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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 13559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13559 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO ZA, nata a [...] il [...] e PO ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 01/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha invocato l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13559 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 12/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 1 luglio 2024, impugnata, la Corte di appello di Messina -in parziale riforma della sentenza dell'8 marzo 2023 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati ascritti, di cui agli artt. 110 cod pen, 44, comma 1, lett c, d.P.R. 380/2001 (capo 1), 110 cod pen, 64 e 71 d.P.R. 380/2001 (capo 2), 110 cod pen, 93, 94 e 05 d.P.R. 380/2001 (capo 3), accertati il 23 novembre 2018, aveva condannato CO ZA e PO TO alla pena di mesi sei di arresto ed euro 20.000 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo, altresì, al passaggio in giudicato della sentenza la confisca e demolizione dell'immobile - ha dichiarato i reati contestati estinti per prescrizione, limitatamente ai manufatti descritti alle lettere a) e c) del capo 1, revocando, per l'effetto, l'ordine di confisca e demolizione relativamente agli stessi specifici immobili;
ha rideterminato la pena inflitta agli imputati, per la residua ipotesi in contestazione, in mesi quattro di arresto ed euro 18.000 di ammenda cadauno, condizionalmente sospesa per entrambi;
ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata. 2. CO e PO hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denunciano, ex art. 606, comma 1, lett b, cod proc pen, violazione dell'art. 44, comma 1 lett c, d.P.R. 381/2001. L'immobile di proprietà dei due imputati non ricade in zona sottoposta a vincolo storico, artistico, archeologico, né la costruzione dello stesso ha comportato lottizzazione abusiva. Errata dunque sarebbe la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 1 ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett c, potendosi al più configurare violazioni di cui all'art. 44, comma 1, lett a o b. 2.2. Col secondo motivo censurano, ex art. 606, comma 1, lett b, cod proc pen, in relazione all'art. 44 d.P.R. 380/2001, l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, nel non dichiarare la prescrizione in relazione alle opere di cui alla lettera b del capo 1 di imputazione, invece asseritamente intervenuta già prima della lettura del dispositivo di primo grado. Avrebbe errato la Corte di appello di Messina nel ritenere che i relativi lavori, non ancora ultimati, erano stati sospesi solo a seguito del controllo di polizia avvenuto nel novembre del 2018; ritiene, invece, la difesa che l'interruzione degli stessi debba farsi risalire, secondo le risultanze in atti, al 2011, con cessazione della 2 permanenza del reato a quella data e, dunque, termine prescrizionale ormai perento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre innanzi tutto, dire della qualificazione giuridica delle condotte dedotte nel capo 1 di imputazione. 1.1. La rubrica del capo 1 indica, in diritto, l'art. 44, comma 1, lett c, d.P.R. 380/2001. Specifica, in fatto, che gli interventi edilizi sono stati effettuati in "zona agricola e sottoposta a vincolo sismico", quindi ne descrive la consistenza in "specificatamente: a) un piano seminterrato, composto da un vano cucina, un bagno, una stanzetta e corridoio, avente altezza interna di circa mt 2,45 e una superficie in pianta di circa mt 9,30 x 7,30 per un totale di 67,89 mq;
b) un piano terra, composto da un vano cucina-soggiorno, due bagni, tre camere, un ripostiglio e un corridoio avente copertura a tetto a due falde la cui altezza alla gronda è di circa mt 9,35 x 2,80 mentre al colmo di circa mt 3,84 ed una superficie in pianta circa mt 9,35 x mt 11,40 per un totale di mq 106,60; c) un fabbricato delle dimensioni di mt 3,85 x mt 3,95 per un totale di mq 15,20 costruito in struttura di muratura e copertura in ondulina, composto all'interno da due vani destinati a deposito", il tutto come accertato in data 23 novembre 2018. 1.2. Rileva il Collegio che, a fronte di una siffatta rubrica in diritto, lettera c dell'art. 44, comma 1, d.P.R. 380/2001 -che, come noto, sanziona con maggior rigore rispetto alle precedenti ipotesi di cui alle lettere a) e b) gli interventi consistenti in «lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30» e, con la stessa pena, gli interventi edilizi realizzati «nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso»- da un lato manca il rinvio all'art. 30 T.0 Edilizia, dall'altro l'unico 'vincolo' indicato è quello 'sismico'. 1.3. La sentenza impugnata, del pari, che integralmente dichiara di richiamare quella del Tribunale (cfr. pag 4), attesta l'insistenza degli interventi tutti «in zona "E" a destinazione agricola», indica le difformità rilevate rispetto ai titoli rilasciati (relativamente alla destinazione d'uso di parte dei manufatti, e alla consistenza degli stessi), introduce ex novo il tema della lottizzazione abusiva, affermando «In altri termini la condotta contestata ha determinato la lottizzazione di un terreno che non era a ciò destinato (essendo a vocazione agricola e non edilizia) ed in 3 difformità con quanto era stato, invece, autorizzato in atti, con ciò integrando la fattispecie contestata di cui alla lett c dell'art. 44 d.P.R. 380/2001». Nulla dice a proposito di regime vincolistico (pur contestata, come anticipato, l'esistenza di quello 'sismico'). Il reato contestato appare, dunque, essere stato ritenuto nella specie della sola lottizzazione abusiva, benché, come già dedotto, non vi sia nessun riferimento in diritto o in fatto, nel capo di imputazione, ad interventi qualificabili in tal senso, da escludersi, anche, in considerazione della puntuale descrizione (sin dal decreto di sequestro) delle opere dedotte in imputazione in quanto relative alla realizzazione di due manufatti, il primo costituito da piano seminterrato -lett a del capo 1- e piano terra -lett b del medesimo capo 1-, il secondo costituito da un fabbricato adibito a deposito, predicati «in assenza del permesso di costruire ed in difformità alla Concessione Edilizia nr. 21/2002 e dell'Autorizzazione Edilizia nr. 64/2007». Si osserva che i predetti titoli (n 21/2007 e n.64/2007) prevedevano, il primo, la realizzazione di un manufatto edilizio da destinare, al piano terra, a deposito attrezzi agricoli delle dimensioni di mt 3,70 x 4,00, e, al piano interrato, a deposito macchine agricole delle dimensioni di mt 9,30 x 3,70, con annessa cisterna (il secondo differiva dal primo solo per l'eliminazione della previsione della cisterna): e .che ciò che veniva constatato nel corso del sopralluogo del 20 novembre 2018 attesta, evidentemente, a quella data, la realizzazione -in corso- degli interventi descritti in imputazione, difformi rispetto a quanto autorizzato, per consistenza - in termini di metratura- e destinazione d'uso -del piano terra, adibito, chiaramente, a civile abitazione-. 1.4. Si impone dunque la necessità di correttamente qualificare, in diritto, la condotta dedotta in imputazione sotto la rubrica giuridica dell'art. 44 comma 1 lett c del d.P.R. 380/2001. 1.5. Il reato di lottizzazione abusiva richiede, nella sua duplice accezione, o un'attività materiale, «quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione», o un'attività giuridica «quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo 4 edificatorio», così essendosi equiparata alla lottizzazione giuridica cd. materiale, operata attraverso l'inizio (rectius la realizzazione di qualsiasi attività, intervento, costruzione che realizzi uno stravolgimento del territorio) di opere di trasformazione urbanistico edilizia, la diversa ipotesi della cd. lottizzazione giuridica o cartolare, consistente nella predisposizione di detta trasformazione mediante frazionamento e vendita del terreno in lotti allorchè l'operazione giuridica di frazionamento e vendita denunci in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Attività che, allorquando poste in essere congiuntamente, in un intersecarsi di atti materiali e giuridici, convergono nella realizzazione della cd. lottizzazione mista, in quanto comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata, oppure in violazione di prescrizioni fissate con legge, ovvero imposta dagli strumenti di pianificazione esistenti. Il reato di lottizzazione, dunque, può configurarsi in presenza di un intervento non autorizzato sul territorio, tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione, ma anche quando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi. In quest'ultima ipotesi, ponendosi in essere un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell'uso del territorio stesso delineata nello strumento urbanistico generale, inconferente risulta ogni riferimento all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente. 1.5.1. Delineato questo perimetro della fattispecie in discussione, occorre verificare se l'attività concretamente posta in essere nel caso che ne occupa costituisca lottizzazione abusiva, penalmente sanzionata dalla lett c dell'art. 44 del T.U. n. 380/2001 o mera edificazione illecita, punibile ai sensi della lett b dello stesso art. 44. Il parametro è quello di cui all'art. 30, comma 1, T.U. 380/2001, che rassegna il concetto di «opere o atti giuridici che comportino trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni», laddove la nozione di trasformazione dei terreni va interpretata nel senso di conferimento ad una porzione di territorio comunale di un diverso assetto rispetto a quello pianificato. 5 1.5.2. La condotta illecita integrante lottizzazione abusiva cd materiale, la cui descrizione è contenuta nella prima parte dell'art. 30 d.P.R. 380/2001, può essere integrata da qualsiasi 'lavoro', opera edilizia o opera di urbanizzazione idonea a conferire alla zona una articolazione apprezzabile in termini di trasformazione urbanistica, predisponendo i terreni ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati. È stata, ad esempio, ritenuta in relazione a realizzazione di strade, costruzione di manufatti, suddivisione materiale in lotti suscettibili di sfruttamento edilizio;
in relazione a realizzazione di insediamento di carattere residenziale o produttivo mediante la costruzione di uno o più fabbricati che esigano, per il loro armonico raccordo con l'aggregato abitativo preesistente, la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione prima e secondaria. Se la fattispecie lottizzatoria esula dalle zone completamente urbanizzate, può sussistere oltre che in quelle assolutamente inedificate, ma anche in zone intermedie, in relazione alle quali l'esclusione della lottizzazione presume la superfluità di un piano attuativo (con valutazione della congruità del grado di urbanizzazione che attiene alla adeguatezza, o meno, delle opere urbanizzative ai bisogni collettivi (così sin da Sez 3, n. 38795 del 24/09/2015 n.m. e n. 8796 del 04/03/2011 n.m.). 1.5.3. Per autorevole dottrina e costante giurisprudenza di legittimità dunque, ai fini previsti in detta norma, per trasformazione urbanistica od edilizia si deve intendere il conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, in modo da creare "una nuova maglia di tessuto urbano". L'indagine richiesta va riconnessa alla funzione intrinseca della lottizzazione, la quale assolve al compito di dare attuazione allo strumento generale di pianificazione urbanistica, ove questo esista, o di formulare comunque un piano particolareggiato di urbanizzazione. Tanto non risulta nel caso di specie in cui, invece, è attestata la realizzazione di intervento edilizio (non è dato comprendere con certezza dalle due sentenze di merito se unico o plurimo) corrispondente alla descrizione di cui agli artt. 31, primo comma T.U. Edilizia, secondo cui «Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile», e 32 stesso testo, che esprime il catalogo delle variazioni da intendersi essenziali rispetto al progetto approvato (Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2021, n. 37946 ha 6 affermato che le variazioni essenziali dal permesso di costruire sono quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dal d.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, le quali sono perciò soggette al rilascio di un permesso a costruire nuovo e autonomo rispetto a quello originario in osservanza delle disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante). 1.5.4. Si deve perciò concludere che, nel caso di specie, non sussiste alcuna urbanizzazione del territorio e neppure una formazione di lotti a scopo edificatorio. 1.6. Resta da verificare se la contestazione della lettera c dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 sia stata giustificata dalla circostanza della realizzazione dell'intervento «nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso». 1.6.1. La lett c dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 fissa, infatti, la pena edittale più severa per gli interventi edilizi eseguiti in variazione essenziale o in assenza del permesso di costruire, come sopra ritenuti, realizzati nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico ed ambientale, ossia i vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004. Nessuno dei predetti vincoli è attestato esistente nella zona teatro degli interventi qui contestati, sicchè neppure sotto tale profilo può ritenersi integrata la fattispecie in diritto contestata nel capo 1 di imputazione come ritenuta dal Tribunale e/o dalla Corte di appello. Altra è, ovviamente, ma lo si dirà in seguito, la questione inerente al dovere dei soggetti coinvolti in tutto l'iter autorizzatorio -committente-proprietario; progettista-professionista; esecutore dei lavori-imprenditore- di avanzare una domanda qualificata -e procurarsi un titolo in ciò rispettoso dell'intero portato della legge urbanistica- accompagnata cioè da tutti gli elementi per un giudizio di compatibilità con gli strumenti urbanistici e con le altre prescrizioni risultanti da normative specifiche, ivi compresi eventuali vincoli idrogeologici, di carattere sismico, di inedificabilità lungo le coste, in parchi nazionali e regionali, riserve naturali, zone umide, ecc.. (già nella vigenza dell'art. 20 della I. n. 47/1985, il cui schema è stato riprodotto nell'attualmente vigente art. 44 d.P.R. 380/2001, era stato ritenuto non configurabile il reato di cui alla lett c dell'art. 20 , ma quello di cui alla lett b dello stesso articolo, nel caso di costruzione in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, a quello sismico sotto il profilo che qui interessa assimilabile, poiché tale ultimo vincolo non è espressamente menzionato nella norma e non rientra in quello «ambientale», essendo quest'ultimo tenuto distinto da quello in 7 esame nel successivo art. 33 della stessa legge (Sez 3, n. 1590 del 22/02/1993, n.m.). 1.7. Il fatto dedotto in imputazione rientra, dunque, pacificamente, nell'alveo della lettera b dell'art. 44 d.P.R. 380/2001, trattandosi di opere realizzate in palese difformità rispetto al titolo ottenuto, peraltro risalente al lontano 2007, laddove la loro esecuzione è stata attestata essere in corso al 23 novembre 2018. 2. Ciò premesso si osserva, ancora, che al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, è necessaria una valutazione globale delle stesse. I singoli interventi non possono cioè essere presi in considerazione in modo "atomistico" e frazionato, ma devono essere valutati nel loro quadro di insieme, evidenziando il nesso funzionale che li accomuna e l'effettiva portata dell'operazione. Già Sez. 3, Sentenza n. 15442 del 26/11/2014 Ud. (dep. 15/04/2015 ) Rv. 263339 - 01 aveva affermato che «La valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con la conseguenza che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte». Il principio è stato affermato proprio in relazione alle conseguenze sulla prescrizione del reato e poi reiteratamente confermato da questa Corte, sicchè deve ribadirsi che la valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti (peraltro nel caso che ne occupa non v'è chiarezza in ordine alla consistenza delle diverse opere contestate alle lettere a, b, e c, del capo 1, non risultando né dalla sentenza del Tribunale né da quella della Corte di appello se trattasi di manufatti distinti, o partizioni distinte dello stesso manufatto). In virtù del concetto unitario di costruzione, comunque, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con l'effetto che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte (tra le molte, Sez. 3, n. 30147 del 19/4/2017, Tomasulo, Rv. 270256; Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014, Prevosto, Rv. 263339. Successivamente, tra le non massinnate, Sez. 3, n. 6327 del 16/12/2020, Albino;
Sez. 3, n. 10083 del 21/11/2019, Galiazzo). Ne consegue che ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato, 8 l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, in ogni loro parte (tra le molte, Sez. 3, n. 46215 del 3/7/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424), ovvero col sequestro delle opere. 2.2. Nella specie l'intervento, nella sua unitarietà, è stato interrotto col sequestro disposto il 19 novembre 2019, eseguito il successivo 22 novembre 2019. Pertanto da tale data deve computarsi il termine prescrizionale, consumato al 22 novembre 2024 (non essendovi state interruzioni a tal fine rilevanti). Ne consegue che il capo 1 va dichiarato prescritto nella sua integralità, anche con riferimento alla lett b, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza della Corte di appello impugnata, che va, in parte qua, annullata, senza rinvio. IAAA 3. I motivi di argomentato. ckku vanno dunque, entrambi, accolti nei limiti di quanto appena 4. Non impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina con riferimento ai restanti capi di imputazione, 2, ai sensi degli artt. 110 cod pen e 64 e 71 d.P.R. 380/2001, e 3, ai sensi degli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, la condanna è divenuta, sul punto, definitiva. Si impone, pertanto, il rinvio alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena per i residui reati .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1 lettera b) dell'imputazione perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena per i residui reati. Visto l'art. 624 cod proc pen dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i residui reati. Così deciso in Roma il 12/12/2024 La Cons. est
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha invocato l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13559 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 12/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 1 luglio 2024, impugnata, la Corte di appello di Messina -in parziale riforma della sentenza dell'8 marzo 2023 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati ascritti, di cui agli artt. 110 cod pen, 44, comma 1, lett c, d.P.R. 380/2001 (capo 1), 110 cod pen, 64 e 71 d.P.R. 380/2001 (capo 2), 110 cod pen, 93, 94 e 05 d.P.R. 380/2001 (capo 3), accertati il 23 novembre 2018, aveva condannato CO ZA e PO TO alla pena di mesi sei di arresto ed euro 20.000 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo, altresì, al passaggio in giudicato della sentenza la confisca e demolizione dell'immobile - ha dichiarato i reati contestati estinti per prescrizione, limitatamente ai manufatti descritti alle lettere a) e c) del capo 1, revocando, per l'effetto, l'ordine di confisca e demolizione relativamente agli stessi specifici immobili;
ha rideterminato la pena inflitta agli imputati, per la residua ipotesi in contestazione, in mesi quattro di arresto ed euro 18.000 di ammenda cadauno, condizionalmente sospesa per entrambi;
ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata. 2. CO e PO hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denunciano, ex art. 606, comma 1, lett b, cod proc pen, violazione dell'art. 44, comma 1 lett c, d.P.R. 381/2001. L'immobile di proprietà dei due imputati non ricade in zona sottoposta a vincolo storico, artistico, archeologico, né la costruzione dello stesso ha comportato lottizzazione abusiva. Errata dunque sarebbe la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 1 ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett c, potendosi al più configurare violazioni di cui all'art. 44, comma 1, lett a o b. 2.2. Col secondo motivo censurano, ex art. 606, comma 1, lett b, cod proc pen, in relazione all'art. 44 d.P.R. 380/2001, l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, nel non dichiarare la prescrizione in relazione alle opere di cui alla lettera b del capo 1 di imputazione, invece asseritamente intervenuta già prima della lettura del dispositivo di primo grado. Avrebbe errato la Corte di appello di Messina nel ritenere che i relativi lavori, non ancora ultimati, erano stati sospesi solo a seguito del controllo di polizia avvenuto nel novembre del 2018; ritiene, invece, la difesa che l'interruzione degli stessi debba farsi risalire, secondo le risultanze in atti, al 2011, con cessazione della 2 permanenza del reato a quella data e, dunque, termine prescrizionale ormai perento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre innanzi tutto, dire della qualificazione giuridica delle condotte dedotte nel capo 1 di imputazione. 1.1. La rubrica del capo 1 indica, in diritto, l'art. 44, comma 1, lett c, d.P.R. 380/2001. Specifica, in fatto, che gli interventi edilizi sono stati effettuati in "zona agricola e sottoposta a vincolo sismico", quindi ne descrive la consistenza in "specificatamente: a) un piano seminterrato, composto da un vano cucina, un bagno, una stanzetta e corridoio, avente altezza interna di circa mt 2,45 e una superficie in pianta di circa mt 9,30 x 7,30 per un totale di 67,89 mq;
b) un piano terra, composto da un vano cucina-soggiorno, due bagni, tre camere, un ripostiglio e un corridoio avente copertura a tetto a due falde la cui altezza alla gronda è di circa mt 9,35 x 2,80 mentre al colmo di circa mt 3,84 ed una superficie in pianta circa mt 9,35 x mt 11,40 per un totale di mq 106,60; c) un fabbricato delle dimensioni di mt 3,85 x mt 3,95 per un totale di mq 15,20 costruito in struttura di muratura e copertura in ondulina, composto all'interno da due vani destinati a deposito", il tutto come accertato in data 23 novembre 2018. 1.2. Rileva il Collegio che, a fronte di una siffatta rubrica in diritto, lettera c dell'art. 44, comma 1, d.P.R. 380/2001 -che, come noto, sanziona con maggior rigore rispetto alle precedenti ipotesi di cui alle lettere a) e b) gli interventi consistenti in «lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30» e, con la stessa pena, gli interventi edilizi realizzati «nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso»- da un lato manca il rinvio all'art. 30 T.0 Edilizia, dall'altro l'unico 'vincolo' indicato è quello 'sismico'. 1.3. La sentenza impugnata, del pari, che integralmente dichiara di richiamare quella del Tribunale (cfr. pag 4), attesta l'insistenza degli interventi tutti «in zona "E" a destinazione agricola», indica le difformità rilevate rispetto ai titoli rilasciati (relativamente alla destinazione d'uso di parte dei manufatti, e alla consistenza degli stessi), introduce ex novo il tema della lottizzazione abusiva, affermando «In altri termini la condotta contestata ha determinato la lottizzazione di un terreno che non era a ciò destinato (essendo a vocazione agricola e non edilizia) ed in 3 difformità con quanto era stato, invece, autorizzato in atti, con ciò integrando la fattispecie contestata di cui alla lett c dell'art. 44 d.P.R. 380/2001». Nulla dice a proposito di regime vincolistico (pur contestata, come anticipato, l'esistenza di quello 'sismico'). Il reato contestato appare, dunque, essere stato ritenuto nella specie della sola lottizzazione abusiva, benché, come già dedotto, non vi sia nessun riferimento in diritto o in fatto, nel capo di imputazione, ad interventi qualificabili in tal senso, da escludersi, anche, in considerazione della puntuale descrizione (sin dal decreto di sequestro) delle opere dedotte in imputazione in quanto relative alla realizzazione di due manufatti, il primo costituito da piano seminterrato -lett a del capo 1- e piano terra -lett b del medesimo capo 1-, il secondo costituito da un fabbricato adibito a deposito, predicati «in assenza del permesso di costruire ed in difformità alla Concessione Edilizia nr. 21/2002 e dell'Autorizzazione Edilizia nr. 64/2007». Si osserva che i predetti titoli (n 21/2007 e n.64/2007) prevedevano, il primo, la realizzazione di un manufatto edilizio da destinare, al piano terra, a deposito attrezzi agricoli delle dimensioni di mt 3,70 x 4,00, e, al piano interrato, a deposito macchine agricole delle dimensioni di mt 9,30 x 3,70, con annessa cisterna (il secondo differiva dal primo solo per l'eliminazione della previsione della cisterna): e .che ciò che veniva constatato nel corso del sopralluogo del 20 novembre 2018 attesta, evidentemente, a quella data, la realizzazione -in corso- degli interventi descritti in imputazione, difformi rispetto a quanto autorizzato, per consistenza - in termini di metratura- e destinazione d'uso -del piano terra, adibito, chiaramente, a civile abitazione-. 1.4. Si impone dunque la necessità di correttamente qualificare, in diritto, la condotta dedotta in imputazione sotto la rubrica giuridica dell'art. 44 comma 1 lett c del d.P.R. 380/2001. 1.5. Il reato di lottizzazione abusiva richiede, nella sua duplice accezione, o un'attività materiale, «quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione», o un'attività giuridica «quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo 4 edificatorio», così essendosi equiparata alla lottizzazione giuridica cd. materiale, operata attraverso l'inizio (rectius la realizzazione di qualsiasi attività, intervento, costruzione che realizzi uno stravolgimento del territorio) di opere di trasformazione urbanistico edilizia, la diversa ipotesi della cd. lottizzazione giuridica o cartolare, consistente nella predisposizione di detta trasformazione mediante frazionamento e vendita del terreno in lotti allorchè l'operazione giuridica di frazionamento e vendita denunci in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Attività che, allorquando poste in essere congiuntamente, in un intersecarsi di atti materiali e giuridici, convergono nella realizzazione della cd. lottizzazione mista, in quanto comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata, oppure in violazione di prescrizioni fissate con legge, ovvero imposta dagli strumenti di pianificazione esistenti. Il reato di lottizzazione, dunque, può configurarsi in presenza di un intervento non autorizzato sul territorio, tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione, ma anche quando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi. In quest'ultima ipotesi, ponendosi in essere un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell'uso del territorio stesso delineata nello strumento urbanistico generale, inconferente risulta ogni riferimento all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente. 1.5.1. Delineato questo perimetro della fattispecie in discussione, occorre verificare se l'attività concretamente posta in essere nel caso che ne occupa costituisca lottizzazione abusiva, penalmente sanzionata dalla lett c dell'art. 44 del T.U. n. 380/2001 o mera edificazione illecita, punibile ai sensi della lett b dello stesso art. 44. Il parametro è quello di cui all'art. 30, comma 1, T.U. 380/2001, che rassegna il concetto di «opere o atti giuridici che comportino trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni», laddove la nozione di trasformazione dei terreni va interpretata nel senso di conferimento ad una porzione di territorio comunale di un diverso assetto rispetto a quello pianificato. 5 1.5.2. La condotta illecita integrante lottizzazione abusiva cd materiale, la cui descrizione è contenuta nella prima parte dell'art. 30 d.P.R. 380/2001, può essere integrata da qualsiasi 'lavoro', opera edilizia o opera di urbanizzazione idonea a conferire alla zona una articolazione apprezzabile in termini di trasformazione urbanistica, predisponendo i terreni ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati. È stata, ad esempio, ritenuta in relazione a realizzazione di strade, costruzione di manufatti, suddivisione materiale in lotti suscettibili di sfruttamento edilizio;
in relazione a realizzazione di insediamento di carattere residenziale o produttivo mediante la costruzione di uno o più fabbricati che esigano, per il loro armonico raccordo con l'aggregato abitativo preesistente, la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione prima e secondaria. Se la fattispecie lottizzatoria esula dalle zone completamente urbanizzate, può sussistere oltre che in quelle assolutamente inedificate, ma anche in zone intermedie, in relazione alle quali l'esclusione della lottizzazione presume la superfluità di un piano attuativo (con valutazione della congruità del grado di urbanizzazione che attiene alla adeguatezza, o meno, delle opere urbanizzative ai bisogni collettivi (così sin da Sez 3, n. 38795 del 24/09/2015 n.m. e n. 8796 del 04/03/2011 n.m.). 1.5.3. Per autorevole dottrina e costante giurisprudenza di legittimità dunque, ai fini previsti in detta norma, per trasformazione urbanistica od edilizia si deve intendere il conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, in modo da creare "una nuova maglia di tessuto urbano". L'indagine richiesta va riconnessa alla funzione intrinseca della lottizzazione, la quale assolve al compito di dare attuazione allo strumento generale di pianificazione urbanistica, ove questo esista, o di formulare comunque un piano particolareggiato di urbanizzazione. Tanto non risulta nel caso di specie in cui, invece, è attestata la realizzazione di intervento edilizio (non è dato comprendere con certezza dalle due sentenze di merito se unico o plurimo) corrispondente alla descrizione di cui agli artt. 31, primo comma T.U. Edilizia, secondo cui «Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile», e 32 stesso testo, che esprime il catalogo delle variazioni da intendersi essenziali rispetto al progetto approvato (Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2021, n. 37946 ha 6 affermato che le variazioni essenziali dal permesso di costruire sono quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dal d.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, le quali sono perciò soggette al rilascio di un permesso a costruire nuovo e autonomo rispetto a quello originario in osservanza delle disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante). 1.5.4. Si deve perciò concludere che, nel caso di specie, non sussiste alcuna urbanizzazione del territorio e neppure una formazione di lotti a scopo edificatorio. 1.6. Resta da verificare se la contestazione della lettera c dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 sia stata giustificata dalla circostanza della realizzazione dell'intervento «nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso». 1.6.1. La lett c dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 fissa, infatti, la pena edittale più severa per gli interventi edilizi eseguiti in variazione essenziale o in assenza del permesso di costruire, come sopra ritenuti, realizzati nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico ed ambientale, ossia i vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004. Nessuno dei predetti vincoli è attestato esistente nella zona teatro degli interventi qui contestati, sicchè neppure sotto tale profilo può ritenersi integrata la fattispecie in diritto contestata nel capo 1 di imputazione come ritenuta dal Tribunale e/o dalla Corte di appello. Altra è, ovviamente, ma lo si dirà in seguito, la questione inerente al dovere dei soggetti coinvolti in tutto l'iter autorizzatorio -committente-proprietario; progettista-professionista; esecutore dei lavori-imprenditore- di avanzare una domanda qualificata -e procurarsi un titolo in ciò rispettoso dell'intero portato della legge urbanistica- accompagnata cioè da tutti gli elementi per un giudizio di compatibilità con gli strumenti urbanistici e con le altre prescrizioni risultanti da normative specifiche, ivi compresi eventuali vincoli idrogeologici, di carattere sismico, di inedificabilità lungo le coste, in parchi nazionali e regionali, riserve naturali, zone umide, ecc.. (già nella vigenza dell'art. 20 della I. n. 47/1985, il cui schema è stato riprodotto nell'attualmente vigente art. 44 d.P.R. 380/2001, era stato ritenuto non configurabile il reato di cui alla lett c dell'art. 20 , ma quello di cui alla lett b dello stesso articolo, nel caso di costruzione in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, a quello sismico sotto il profilo che qui interessa assimilabile, poiché tale ultimo vincolo non è espressamente menzionato nella norma e non rientra in quello «ambientale», essendo quest'ultimo tenuto distinto da quello in 7 esame nel successivo art. 33 della stessa legge (Sez 3, n. 1590 del 22/02/1993, n.m.). 1.7. Il fatto dedotto in imputazione rientra, dunque, pacificamente, nell'alveo della lettera b dell'art. 44 d.P.R. 380/2001, trattandosi di opere realizzate in palese difformità rispetto al titolo ottenuto, peraltro risalente al lontano 2007, laddove la loro esecuzione è stata attestata essere in corso al 23 novembre 2018. 2. Ciò premesso si osserva, ancora, che al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, è necessaria una valutazione globale delle stesse. I singoli interventi non possono cioè essere presi in considerazione in modo "atomistico" e frazionato, ma devono essere valutati nel loro quadro di insieme, evidenziando il nesso funzionale che li accomuna e l'effettiva portata dell'operazione. Già Sez. 3, Sentenza n. 15442 del 26/11/2014 Ud. (dep. 15/04/2015 ) Rv. 263339 - 01 aveva affermato che «La valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con la conseguenza che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte». Il principio è stato affermato proprio in relazione alle conseguenze sulla prescrizione del reato e poi reiteratamente confermato da questa Corte, sicchè deve ribadirsi che la valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti (peraltro nel caso che ne occupa non v'è chiarezza in ordine alla consistenza delle diverse opere contestate alle lettere a, b, e c, del capo 1, non risultando né dalla sentenza del Tribunale né da quella della Corte di appello se trattasi di manufatti distinti, o partizioni distinte dello stesso manufatto). In virtù del concetto unitario di costruzione, comunque, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con l'effetto che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte (tra le molte, Sez. 3, n. 30147 del 19/4/2017, Tomasulo, Rv. 270256; Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014, Prevosto, Rv. 263339. Successivamente, tra le non massinnate, Sez. 3, n. 6327 del 16/12/2020, Albino;
Sez. 3, n. 10083 del 21/11/2019, Galiazzo). Ne consegue che ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato, 8 l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, in ogni loro parte (tra le molte, Sez. 3, n. 46215 del 3/7/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424), ovvero col sequestro delle opere. 2.2. Nella specie l'intervento, nella sua unitarietà, è stato interrotto col sequestro disposto il 19 novembre 2019, eseguito il successivo 22 novembre 2019. Pertanto da tale data deve computarsi il termine prescrizionale, consumato al 22 novembre 2024 (non essendovi state interruzioni a tal fine rilevanti). Ne consegue che il capo 1 va dichiarato prescritto nella sua integralità, anche con riferimento alla lett b, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza della Corte di appello impugnata, che va, in parte qua, annullata, senza rinvio. IAAA 3. I motivi di argomentato. ckku vanno dunque, entrambi, accolti nei limiti di quanto appena 4. Non impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina con riferimento ai restanti capi di imputazione, 2, ai sensi degli artt. 110 cod pen e 64 e 71 d.P.R. 380/2001, e 3, ai sensi degli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, la condanna è divenuta, sul punto, definitiva. Si impone, pertanto, il rinvio alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena per i residui reati .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1 lettera b) dell'imputazione perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena per i residui reati. Visto l'art. 624 cod proc pen dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i residui reati. Così deciso in Roma il 12/12/2024 La Cons. est