impegno alla restituzione, la banca presso cui erano depositati i fondi pubblici non erogava le somme richieste. In merito ai documenti che mi vengono mostrati (allegati n. 4-5-6 del fascicolo di parte convenuta) posso dire che si tratta di documenti dei tre riconoscimenti di debito di cui prima ho parlato. In quella data io ero presente nei locali della fondazione e sebben
pagina 7 di 10 ricordo la redazione di questi riconoscimenti di debito fu affidata al presidente della fondazione dottor , ora trasferito, e al dottor ). Per_1 Per_2 Né rilevano le circostanze riferite dalla teste all'udienza del Testimone_2 5.12.2024, la quale si è limitata a dare atto dell'apposizione delle firme sui fogli in bianco, senza nulla dichiarare sugli accordi intercorsi tra le parti (cfr. quanto riferito dalla predetta testimone in risposta ai capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente: “cap. 1 io ero presente insieme alle persone i cui nomi mi vengono letti. C'erano per la fondazione il dott ed il dott Eravamo in uno studio privato di Per_3 Per_4 avvocati , eravamo a Latina. Non ricordo la via. Gli opponenti misero, su richiesta di e delle sottoscrizioni in ordine sparso su fogli in Per_3 Per_4 carta libera , su cui non era scritto nulla. Dissero che ueste firme sarebbero servite per una pratica di prestito. Noi eravamo lì per avere il prestito. Cap. 2 è vero, venne firmata fagli opponenti in mia presenza anche una cambiale in bianco. Non c'era scritta la somma né il nome del beneficiario. Non c'era la data. È stata solo richiesta la sottoscrizione degli opponenti. Ci dissero che anche questa cambiale serviva per il prestito. Poi andammo via. Né i fogli né la cambiale vennero completati dei dati necessari in nostra presenza. Cap. 3 in uella gionata non si misero d'accordo su uanto sarebbe stato scritto sui fogli e sulla cambiale. erano solo firme su fogli in bianco. Null'altro ricordo. Io ero presente perché accompagnavo mia sorella;
io non firmai nulla”). Infine, l'erogazione del prestito a favore degli odierni opponenti è stata confermata dallo stesso all'udienza del 19.09.2024, in sede di Parte_1 interrogatorio formale, avendo questi risposto affermativamente alla circostanza di cui al cap. 6 della seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. Il verbale di udienza: “Cap. 6 è vero, ricordo che mi hanno dato due assegni, uno da € 50.000,00 e uno da € 5.000,00. Io ho portato questi due assegni in un ufficio di Banca Intesa a Frosinone, originaria creditrice e procedente nella procedura esecutiva”) ed avendo unicamente precisato di essersi limitato alla sottoscrizione di fogli in bianco (cfr. le dichiarazioni rese sul punto dal “Cap. 7 rispetto ai documenti che mi vengono mostrati Pt_1 (all. n. 4-5-6 del fascicolo di parte opposta) dico che non li riconosco, non so chi li abbia redatti. Anzi preciso che noi, cioè io, mia moglie e mia madre, abbiamo messo delle firme su un foglio in bianco. Questi fogli in bianco erano stati sottoposti alla nostra attenzione e sottoscrizione da parte della
[...]
in particolare dal dottor e del dottor Era il Parte_3 Per_3 Per_4 dottor a gestire l'istruttoria. Preciso che queste sottoscrizioni c'erano Per_4 state richieste prima della consegna degli assegni per € 55.000,00 ed al fine di preparare i documenti per chiedere un prestito. Questi fogli non sono stati compilati in nostra presenza. La firma che vedo è mia. Confermo la data della sottoscrizione, 27 giugno 2011. Insieme a me hanno firmato anche mia moglie e mia madre, in quella stessa data e in quello stesso momento. Non so chi abbia scritto il testo sopra esteso. Cap. 9 riconosco l'effetto cambiario che mi viene mostrato (all. n. 8 fascicolo di parte opposta) affermo che io, mia moglie e mia madre ci siamo limitate ad apporre la sottoscrizione e la data del 27 giugno del 2011. Al momento della sottoscrizione non era indicato nessun altro elemento”).
pagina 8 di 10 Possono infine desumersi argomenti di prova dalla mancata risposta alla richiesta di interrogatorio formale da parte dell'ulteriore opponente,
[...] (cfr. verbale dell'udienza dell'11.10.2022). Pt_2
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi ampiamente provata l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento della domanda d'ingiunzione senza che i debitori opponenti, gravati dal relativo onere probatorio, abbiano dimostrato il fatto estintivo dell'avversa pretesa creditoria, rappresentato dall'avvenuto pagamento (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019, così massimata: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”). Sono risultate, infatti, del tutto prive di riscontro le affermazioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale, circa l'avvenuta Pt_1 restituzione di una parte del credito con il pagamento di tre versamenti per € 300,00 o 400,00 al mese (cfr. verbale dell'udienza del 19.09.2024: “ADR dal 2011 ad oggi ho versato in favore della tre versamenti per € Parte_3 300,00/400,00 al mese. Non ricordo se ho fatto il pagamento con bonifico o in altro modo. Non ho poi potuto sostenere gli ulteriori pagamenti”). Sul punto, occorre d'altra parte rammentare che l'interrogatorio formale è unicamente preordinato alla confessione, sicché i fatti dichiarati in quella sede da una delle parti, che siano a sé favorevoli e sfavorevoli all'altra parte, non sono coperti da alcuna efficacia di prova privilegiata, essendo piuttosto sottoposte al libero apprezzamento del giudice (cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, così massimata: “Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie”). Peraltro, la circostanza dell'avvenuto pagamento neppure era stata dedotta da parte opponente nei propri scritti difensivi.
Sul quantum debeatur, va infine precisato quanto segue. Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dagli atti di riconoscimento di debito del 27.06.2011, si evince che a è stata Parte_2 mutuata, dalla la somma di € 20.000,00 (cfr. Parte_3 all. 4 al fascicolo di parte opposta) e a la somma di € Parte_1 15.600,00 (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta). Quello dedotto in giudizio non è, dunque, un contratto di mutuo plurisoggettivo in cui la parte mutuataria era costituita da tutti gli opponenti, avendo piuttosto la stipulato distinti rapporti negoziali con Parte_3 ciascuna delle parti opponenti.
pagina 9 di 10 Va detto tuttavia che ciascuno degli opponenti si è impegnato, in solido, alla restituzione dell'intero importo mutuato, evincendosi dai citati atti di riconoscimento di debito che la cambiale era stata rilasciata “a garanzia”. Deve dunque ritenersi che e si fossero non Parte_2 Parte_1 solo impegnati alla restituzione, nei confronti dell'opposta, della somma da loro singolarmente presa a mutuo, ma anche degli importi erogati a beneficio degli altri opponenti secondo lo schema della solidarietà c.d. ad interesse unisoggettivo, propria della fideiussione o comunque delle altre garanzie personali. L'opposizione a decreto ingiuntivo va pertanto respinta integralmente, con conferma del decreto ingiuntivo n. 2528/2018.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta. Rimangono invece a carico di chi le ha anticipate nei rapporti tra e parte Parte_4 opposta, così come previsto dall'art. 310, quarto comma, c.p.c. per il caso dell'estinzione per inattività. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c., non essendovi prova della mala fede o della colpa grave degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione parziale del processo, nei rapporti tra Parte_4 e la Parte_3
- Rigetta l'opposizione proposta da e da nei Parte_1 Parte_2 confronti della Parte_3
- Condanna e in solido, alla refusione in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite del presente Parte_3 giudizio, che liquida in € 14.103,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Spese come per legge nei rapporti tra e parte opposta. Parte_4 Latina, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Bertollini
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