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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7142 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa M.Rosaria Lombardi , in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso a seguito delle note depositate ex art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 1897/2025 TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Oreste Cardillo e Nicola Cortese Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art 442 c.p.c., depositato il 27 gennaio 2025 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti dell' al fine sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Nominare consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il ripristino della condizione di invalido civile nella misura pari e/o superiore al 75% al fine di fruire della maggiorazione contributiva ex art. 80 comma 3 Legge 388/2000 a far data dalla visita di revisione ovvero da quella diversa data ritenuta di giustizia;
che la Commissione adita accertava che il ricorrente era invalido nella misura del 63% 2. all'esito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, come previsto dalla citata Legge 388/2000. 3. con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione in favore degli avv.ti Oreste Cardillo e Nicola Cortese”. In punto di fatto il ricorrente esponeva di essere ricercatore I.M.T. – Scuola Alti Studi Lucca dichiarato, con verbale del 21.10.2021, invalido civile nella misura dell'80%. CP_1 Altresì rilevava che, a seguito della visita medica di revisione del 20.08.2024, comunicata il 03.09.2024, veniva riconosciuto invalido con riduzione al 50%. In diritto invocava l'art. 80 comma 3 della L n.388 del 2000. Si costitutiva l' che chiedeva di: “dichiarare inammissibile, ovvero improcedibile, oppure in via CP_1 gradata si voglia rigettare la domanda del ricorrente;
vittoria di spese”. In particolare, deduceva l'inapplicabilità della disposizione citata essendo il ricorrente, a partire dal 2023, assicurato esclusivamente presso la gestione separata di cui alla L.335/1995 per attività di collaborazione. A seguito del deposito delle note di trattazione ex art 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa. Costituisce circostanza incontestata che il ricorrente dal 2023 risulti assicurato esclusivamente presso la gestione separata di cui alla L.335/1995 per attività di collaborazione. Del pari, è incontestato che a seguito di visita di revisione da parte della Commissione Medica egli sia stato dichiarato invalido al 50 % . Richiede, pertanto, l'accertamento della invalidità ai fini dell'applicazione dell'art 80 comma 3 L n388 del 2000. La disposizione invocata così prevede: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”. L'interpretazione letterale della norma consente di affermare che la stessa sia applicabile ai soli lavoratori dipendenti come emerge dalla circostanza che i lavoratori cui il beneficio è riconosciuto devono prestare servizio presso terzi. Tale non è il collaboratore autonomo tanto da essere iscritto non già all'assicurazione obbligatoria, ma alla gestione separata presso l' . CP_1 La rilevanza dell'accredito della contribuzione figurativa è circoscritta al diritto a pensione e alla connessa anzianità contributiva e non si estende, in maniera indiscriminata, all'anzianità contributiva richiesta per accedere ad altre prestazioni non pensionistiche (Cass., Sez. Lav., 9 gennaio 2024, n. 716) o all'incremento del montante contributivo complessivo ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione (Cass., Sez. Lav., 13 maggio 2024, n. 13102). La circoscritta portata della maggiorazione contributiva e l'inscindibile connessione con il trattamento pensionistico, pur nell'autonomia che la contraddistingue e viene in rilievo sul versante dell'interesse ad agire, sono corroborate dal dettato letterale e dalla ratio legis che presiede all'introduzione del beneficio. Il legislatore ha delimitato in maniera rigorosa l'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio e ne ha sancito la rilevanza "ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva". Il richiamo all'anzianità contributiva non dev'essere inteso in modo irrelato e autonomo, ma si raccorda pur sempre al diritto alla pensione che rappresenta l'orizzonte di riferimento della norma di favore dettata dalla legge n. 388 del 2000. Ne consegue che, avendo la parte richiesto l'accertamento della invalidità ai fini della disposizione richiamata, la domanda va rigettata non essendo il ricorrente fra i destinatari della norma. Il Ricorso va, quindi, rigettato. Nulla sulle spese ex art 152 disp att.c.p.c.
P.Q.M.
così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese del giudizio. Si comunichi. Napoli, 8 ottobre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi