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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4920 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 25517/21 del Ruolo
Generale, ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento, vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura, in atti dagli Avv.ti Ottavio Pannone, Marco Pannone e Matilde
Pannone presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via
Tescione n.14 ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
della Giunta Regionale On. legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Maria Filomena
Luongo dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Lucia 81 CONVENUTA
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa che si intendono
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 1 di 28 integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 26/10/2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910
prot. n. 12820/204/Reg. Ing. emessa dal Direttore Generale della Direzione
Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale
della Campania in data 7.10.2021, notificata in data 12.10.2021, con cui veniva ingiunto all'istante il pagamento della somma € 28.072,44, erogatagli, ai sensi dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, e L. Regionale n.
25/03, per il servizio prestato, in qualità di comandato presso il
[...]
, per il periodo dal 2009 al 2019. Controparte_3
In particolare, l'ingiunzione opposta evidenzia:
a) che, a seguito del giudizio di legittimità cost.le promosso dalla Corte dei
Conti, Sezione Regionale di Controllo per la la Corte CP_1
Costituzionale, con sentenza n. 146/2019 (pubblicata in G.U. 26.6.2019), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della L. Reg. n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, L. Regionale n. 25/03,
nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della L. Reg. n.
10 del 2001;
b) che l'annullamento del titolo che legittimava la corresponsione dei suddetti trattamenti economici ha determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente, per cui è necessario disporre la ripetizione del credito nei confronti dell'ingiunto;
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 2 di 28 c) che il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate;
d) che l'azione di recupero è in esecuzione delle decisioni della Corte dei
Conti- Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 del CP_1
30.7.2019 e n.217 del 27.12.2019;
e) che con lettera prot. // del //, notificata all'ingiunto in pari data, lo stesso è
stato invitato vanamente a restituire l'indebito;
f) che il complessivo importo di € 28.072,44, è dovuto:
• per il debito principale: € 28.069,94 (con una riduzione percentuale del
48,64% sul lordo);
• per interessi: € 2,50.
A fondamento dell'opposizione il sig. eccepisce l'infondatezza della Pt_1
pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del R.D. 14.04.1910 n.
639 come modificato dal d.lgs. n. 150/2011, oltre all'assenza dei presupposti di legge e l'inesistenza del credito;
2. il presunto credito azionato è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, necessari per l'emanazione di una ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910. Più precisamente, l'opponente ha sostenuto che il Consiglio
Regionale si sarebbe attivato in esecuzione delle decisioni della Corte dei
Conti – Sezione controllo della n. 172 del 30 luglio Controparte_1
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 3 di 28 confronti dell'istante, in quanto si tratterebbe di decisioni rese in tema di giudizio di parificazione sui rendiconti 2015 e 2016 della CP_1
e non di sentenze di condanna pronunziate dalla Corte dei Conti
[...]
in sede giurisdizionale per responsabilità erariale. Ha pertanto sostenuto che l'Amministrazione regionale non sarebbe chiamata ad operare alcuna esecuzione di provvedimento giurisdizionale nei confronti del ricorrente;
3. l'inefficacia della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 2 e
4 della legge della 3 settembre 2002, n. 20 e dell'art. Controparte_1
1, c.1, della legge della 12 dicembre 2003, n. 25, e, Controparte_1
pertanto, l'intangibilità di rapporti esauriti;
4. l'illegittimità dell'azione di recupero a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
5. l'intervenuta prescrizione quinquennale, non sussistendo un credito da indebito oggettivo essendo le somme state erogate dall'Amministrazione
in applicazione di legge dichiarata poi incostituzionale. In subordine, eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale.
La si costituiva impugnando l'avversa opposizione Controparte_1
e chiedendone il rigetto per tutte le motivazioni di cui alle difese in atti.
Non si costituiva il . Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_3
ritualmente citato e non costituito.
[...]
In via preliminare appare, inoltre, opportuno riportare le due norme in base a cui il ha percepito il trattamento accessorio, ora chiesto in restituzione Pt_1
dalla regione ed illustrare i motivi per cui sono state dichiarate CP_1
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 4 di 28 incostituzionali. L'art. 2, della legge regionale della n. 20 del CP_1
03.09.2002, ha modificato il comma 2 dell'art. 58 della legge regionale della n. 10 dell'11.08.2001, sostituendolo con la seguente disposizione: CP_1
“È istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio
presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ivi
compreso l'autoparco, così come regolamentato con delibera dell'Ufficio di
Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità: a) risorse per il
trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e
modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti
Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio
regionale; b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per
l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a”.
L'art. 1, comma 1, della legge regionale della n. 25 del 12/12/2003 CP_1
ha aggiunto un quarto comma all'art. 2 della legge regionale della CP_1
n. 20 del 2002, introducendo la seguente disposizione: “È istituito un
ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di
cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.15, articolo 2, al fine di assegnare
risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività
anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del
titolo V della Costituzione - parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative”.
La questione di legittimità costituzionale delle suddette norme è stata sollevata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti generali CP_1
della per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. Controparte_1
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 5 di 28 Con sentenza n. 146 del 19/06/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della 3 Controparte_1
settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16
maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di
personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge
della 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza Controparte_1
regionale anno 2001), e dell'art. 1, comma 1, della legge della CP_1
12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge
[...]
regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale),
nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg.
n. 10 del 2001” (in realtà, come in precedenza rilevato, il comma 4 CP_1
è stato aggiunto all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 2002).
Di seguito si riportano alcuni passaggi della sentenza della Corte
Costituzionale, utili a comprendere la natura dei trattamenti erogati e le ragioni per le quali le norme sono state dichiarate non conformi alla
Costituzione. “Le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono
nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei
dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale
comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello
stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio,
in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso.
Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del
rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di
controllo per la aveva, non a caso, già segnalato che si tratta di CP_1
indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 6 di 28 previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva
nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e
l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei
dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento
delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3
e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio
perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i
criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. […] Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un
nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre
a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di
comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva
assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (ex multis: sentenze n. 175 e n. 72 del 2017;
n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014), deve
ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei
dipendenti pubblici e quindi anche regionali, «retta dalle disposizioni del
codice civile e dalla contrattazione collettiva» nazionale, cui la legge dello
Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo rimarcare che lo
spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40,
comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 7 di 28 di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato
alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato
dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che
svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli
della contrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore
del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal
Ministero e diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede
decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018).
L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione
della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale
inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale
che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce
di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante
aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del
2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non
divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare
per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente
sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in
violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che
connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento
civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte”.
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 8 di 28 A seguito della pronunzia di incostituzionalità, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la non ha parificato, limitatamente al CP_1
solo rendiconto 2016, le poste passive inerenti ai trasferimenti al Consiglio
regionale in relazione alle somme previste dalle previsioni normative dichiarate incostituzionali. La ha quindi intrapreso le azioni di CP_1
recupero degli emolumenti versati.
*****
§ 3. Prima di esaminare i motivi di opposizione, va rilevato che, per effetto della pronuncia di incostituzionalità, sono venute meno le norme giuridiche che legittimavano la corresponsione degli emolumenti economici accessori in favore dei comandati presso il Consiglio Regionale. Di conseguenza, poiché,
ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge 03.11.1953, n. 87, le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno ordinariamente effetto retroattivo (cfr. Cass., sez. III, n. 15200 del 19/07/2005), la perdita di efficacia delle norme regionali di cui si discute ha fatto sorgere il diritto dell'Amministrazione alla restituzione dell'indebito. E ciò perché, in assenza della norma che prevede la corresponsione degli emolumenti accessori in favore dei comandati, il mero fatto del “comando” e lo svolgimento di attività allo stesso correlate non sono idonei a far sorgere l'obbligazione di pagamento. Come osservato dalla Corte di Cassazione, “l'azione di
ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione
adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la
giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento,
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 9 di 28 rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi,
ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale
della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito,
così che il diritto alla restituzione dell'indebito che sorge in conseguenza
della pronuncia di incostituzionalità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale” (cfr. Cass. n. 3314 del 11/02/2020).
Parte attrice lamenta, inoltre, l'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art. 2
del regio decreto n. 639/1910, in difetto di un titolo definitivo, che abbia accertato il diritto dell'ente pubblico a percepire le somme ingiunte e l'obbligo dei lavoratori a corrisponderle.
La doglianza è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che
“l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito
del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento
d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo
alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto
privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio” (Cass., sez.
lav., 27/12/2019, n. 34552).
Infatti, il provvedimento in esame si fonda sul potere di auto-accertamento della P.A., “con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso
l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza,
la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 10 di 28 da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali
l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando
affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (cfr. Cass., sez. un., 25/05/2009, n. 11992). La
certezza del credito ingiunto è dunque una certezza relativa, nel senso che
non è necessario che esso sia già stato accertato in via giudiziale, ma è
sufficiente che alla base del suo sorgere e della sua quantificazione vi siano
fatti, atti e parametri obiettivi, ossia non suscettibili di accertamento
discrezionale da parte della P.A.. Presupposti questi esistenti nel caso di
specie, atteso che il credito vantato dalla è parametrato in base a CP_1
quanto in precedenza versato all'attrice.
Peraltro, l'eventuale irritualità del ricorso al predetto procedimento non può
costituire motivo ostativo ad una pronuncia nel merito che investa l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione mediante l'ingiunzione, tanto che è inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa. Sul
punto si richiama il consolidato principio di diritto secondo cui
“l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto
soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio
sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla
disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge
comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento
sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con
conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 11 di 28 limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione
oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (cfr. Cass. 08/02/2023, n. 3843).
L'eccepita genericità dell'ingiunzione, che non indica con esattezza il periodo di comando del e non spiega come si è giunti al calcolo degli importi Pt_1
chiesti in restituzione, risulta superata dalle precisazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta. In tale atto difensivo, la Regione ha precisato che l'attrice è stata comandata presso il Consiglio regionale è stato comandato presso il Consiglio regionale da aprile 2014 a marzo 2019 e ha richiamato il prospetto in atti (doc. 5), da cui si evincono le somme versate a lordo e a netto, specificando che l'importo complessivo erogato al era Pt_1
pari a € 57.709,58, al lordo delle ritenute fiscali e contributive, e che l'importo ingiunto era pari a € 28.072,44, in quanto sul lordo era stata applicata una riduzione pari al 48,64%. Tali allegazioni non sono state specificamente contestate dal sicché in base all'art. 115 c.p.c., quanto Pt_1
allegato dalla convenuta può essere posto a base della decisione anche in difetto di riscontro probatorio.
Infine, sempre in replica ai motivi formali sollevati dall'attrice, va rilevato che l'ingiunzione è sottoscritta dal soggetto che l'ha emessa (dott.ssa
[...]
), che, in qualità di dirigente del Consiglio regionale, aveva il potere Per_1
di adottarla (cfr. art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001).
Innanzi si è già richiamato un precedente della Corte di Cassazione, che evidenzia come il termine di prescrizione della azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è quello decennale ex art. 2946 cod. civ. Qui occorre ribadire che non è applicabile il termine quinquennale, atteso che la domanda di ripetizione dell'indebito non rientra tra le fattispecie previste dall'art. 2948
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 12 di 28 cod. civ., né è caratterizzata dalla periodicità, nemmeno quando abbia ad oggetto la restituzione di importi corrisposti periodicamente. Come
evidenziato dai giudice di legittimità, l'azione ex art. 2033 cod. civ., anche nel caso in cui abbia ad oggetto la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, «è soggetta comunque alla ordinaria
prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi
risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa
e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per
i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali
prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni
patrimoniali» (cfr. Cass., sez. lav., n. 28436 del 05/11/2019).
In altri termini, la norma invocata dall'attore si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Tale caratteristica non è presente nell'azione di ripetizione dell'indebito, in quanto l'obbligo restitutorio sorge al momento di ogni singolo pagamento privo di titolo e non
è geneticamente connotato dal requisito della periodicità.
Quanto precede vale pure per l'azione ex art. 2041 cod. civ. (richiamata dalla nelle sue difese), che rientra nella previsione dell'art. 2946 cod. civ.. CP_1
Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta dalla CP_1
(prospetto emolumenti), si evince che il trattamento accessorio di cui si discute è stato erogato in favore dell'attrice a partire dall'aprile 2014, con la conseguenza che, al momento di notificazione dell'ingiunzione (in data
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 13 di 28 12.10.2021), non si era ancora verificata la prescrizione decennale del credito.
Altro motivo di opposizione fa leva sui cd. “diritti quesiti”. Secondo parte attrice, «se è vero che la dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la “invalidità originaria” della legge, sia essa di natura
sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto
costituzionale, sicché essa elimina la norma con effetto ex tunc, con la
conseguenza che non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza
che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, non è men vero che gli effetti dell'incostituzionalità non si
estendono ai diritti quesiti» (in tal senso richiama le sentenze della Corte di
Cassazione n. 1320/2012 e n. 10598/2010, che però non hanno alcuna attinenza con la tematica degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità
e le sentenze del Consiglio di Stato 4264/2018, 4396/2016, 4494/2011).
In particolare, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, la giurisprudenza sarebbe univoca nel ritenere che sono da considerarsi diritti quesiti tutti quelli “già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore,
quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita” (cfr. Cass., sez. lavoro, n. 6116/1988).
Sulla base di tali considerazioni, la ritiene che l'invocata Pt_2
declaratoria di incostituzionalità incontri nel caso di specie il limite dei c.d.
diritti quesiti ovvero quelli che sono definitivamente entrati a far parte del patrimonio giuridico di un soggetto. Anche tale doglianza non appare condivisibile alla luce dei principi giurisprudenziali più volte affermati dalla
Corte di Cassazione, secondo cui «le pronunce dichiarative di illegittimità
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 14 di 28 costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza
che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la
fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il
principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti
ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato
il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il
consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni
processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (cfr. Cass., sez.
lav., 07/07/2020, n. 14085; nello stesso senso Cass., sez. III, 06/05/2010 n.
10958, secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di
legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto
retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il
relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito,
legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai quali si sia
formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”; in senso conforme vedi, altresì, Cons.
Stato 20/10/2016, n. 4396 e 12/07/2018, n. 4264 citate proprio dall'attore).
In relazione alla presente fattispecie, non è mai intervenuta una pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto della ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né è maturato il termine decennale di prescrizione, né, infine, si è verificato un altro di quegli eventi che, secondo la giurisprudenza in precedenza citata, rende il rapporto giuridico insensibile agli effetti retroattivi della pronunzia di incostituzionalità. Inoltre, alcun avvallo di legittimità può discendere da atti regolamentari, nelle specie le
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 15 di 28 delibere del Consiglio regionale, ovvero da atti negoziali, quali gli accordi sindacali decentrati, dal momento che essi risultano adottati sul presupposto della vigenza della normazione primaria regionale, dichiarata incostituzionale e, quindi, rimangono travolti, a loro volta, dalla declaratoria di incostituzionalità. Ancora, non è rilevante la giurisprudenza relativa ai contratti collettivi di lavoro e ai c.d. diritti quesiti del singolo lavoratore,
perché essa si basa sul principio, non applicabile al caso della declaratoria di incostituzionalità, secondo cui “non rientra nelle specifiche funzioni
riconosciute dall'ordinamento alle associazioni sindacali, e in particolare
nella funzione di diritti dei quali si sia già perfezionato l'acquisto, anche in forza di un precedente contratto collettivo” (vedi Cass. n. 6116/1988, citata dall'opponente).
Parte attrice assume, altresì, che la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo, si è limitata a non parificare la sola spesa sostenuta per il personale del limitatamente all'esercizio Controparte_3
finanziario 2016 (vedi decisione n. 172/2019, prodotta in atti dalla . CP_1
Ciò determinerebbe l'intangibilità dei rendiconti relativi ai precedenti esercizi finanziari, nei quali parimenti figurava la voce di spesa per il personale dipendente, relativamente alle indennità disciplinate con i fondi di cui alle
L.R. 20/2002 e 25/2003.
L'assunto non è condivisibile per l'evidente ragione che il giudizio di parificazione della sezione regionale di controllo non vale ad integrare una delle fattispecie cui la giurisprudenza sopra richiamata correla il consolidamento dei rapporti c.d. esauriti. Fuorviante appare il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2018 ove non si rinviene
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 16 di 28 l'affermazione del principio invocato da parte attrice;
in particolare non si rinviene l'affermazione secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una disposizione di legge fondante un determinato trattamento retributivo trovi applicazione per il solo esercizio contabile nel cui ambito sarebbe stata sollevata la relativa questione.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui l'applicazione retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2019 comporterebbe “un inaccettabile vulnus al principio costituzionale sancito dall'art. 36 - comma 1
della Carta, a tenore del quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”. Al riguardo è
sufficiente evidenziare che la pretesa restitutoria della non riguarda CP_1
la retribuzione principale del lavoratore, ma un mero trattamento accessorio,
che, come di seguito si evidenzierà, risulta del tutto scollegato dall'esecuzione di una prestazione lavorativa distinta da quella principale.
Inoltre, al di là dei rapporti c.d. esauriti, soltanto la Corte Costituzionale può escludere l'effetto retroattivo di una propria decisione, laddove ciò sia necessario al fine di preservare altri diritti costituzionali, che, in caso di retroattività, potrebbero risultare irreparabilmente sacrificati (cfr. Corte
Costituzionale 11/02/2015, n. 10).
Sempre secondo le difese dell'attrice, l'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si porrebbe in aperta violazione dei principi dell'affidamento e della certezza giuridica. In particolare, riconoscere una sconfinata efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla Consulta nella sentenza n. 146/2019,
sino a travolgere tutti gli emolumenti erogati ai comandati a fronte di
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 17 di 28 prestazioni già rese, significherebbe travolgere non solo l'affidamento nella sicurezza giuridica, ma anche il legittimo affidamento ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci. Risulterebbe, altresì, violato il principio di buona fede dei lavoratori che, muovendo dalla consapevolezza della legittimità del quadro normativo di riferimento, hanno prestato la propria attività lavorativa per realizzare progetti svolti extra-orario di lavoro.
Orbene la questione è stata già diffusamente affrontata da questo Tribunale nell'ambito di analoghi contenziosi avviati innanzi al Giudice di Lavoro,
delle cui statuizioni fornisce ampio resoconto la in Controparte_1
occasione del deposito della comparsa conclusionale.
Dall'esame di tali pronunce emerge un univoco indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere insussistenti, nel caso di specie, le prefigurate violazioni,
valorizzando, a tal fine, i principi affermati di recente dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 8 del 27/01/2023. Nell'esaminare la giurisprudenza della Corte EDU in materia di eventuale contrasto delle azioni di ripetizione di indebiti retributivi o previdenziali, erogati da soggetti pubblici, con l'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i giudici costituzionali hanno evidenziato come la presenza di una situazione di affidamento legittimo (legitimate expectation)
non comporti, per ciò solo, l'intangibilità della prestazione indebita percepita dal lavoratore. Infatti, la posizione di quest'ultimo è lesa soltanto in caso di un intervento sproporzionato nell'ambito della sua sfera giuridica. In merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 18 di 28 indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, la Consulta ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di
apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere
eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda […] In particolare, fra le circostanze che influiscono sul
carattere sproporzionato dell'interferenza si rinvengono le specifiche
modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ad esempio,
nella sentenza l'addebito di interessi legali in capo all'accipiens, CP_4
a dispetto dell'errore compiuto dall'amministrazione, paragrafi 86 e 87; o,
nella sentenza , la rateizzazione non rapportata alle condizioni di Pt_3
vita dell'obbligato, paragrafo 72); più in generale, rilevano l'omessa o
l'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute
dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria (così nelle sentenze
, paragrafi 72 e 73; Romeva, paragrafo 75; Cakarevic, paragrafi da Pt_3
87 a 89, e paragrafi 74 e 75); e, infine, ha una sicura incidenza la Per_2
mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile
l'errore (sentenze , paragrafo 71, e Cakarevic, paragrafo 80). In Pt_3
definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione
dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze
sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione
indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”.
Ad avviso della Corte, “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele
che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto
fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 19 di 28 parametro convenzionale interposto.”. In particolare, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, “si annovera tra le tutele specifiche e
particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ.”. In ogni caso, “al di fuori del raggio
di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive,
previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano,
l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ.”.
Rispetto alla norma da ultimo menzionata, all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a difesa dell'affidamento legittimo (id est buona fede) dell'accipiens e all'idoneità di tale apparato a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che “un primo
fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica
nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già
anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di
comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di
comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in
maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze
concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la
rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio
avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento
legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa
quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in
capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 20 di 28 dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di
rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni
economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a
dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa
si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che
il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di
Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31
dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n.
11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare,
la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto
gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia
temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo,
attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione
pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva
costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità
non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del
debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto
con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Le
conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari
situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un
impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello
stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il
bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la
temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo
nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 21 di 28 del creditore. Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a
diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente
giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe
approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto. In tale prospettiva è doveroso
richiamare alcune pronunce del Consiglio di Stato, le quali richiedono
espressamente «di evitare [...] che le modalità di ripetizione siano tali da
compromettere le esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato,
sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto
sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899)” (l'enfasi è aggiunta dallo scrivente).
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio secondo cui “la clausola
della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento
ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione,
il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto
delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in
presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale
coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a
seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea
o finanche parziale”.
Orbene, ad avviso del Tribunale, la ha salvaguardato il Controparte_1
legittimo affidamento dell'attrice, attraverso la riduzione percentuale del debito, la richiesta del solo capitale e degli interessi dalla messa in mora (e non dal pagamento dell'indebito), la disponibilità a rateizzare l'intero importo dovuto (vedi la già citata comunicazione di recupero). Di conseguenza,
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 22 di 28 l'operato della convenuta risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta
e non residua in favore dell'attore alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito. Va ribadito come l'importo richiesto in restituzione sia il frutto di una riduzione, sul lordo erogato, di una percentuale pari al 48,64% (vedi art. 150, comma 1, della legge n. 34 del
10/05/2020).
Secondo la Consulta, va evitata una modalità della ripetizione (e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. Solamente “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona
fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità.
L'attore non ha né allegato, né provato l'esistenza di particolari condizioni che giustificherebbero un'inesigibilità temporanea o parziale del suo debito restitutorio, di tal ché ella è tenuta a restituire gli emolumenti ricevuti, sia pure tramite rateizzazione.
Neanche conduce a risultati utili a parte attrice, l'art. 2126 cod. civ. a mente del quale “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la
nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 23 di 28 prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
La Consulta nella sentenza n. 8/2023 afferma che “…si annovera tra le tutele
specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una
prestazione di natura retributiva. Il fondamento di tale speciale disciplina si
rinviene, questa volta, nella causa dell'attribuzione, costituita da una attività
lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra
giuridicamente non dovuta. La peculiare protezione di simile causa
attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione
indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia,
qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo, a dispetto
della nullità o dell'annullamento (totale o parziale) del contratto di lavoro e
persino in presenza di una illiceità dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore”.
Invero nella presente controversia, i fatti da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei menzionati presupposti della norma civilistica non sono stati adeguatamente allegati, essendosi parte attrice genericamente limitata ad affermare che le indennità percepite costituirebbero il corrispettivo di attività prestate al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, senza specificare alcunché
al riguardo.
Inoltre, come chiarito dal Giudice delle leggi nella cit. sentenza n.8/2023,
“l'art. 2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese
restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica
amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 24 di 28 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito
retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita
(Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n.
36358). Per converso, la norma non trova applicazione qualora la
prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione
di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione
sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da
comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il
trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”.
Il principio enunciato dalla Consulta - attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale - è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche, tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, la circostanza - dedotta genericamente - che si è trattato di attività di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale comandato presso il , le quali sono state, Controparte_3
negli anni, regolarmente svolte in modalità extraorario, quindi, al di fuori dell'orario normale di ufficio, trattandosi di attività extraistituzionali, non solo non risulta adeguatamente dedotta e provata, ma risulta finanche inidonea ad individuare e a caratterizzare i compiti svolti, in termini
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 25 di 28 radicalmente diverso - quantomeno sul piano qualitativo - rispetto alla mansione stabilmente ed ordinariamente disimpegnata dall'attrice - peraltro neanche allegata. Gli argomenti addotti vanno, pertanto, respinti.
Quanto precede consente di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 cod. civ., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte,
impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A.
In altri termini, a fronte dell'allegazione della secondo cui CP_1
l'erogazione degli emolumenti di cui si discute era disancorata da qualsivoglia prestazione aggiuntiva (cfr. pp. 19- 20 della comparsa di costituzione e risposta), spettava all'attrice indicare con precisione le prestazioni rese in aggiunta a quelle normalmente dovute e provare di averle poste effettivamente in essere per tutto il periodo in cui è stata comandata presso il Consiglio regionale, ma sia l'attività assertiva che quella probatoria sono del tutto mancate.
In definitiva, la ha effettuato una sufficiente valorizzazione Controparte_1
del legittimo affidamento dei percipienti nel senso voluto dalla Corte
Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito, dell'omessa richiesta di interessi e della rateizzazione del recupero), per cui deve affermarsi la legittimità dell'atto emesso a fini di recupero dell'indebito per cui è causa.
In comparsa conclusionale, l'attore ha sollevato una serie di nuove eccezioni.
In primo luogo, egli ha dedotto di che nessuna dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato l'art. 58, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2001, a mente del quale “l'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio
1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire dall'entrata in vigore della
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 26 di 28 presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è
attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge
regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari”. L'eccezione in esame non può essere presa in considerazione, in quanto introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale, posto che, come eccepito dalla in memoria di replica, CP_1
«le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni
di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già
proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum”» (cfr., tra le tante,
Cass. n. 11547 del 02/05/2019).
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 cod. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, reietta ogni altra istanza, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma l'ingiunzione di pagamento emessa dalla in data 7 ottobre 2021 per €, 28.069,94 oltre interessi prot. Controparte_1
n. 12820/204/Reg.Ing. del 7/1,
b) compensa tra le parti per intero le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 15 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 27 di 28 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 e n. 217 del 27 dicembre 2019, prive di portata precettiva nei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 25517/21 del Ruolo
Generale, ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento, vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura, in atti dagli Avv.ti Ottavio Pannone, Marco Pannone e Matilde
Pannone presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via
Tescione n.14 ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
della Giunta Regionale On. legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Maria Filomena
Luongo dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Lucia 81 CONVENUTA
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa che si intendono
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 1 di 28 integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 26/10/2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910
prot. n. 12820/204/Reg. Ing. emessa dal Direttore Generale della Direzione
Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale
della Campania in data 7.10.2021, notificata in data 12.10.2021, con cui veniva ingiunto all'istante il pagamento della somma € 28.072,44, erogatagli, ai sensi dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, e L. Regionale n.
25/03, per il servizio prestato, in qualità di comandato presso il
[...]
, per il periodo dal 2009 al 2019. Controparte_3
In particolare, l'ingiunzione opposta evidenzia:
a) che, a seguito del giudizio di legittimità cost.le promosso dalla Corte dei
Conti, Sezione Regionale di Controllo per la la Corte CP_1
Costituzionale, con sentenza n. 146/2019 (pubblicata in G.U. 26.6.2019), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della L. Reg. n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, L. Regionale n. 25/03,
nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della L. Reg. n.
10 del 2001;
b) che l'annullamento del titolo che legittimava la corresponsione dei suddetti trattamenti economici ha determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente, per cui è necessario disporre la ripetizione del credito nei confronti dell'ingiunto;
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 2 di 28 c) che il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate;
d) che l'azione di recupero è in esecuzione delle decisioni della Corte dei
Conti- Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 del CP_1
30.7.2019 e n.217 del 27.12.2019;
e) che con lettera prot. // del //, notificata all'ingiunto in pari data, lo stesso è
stato invitato vanamente a restituire l'indebito;
f) che il complessivo importo di € 28.072,44, è dovuto:
• per il debito principale: € 28.069,94 (con una riduzione percentuale del
48,64% sul lordo);
• per interessi: € 2,50.
A fondamento dell'opposizione il sig. eccepisce l'infondatezza della Pt_1
pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del R.D. 14.04.1910 n.
639 come modificato dal d.lgs. n. 150/2011, oltre all'assenza dei presupposti di legge e l'inesistenza del credito;
2. il presunto credito azionato è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, necessari per l'emanazione di una ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910. Più precisamente, l'opponente ha sostenuto che il Consiglio
Regionale si sarebbe attivato in esecuzione delle decisioni della Corte dei
Conti – Sezione controllo della n. 172 del 30 luglio Controparte_1
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 3 di 28 confronti dell'istante, in quanto si tratterebbe di decisioni rese in tema di giudizio di parificazione sui rendiconti 2015 e 2016 della CP_1
e non di sentenze di condanna pronunziate dalla Corte dei Conti
[...]
in sede giurisdizionale per responsabilità erariale. Ha pertanto sostenuto che l'Amministrazione regionale non sarebbe chiamata ad operare alcuna esecuzione di provvedimento giurisdizionale nei confronti del ricorrente;
3. l'inefficacia della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 2 e
4 della legge della 3 settembre 2002, n. 20 e dell'art. Controparte_1
1, c.1, della legge della 12 dicembre 2003, n. 25, e, Controparte_1
pertanto, l'intangibilità di rapporti esauriti;
4. l'illegittimità dell'azione di recupero a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
5. l'intervenuta prescrizione quinquennale, non sussistendo un credito da indebito oggettivo essendo le somme state erogate dall'Amministrazione
in applicazione di legge dichiarata poi incostituzionale. In subordine, eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale.
La si costituiva impugnando l'avversa opposizione Controparte_1
e chiedendone il rigetto per tutte le motivazioni di cui alle difese in atti.
Non si costituiva il . Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_3
ritualmente citato e non costituito.
[...]
In via preliminare appare, inoltre, opportuno riportare le due norme in base a cui il ha percepito il trattamento accessorio, ora chiesto in restituzione Pt_1
dalla regione ed illustrare i motivi per cui sono state dichiarate CP_1
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 4 di 28 incostituzionali. L'art. 2, della legge regionale della n. 20 del CP_1
03.09.2002, ha modificato il comma 2 dell'art. 58 della legge regionale della n. 10 dell'11.08.2001, sostituendolo con la seguente disposizione: CP_1
“È istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio
presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ivi
compreso l'autoparco, così come regolamentato con delibera dell'Ufficio di
Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità: a) risorse per il
trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e
modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti
Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio
regionale; b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per
l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a”.
L'art. 1, comma 1, della legge regionale della n. 25 del 12/12/2003 CP_1
ha aggiunto un quarto comma all'art. 2 della legge regionale della CP_1
n. 20 del 2002, introducendo la seguente disposizione: “È istituito un
ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di
cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.15, articolo 2, al fine di assegnare
risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività
anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del
titolo V della Costituzione - parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative”.
La questione di legittimità costituzionale delle suddette norme è stata sollevata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti generali CP_1
della per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. Controparte_1
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 5 di 28 Con sentenza n. 146 del 19/06/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della 3 Controparte_1
settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16
maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di
personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge
della 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza Controparte_1
regionale anno 2001), e dell'art. 1, comma 1, della legge della CP_1
12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge
[...]
regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale),
nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg.
n. 10 del 2001” (in realtà, come in precedenza rilevato, il comma 4 CP_1
è stato aggiunto all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 2002).
Di seguito si riportano alcuni passaggi della sentenza della Corte
Costituzionale, utili a comprendere la natura dei trattamenti erogati e le ragioni per le quali le norme sono state dichiarate non conformi alla
Costituzione. “Le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono
nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei
dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale
comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello
stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio,
in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso.
Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del
rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di
controllo per la aveva, non a caso, già segnalato che si tratta di CP_1
indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 6 di 28 previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva
nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e
l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei
dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento
delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3
e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio
perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i
criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. […] Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un
nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre
a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di
comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva
assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (ex multis: sentenze n. 175 e n. 72 del 2017;
n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014), deve
ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei
dipendenti pubblici e quindi anche regionali, «retta dalle disposizioni del
codice civile e dalla contrattazione collettiva» nazionale, cui la legge dello
Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo rimarcare che lo
spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40,
comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 7 di 28 di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato
alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato
dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che
svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli
della contrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore
del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal
Ministero e diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede
decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018).
L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione
della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale
inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale
che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce
di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante
aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del
2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non
divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare
per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente
sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in
violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che
connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento
civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte”.
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 8 di 28 A seguito della pronunzia di incostituzionalità, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la non ha parificato, limitatamente al CP_1
solo rendiconto 2016, le poste passive inerenti ai trasferimenti al Consiglio
regionale in relazione alle somme previste dalle previsioni normative dichiarate incostituzionali. La ha quindi intrapreso le azioni di CP_1
recupero degli emolumenti versati.
*****
§ 3. Prima di esaminare i motivi di opposizione, va rilevato che, per effetto della pronuncia di incostituzionalità, sono venute meno le norme giuridiche che legittimavano la corresponsione degli emolumenti economici accessori in favore dei comandati presso il Consiglio Regionale. Di conseguenza, poiché,
ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge 03.11.1953, n. 87, le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno ordinariamente effetto retroattivo (cfr. Cass., sez. III, n. 15200 del 19/07/2005), la perdita di efficacia delle norme regionali di cui si discute ha fatto sorgere il diritto dell'Amministrazione alla restituzione dell'indebito. E ciò perché, in assenza della norma che prevede la corresponsione degli emolumenti accessori in favore dei comandati, il mero fatto del “comando” e lo svolgimento di attività allo stesso correlate non sono idonei a far sorgere l'obbligazione di pagamento. Come osservato dalla Corte di Cassazione, “l'azione di
ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione
adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la
giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento,
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 9 di 28 rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi,
ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale
della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito,
così che il diritto alla restituzione dell'indebito che sorge in conseguenza
della pronuncia di incostituzionalità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale” (cfr. Cass. n. 3314 del 11/02/2020).
Parte attrice lamenta, inoltre, l'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art. 2
del regio decreto n. 639/1910, in difetto di un titolo definitivo, che abbia accertato il diritto dell'ente pubblico a percepire le somme ingiunte e l'obbligo dei lavoratori a corrisponderle.
La doglianza è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che
“l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito
del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento
d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo
alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto
privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio” (Cass., sez.
lav., 27/12/2019, n. 34552).
Infatti, il provvedimento in esame si fonda sul potere di auto-accertamento della P.A., “con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso
l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza,
la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 10 di 28 da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali
l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando
affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (cfr. Cass., sez. un., 25/05/2009, n. 11992). La
certezza del credito ingiunto è dunque una certezza relativa, nel senso che
non è necessario che esso sia già stato accertato in via giudiziale, ma è
sufficiente che alla base del suo sorgere e della sua quantificazione vi siano
fatti, atti e parametri obiettivi, ossia non suscettibili di accertamento
discrezionale da parte della P.A.. Presupposti questi esistenti nel caso di
specie, atteso che il credito vantato dalla è parametrato in base a CP_1
quanto in precedenza versato all'attrice.
Peraltro, l'eventuale irritualità del ricorso al predetto procedimento non può
costituire motivo ostativo ad una pronuncia nel merito che investa l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione mediante l'ingiunzione, tanto che è inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa. Sul
punto si richiama il consolidato principio di diritto secondo cui
“l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto
soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio
sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla
disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge
comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento
sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con
conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 11 di 28 limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione
oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (cfr. Cass. 08/02/2023, n. 3843).
L'eccepita genericità dell'ingiunzione, che non indica con esattezza il periodo di comando del e non spiega come si è giunti al calcolo degli importi Pt_1
chiesti in restituzione, risulta superata dalle precisazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta. In tale atto difensivo, la Regione ha precisato che l'attrice è stata comandata presso il Consiglio regionale è stato comandato presso il Consiglio regionale da aprile 2014 a marzo 2019 e ha richiamato il prospetto in atti (doc. 5), da cui si evincono le somme versate a lordo e a netto, specificando che l'importo complessivo erogato al era Pt_1
pari a € 57.709,58, al lordo delle ritenute fiscali e contributive, e che l'importo ingiunto era pari a € 28.072,44, in quanto sul lordo era stata applicata una riduzione pari al 48,64%. Tali allegazioni non sono state specificamente contestate dal sicché in base all'art. 115 c.p.c., quanto Pt_1
allegato dalla convenuta può essere posto a base della decisione anche in difetto di riscontro probatorio.
Infine, sempre in replica ai motivi formali sollevati dall'attrice, va rilevato che l'ingiunzione è sottoscritta dal soggetto che l'ha emessa (dott.ssa
[...]
), che, in qualità di dirigente del Consiglio regionale, aveva il potere Per_1
di adottarla (cfr. art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001).
Innanzi si è già richiamato un precedente della Corte di Cassazione, che evidenzia come il termine di prescrizione della azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è quello decennale ex art. 2946 cod. civ. Qui occorre ribadire che non è applicabile il termine quinquennale, atteso che la domanda di ripetizione dell'indebito non rientra tra le fattispecie previste dall'art. 2948
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 12 di 28 cod. civ., né è caratterizzata dalla periodicità, nemmeno quando abbia ad oggetto la restituzione di importi corrisposti periodicamente. Come
evidenziato dai giudice di legittimità, l'azione ex art. 2033 cod. civ., anche nel caso in cui abbia ad oggetto la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, «è soggetta comunque alla ordinaria
prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi
risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa
e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per
i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali
prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni
patrimoniali» (cfr. Cass., sez. lav., n. 28436 del 05/11/2019).
In altri termini, la norma invocata dall'attore si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Tale caratteristica non è presente nell'azione di ripetizione dell'indebito, in quanto l'obbligo restitutorio sorge al momento di ogni singolo pagamento privo di titolo e non
è geneticamente connotato dal requisito della periodicità.
Quanto precede vale pure per l'azione ex art. 2041 cod. civ. (richiamata dalla nelle sue difese), che rientra nella previsione dell'art. 2946 cod. civ.. CP_1
Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta dalla CP_1
(prospetto emolumenti), si evince che il trattamento accessorio di cui si discute è stato erogato in favore dell'attrice a partire dall'aprile 2014, con la conseguenza che, al momento di notificazione dell'ingiunzione (in data
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 13 di 28 12.10.2021), non si era ancora verificata la prescrizione decennale del credito.
Altro motivo di opposizione fa leva sui cd. “diritti quesiti”. Secondo parte attrice, «se è vero che la dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la “invalidità originaria” della legge, sia essa di natura
sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto
costituzionale, sicché essa elimina la norma con effetto ex tunc, con la
conseguenza che non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza
che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, non è men vero che gli effetti dell'incostituzionalità non si
estendono ai diritti quesiti» (in tal senso richiama le sentenze della Corte di
Cassazione n. 1320/2012 e n. 10598/2010, che però non hanno alcuna attinenza con la tematica degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità
e le sentenze del Consiglio di Stato 4264/2018, 4396/2016, 4494/2011).
In particolare, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, la giurisprudenza sarebbe univoca nel ritenere che sono da considerarsi diritti quesiti tutti quelli “già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore,
quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita” (cfr. Cass., sez. lavoro, n. 6116/1988).
Sulla base di tali considerazioni, la ritiene che l'invocata Pt_2
declaratoria di incostituzionalità incontri nel caso di specie il limite dei c.d.
diritti quesiti ovvero quelli che sono definitivamente entrati a far parte del patrimonio giuridico di un soggetto. Anche tale doglianza non appare condivisibile alla luce dei principi giurisprudenziali più volte affermati dalla
Corte di Cassazione, secondo cui «le pronunce dichiarative di illegittimità
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 14 di 28 costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza
che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la
fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il
principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti
ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato
il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il
consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni
processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (cfr. Cass., sez.
lav., 07/07/2020, n. 14085; nello stesso senso Cass., sez. III, 06/05/2010 n.
10958, secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di
legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto
retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il
relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito,
legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai quali si sia
formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”; in senso conforme vedi, altresì, Cons.
Stato 20/10/2016, n. 4396 e 12/07/2018, n. 4264 citate proprio dall'attore).
In relazione alla presente fattispecie, non è mai intervenuta una pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto della ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né è maturato il termine decennale di prescrizione, né, infine, si è verificato un altro di quegli eventi che, secondo la giurisprudenza in precedenza citata, rende il rapporto giuridico insensibile agli effetti retroattivi della pronunzia di incostituzionalità. Inoltre, alcun avvallo di legittimità può discendere da atti regolamentari, nelle specie le
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 15 di 28 delibere del Consiglio regionale, ovvero da atti negoziali, quali gli accordi sindacali decentrati, dal momento che essi risultano adottati sul presupposto della vigenza della normazione primaria regionale, dichiarata incostituzionale e, quindi, rimangono travolti, a loro volta, dalla declaratoria di incostituzionalità. Ancora, non è rilevante la giurisprudenza relativa ai contratti collettivi di lavoro e ai c.d. diritti quesiti del singolo lavoratore,
perché essa si basa sul principio, non applicabile al caso della declaratoria di incostituzionalità, secondo cui “non rientra nelle specifiche funzioni
riconosciute dall'ordinamento alle associazioni sindacali, e in particolare
nella funzione di diritti dei quali si sia già perfezionato l'acquisto, anche in forza di un precedente contratto collettivo” (vedi Cass. n. 6116/1988, citata dall'opponente).
Parte attrice assume, altresì, che la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo, si è limitata a non parificare la sola spesa sostenuta per il personale del limitatamente all'esercizio Controparte_3
finanziario 2016 (vedi decisione n. 172/2019, prodotta in atti dalla . CP_1
Ciò determinerebbe l'intangibilità dei rendiconti relativi ai precedenti esercizi finanziari, nei quali parimenti figurava la voce di spesa per il personale dipendente, relativamente alle indennità disciplinate con i fondi di cui alle
L.R. 20/2002 e 25/2003.
L'assunto non è condivisibile per l'evidente ragione che il giudizio di parificazione della sezione regionale di controllo non vale ad integrare una delle fattispecie cui la giurisprudenza sopra richiamata correla il consolidamento dei rapporti c.d. esauriti. Fuorviante appare il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2018 ove non si rinviene
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 16 di 28 l'affermazione del principio invocato da parte attrice;
in particolare non si rinviene l'affermazione secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una disposizione di legge fondante un determinato trattamento retributivo trovi applicazione per il solo esercizio contabile nel cui ambito sarebbe stata sollevata la relativa questione.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui l'applicazione retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2019 comporterebbe “un inaccettabile vulnus al principio costituzionale sancito dall'art. 36 - comma 1
della Carta, a tenore del quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”. Al riguardo è
sufficiente evidenziare che la pretesa restitutoria della non riguarda CP_1
la retribuzione principale del lavoratore, ma un mero trattamento accessorio,
che, come di seguito si evidenzierà, risulta del tutto scollegato dall'esecuzione di una prestazione lavorativa distinta da quella principale.
Inoltre, al di là dei rapporti c.d. esauriti, soltanto la Corte Costituzionale può escludere l'effetto retroattivo di una propria decisione, laddove ciò sia necessario al fine di preservare altri diritti costituzionali, che, in caso di retroattività, potrebbero risultare irreparabilmente sacrificati (cfr. Corte
Costituzionale 11/02/2015, n. 10).
Sempre secondo le difese dell'attrice, l'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si porrebbe in aperta violazione dei principi dell'affidamento e della certezza giuridica. In particolare, riconoscere una sconfinata efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla Consulta nella sentenza n. 146/2019,
sino a travolgere tutti gli emolumenti erogati ai comandati a fronte di
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 17 di 28 prestazioni già rese, significherebbe travolgere non solo l'affidamento nella sicurezza giuridica, ma anche il legittimo affidamento ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci. Risulterebbe, altresì, violato il principio di buona fede dei lavoratori che, muovendo dalla consapevolezza della legittimità del quadro normativo di riferimento, hanno prestato la propria attività lavorativa per realizzare progetti svolti extra-orario di lavoro.
Orbene la questione è stata già diffusamente affrontata da questo Tribunale nell'ambito di analoghi contenziosi avviati innanzi al Giudice di Lavoro,
delle cui statuizioni fornisce ampio resoconto la in Controparte_1
occasione del deposito della comparsa conclusionale.
Dall'esame di tali pronunce emerge un univoco indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere insussistenti, nel caso di specie, le prefigurate violazioni,
valorizzando, a tal fine, i principi affermati di recente dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 8 del 27/01/2023. Nell'esaminare la giurisprudenza della Corte EDU in materia di eventuale contrasto delle azioni di ripetizione di indebiti retributivi o previdenziali, erogati da soggetti pubblici, con l'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i giudici costituzionali hanno evidenziato come la presenza di una situazione di affidamento legittimo (legitimate expectation)
non comporti, per ciò solo, l'intangibilità della prestazione indebita percepita dal lavoratore. Infatti, la posizione di quest'ultimo è lesa soltanto in caso di un intervento sproporzionato nell'ambito della sua sfera giuridica. In merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 18 di 28 indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, la Consulta ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di
apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere
eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda […] In particolare, fra le circostanze che influiscono sul
carattere sproporzionato dell'interferenza si rinvengono le specifiche
modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ad esempio,
nella sentenza l'addebito di interessi legali in capo all'accipiens, CP_4
a dispetto dell'errore compiuto dall'amministrazione, paragrafi 86 e 87; o,
nella sentenza , la rateizzazione non rapportata alle condizioni di Pt_3
vita dell'obbligato, paragrafo 72); più in generale, rilevano l'omessa o
l'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute
dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria (così nelle sentenze
, paragrafi 72 e 73; Romeva, paragrafo 75; Cakarevic, paragrafi da Pt_3
87 a 89, e paragrafi 74 e 75); e, infine, ha una sicura incidenza la Per_2
mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile
l'errore (sentenze , paragrafo 71, e Cakarevic, paragrafo 80). In Pt_3
definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione
dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze
sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione
indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”.
Ad avviso della Corte, “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele
che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto
fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 19 di 28 parametro convenzionale interposto.”. In particolare, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, “si annovera tra le tutele specifiche e
particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ.”. In ogni caso, “al di fuori del raggio
di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive,
previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano,
l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ.”.
Rispetto alla norma da ultimo menzionata, all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a difesa dell'affidamento legittimo (id est buona fede) dell'accipiens e all'idoneità di tale apparato a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che “un primo
fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica
nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già
anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di
comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di
comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in
maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze
concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la
rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio
avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento
legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa
quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in
capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 20 di 28 dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di
rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni
economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a
dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa
si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che
il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di
Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31
dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n.
11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare,
la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto
gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia
temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo,
attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione
pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva
costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità
non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del
debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto
con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Le
conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari
situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un
impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello
stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il
bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la
temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo
nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 21 di 28 del creditore. Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a
diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente
giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe
approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto. In tale prospettiva è doveroso
richiamare alcune pronunce del Consiglio di Stato, le quali richiedono
espressamente «di evitare [...] che le modalità di ripetizione siano tali da
compromettere le esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato,
sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto
sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899)” (l'enfasi è aggiunta dallo scrivente).
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio secondo cui “la clausola
della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento
ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione,
il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto
delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in
presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale
coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a
seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea
o finanche parziale”.
Orbene, ad avviso del Tribunale, la ha salvaguardato il Controparte_1
legittimo affidamento dell'attrice, attraverso la riduzione percentuale del debito, la richiesta del solo capitale e degli interessi dalla messa in mora (e non dal pagamento dell'indebito), la disponibilità a rateizzare l'intero importo dovuto (vedi la già citata comunicazione di recupero). Di conseguenza,
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 22 di 28 l'operato della convenuta risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta
e non residua in favore dell'attore alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito. Va ribadito come l'importo richiesto in restituzione sia il frutto di una riduzione, sul lordo erogato, di una percentuale pari al 48,64% (vedi art. 150, comma 1, della legge n. 34 del
10/05/2020).
Secondo la Consulta, va evitata una modalità della ripetizione (e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. Solamente “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona
fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità.
L'attore non ha né allegato, né provato l'esistenza di particolari condizioni che giustificherebbero un'inesigibilità temporanea o parziale del suo debito restitutorio, di tal ché ella è tenuta a restituire gli emolumenti ricevuti, sia pure tramite rateizzazione.
Neanche conduce a risultati utili a parte attrice, l'art. 2126 cod. civ. a mente del quale “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la
nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 23 di 28 prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
La Consulta nella sentenza n. 8/2023 afferma che “…si annovera tra le tutele
specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una
prestazione di natura retributiva. Il fondamento di tale speciale disciplina si
rinviene, questa volta, nella causa dell'attribuzione, costituita da una attività
lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra
giuridicamente non dovuta. La peculiare protezione di simile causa
attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione
indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia,
qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo, a dispetto
della nullità o dell'annullamento (totale o parziale) del contratto di lavoro e
persino in presenza di una illiceità dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore”.
Invero nella presente controversia, i fatti da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei menzionati presupposti della norma civilistica non sono stati adeguatamente allegati, essendosi parte attrice genericamente limitata ad affermare che le indennità percepite costituirebbero il corrispettivo di attività prestate al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, senza specificare alcunché
al riguardo.
Inoltre, come chiarito dal Giudice delle leggi nella cit. sentenza n.8/2023,
“l'art. 2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese
restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica
amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 24 di 28 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito
retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita
(Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n.
36358). Per converso, la norma non trova applicazione qualora la
prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione
di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione
sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da
comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il
trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”.
Il principio enunciato dalla Consulta - attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale - è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche, tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, la circostanza - dedotta genericamente - che si è trattato di attività di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale comandato presso il , le quali sono state, Controparte_3
negli anni, regolarmente svolte in modalità extraorario, quindi, al di fuori dell'orario normale di ufficio, trattandosi di attività extraistituzionali, non solo non risulta adeguatamente dedotta e provata, ma risulta finanche inidonea ad individuare e a caratterizzare i compiti svolti, in termini
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 25 di 28 radicalmente diverso - quantomeno sul piano qualitativo - rispetto alla mansione stabilmente ed ordinariamente disimpegnata dall'attrice - peraltro neanche allegata. Gli argomenti addotti vanno, pertanto, respinti.
Quanto precede consente di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 cod. civ., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte,
impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A.
In altri termini, a fronte dell'allegazione della secondo cui CP_1
l'erogazione degli emolumenti di cui si discute era disancorata da qualsivoglia prestazione aggiuntiva (cfr. pp. 19- 20 della comparsa di costituzione e risposta), spettava all'attrice indicare con precisione le prestazioni rese in aggiunta a quelle normalmente dovute e provare di averle poste effettivamente in essere per tutto il periodo in cui è stata comandata presso il Consiglio regionale, ma sia l'attività assertiva che quella probatoria sono del tutto mancate.
In definitiva, la ha effettuato una sufficiente valorizzazione Controparte_1
del legittimo affidamento dei percipienti nel senso voluto dalla Corte
Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito, dell'omessa richiesta di interessi e della rateizzazione del recupero), per cui deve affermarsi la legittimità dell'atto emesso a fini di recupero dell'indebito per cui è causa.
In comparsa conclusionale, l'attore ha sollevato una serie di nuove eccezioni.
In primo luogo, egli ha dedotto di che nessuna dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato l'art. 58, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2001, a mente del quale “l'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio
1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire dall'entrata in vigore della
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 26 di 28 presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è
attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge
regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari”. L'eccezione in esame non può essere presa in considerazione, in quanto introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale, posto che, come eccepito dalla in memoria di replica, CP_1
«le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni
di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già
proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum”» (cfr., tra le tante,
Cass. n. 11547 del 02/05/2019).
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 cod. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, reietta ogni altra istanza, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma l'ingiunzione di pagamento emessa dalla in data 7 ottobre 2021 per €, 28.069,94 oltre interessi prot. Controparte_1
n. 12820/204/Reg.Ing. del 7/1,
b) compensa tra le parti per intero le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 15 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 27 di 28 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.25517/2021 – sentenza Pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 e n. 217 del 27 dicembre 2019, prive di portata precettiva nei