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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/10/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E N S O R E
Parte F R A N C E M A R I A P I R U Z Z A G I U D I C E
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rappresentati e difesi dagli avvocati MANNINO Parte_2 Parte_3
IO e NA CA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale non sono nati figli;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_2 Parte_3 contratto matrimonio in Salemi (TP) il 07.12. 2013 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Salemi al n. 36, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Salemi (TP);
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 16.10.2025
I L P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L E
A l f o n s o M a l a t o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E N S O R E
Parte F R A N C E M A R I A P I R U Z Z A G I U D I C E
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rappresentati e difesi dagli avvocati MANNINO Parte_2 Parte_3
IO e NA CA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale non sono nati figli;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_2 Parte_3 contratto matrimonio in Salemi (TP) il 07.12. 2013 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Salemi al n. 36, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Salemi (TP);
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 16.10.2025
I L P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L E
A l f o n s o M a l a t o