Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01669/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2021, proposto dall’Associazione "Amici della Musica n.A. Manfroce", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
A.M.A. Calabria - Associazione Manifestazioni Artistiche Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto dirigenziale del Dipartimento della Regione Calabria Istruzione e Cultura Settore 04 – Musei, Biblioteche, e Associazioni –Cultura e Minoranza Linguistiche - n. 9398, emesso in data 20 settembre 2021, nella sola parte in cui, con richiamo all’ “Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la ‘distribuzione teatrale’ anno 2020”, ha inserito l’Associazione ricorrente nell’Allegato 2 (“Elenco provvisorio non ammissibili”);
- nonché della nota prot. n. 434726 dell’11.10.2021, a firma del Responsabile del Procedimento, in risposta all’ istanza di riesame proposta (come previsto nel citato decreto), ha comunicato il “motivo della esclusione”, consistente “nella mancata evidenza della quota di cofinanziamento” e nella mancanza dei “documenti probatori della capacità finanziaria”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ivi compresa la ulteriore nota del RUP prot. 453653 del 20.10.2021 ed il decreto di approvazione della graduatoria definitiva con conferma della esclusione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Vista l’ordinanza cautelare n. 704 del 26.11.2021 con la quale è stata respinta l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
Vista l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 451 del 31.1.2022 con la quale è stato respinto l’appello cautelare;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata il 30.7.2025 da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa LE RH, preso atto del deposito da parte delle parti costituite di istanza di passaggio in decisione senza discussione, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente, in data 30.7.2025 ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio in ragione del trascorso del tempo;
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso (ex plurimis, Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le superiori ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio vadano compensate tra le parti costituite in ragione della decisione di rito. Nessuna statuizione è dovuta sulle spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per l’Associazione non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
AN IN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
LE RH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RH | AN IN |
IL SEGRETARIO