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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/09/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2432/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) Parte_1
il 2.4.1987 e residente in 2229 Americus Blvd W, Apt 17, Clearwater, FL 33763 (Stati
Uniti d'America), C.F.: C.F._1
, nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) Controparte_1
il 4.1.1984, C.F. , in proprio e - unitamente a C.F._2 [...]
- in qualità di genitore delle minori , nata a CP_2 Persona_1
West Chester, Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 9.2.2012, C.F.
e , nata a [...], Pennsylvania (Stati C.F._3 Controparte_3
Uniti d'America) il 6.3.2015, C.F. tutti residenti in 1207 Indian C.F._4
Trail Drive, Downingtown, PA 19335 (Stati Uniti d'America);
tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Andrea
1 Permunian e Marco Permunian ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo a Bologna, Via Alfonso Rubbiani n. 10, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_4
Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “insistono, pertanto, affinché il Tribunale di Caltanissetta Voglia
contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_1
nato in data [...] a [...], Pennsylvania (Stati Uniti
[...]
d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
, cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la A_
cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento dell'immigrante italiana , di A_
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della
popolazione di Sperlinga (EN);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che CP_1
nato in data [...] a [...], Pennsylvania (Stati Uniti
[...]
d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
, cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la A_
2 cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento dell'immigrante italiana , di A_
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della
popolazione di Sperlinga (EN);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata in data [...] a [...], Pennsylvania (Stati Uniti Persona_1
d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
, cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la A_
cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento dell'immigrante italiana , di A_
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della
popolazione di Sperlinga (EN);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che CP_3
nata in data [...] a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
[...]
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di A_
, cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza
[...]
italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento dell'immigrante italiana , di A_
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della
popolazione di Sperlinga (EN);
I ricorrenti chiedono che il procedimento venga trattenuto in decisione con
accoglimento delle conclusioni qui precisate”.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
3 le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si associava alle conclusioni della parte convenuta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, gli odierni richiedenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e Controparte_4
dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da
, cittadina italiana, nata a [...] l'[...]. A_
Emigrata negli Stati Uniti d'America, lì trascorreva la propria vita senza però
mai naturalizzarsi cittadina americana, contrendo matrimonio con un cittadino italiano poi naturalizzatosi e generando prole.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024. In subordine, chiedeva “disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra”.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_2
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente anche chiedendo all'autorità consolare competente le necessarie informazioni, verificando la ricorrenza o meno della linea di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere, con spese “quanto
4 meno, compensate”.
All'udienza del 10.9.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa, con ordinanza dell'11.9.2025, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del
2025, devono rigettarsi le richieste preliminari formulate dal resistente.
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza dalla cittadina italiana A_
, a suo tempo emigrata negli Stati Uniti d'America.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e quindi la linea di trasmissione unitamente al superamento di eventuali ipotesi interruttive emergenti, mentre incombe alla controparte qualsiasi eccezione in ordine ai fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere (trattandosi di
5 procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 come convertito dalla L. 74/2025).
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti.
Al riguardo, dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, A_
, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella
[...]
americana (cfr. certificato di non naturalizzazione depositato dai ricorrenti) e, pertanto,
non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri
1) e 2) dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Nessun rilievo, inoltre, può avere nel caso di specie l'intervenuta naturalizzazione come cittadino americano di NZ ON PA, coniuge di
, occorsa nel 1918 e dunque in costanza di matrimonio, A_
celebrato invece nel 1916.
Infatti, l'art. 11 della legge n. 555/1912 - secondo cui “Se il marito cittadino
diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la
cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla
secondo le disposizioni dell'articolo precedente” - si ritiene non possa trovare applicazione al caso de quo fondandosi lo stesso, senza che sia previsto nella medesima legge un analogo meccanismo a parti inverse, sui principi di cui all'art. 10
della medesima legge, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 del
Giudice delle leggi per contrarietà agli artt. 3 e 29 Cost.
Nella citata sentenza si legge, infatti, che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla
dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante
nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura
come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non
6 erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente
limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi
contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed
uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il
matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. […] La differenza di
trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in
cui quest'ultima e posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per
il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e
che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in
particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà
dell'interessata e anche contro la volontà di questa”.
Sempre per le medesime ragioni, anche il meccanismo di recupero della cittadinanza persa ai sensi del citato art. 11, previsto dall'art. 10 della medesima legge cui la norma in esame esplicitamente rinvia, risulterebbe contrario ai principi del nostro ordinamento presupponendo questo lo scioglimento del vincolo coniugale.
Inoltre, l'art. 11 della legge 555/1912 risulta in contrasto con quanto previsto -
quanto meno con riferimento alla moglie - dall'art. 8 della medesima legge secondo cui la perdita della cittadinanza può aversi solo per acquisto spontaneo di una Pt_2
cittadinanza straniera ovvero per non avervi rinunciato espressamente in caso di acquisto senza concorso di volontà di una cittadinanza straniera. Secondo la citata norma, dunque, la perdita della cittadinanza italiana può intervenire, in ogni caso, solo su espressa dichiarazione di volontà del cittadino stesso.
Per tutte queste ragioni, dunque, deve ritenersi inapplicabile al caso de quo l'art. 11 l. 555/1912, conservando così la moglie il proprio status di cittadina anche Pt_2
nel caso di naturalizzazione straniera del proprio coniuge, per poi poterlo trasmettere ai propri discendenti.
7 Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza è Pt_2
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza , presupponeva ontologicamente una preventiva Pt_2
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando una interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli
8 emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità
dei Paesi del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Dagli atti del procedimento, ancora, non risulta che tutti gli altri ascendenti dei ricorrenti - oltre l'avo - siano incorsi in situazioni di perdita e/o mancato acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge ratione temporis vigente. Al riguardo, il resistente non ha mosso alcuna eccezione.
Deve concludersi, quindi, ritenendo provata la catena di trasmissione della cittadinanza fatta valere dagli odierni ricorrenti.
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individua almeno un evento occorso in epoca precostituzionale, riguardante i predecessori degli odierni ricorrenti. Trattasi, in particolare, della nascita da madre italiana di , occorsa nel 1921. Persona_3
Sulla base di quanto detto ed in forza della legge al tempo vigente, il citato atto determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis perché a quel tempo l'acquisizione della cittadinanza era prevista, salvi casi marginali,
unicamente per via paterna.
In ogni caso, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, inoltre, la medesima Corte, con la succitata sentenza n. 87 del
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la
perdita della cittadinanza indipendentemente dalla volontà della donna”. Pt_2
9 Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur
condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948,
non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma
che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni
tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali
deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata
incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora “lo stato
di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per
rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n.2 L. 555 del 1912) [. .
.] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di
figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono
giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza dell'efficacia di tutte le pronunce appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta a per essere nato da madre cittadina Persona_3
10 italiana prima dell'1.1.1948 e così, conseguentemente, anche a tutti i suoi discendenti.
Si rileva, inoltre, che nella fattispecie oggetto di giudizio, l'autorità
amministrativa non poteva provvedere al riconoscimento della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti stante l'assenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno K28.1 dell'8 aprile 1991, la quale afferma,
rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte Costituzionale (n. 30 del
1983 e n. 87 del 1975), che “pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi
cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata attivazione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo a tutti i ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che i ricorrenti non hanno formulato una domanda di condanna del resistente in tal senso. Inoltre, la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
11 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , Parte_1 [...]
, e sono cittadini italiani;
CP_1 Persona_1 Controparte_3
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2432/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) Parte_1
il 2.4.1987 e residente in 2229 Americus Blvd W, Apt 17, Clearwater, FL 33763 (Stati
Uniti d'America), C.F.: C.F._1
, nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) Controparte_1
il 4.1.1984, C.F. , in proprio e - unitamente a C.F._2 [...]
- in qualità di genitore delle minori , nata a CP_2 Persona_1
West Chester, Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 9.2.2012, C.F.
e , nata a [...], Pennsylvania (Stati C.F._3 Controparte_3
Uniti d'America) il 6.3.2015, C.F. tutti residenti in 1207 Indian C.F._4
Trail Drive, Downingtown, PA 19335 (Stati Uniti d'America);
tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Andrea
1 Permunian e Marco Permunian ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo a Bologna, Via Alfonso Rubbiani n. 10, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_4
Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “insistono, pertanto, affinché il Tribunale di Caltanissetta Voglia
contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_1
nato in data [...] a [...], Pennsylvania (Stati Uniti
[...]
d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
, cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la A_
cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento dell'immigrante italiana , di A_
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della
popolazione di Sperlinga (EN);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che CP_1
nato in data [...] a [...], Pennsylvania (Stati Uniti
[...]
d'America) è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
, cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la A_
2 cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento dell'immigrante italiana , di A_
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della
popolazione di Sperlinga (EN);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata in data [...] a [...], Pennsylvania (Stati Uniti Persona_1
d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
, cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la A_
cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento dell'immigrante italiana , di A_
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della
popolazione di Sperlinga (EN);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che CP_3
nata in data [...] a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
[...]
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di A_
, cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza
[...]
italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento dell'immigrante italiana , di A_
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della
popolazione di Sperlinga (EN);
I ricorrenti chiedono che il procedimento venga trattenuto in decisione con
accoglimento delle conclusioni qui precisate”.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
3 le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si associava alle conclusioni della parte convenuta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, gli odierni richiedenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e Controparte_4
dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da
, cittadina italiana, nata a [...] l'[...]. A_
Emigrata negli Stati Uniti d'America, lì trascorreva la propria vita senza però
mai naturalizzarsi cittadina americana, contrendo matrimonio con un cittadino italiano poi naturalizzatosi e generando prole.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024. In subordine, chiedeva “disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra”.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_2
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente anche chiedendo all'autorità consolare competente le necessarie informazioni, verificando la ricorrenza o meno della linea di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere, con spese “quanto
4 meno, compensate”.
All'udienza del 10.9.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa, con ordinanza dell'11.9.2025, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del
2025, devono rigettarsi le richieste preliminari formulate dal resistente.
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza dalla cittadina italiana A_
, a suo tempo emigrata negli Stati Uniti d'America.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e quindi la linea di trasmissione unitamente al superamento di eventuali ipotesi interruttive emergenti, mentre incombe alla controparte qualsiasi eccezione in ordine ai fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere (trattandosi di
5 procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 come convertito dalla L. 74/2025).
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti.
Al riguardo, dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, A_
, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella
[...]
americana (cfr. certificato di non naturalizzazione depositato dai ricorrenti) e, pertanto,
non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri
1) e 2) dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Nessun rilievo, inoltre, può avere nel caso di specie l'intervenuta naturalizzazione come cittadino americano di NZ ON PA, coniuge di
, occorsa nel 1918 e dunque in costanza di matrimonio, A_
celebrato invece nel 1916.
Infatti, l'art. 11 della legge n. 555/1912 - secondo cui “Se il marito cittadino
diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la
cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla
secondo le disposizioni dell'articolo precedente” - si ritiene non possa trovare applicazione al caso de quo fondandosi lo stesso, senza che sia previsto nella medesima legge un analogo meccanismo a parti inverse, sui principi di cui all'art. 10
della medesima legge, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 del
Giudice delle leggi per contrarietà agli artt. 3 e 29 Cost.
Nella citata sentenza si legge, infatti, che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla
dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante
nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura
come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non
6 erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente
limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi
contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed
uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il
matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. […] La differenza di
trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in
cui quest'ultima e posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per
il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e
che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in
particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà
dell'interessata e anche contro la volontà di questa”.
Sempre per le medesime ragioni, anche il meccanismo di recupero della cittadinanza persa ai sensi del citato art. 11, previsto dall'art. 10 della medesima legge cui la norma in esame esplicitamente rinvia, risulterebbe contrario ai principi del nostro ordinamento presupponendo questo lo scioglimento del vincolo coniugale.
Inoltre, l'art. 11 della legge 555/1912 risulta in contrasto con quanto previsto -
quanto meno con riferimento alla moglie - dall'art. 8 della medesima legge secondo cui la perdita della cittadinanza può aversi solo per acquisto spontaneo di una Pt_2
cittadinanza straniera ovvero per non avervi rinunciato espressamente in caso di acquisto senza concorso di volontà di una cittadinanza straniera. Secondo la citata norma, dunque, la perdita della cittadinanza italiana può intervenire, in ogni caso, solo su espressa dichiarazione di volontà del cittadino stesso.
Per tutte queste ragioni, dunque, deve ritenersi inapplicabile al caso de quo l'art. 11 l. 555/1912, conservando così la moglie il proprio status di cittadina anche Pt_2
nel caso di naturalizzazione straniera del proprio coniuge, per poi poterlo trasmettere ai propri discendenti.
7 Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza è Pt_2
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza , presupponeva ontologicamente una preventiva Pt_2
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando una interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli
8 emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità
dei Paesi del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Dagli atti del procedimento, ancora, non risulta che tutti gli altri ascendenti dei ricorrenti - oltre l'avo - siano incorsi in situazioni di perdita e/o mancato acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge ratione temporis vigente. Al riguardo, il resistente non ha mosso alcuna eccezione.
Deve concludersi, quindi, ritenendo provata la catena di trasmissione della cittadinanza fatta valere dagli odierni ricorrenti.
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individua almeno un evento occorso in epoca precostituzionale, riguardante i predecessori degli odierni ricorrenti. Trattasi, in particolare, della nascita da madre italiana di , occorsa nel 1921. Persona_3
Sulla base di quanto detto ed in forza della legge al tempo vigente, il citato atto determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis perché a quel tempo l'acquisizione della cittadinanza era prevista, salvi casi marginali,
unicamente per via paterna.
In ogni caso, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, inoltre, la medesima Corte, con la succitata sentenza n. 87 del
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la
perdita della cittadinanza indipendentemente dalla volontà della donna”. Pt_2
9 Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur
condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948,
non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma
che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni
tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali
deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata
incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora “lo stato
di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per
rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n.2 L. 555 del 1912) [. .
.] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di
figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono
giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza dell'efficacia di tutte le pronunce appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta a per essere nato da madre cittadina Persona_3
10 italiana prima dell'1.1.1948 e così, conseguentemente, anche a tutti i suoi discendenti.
Si rileva, inoltre, che nella fattispecie oggetto di giudizio, l'autorità
amministrativa non poteva provvedere al riconoscimento della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti stante l'assenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno K28.1 dell'8 aprile 1991, la quale afferma,
rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte Costituzionale (n. 30 del
1983 e n. 87 del 1975), che “pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi
cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata attivazione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo a tutti i ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che i ricorrenti non hanno formulato una domanda di condanna del resistente in tal senso. Inoltre, la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
11 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , Parte_1 [...]
, e sono cittadini italiani;
CP_1 Persona_1 Controparte_3
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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