CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 725/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5216/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 28/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJEM000280 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. 250TYEM000380, relativo all'anno 2016, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, il Sig. Resistente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone, eccependo che il suddetto atto presentava diversi profili di illegittimità e, pertanto, chiedeva la declaratoria di nullità dello stesso.
In particolare, deduceva di non aver mai sottoscritto, ne tantomeno registrato, contratti di locazione, disconoscendone espressamente la loro esistenza.
Invocando il principio dell'onere della prova che grava in capo all'ente impositore, lo stesso contribuente, con riferimento ai predetti contratti di locazione, rappresentava, comunque, di avere sporto formale denuncia penale.
Deduceva, altresì, dinanzi al giudice di prima istanza altri motivi di annullabilità dell'impugnato avviso di accertamento, relativi alla mancata sottoscrizione dello stesso, nonché alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate, controdeduceva a tutti i motivi del ricorso e chiedeva il rigetto dello stesso.
All'udienza di trattazione del 31/01/2023, l'escussa Corte adottava l'ordinanza interlocutoria con la quale invitava il contribuente a depositare copia integrale della denuncia penale prospettata nel ricorso, mentre onerava l'amministrazione finanziaria a provvedere al deposito dei contratti di locazione già registrati e, quindi, in suo possesso.
Soltanto il contribuente depositava la denuncia penale, mentre l'Agenzia delle entrate non ottemperava alla suddetta ordinanza.
L'escussa Corte, con sentenza n. 91/2023 resa in data 24 febbraio 2023, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite in ragione della peculiarità del contenzioso.
La predetta sentenza è stata appellata dall'Agenzia delle entrate con ricorso del 27 ottobre 2023, eccependo il seguente motivo: - violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 D. Lgs. 546/1992.
All'odierna udienza la controversia è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte da atto che il ricorso è stato ritualmente notificato al procuratore e difensore del contribuente costituito in primo grado e che lo stesso si è costituito in ritardo.
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato.
Questo Collegio, in via preliminare, evidenzia che la Corte di prima istanza ha argomentato le ragioni poste a fondamento dell'impugnata decisione, con particolare riferimento all'applicazione del disposto di cui al comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, così come introdotto nella recente modifica legislativa.
Nello specifico, occorre ricordare che grava sull'amministrazione finanziaria provare in giudizio non soltanto le violazioni contestate, ma soprattutto deve allegare concreti elementi probatori a sostegno della pretesa finanziaria specialmente nell'ipotesi in cui si è in presenza di una contestazione radicale in ordine alla sussistenza dello stesso presupposto impositivo, come nella fattispecie in esame.
Tra l'altro, l'onere probatorio imposto dalla citata novella processuale, come nella fattispecie in esame, si applicabile ai giudizi introitati successivamente al 16 settembre 2022 (Cassazione civile sez. trib., 25/07/2024,
n.20816).
A fronte, dunque, di una pretesa fiscale priva di elementi di prova e di una manifesta inottemperanza all'ordine del giudice di prima istanza al fine di potere concretamente valutare tutti gli elementi anche favorevoli alla stessa amministrazione finanziaria, correttamente la Corte di primo grado ha rigettato l'appello.
Tuttavia, l'amministrazione finanziaria ha allegato, unitamente al ricorso in appello, i contratti di locazione ritualmente registrati, così come aveva disposto la Corte di giustizia di primo grado con apposita ordinanza interlocutoria, per cui non vi è dubbio che la pretesa fiscale è legittima.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5216/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 28/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJEM000280 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. 250TYEM000380, relativo all'anno 2016, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, il Sig. Resistente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone, eccependo che il suddetto atto presentava diversi profili di illegittimità e, pertanto, chiedeva la declaratoria di nullità dello stesso.
In particolare, deduceva di non aver mai sottoscritto, ne tantomeno registrato, contratti di locazione, disconoscendone espressamente la loro esistenza.
Invocando il principio dell'onere della prova che grava in capo all'ente impositore, lo stesso contribuente, con riferimento ai predetti contratti di locazione, rappresentava, comunque, di avere sporto formale denuncia penale.
Deduceva, altresì, dinanzi al giudice di prima istanza altri motivi di annullabilità dell'impugnato avviso di accertamento, relativi alla mancata sottoscrizione dello stesso, nonché alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate, controdeduceva a tutti i motivi del ricorso e chiedeva il rigetto dello stesso.
All'udienza di trattazione del 31/01/2023, l'escussa Corte adottava l'ordinanza interlocutoria con la quale invitava il contribuente a depositare copia integrale della denuncia penale prospettata nel ricorso, mentre onerava l'amministrazione finanziaria a provvedere al deposito dei contratti di locazione già registrati e, quindi, in suo possesso.
Soltanto il contribuente depositava la denuncia penale, mentre l'Agenzia delle entrate non ottemperava alla suddetta ordinanza.
L'escussa Corte, con sentenza n. 91/2023 resa in data 24 febbraio 2023, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite in ragione della peculiarità del contenzioso.
La predetta sentenza è stata appellata dall'Agenzia delle entrate con ricorso del 27 ottobre 2023, eccependo il seguente motivo: - violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 D. Lgs. 546/1992.
All'odierna udienza la controversia è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte da atto che il ricorso è stato ritualmente notificato al procuratore e difensore del contribuente costituito in primo grado e che lo stesso si è costituito in ritardo.
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato.
Questo Collegio, in via preliminare, evidenzia che la Corte di prima istanza ha argomentato le ragioni poste a fondamento dell'impugnata decisione, con particolare riferimento all'applicazione del disposto di cui al comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, così come introdotto nella recente modifica legislativa.
Nello specifico, occorre ricordare che grava sull'amministrazione finanziaria provare in giudizio non soltanto le violazioni contestate, ma soprattutto deve allegare concreti elementi probatori a sostegno della pretesa finanziaria specialmente nell'ipotesi in cui si è in presenza di una contestazione radicale in ordine alla sussistenza dello stesso presupposto impositivo, come nella fattispecie in esame.
Tra l'altro, l'onere probatorio imposto dalla citata novella processuale, come nella fattispecie in esame, si applicabile ai giudizi introitati successivamente al 16 settembre 2022 (Cassazione civile sez. trib., 25/07/2024,
n.20816).
A fronte, dunque, di una pretesa fiscale priva di elementi di prova e di una manifesta inottemperanza all'ordine del giudice di prima istanza al fine di potere concretamente valutare tutti gli elementi anche favorevoli alla stessa amministrazione finanziaria, correttamente la Corte di primo grado ha rigettato l'appello.
Tuttavia, l'amministrazione finanziaria ha allegato, unitamente al ricorso in appello, i contratti di locazione ritualmente registrati, così come aveva disposto la Corte di giustizia di primo grado con apposita ordinanza interlocutoria, per cui non vi è dubbio che la pretesa fiscale è legittima.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.