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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 21817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21817 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN NO - Presidente - NN MA DE TI PE ON MA TI IA LO UR - Relatore - Sent. n. sez.897/2025 UP - 28/05/2025 R.G.N. 11870/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: FR IU nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA LO UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. UGO CEPPARULO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. 1. La Corte di appello di Napoli, pronunciando sull’appello e richiesta di rimessione in termini proposta da LO PI, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa MA UA TE del 09/11/2021. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non potesse trovare accoglimento l’istanza di restituzione nel termine formulata in considerazione della omessa notifica alla LO di un provvedimento di mero rinvio del Penale Sent. Sez. 2 Num. 21817 Anno 2025 Presidente: NO AN Relatore: LO UR IA Data Udienza: 28/05/2025 2 procedimento in primo grado, notificato invece ed esclusivamente al difensore della stessa. 2. La Corte di appello ha affermato che, nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto la non corretta formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che non poteva essere attivato il rimedio di cui all’art. 175 cod. proc. pen., bensì il rimedio di cui all’art. 670 cod. proc. pen. Inoltre, la Corte di appello ha richiamato i presupposti della rimessione in termini (ovvero giudizio in assenza e mancata conoscenza del processo, con conseguente impossibilità di proporre impugnazione nei termini), osservando in subordine che l’istanza risultava anche presentata in modo erroneo, attesa la previsione di cui all’art. 175 cod. proc. pen., secondo la quale il giudice competente a decidere è il giudice che procede al momento della sua presentazione, ovvero quello che ha la materiale disponibilità del fascicolo processuale, che, quindi, doveva essere individuato nel giudice di primo grado. Dunque, la Corte di appello, attesa la declaratoria di inammissibilità dell’istanza art. 175 cod. proc. pen. ha ritenuto precluso l’esame degli altri motivi proposti avverso la sentenza di primo grado. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, LO PI, articolando motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio della motivazione in relazione agli att. 175, 629- , 604 cod. proc. pen.; la Corte di appello aveva erroneamente applicato le disposizioni evocate atteso che per l’insieme di circostanze riportate e a causa della omessa notifica del verbale di rinvio del procedimento alla LO in periodo covid al 16/06/2020 (nonostante la notifica a mani dell’avviso art. 415- e del decreto di citazione a giudizio), questa aveva perso qualsiasi elemento di conoscenza in ordine alla pendenza del procedimento, non potendosi ritenere sufficiente la notifica della data di rinvio al difensore di ufficio. Rilevava, inoltre, la ricorrente come la motivazione della Corte di appello si dovesse ritenere erronea in diritto nell’aver richiamato la diversa disciplina di cui all’art. 670 cod. proc. pen., tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio in assenza (Sez. U., n. 23948 del 3 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420-01) volti a riscontrare che la mancata partecipazione non sia dovuta ad una libera determinazione. La mancata notifica alla ricorrente di un rinvio fuori udienza alla data del 16/06/2020, con comunicazione al solo difensore di ufficio, ha oggettivamente determinato una violazione del diritto di difesa nell’interesse della ricorrente. Ricorre violazione di legge anche nell’avere affermato la Corte di appello che competente si dovesse ritenere il giudice della esecuzione art. 670 cod. proc. pen. 3.2. Violazione di legge ed erronea applicazione del disposto di cui all’art. 125 cod. proc. pen. e art. 111 Cost. per non avere il giudice correttamente qualificato in senso giuridico la domanda proposta dalla ricorrente sulla base del suo contenuto sostanziale;
la domanda, presentata nei termini e da un procuratore speciale, avrebbe potuto essere qualificata come richiesta di rescissione, nonostante la ricorrente avesse richiesto una mera rimessione in termini. La Corte di appello avrebbe dovuto applicare il principio della conservazione degli atti processuali, attesa la tempestività della domanda volta a far valere una nullità assoluta della quale la LO veniva a conoscenza solo in data 13/11/2023. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Si deve evidenziare che la ricorrente ha, nell’ambito dello stesso atto di impugnazione proposto dinnanzi alla Corte di appello di Napoli, richiesto in primo luogo la rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., nonché, in correlazione a tale preliminare richiesta (quale conseguenza della eventuale rimessione in termini), proposto specifici motivi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa MA UA TE del 09/11/2021 che la ha condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 640 cod. pen.). 3. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di rimessione in termini e conseguentemente dichiarato inammissibile l’appello con un ragionamento viziato in diritto e con una motivazione che, per le sue 4 argomentazioni, si caratterizza per eccentricità rispetto ai temi introdotti dalla difesa. In particolare, si deve osservare che la difesa ha correttamente evidenziato tre circostanze rilevanti e decisive, di fatto pretermesse nella loro portata, dalla Corte di appello, ovvero: - la regolare ricezione da parte della LO, a mani, della notifica dell’avviso art. 415- cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio;
- l’essere stata sempre e sin dall’inizio del procedimento la LO assistita da un difensore di ufficio (Avv. Giovanni Pizzo); - l’avvenuto rinvio del procedimento, con provvedimento fuori udienza, in data 16/06/2020 al 13/10/2020 per esigenze di contenimento della diffusione della epidemia da c.d. Covid-19, con notifica effettuata esclusivamente al difensore di ufficio in data 17/06/2020 e mai realizzata nei confronti della ricorrente. Ciò posto ed incontestato, come emerge dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo censura introdotta in questa sede, si deve osservare che la Corte territoriale avrebbe dovuto dare notizia imprescindibile della nuova data di udienza oltre che al difensore di ufficio anche all'imputata, onde assicurarne l'intervento in giudizio, in termini effettuali non diversi dalla originaria citazione a giudizio, anche attesa la precedente notifica alla stessa, a mani, presso il domicilio eletto, del decreto di citazione a giudizio. Questa Corte ha affermato, in relazione ad identica situazione processuale (Sez. 6, n. 31956 del 06/07/2021, E. O., non mass.; Sez. 4, n. 45605 del 24/11/2021, Gallinaro, non mass.), con argomentazioni che pienamente si condividono, che l'avvenuta notifica del provvedimento di rinvio fuori udienza ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di ufficio e la conseguente potenziale inerzia sanante correlata al contegno omissivo dello stesso, rimasto assente all'udienza di definizione del giudizio, non può essere applicato a casi come quello in esame. Difatti, la giurisprudenza di legittimità che sul tema - affine all'odierno - inerente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto, giunge a ritenere che la relativa invalidità dia luogo a una ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di deduzione di cui all'art 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772-01; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284801- 01; Sez. 2, n. 50389 del 27/09/2019, Khaleque, Rv. 277808-01; Sez. 5 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505-01; Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131-01; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401-01), muove dal “presupposto che la detta notifica sia stata eseguita in favore del dell'imputato (perché tanto consente di determinare una correlazione di fatto e una dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore)” (Sez. 6, n. 31956/2021, cit.). Tale precondizione risulta smentita nel caso di specie dalle emergenze processuali, atteso che - per quanto già evidenziato - la citata notifica venne resa nei confronti dell'allora difensore d'ufficio, solo in un secondo momento sostituito da quello di nomina fiduciaria, intervenuto appunto dinnanzi alla Corte di appello di Napoli per chiedere la restituzione in termini e presentare motivi di appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte di appello non ha dunque fatto corretta applicazione dei principi di diritto appena richiamati, anche tenuto conto della specificità della disciplina che era stata posta alla base del rinvio fuori udienza del procedimento;
rinvio che non è stato portato a conoscenza della ricorrente, in mancanza di qualsiasi elemento che possa far ritenere anche solo una potenzialità di conoscenza effettiva in capo alla LO della pendenza del procedimento. In tal senso, è bene ricordare che la sentenza “ ”, con argomentazioni che qui si intendono ribadire, ha ricostruito sistematicamente la normativa di riferimento, chiarendo che “va, infatti, osservato che la disposizione di cui al comma 13 dell'art. 83 del d.l. 18/2020 stabilisce che: "Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”. Mentre il comma 14 prevede che: "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 - ovverosia quelli inerenti ai processi penali di cui sia disposta la sospensione , ai sensi dei commi 1 e 3 del medesimo articolo - agli imputati e alle altre 6 parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio". Si è precisato quindi che “la disciplina eccezionale derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 148 cod. proc. pen. … giustificata dall'emergenza pandemica Covid-19, comporta un'evidente semplificazione degli adempimenti, rivolta a ridurre tutte le attività processuali, non solo di giudici ed avvocati, ma anche del personale amministrativo che deve assicurare materialmente le attività necessarie per la celebrazione del processo. Il legislatore, nondimeno, nel bilanciamento degli interessi in gioco - da un lato le garanzie della piena difesa dell'imputato e delle parti private, dall'altro, quello alla salute di tutti coloro che partecipano o assicurano la celebrazione del giudizio - compie una scelta che limita gli adempimenti al solo invio della comunicazione o della notificazione, a mezzo di posta elettronica certificata, al difensore, anziché anche all'imputato, , espressamente prevedendo il mantenimento delle modalità ordinarie nelle ipotesi in cui l'imputato sia difeso da difensore nominato di ufficio. In questo senso, infatti, va inteso il limite posto dall'ultima parte della disposizione di cui al comma 14 dell'art. 83, appena richiamato ("ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio"). L'opzione normativa trova la sua ragione proprio nel rapporto fiduciario che lega l'imputato al difensore dal medesimo nominato, che consente di limitare, in una situazione straordinaria come quella pandemica, l'informazione processuale - nelle forme della comunicazione o della notificazione - consentendone l'invio ad un indirizzo certo ed elettronico, qual è quello di posta elettronica certificata e ad un soggetto tecnico che rappresenta fiduciariamente l'imputato (o un'altra parte privata) e che per il medesimo può ricevere notizie, trovando, a sua volta, le forme più congrue per comunicarle. L'imputato, infatti, non può essere rintracciato per le comunicazioni o notificazione attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata, non essendo tenuto ad averla. È proprio l'assenza di siffatto obbligo per l'imputato e l'assenza di un rapporto fiduciario con il difensore che per salvaguardare il diritto alla piena conoscenza del processo ed alla piena difesa che impone, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il mantenimento delle ordinarie modalità di comunicazione e notificazione nei confronti dell'imputato privo del difensore di fiducia. Ne consegue che anche la comunicazione 7 del rinvio dell'udienza, ai sensi dell'art. 83, comma 1 d.l. 18/2020, a data successiva al 15 aprile 2020, segue il regime introdotto dal comma 14 della medesima disposizione ed impone la comunicazione all'imputato privo di difensore di fiducia secondo le regole ordinarie. Proprio in questo senso si è espresso il giudice di legittimità, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 1 comma 1 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, che disponeva che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020", la cui è la medesima che informa l'art. 83, comma 1 del d.l. 18/2020. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, Rv. 281601-01)“. 4. Nel caso di specie, il rinvio d'ufficio dell'udienza fissata al 16 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 1, l. cit., alla data del 13 ottobre 2020, non è stato notificato all'imputata non munita di difensore di fiducia, che deve dunque essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., con conseguente necessaria considerazione da parte della Corte di appello di Napoli dei motivi di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale di Santa MA UA TE. Le altre doglianze si devono ritenere assorbite dall’accoglimento sul punto dell’erronea esclusione della rimessione in termini della LO da parte della Corte di appello, competente sulla predetta istanza, contrariamente a quanto affermato erroneamente in motivazione, ai sensi dell’art. 174, comma 4, cod. proc. pen., atteso che nel caso di specie, la originaria richiesta - come detto - non faceva riferimento al titolo esecutivo (alla sua eventuale mancanza, validità o non esecutività), essendo stata proposta direttamente ed esclusivamente per ottenere la restituzione nei termini art. 175 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 25070 del 08/05/2012, De Santis, Rv. 253039-01; Sez. 1, n. 17053 del 02/04/2012, Tomaselli, Rv. 252928- 8 01; Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017-01, che ha chiarito che la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, determinata ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., ha carattere funzionale e la sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento). D'altra parte, la fattispecie in esame non si inserisce neppure nella convergente logica di tutela della regolare partecipazione al processo dell'imputato, sottesa alla pronuncia Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420-01 (evocata dalla difesa) con cui questa Corte ha stabilito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato, ma, al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso. Difatti, la ricorrente ha chiarito, senza alcuna ambiguità, di avere ricevuto a mani sia la notifica del decreto ex art. 415- cod. proc. pen. che la citazione in giudizio, ma di avere effettivamente perso le tracce del suo processo in assenza di qualsiasi contatto con il difensore di ufficio ad esito del rinvio fuori udienza per come disposto ed alla stessa non notificato. Ricorre pertanto, in conclusione, il requisito e il presupposto per attivare il rimedio evocato ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., rappresentato dalla forza maggiore, che ha impedito alla ricorrente di presentare regolare impugnazione. In tal senso, si deve osservare che nel concetto di causa di forza maggiore, rientrano tutte quelle circostanze che integrino, come nella fattispecie in esame, un impedimento assoluto che derivi da ragioni esterne non imputabili al soggetto che versi in tale situazione (Sez. 4, n. 18409 del 25/01/2022, Tedoldi, Rv. 283210-01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706-01). Il caso di forza maggiore, così inteso, è contemplato dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. quale requisito per la restituzione nel termine per impugnare. 9 5. La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà conseguentemente procedere ad un nuovo giudizio sulla base dei motivi di appello proposti dalla parte congiuntamente alla richiesta di rimessione in termini. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 28 maggio 2025. La Cons. Est. Il Presidente MA UT RT ND IN
udita la relazione svolta dal Consigliere IA LO UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. UGO CEPPARULO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. 1. La Corte di appello di Napoli, pronunciando sull’appello e richiesta di rimessione in termini proposta da LO PI, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa MA UA TE del 09/11/2021. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non potesse trovare accoglimento l’istanza di restituzione nel termine formulata in considerazione della omessa notifica alla LO di un provvedimento di mero rinvio del Penale Sent. Sez. 2 Num. 21817 Anno 2025 Presidente: NO AN Relatore: LO UR IA Data Udienza: 28/05/2025 2 procedimento in primo grado, notificato invece ed esclusivamente al difensore della stessa. 2. La Corte di appello ha affermato che, nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto la non corretta formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che non poteva essere attivato il rimedio di cui all’art. 175 cod. proc. pen., bensì il rimedio di cui all’art. 670 cod. proc. pen. Inoltre, la Corte di appello ha richiamato i presupposti della rimessione in termini (ovvero giudizio in assenza e mancata conoscenza del processo, con conseguente impossibilità di proporre impugnazione nei termini), osservando in subordine che l’istanza risultava anche presentata in modo erroneo, attesa la previsione di cui all’art. 175 cod. proc. pen., secondo la quale il giudice competente a decidere è il giudice che procede al momento della sua presentazione, ovvero quello che ha la materiale disponibilità del fascicolo processuale, che, quindi, doveva essere individuato nel giudice di primo grado. Dunque, la Corte di appello, attesa la declaratoria di inammissibilità dell’istanza art. 175 cod. proc. pen. ha ritenuto precluso l’esame degli altri motivi proposti avverso la sentenza di primo grado. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, LO PI, articolando motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio della motivazione in relazione agli att. 175, 629- , 604 cod. proc. pen.; la Corte di appello aveva erroneamente applicato le disposizioni evocate atteso che per l’insieme di circostanze riportate e a causa della omessa notifica del verbale di rinvio del procedimento alla LO in periodo covid al 16/06/2020 (nonostante la notifica a mani dell’avviso art. 415- e del decreto di citazione a giudizio), questa aveva perso qualsiasi elemento di conoscenza in ordine alla pendenza del procedimento, non potendosi ritenere sufficiente la notifica della data di rinvio al difensore di ufficio. Rilevava, inoltre, la ricorrente come la motivazione della Corte di appello si dovesse ritenere erronea in diritto nell’aver richiamato la diversa disciplina di cui all’art. 670 cod. proc. pen., tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio in assenza (Sez. U., n. 23948 del 3 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420-01) volti a riscontrare che la mancata partecipazione non sia dovuta ad una libera determinazione. La mancata notifica alla ricorrente di un rinvio fuori udienza alla data del 16/06/2020, con comunicazione al solo difensore di ufficio, ha oggettivamente determinato una violazione del diritto di difesa nell’interesse della ricorrente. Ricorre violazione di legge anche nell’avere affermato la Corte di appello che competente si dovesse ritenere il giudice della esecuzione art. 670 cod. proc. pen. 3.2. Violazione di legge ed erronea applicazione del disposto di cui all’art. 125 cod. proc. pen. e art. 111 Cost. per non avere il giudice correttamente qualificato in senso giuridico la domanda proposta dalla ricorrente sulla base del suo contenuto sostanziale;
la domanda, presentata nei termini e da un procuratore speciale, avrebbe potuto essere qualificata come richiesta di rescissione, nonostante la ricorrente avesse richiesto una mera rimessione in termini. La Corte di appello avrebbe dovuto applicare il principio della conservazione degli atti processuali, attesa la tempestività della domanda volta a far valere una nullità assoluta della quale la LO veniva a conoscenza solo in data 13/11/2023. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Si deve evidenziare che la ricorrente ha, nell’ambito dello stesso atto di impugnazione proposto dinnanzi alla Corte di appello di Napoli, richiesto in primo luogo la rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., nonché, in correlazione a tale preliminare richiesta (quale conseguenza della eventuale rimessione in termini), proposto specifici motivi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa MA UA TE del 09/11/2021 che la ha condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 640 cod. pen.). 3. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di rimessione in termini e conseguentemente dichiarato inammissibile l’appello con un ragionamento viziato in diritto e con una motivazione che, per le sue 4 argomentazioni, si caratterizza per eccentricità rispetto ai temi introdotti dalla difesa. In particolare, si deve osservare che la difesa ha correttamente evidenziato tre circostanze rilevanti e decisive, di fatto pretermesse nella loro portata, dalla Corte di appello, ovvero: - la regolare ricezione da parte della LO, a mani, della notifica dell’avviso art. 415- cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio;
- l’essere stata sempre e sin dall’inizio del procedimento la LO assistita da un difensore di ufficio (Avv. Giovanni Pizzo); - l’avvenuto rinvio del procedimento, con provvedimento fuori udienza, in data 16/06/2020 al 13/10/2020 per esigenze di contenimento della diffusione della epidemia da c.d. Covid-19, con notifica effettuata esclusivamente al difensore di ufficio in data 17/06/2020 e mai realizzata nei confronti della ricorrente. Ciò posto ed incontestato, come emerge dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo censura introdotta in questa sede, si deve osservare che la Corte territoriale avrebbe dovuto dare notizia imprescindibile della nuova data di udienza oltre che al difensore di ufficio anche all'imputata, onde assicurarne l'intervento in giudizio, in termini effettuali non diversi dalla originaria citazione a giudizio, anche attesa la precedente notifica alla stessa, a mani, presso il domicilio eletto, del decreto di citazione a giudizio. Questa Corte ha affermato, in relazione ad identica situazione processuale (Sez. 6, n. 31956 del 06/07/2021, E. O., non mass.; Sez. 4, n. 45605 del 24/11/2021, Gallinaro, non mass.), con argomentazioni che pienamente si condividono, che l'avvenuta notifica del provvedimento di rinvio fuori udienza ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di ufficio e la conseguente potenziale inerzia sanante correlata al contegno omissivo dello stesso, rimasto assente all'udienza di definizione del giudizio, non può essere applicato a casi come quello in esame. Difatti, la giurisprudenza di legittimità che sul tema - affine all'odierno - inerente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto, giunge a ritenere che la relativa invalidità dia luogo a una ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di deduzione di cui all'art 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772-01; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284801- 01; Sez. 2, n. 50389 del 27/09/2019, Khaleque, Rv. 277808-01; Sez. 5 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505-01; Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131-01; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401-01), muove dal “presupposto che la detta notifica sia stata eseguita in favore del dell'imputato (perché tanto consente di determinare una correlazione di fatto e una dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore)” (Sez. 6, n. 31956/2021, cit.). Tale precondizione risulta smentita nel caso di specie dalle emergenze processuali, atteso che - per quanto già evidenziato - la citata notifica venne resa nei confronti dell'allora difensore d'ufficio, solo in un secondo momento sostituito da quello di nomina fiduciaria, intervenuto appunto dinnanzi alla Corte di appello di Napoli per chiedere la restituzione in termini e presentare motivi di appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte di appello non ha dunque fatto corretta applicazione dei principi di diritto appena richiamati, anche tenuto conto della specificità della disciplina che era stata posta alla base del rinvio fuori udienza del procedimento;
rinvio che non è stato portato a conoscenza della ricorrente, in mancanza di qualsiasi elemento che possa far ritenere anche solo una potenzialità di conoscenza effettiva in capo alla LO della pendenza del procedimento. In tal senso, è bene ricordare che la sentenza “ ”, con argomentazioni che qui si intendono ribadire, ha ricostruito sistematicamente la normativa di riferimento, chiarendo che “va, infatti, osservato che la disposizione di cui al comma 13 dell'art. 83 del d.l. 18/2020 stabilisce che: "Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”. Mentre il comma 14 prevede che: "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 - ovverosia quelli inerenti ai processi penali di cui sia disposta la sospensione , ai sensi dei commi 1 e 3 del medesimo articolo - agli imputati e alle altre 6 parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio". Si è precisato quindi che “la disciplina eccezionale derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 148 cod. proc. pen. … giustificata dall'emergenza pandemica Covid-19, comporta un'evidente semplificazione degli adempimenti, rivolta a ridurre tutte le attività processuali, non solo di giudici ed avvocati, ma anche del personale amministrativo che deve assicurare materialmente le attività necessarie per la celebrazione del processo. Il legislatore, nondimeno, nel bilanciamento degli interessi in gioco - da un lato le garanzie della piena difesa dell'imputato e delle parti private, dall'altro, quello alla salute di tutti coloro che partecipano o assicurano la celebrazione del giudizio - compie una scelta che limita gli adempimenti al solo invio della comunicazione o della notificazione, a mezzo di posta elettronica certificata, al difensore, anziché anche all'imputato, , espressamente prevedendo il mantenimento delle modalità ordinarie nelle ipotesi in cui l'imputato sia difeso da difensore nominato di ufficio. In questo senso, infatti, va inteso il limite posto dall'ultima parte della disposizione di cui al comma 14 dell'art. 83, appena richiamato ("ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio"). L'opzione normativa trova la sua ragione proprio nel rapporto fiduciario che lega l'imputato al difensore dal medesimo nominato, che consente di limitare, in una situazione straordinaria come quella pandemica, l'informazione processuale - nelle forme della comunicazione o della notificazione - consentendone l'invio ad un indirizzo certo ed elettronico, qual è quello di posta elettronica certificata e ad un soggetto tecnico che rappresenta fiduciariamente l'imputato (o un'altra parte privata) e che per il medesimo può ricevere notizie, trovando, a sua volta, le forme più congrue per comunicarle. L'imputato, infatti, non può essere rintracciato per le comunicazioni o notificazione attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata, non essendo tenuto ad averla. È proprio l'assenza di siffatto obbligo per l'imputato e l'assenza di un rapporto fiduciario con il difensore che per salvaguardare il diritto alla piena conoscenza del processo ed alla piena difesa che impone, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il mantenimento delle ordinarie modalità di comunicazione e notificazione nei confronti dell'imputato privo del difensore di fiducia. Ne consegue che anche la comunicazione 7 del rinvio dell'udienza, ai sensi dell'art. 83, comma 1 d.l. 18/2020, a data successiva al 15 aprile 2020, segue il regime introdotto dal comma 14 della medesima disposizione ed impone la comunicazione all'imputato privo di difensore di fiducia secondo le regole ordinarie. Proprio in questo senso si è espresso il giudice di legittimità, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 1 comma 1 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, che disponeva che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020", la cui è la medesima che informa l'art. 83, comma 1 del d.l. 18/2020. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, Rv. 281601-01)“. 4. Nel caso di specie, il rinvio d'ufficio dell'udienza fissata al 16 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 1, l. cit., alla data del 13 ottobre 2020, non è stato notificato all'imputata non munita di difensore di fiducia, che deve dunque essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., con conseguente necessaria considerazione da parte della Corte di appello di Napoli dei motivi di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale di Santa MA UA TE. Le altre doglianze si devono ritenere assorbite dall’accoglimento sul punto dell’erronea esclusione della rimessione in termini della LO da parte della Corte di appello, competente sulla predetta istanza, contrariamente a quanto affermato erroneamente in motivazione, ai sensi dell’art. 174, comma 4, cod. proc. pen., atteso che nel caso di specie, la originaria richiesta - come detto - non faceva riferimento al titolo esecutivo (alla sua eventuale mancanza, validità o non esecutività), essendo stata proposta direttamente ed esclusivamente per ottenere la restituzione nei termini art. 175 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 25070 del 08/05/2012, De Santis, Rv. 253039-01; Sez. 1, n. 17053 del 02/04/2012, Tomaselli, Rv. 252928- 8 01; Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017-01, che ha chiarito che la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, determinata ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., ha carattere funzionale e la sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento). D'altra parte, la fattispecie in esame non si inserisce neppure nella convergente logica di tutela della regolare partecipazione al processo dell'imputato, sottesa alla pronuncia Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420-01 (evocata dalla difesa) con cui questa Corte ha stabilito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato, ma, al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso. Difatti, la ricorrente ha chiarito, senza alcuna ambiguità, di avere ricevuto a mani sia la notifica del decreto ex art. 415- cod. proc. pen. che la citazione in giudizio, ma di avere effettivamente perso le tracce del suo processo in assenza di qualsiasi contatto con il difensore di ufficio ad esito del rinvio fuori udienza per come disposto ed alla stessa non notificato. Ricorre pertanto, in conclusione, il requisito e il presupposto per attivare il rimedio evocato ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., rappresentato dalla forza maggiore, che ha impedito alla ricorrente di presentare regolare impugnazione. In tal senso, si deve osservare che nel concetto di causa di forza maggiore, rientrano tutte quelle circostanze che integrino, come nella fattispecie in esame, un impedimento assoluto che derivi da ragioni esterne non imputabili al soggetto che versi in tale situazione (Sez. 4, n. 18409 del 25/01/2022, Tedoldi, Rv. 283210-01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706-01). Il caso di forza maggiore, così inteso, è contemplato dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. quale requisito per la restituzione nel termine per impugnare. 9 5. La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà conseguentemente procedere ad un nuovo giudizio sulla base dei motivi di appello proposti dalla parte congiuntamente alla richiesta di rimessione in termini. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 28 maggio 2025. La Cons. Est. Il Presidente MA UT RT ND IN