Ordinanza presidenziale 28 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2022, proposto dalla società Parco dei Pini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Di Giovine e Leandra Fiacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna alla restituzione delle somme corrisposte al Comune, dall’interessata, in eccedenza rispetto a quanto dovuto a titolo di costo di costruzione e oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi approvati con i permessi di costruire n. 90 del 26.08.2015, n. 27 del 7.03.2016 e n. 98 del 1°.10.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. GI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Parco dei Pini s.r.l. ha, a suo tempo, presentato al Comune di Campobasso tre separate istanze (la n. 26268 del 30 settembre 2014, la n. 27216 del 6 ottobre 2015 e la n. 16340 del 20 maggio 2016) con le quali ha domandato di essere autorizzata alla realizzazione di altrettanti interventi diretti a mutare la destinazione urbanistica (da garage a locali commerciali) di immobili di sua proprietà siti all’interno della lottizzazione Parco dei Pini.
In particolare:
- la domanda n. 26268 del 30 settembre 2014 ha riguardato un locale sito al piano seminterrato di un fabbricato del lotto C, identificato nei registri catastali al foglio n. 121, p.lla 645, sub. 391 (secondo la nota comunale n. 4318 del 24 gennaio 2018, all. n. 6 alla produzione della difesa comunale del 1° giugno 2022);
- la domanda n. 27216 del 6 ottobre 2015 ha riguardato il locale sito al piano seminterrato di un fabbricato del lotto A, identificato nei registri catastali al foglio n. 121, p.lla 645 “ sub 23, 24 e 25”, come dal permesso di costruire n. 27 del 7 marzo 2016 (sub 402, secondo la nota comunale n. 4324 del 24 gennaio 2018, all. n. 12 alla produzione della difesa comunale del 1° giugno 2022);
- la domanda n. 16340 del 20 maggio 2016 ha riguardato il locale sito al piano seminterrato del fabbricato del lotto B, di via N. Guerrizio s.n.c., identificato nei registri catastali al foglio n. 121, p.lla 645 “ sub 23 in parte ” (cfr. il permesso di costruire n. 98 del 1° ottobre 2016).
1.1. Il Comune di Campobasso, accogliendo le tre suddette istanze, ha rilasciato altrettanti permessi di costruire in favore dell’interessata.
Nel dettaglio:
- con il permesso di costruire n. 90 del 26 agosto 2015 sono stati abilitati i lavori e il mutamento di destinazione da garage a locale commerciale per mq 1056, ivi quantificando oneri di urbanizzazione per l’ammontare di € 22.947,00 (da corrispondere in quattro rate da € 5.736,75) e un costo di costruzione di € 12.440,00 (cfr. il permesso di costruire n. 90 del 26 agosto 2013);
- con il permesso di costruire n. 27 del 7 marzo 2016 sono stati abilitati i lavori e il mutamento di destinazione da garage a locale commerciale per mq 1022, ivi quantificando oneri di urbanizzazione per l’ammontare di € 22.238,00 (da corrispondere in quattro rate da € 5.559,50) e un costo di costruzione di € 12.039,00 (cfr. il permesso di costruire n. 27 del 7 marzo 2016);
- con il permesso di costruire n. 98 del 1° ottobre 2016 sono stati abilitati i lavori e il mutamento di destinazione da garage a locale commerciale per mq 1538, ivi quantificando oneri di urbanizzazione per l’ammontare di € 34.697,00 (da corrispondere in quattro rate da € 8.674,25) ed un costo di costruzione di € 19.387,00 (cfr. il permesso di costruire n. 98 del 1° ottobre 2016).
1.2. Indi la società interessata provvedeva al pagamento delle suddette somme.
1.3. A distanza di qualche tempo, tuttavia, con tre apposite lettere (le prime due dell’8 gennaio 2018 e la terza del 21 novembre 2019) la società ha domandato al Comune il ricalcolo degli oneri concessori, ritenendo di poter beneficiare, per ciascun permesso di costruire ottenuto, delle riduzioni previste dall’art. 9, comma 3, della L.R. del Molise n. 30/2009 e s.m.i..
In particolare:
- in relazione ai permessi di costruire n. 90/2015 e n. 27/2016 le sarebbe spettata la riduzione del 40% degli oneri concessori, per essere stata raggiunta dai relativi locali la classe energetica B;
- in relazione al permesso di costruire n. 98/2016 sarebbe spettata la riduzione dell’80% degli oneri concessori, per essere stata raggiunta la classe energetica A1.
1.4. L’Amministrazione comunale ha però opposto alla società:
- in riscontro alle prime due istanze di rimborso, che “ la richiesta non si ritiene accoglibile, in quanto la legge Regionale n° 25/2008 e smi, ai sensi della quale è stato richiesto e rilasciato il predetto titolo abilitativo, non prevede agevolazioni e riduzioni degli oneri concessori, dovuti per gli interventi di recupero di cui agli articoli 4-5-6 ” (cfr. all.ti nn. 6, 12 alla produzione della difesa comunale del 1° giugno 2022);
- in risposta alla terza istanza di rimborso, analogamente, che “ Il predetto titolo abilitativo è stato rilasciato ai sensi della L.R. n. 25/08 e s.m.i. che non prevedeva infatti riduzioni di tali oneri (oggi interamente pagati), mentre i motivi di presunta ammissibilità addotti a supporto del vs. atto di diffida fanno riferimento alla L.R. n. 30/09 e s.m.i. ” (cfr. all. n. 16 alla citata produzione del 1° giugno 2022).
In definitiva, quindi, in tutti e tre i casi la domanda di rimborso è stata ritenuta inaccoglibile per essere stati i permessi di costruire rilasciati ai sensi della L.R. n. 25/2008, la quale non prevedeva alcuna riduzione della specie di quelle contemplate dalla diversa L.R. n. 30/2009.
2. Non ottenendo spontaneamente dal Comune quanto richiesto, l’interessata in data 6 aprile 2022 ha quindi notificato all’Amministrazione comunale il presente ricorso, azionando così una “ RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL’INDEBITO CORRISPOSTO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 DEL DPR 380/2001; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DELLA L.R. 30/2009 ”.
In estrema sintesi, la parte ricorrente ha domandato la restituzione dell’80% di quanto in precedenza versato all’Amministrazione a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo per il costo di costruzione, ponendo a base della propria pretesa le previsioni di cui all’art. 9, commi 3 e 5, della L.R. del Molise n. 30/2009 (come riformulato dall’art. 12 della L.R. n. 7 del 14 aprile 2015).
Secondo il ricorso, infatti, “ L’articolo 9 commi 3 e 5 della L.R. 30/09 prevede che la totalità degli interventi edilizi, siano comunque tutti soggetti ad una riduzione del costo di costruzione e degli oneri in virtù della classe energetica raggiunta ” (cfr. il ricorso a pag. 5).
L’impostazione comunale non avrebbe tenuto conto nemmeno della circolare interpretativa regionale, approvata con la determinazione direttoriale n. 30 del 28 febbraio 2018, a tenore della quale la riduzione premiale in questione sarebbe spettata, più in generale, anche agli interventi edilizi “ realizzati in virtù di altre norme di natura eccezionale che deroghino alla pianificazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi realizzati in virtù della L.R. 25/2008 ” (cfr. il ricorso a pag. 6).
E su queste basi il ricorso ha concluso nel senso che, “ In definitiva la ricorrente ha diritto ad ottenere dal Comune di Campobasso la restituzione di € 25.301,20 a titolo di costo di costruzione e di € 45.830,80 a titolo di oneri di urbanizzazione. Quindi il Comune di Campobasso dovrà essere condannato a restituire alla Parco dei Pini, ex art. 2033 c.c., la complessiva somma di € 71.132,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti fino all’effettivo soddisfo ” (cfr. il ricorso a pag. 8).
3. In resistenza al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso, il quale ha subito obiettato che, prima delle richieste dell’8 gennaio 2018 e del 21 novembre 2019, la società non aveva mai invocato le premialità di cui al novellato art. 9 della L.R. del Molise n. 30/2009.
Più in particolare, nel merito, la difesa comunale ha poi eccepito che:
- « le richieste di rimborso, oggetto del presente ricorso, sono state rigettate poiché l’abbattimento degli oneri concessori richiesto riguarda gli interventi assentiti sulla basse della legge regionale 30/2009 ( piano Casa) mentre, nel caso di specie, le richieste dei titoli edilizi sono state avanzati alla luce della legge regionale 25/2008 che non prevede alcuna riduzione degli oneri in base all’efficientamento degli edifici trasformati. A nulla valgono le osservazioni della ricorrente circa l’applicabilità delle modifiche introdotte alla legge regionale 30/2009 dalla legge 7/2015, anche agli interventi di cui alla legge 25/2008 desumibile da una circolare interpretativa adottata con determinazione dirigenziale n. 30 del 28/02/2018 dal direttore del IV Dipartimento della Regione Molise, in quanto la stessa non ha valore di interpretazione autentica della legge regionale 30/2009, ma ha solo un contenuto amministrativo non vincolante » (cfr. la memoria della difesa comunale a pag. 3);
- « Peraltro anche a voler aderire alla ricostruzione della ricorrente e ritenere applicabile la riduzione prevista per gli interventi di cui al piano casa anche a quelli di cui alla legge regionale 25/2008, cosa che si contesta, non è stata fornita documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al nuovo art.9 comma 3 lettera c) » (cfr. la memoria della difesa comunale a pag. 4);
- « Infatti dalla documentazione in possesso del Comune di Campobasso trasmessa in occasione delle richieste dei certificati di agibilità dei locali commerciali risulta: 1) LOTTO A) non è stata trasmessa non l’APE (che ai sensi del D.P.R. 75/2013 va sottoscritta da tecnici estranei alle lavorazioni eseguite che accerti e/o verifichi gli elementi essenziali per la certificazione della classe energetica reclamata) ma solo l’attestazione (AQE) non idonea alla certificazione della classe energetica e indicante NESSUNA classe proposta per cui non è dimostrato il possesso della classe B richiesto per l’abbattimento del 40%; 2) LOTTO B) l’APE non è sottoscritta da un tecnico esterno ma dallo stesso ing. Eliseo, è priva del deposito alla Regione Molise secondo le norme di settore e attesta una classe energetica B, inferiore a quella A+ necessaria per l’eventuale abbattimento richiesto dell’80% di cui alla legge Piano Casa; 3) LOTTO C) l’AQE è sottoscritta dallo stesso progettista ing. Eliseo non valida ai fini della certificazione energetica del fabbricato (APE) e propone la classe C, comunque inferiore a quella B necessaria per l’eventuale abbattimento richiesto del 40% di cui alla legge Piano Casa .» (cfr. la memoria della difesa comunale a pag. 4).
4. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie, e la sola difesa comunale documenti.
5. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, uditi i difensori presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. In via preliminare va confermata la giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di restituzione in esame, trattandosi di controversia attinente alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e pertanto di materia che, secondo una consolidata giurisprudenza, è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), cod.proc.amm.: materia la quale “ ha ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall'esistenza di atti della pubblica amministrazione e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie - annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza ” (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5096; id., Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2294; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 20 maggio 2020, n. 858; id., 10 maggio 2018, n. 31242).
Sul tema, d’altra parte, anche questo stesso Tribunale ha di recente avuto occasione di affermare che, “ sulla restituzione degli oneri di urbanizzazione versati dalla ricorrente … secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 29 dicembre 2017, n. 610; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 18 novembre 2009, n. 5071), la domanda giudiziale con cui il titolare di una concessione edilizia lamenta il mancato rimborso del contributo versato si configura come un'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.. Anche la relativa controversia, quindi, implicando l'accertamento dell'esistenza del diritto vantato dal ricorrente, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia edilizia, di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., il quale vi ci attrae “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio”. Sicché, vertendosi in tema di controversia propriamente edilizia, la giurisdizione esclusiva di questo Plesso giudiziario si radica anche sulla domanda restitutoria de qua ” (T.A.R. Molise n. 252 del 30 luglio 2024).
7. Nel merito il ricorso è infondato.
Nel caso di specie non risultano applicabili, infatti, le riduzioni premiali previste dall’art. 9, commi 3 e 5, della citata L.R. n. 30/2009, venendo in rilievo ai fini di causa permessi di costruire rilasciati ai sensi della distinta L.R. n. 25/2008 (senza dire, infine, che la parte ricorrente non ha nemmeno fornito alcuna dimostrazione del “salto di classe” raggiunto dagli interventi ai fini dell’ipotetica riduzione dei relativi oneri concessori).
8. Il Collegio deve preliminarmente individuare la disciplina potenzialmente applicabile al caso di specie alla stregua delle tesi di parte ricorrente, in quanto l’art. 9 della citata L.R. n. 30/2009 è stato interessato, nel tempo, da diverse modifiche.
A tale scopo va rammentato che “ secondo consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (v., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV., 7 giugno 2012, n. 3379; Cons. St., Sez. IV., 25 giugno 2010, n. 4109; Cons. St., Sez. V, 13 giugno 2003, n. 3332) il contributo di concessione va determinato con riferimento alla disciplina, legislativa e regolamentare, vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, che segna il perfezionamento della fattispecie concessoria (o autorizzatoria, a seconda della tipologia di titolo edilizio).
L'orientamento, per un verso, è fondato sulle previsioni normative che correlano la determinazione e, in parte, anche la corresponsione del contributo di concessione (nelle sue varie componenti), all'atto di rilascio del titolo edilizio, e, per altro verso, è espressione del principio generale sancito dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo cui ciascun fatto genetico di effetti giuridici è sottoposto, salva diversa previsione normativa, alla legge del tempo in cui viene in essere (se, poi, gli effetti giuridici sono costituiti da un rapporto giuridico di durata, lo ius superveniens, a seconda delle varie ipotesi, potrà incidere anche sulla disciplina del rapporto)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3298).
Nel caso di specie, ai fini dell'individuazione della disciplina eventualmente applicabile si dovrà, pertanto, aver riguardo a quella vigente al momento del rilascio dei rispettivi permessi di costruire, ossia:
- alla data del 26 agosto 2015 per il permesso n. 90;
- alla data del 7 marzo 2016 per il permesso n. 27;
- alla data del 1° ottobre 2016 per il permesso n. 98.
Ora, al momento dell’adozione di detti permessi di costruire era già entrata in vigore la versione dell’art. 9 della L.R. del Molise n. 30/2009 riformulata dall’art. 12 della L.R. del Molise n. 7 del 14 aprile 2015: quest’ultima legge è stata difatti pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16 aprile 2015, così entrando in vigore il successivo 17 aprile 2015 (cfr. l’art. 19 della L.R. n. 7/2015, secondo cui “ La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise ”).
Ebbene, l'art 9 della L.R. n. 30 del 2009, nella versione vigente ratione temporis , recava il seguente contenuto.
« 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2 il contributo del costo di costruzione, ove dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo ampliamento, ridotto del 40 per cento.
2. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis, il contributo del costo di costruzione, ove dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo incremento di volume, ridotto dell'80 per cento.
3. Il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella seguente misura:
a) riduzione del 40 per cento qualora l'edificio oggetto di intervento di cui alla presente legge, ovvero proveniente da demolizione, raggiunga almeno la classe energetica B;
b) riduzione del 60 per cento qualora l'edificio oggetto di intervento di cui alla presente legge, ovvero proveniente da demolizione, raggiunga almeno la classe energetica A;
c) riduzione dell'80 per cento qualora l'edificio oggetto di intervento di cui alla presente legge, ovvero proveniente da demolizione, raggiunga almeno la classe energetica A+.
4. I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, ove applicabili.
5. Le riduzioni del contributo degli oneri concessori disciplinate dai commi precedenti sono applicate anche agli interventi conformi alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, qualora abbiano le medesime caratteristiche degli interventi previsti dalla presente legge.
6. Per gli interventi di cui alla presente legge sussiste l'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla normativa vigente, per la parte ampliata e per le modifiche di destinazione d'uso. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2, 2-bis, 3 e 3-bis, qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancanza di spazi idonei, di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma pari al 50 per cento del costo di costruzione per l'edilizia residenziale pubblica agevolata, recepito dalla Regione, per metro quadrato di spazio dei parcheggi da reperire e dell'80 per cento per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis nel caso di abitazioni in classe energetica A. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune.
7. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 2-bis, 3 e 3-bis, ove dovuto, vi è l'obbligo di provvedere al reperimento delle aree da destinare a standard nella misura minima disposta dal decreto ministeriale n. 1444/1968, per la sola parte ampliata. Qualora, per mancanza di spazi idonei, sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma calcolata in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area interessata dall'intervento ridotta del 50 per cento, e dell'80 per cento per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis nel caso di abitazioni in classe energetica A. La relativa somma deve essere destinata alla realizzazione, da parte del Comune, delle infrastrutture di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 » (cfr. l'art 9 della L.R. n. 30 del 2009).
9. Posta questa premessa, si può quindi passare all’esame del merito del ricorso, il quale è stato imperniato essenzialmente sul richiamo alla regola di cui al riformulato art. 9, commi 3 e 5, della L.R. n. 30/2009.
Al riguardo va subito evidenziato che i titoli edilizi in relazione ai quali l’odierna ricorrente ha versato quanto vorrebbe ora vedersi restituire sono stati rilasciati dal Comune di Campobasso in base all’art. 5 della legge 25 del 2008, ossia una normativa speciale, autonoma e derogatoria, introdotta dal legislatore regionale per favorire il “ Recupero ad uso terziario o commerciale dei piani seminterrati o interrati” : disciplina la quale non prevede -a differenza della L.R. n. 30/2009 - alcuna riduzione degli oneri concessori dovuti.
9.1. Nel caso di specie, infatti, l’interessata ha realizzato interventi di recupero di “ locali interrati ”, precedentemente destinati “ ad autorimessa, ubicati nei piani terranei del complesso edilizio della Lottizzazione Parco dei Pini ”, per i quali è stato eccezionalmente assentito il “ cambio d’uso a destinazione commerciale ” proprio in forza dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2008.
L’art. 5 della citata legge regionale del Molise n. 25 del 2008 ( Recupero ad uso terziario o commerciale dei piani seminterrati o interrati) , nella versione vigente ratione temporis , disponeva invero quanto segue.
« 1. È consentito il recupero dei locali a piano terreno, seminterrati e interrati ad uso terziario o commerciale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettate le prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi e le seguenti condizioni:
a) altezza interna dei locali non inferiore a m. 2,70;
b) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiori ad un ottavo della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica che assicuri un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
c) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro ed impiantistica antincendio;
d) accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
2. Gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico ammessi per conseguire l'utilizzo terziario o commerciale dei locali a piano terreno, seminterrati e interrati non devono comunque comportare:
a) modificazioni delle quote delle strade di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;
b) cambio d'uso di locali garage di pertinenza delle unità immobiliari, salvo il caso di loro traslazione in altra zona del fabbricato.
3. Il rilascio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per gli interventi di cui al presente articolo, comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all'articolo 4, comma 4 » (cfr. l’art. 5 della L.R. del Molise n. 25 del 2008, prima della modifica intervenuta con la legge regionale n. 1 del 2017).
Ciò posto, come sta per vedersi, la disciplina della L.R. n. 30/2009, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, non trovava applicazione nel caso di specie: sicché il Comune di Campobasso, nell’autorizzare ai sensi della L.R. n. 25/2008 il recupero ad uso commerciale dei piani interrati degli edifici de quibus , non avrebbe potuto quantificare i relativi oneri concessori sulla base della disciplina premiale di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. n. 30 del 2009.
9.2. Il punto essenziale ai fini di causa è che la legge regionale n. 30/2009, sul cd. piano casa, ha introdotto una normativa alla quale non può essere riconosciuta una portata universale.
Le riduzioni premiali di cui all’art. 9, comma 3, infatti, non possono essere riconosciute per interventi diversi da quelli previsti dagli articoli 2, 2- bis , 3 e 3- bis della stessa L.R. n. 30/2009, se non negli stretti limiti ben perimetrati dal successivo comma 5 del medesimo art. 9, il quale recita: “ Le riduzioni del contributo degli oneri concessori disciplinate dai commi precedenti sono applicate anche agli interventi conformi alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, ed eventuali successive varianti approvate ” (cfr. l’art. 9, comma 5, della L.R. del Molise n. 30/2009).
Le riduzioni premiali di cui si discute, quindi, si rendono applicabili anche ad interventi diversi da quelli di cui agli articoli 2, 2- bis , 3 e 3- bis della L.R. n. 30/2009, solo se i medesimi risultino conformi ai regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici, vale a dire alle regole generali del settore.
Ora, quelli realizzati ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 25/2008 non sono interventi conformi alle regole generali della materia edilizia, avendo trovato essi apposita disciplina legittimante solo nella legge regionale ad hoc , speciale e derogatoria, dedicata agli “ Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati ”.
E il carattere “eccezionale” degli interventi in parola trova ammissione e conferma nello stesso ricorso lì dove esso ha richiamato il contenuto della circolare regionale del 28.02.2018, secondo la quale: “ la locuzione “ interventi conformi alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali” devono intendersi sia quegli interventi edilizi di per sé conformi alle disposizioni di piano sia quelli realizzati in virtù di altre norme di natura eccezionale che deroghino alla pianificazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi realizzati in virtù della L.R. 25/2008 ” (cfr. il passaggio della circolare del 28.02.2018 richiamato dal ricorso a pag. 6).
In definitiva, gli interventi realizzati ai sensi del solo art. 5 della L.R. n. 25/2008, non essendo riconducibili ai paradigmi dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, ossia delle regole generali della materia edilizia, né allo schema degli interventi particolari di cui agli artt. 2, 2- bis , 3 e 3- bis della L.R. n. 30/2009, devono in conclusione ritenersi non compresi nel campo di applicazione della legge n. 30/2009 ai fini della riduzione dei relativi oneri concessori.
Pertanto, la invocata estensione dei benefici di cui all’art. 9 della L.R. n. 30/2009 anche agli interventi realizzati ai sensi della L.R. n. 25/2008 non trova alcuna base normativa.
E’ la stessa legge regionale sul cd. piano casa a precludere, infatti, una simile estensione, lì dove essa ha limitato l’ambito applicativo dell’art. 9 ai soli interventi:
- di cui agli artt. 2, 2- bis , 3 e 3- bis della medesima L.R. n. 30/2009, da un lato;
- oppure, del tutto conformi ai regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici, dall’altro.
9.3. Al cospetto di una simile preclusione normativa, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, una semplice circolare amministrativa non può certo valere ad estendere –per giunta, retroattivamente- la portata dei benefici in questione.
Sul punto è, infatti, pienamente condivisibile quanto eccepito dalla difesa comunale, secondo la quale: “ A nulla valgono le osservazioni della ricorrente circa l’applicabilità delle modifiche introdotte alla legge regionale 30/2009 dalla legge 7/2015, anche agli interventi di cui alla legge 25/2008 desumibile da una circolare interpretativa adottata con determinazione dirigenziale n. 30 del 28/02/2018 dal direttore del IV Dipartimento della Regione Molise, in quanto la stessa non ha valore di interpretazione autentica della legge regionale 30/2009, ma ha solo un contenuto amministrativo non vincolante. Tale tipologia di atto amministrativo, infatti, non ha efficacia vincolante, data la sua assimilabilità ad un’opinione interpretativa della legge fornita da un soggetto interno alla pubblica amministrazione, nel caso di specie un direttore amministrativo. Secondo la giurisprudenza: “Le circolari costituiscono criteri di riferimento interpretativo a carattere interno finalizzate a garantire un’uniforme applicazione delle norme di legge, risultando tuttavia quasi pleonastico evidenziare che la circolare interpretativa non possa legittimare l’inosservanza di principi direttamente e chiaramente stabiliti dalla legge, dovendosi conseguentemente disattendere le circolari sulla base del principio di prevalenza del dettato legislativo” (T. A. R. Bari, (Puglia), Sez. II, 14/09/2012, n. 1660).( TAR Campania (SA) Sez. I n. 17 del 13 gennaio 2016) ” (cfr. la memoria della difesa comunale del 2.04.2025, a pag. 3).
E’ pacifico, invero, l’insegnamento secondo cui: " Le circolari amministrative, in quanto atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre per gli organi destinatari sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem ” (così ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 13.09.2012, n. 4859).
E il Consiglio di Stato, anche più di recente, ha ribadito che: “ la circolare amministrativa contra legem non costituisce parametro di legittimità dell'atto applicativo e il giudice deve disapplicarla d'ufficio, anche in assenza di richiesta delle parti (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 28 gennaio 2016, n. 310; in termini identici anche Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5664; in tal senso cfr. inoltre, ex aliis, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 17 aprile 2018, n. 2284, 8 gennaio 2016, n. 30, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 novembre 2013, n. 5714)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 6.08.2025, n. 6962).
10. Quanto precede è sufficiente a respingere integralmente il ricorso.
Il Collegio tiene però comunque ad aggiungere che, anche volendo -per assurdo- considerare gli interventi edilizi in esame riconducibili al novero di quelli per i quali la legge regionale accordava i benefici premiali invocati dal ricorso, comunque nel caso di specie non risulterebbero integrate le condizioni per accogliere la domanda di restituzione avanzata dalla parte ricorrente.
10.1. Questo Tribunale, infatti, con la recente sentenza n. 330 del 13.11.2025 ha già chiarito che per beneficiare delle riduzioni di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. n. 30/2009 era necessario che, già in sede di richiesta di rilascio del permesso di costruire, il relativo progetto contenesse ab origine delle specifiche indicazioni riflettenti il richiesto miglioramento delle prestazioni energetiche globali dell’edificio.
Per contro, nel caso di specie è incontestato il fatto che le richieste di rilascio dei titoli edilizi si fossero concentrate soltanto sul recupero dei seminterrati ai sensi della L.R. n. 25/2008, senza alcuna previsione relativa ad ipotetici salti di classe energetica degli ambienti interessati.
10.2. Non guasta, infine, aggiungere -per mera completezza- come l’interessata neppure ex post, in questa sede, abbia compiutamente dimostrato di aver effettivamente raggiunto, con gli edifici de quibus , lo specifico livello di prestazioni energetiche globali da essa qui vantato.
11. La domanda di restituzione avanzata in questa sede risulta pertanto integralmente infondata, non risultando applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 9, commi 3 e 5, della legge regionale c.d. sul piano casa n. 30/2009.
12. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra illustrato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
13. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
GI LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LL | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO