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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 425/2023, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e seg. c.c. promossa da: (P IVA CF Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo omonimo titolare Sig. con sede C.F._1 Parte_1 in Torino Corso Regina Margherita n. 221 elettivamente domiciliata in Torino Via Tolmino n. 7 presso lo studio dell'Avv. Stefania De Francesco (CF pec C.F._2
che la rappresentano e difendono come da Email_1 procura in atti APPELLANTE
Contro
CONDOMINIO di Corso Palermo n. 90 Torino (CF ), in persona del suo P.IVA_2 amministratore pro-tempore Dott. con studio in Torino Corso Palermo 94/b, CP_1 elettivamente domiciliata in Torino Via Assarotti n. 4 presso lo studio dell'Avv. Enrico Rubiola (CF pec e C.F._3 Email_2 dell'Avv. Roberta Andreone (CF pec C.F._4
che lo rappresentano e difendono come da Email_3 procura in atti APPELLATO UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 6.11.2025
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositato il 27.3.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3759/2022 emessa dal Tribunale di Torino, I° Sezione Civile, Giudice Dott. Guglielmo Rende, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7189/2021 del 28.09.2022, depositata in cancelleria in data 29.09.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO in via principale ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza del rapporto intercorso tra il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore Dott. e la CP_1 Parte_1
di cui in narrativa;
[...] ACCERTARE e DICHIARARE l'avvenuta esecuzione da parte della Controparte_3
della posa in opera dell'impalcatura strutturale in favore del Condominio Parte_1 convenuto così come indicato in narrativa protrattasi fino al marzo 2021; ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza di accordo avente ad oggetto l'affitto dell'impalcatura strutturale convenuta in euro 200,00 mensili oltre IVA e oltre alla vendita del materiale alla messa in sicurezza dei balconi e/o della struttura e per l'effetto DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE il Condominio sito in Torino, corso Palermo n. 90 al pagamento della somma di € 11.880,00 IVA inclusa per i motivi indicati in narrativa o quel diverso importo accertando in corso di causa, oltre ad interessi legali e successive occorrende. In via subordinata DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE il Controparte_2
al pagamento in favore della Ditta Costruzioni VE di al
[...] Parte_1 pagamento dell'importo di euro 11.880 oltre IVA a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. o di quell'altra somma ritenuta di giustizia. IN OGNI CASO RIGETTARE tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni preceduti dalla locuzione "vero che".
1. La Ditta Costruzioni VE di VE TO nel mese di giugno 2017 veniva contattata dall'amministratore del per il tramite del Controparte_2
richiedendo l'urgente messa in sicurezza dei balconi lato cortile Controparte_4 dello stabile che si trovavano in stato di pericolosità e presentavano segni evidenti di cedimenti.
2. Il Condominio sito in Torino, corso Palermo n. 90, in persona dell'amministratore sig.
titolare dello studio Controparte_5 Controparte_6
e nelle circostanze di cui al capo 1 che precede conferiva
[...] Controparte_7 incarico alla di , di montare un'impalcatura strutturale da Parte_1 Parte_1 posizionarsi sul lato cortile a sostegno dei balconi dello stabile sito in Torino corso Palermo n. 90 per la messa in sicurezza degli stessi.
3. Per l'esecuzione dell'incarico di cui al capo 2 che precede veniva concordato e pattuito tra la ditta e l'amministratore del condominio, sig. Parte_1 Parte_1 [...]
, titolare dello studio VP UD Amministrazioni Immobiliari di AL LO e CP_5 PA ME, l'importo mensile di euro 200,00 oltre IVA per ogni mese di insistenza dell'impalcatura.
4. Al conferimento dell'incarico l'amministratore riferiva al sig. dell'urgenza Parte_1 nel posizionamento dell'impalcatura a sostegno dei balconi lato cortile dello stabile sito in Torino, corso Palermo n. 90 che stavano cedendo e si trovavano in condizioni di pericolo.
5. La Costruzioni di provvedeva immediatamente all'acquisto del Pt_1 Parte_1 materiale occorrente e al posizionamento dell'impalcatura richiesta dall'amministratore sulla facciata lato cortile dello stabile sito in Torino corso Palermo n. 90.
6. I balconi della facciata lato cortile dello stabile di Corso Palermo n. 90 erano pericolanti, a rischio di cedimento e di crollo.
7. Ricevuto l'incarico dall'amministratore del condominio di Torino corso Palermo n. 90 la ditta provvedeva immediatamente a dar corso all'intervento richiesto e Parte_1 provvedeva a mettere in sicurezza i balconi del piano primo e la facciata con dei puntali, con delle banchine e con dei pannelli da armatura e veniva effettuata la puntellatura.
8. Messa in sicurezza la facciata lato cortile dello stabile di Torino, corso Palermo n. 90 e i balconi, con l'intervento eseguito dalla ditta il Condominio avrebbe Parte_1 dovuto procedere a conferire l'incarico per l'esecuzione dei lavori di intervento di rinforzo dei balconi.
9. Eseguito l'intervento da parte della Ditta Costruzioni VE e messi in sicurezza i balconi e la facciata l'impalcatura, posata a sostegno della facciata e dei balconi pericolanti, restava lì fino al marzo 2021.
10. Il Condominio di corso Palermo 90 e i condomini erano stati messi a conoscenza e sapevano che l'impalcatura sulla facciata lato cortile dello stabile era stata posizionata dalla Ditta Costruzioni VE per la sicurezza dello stabile ed erano a conoscenza dell'importo mensile di euro 200,00 dovuto alla Ditta Costruzioni VE.
11. Lo smontaggio dell'impalcatura posizionata dalla Ditta Costruzioni VE sarebbe dovuto avvenire concertando l'immediato intervento di rinforzo dei balconi perché gli stessi senza il sostegno dell'impalcatura avrebbero ceduto e sarebbero crollati.
12. L'impalcatura posizionata dalla Ditta ha consentito al condominio di Parte_1 ritardare di quattro anni gli interventi di rinforzo dei balconi lato cortile. Si indicano a testimoni: Arch. con studio in Torino;
Arch. con Testimone_1 Tes_2 studio in Torino;
Sig. titolare della VP UD Amministrazioni Immobiliari Controparte_5 di AL LO e PA ME corrente in Torino;
sig. residente in Testimone_3 Torino;
sig. residente in [...]. Testimone_4 ORDINARSI ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al condominio convenuto la produzione di tutte le delibere assembleari assunte dal Condominio di Torino corso Palermo n. 90 dal 2017 al mese di luglio 2021. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO contenute nelle note scritte per la precisazione delle conclusioni del 20.3.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
-Rejectiis contrariis,
-Valutato ex art 116 Cpc, per i motivi esposti nell'atto costitutivo in appello, il comportamento dell'appellante che per tentare di legittimare il proprio Parte_2 appello nel presente grado di giudizio rappresenta al Giudice una nuova e terza versione dei fatti rispetto alle deduzioni defensionali svolte anti le Prime Cure,
-Preso atto che l'appellato svolge ferma opposizione alle avverse istanze istruttorie
-Confermare in toto l'appellata Sentenza n. 3759/2022 che il Tribunale di Torino G.U. Dr Rende ha reso in data 28.9.2022 nella causa RG 7189/2021.
-Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio con maggiorazione con rimborso 15% ex DM 147/2022, Cpa ed IVA ex lege. Salvis juribus
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_3 (di seguito per brevità ha convenuto in giudizio, avanti
[...] Parte_1 al Tribunale di Torino, il Condominio di Corso Palermo 90 (di seguito per brevità, Condominio) di Torino affinché, accertata la sussistenza di un rapporto contrattuale e l'avvenuta esecuzione della posa in opera di una impalcatura strutturale protrattasi fino a marzo 2021, il Condominio fosse condannato a corrispondergli l'importo di € 11.880,00 Iva inclusa. ha allegato di avere stipulato, nel mese di giugno del 2017, un contratto Parte_1 di affitto e montaggio di una impalcatura strutturale verso il corrispettivo di € 200,00 oltre IVA al mese nonché un contratto per la fornitura di materiali edili per eseguire le opere di messa in sicurezza dei balconi del Condominio;
onde, di avere emesso la fattura n. 13 del 6.7.2018 di € 4.620,00 avente ad oggetto: a) l'affitto della struttura per la durata di 12 mesi pari a € 2.400,00 oltre Iva (da luglio 2017 a giugno 2018); b) la fornitura dei materiali pari a
€ 1.800,00 oltre Iva. ha allegato di non avere ricevuto il pagamento della fattura e di avere Parte_1 mantenuto l'installazione dell'impalcatura sino a marzo 2021, maturando un ulteriore credito di € 6.600,00 (da luglio 2018 a marzo 2021). ha quindi concluso allegando di essere creditrice del complessivo Parte_1 importo pari a € 11.880,00 (ossia € 4.620,00 di cui alla fattura 13 del 6.7.2018 oltre € 6.600,00 per il noleggio della struttura da luglio 2018 a marzo 2021) che il Condominio si è rifiutato di corrispondergli.
Nel giudizio così instaurato, si è costituito il Condominio contestando tutto quanto dedotto e invocato dalla impresa attrice. Il Condominio: in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva stante l'inesistenza di rapporti contrattali con l'Impresa VE;
nel merito, ha contestato la pretesa creditoria da ritenersi infondata;
in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di € 1.000,00 oltre iva pari al costo per lo smontaggio delle impalcature. Il Condominio ha allegato: a) di avere deliberato - in data 22.2.2017 - l'intervento urgente di messa in sicurezza della facciata lato cortile al costo di € 1.100,00 oltre Iva incaricando per l'esecuzione il con sede in Torino Corso Duca Abruzzi 4; Controparte_8 b) di avere provveduto a pagare in data 31.10.2018 la fattura n. 107 del 10.7.2017 emessa da per i lavori di messa in sicurezza eseguiti;
CP_8 c) eseguiti i lavori urgenti di messa in sicurezza, di avere preso in esame il preventivo della (tra gli altri) per il rifacimento complessivo della facciata CP_8 condominiale ma, all'assemblea del 17.5.2017, di non avere deliberato l'ulteriore intervento decidendo di soprassedere, pertanto, di non avere mai conferito alcun incarico a e di avere avuto il Parte_1
come unico interlocutore per i lavori urgenti di messa in sicurezza. Controparte_8 Il Condominio ha altresì precisato che lo UD VP, amministratore dell'epoca, non aveva consegnato all'amministratore che gli era subentrato alcun documento da cui si potesse evincere l'esistenza dei rapporti contrattuali dedotti dall'attrice né l'esistenza di obbligazioni di pagamento a favore della ragion per cui, all'assemblea straordinaria Parte_1 del 18.12.2018, aveva deliberato di effettuare le opportune verifiche in ordine al rapporto contrattuale. Il Condominio ha concluso allegando che: a) il contratto di affitto dell'impalcatura invocato dalla attrice, datato 30.6.2017 (ossia 4 mesi dopo che il Condominio aveva deliberato di incaricare la di CP_9 eseguire la messa in sicurezza), avrebbe dovuto decorrere dal 1.7.2017; tuttavia, in tale data, i lavori per la messa in sicurezza risultavano essere già stati conclusi dalla che, addirittura, il 10.7.2017 aveva emesso la fattura n. 107/2017 che il CP_4 Condominio aveva poi pagato;
b) il contratto del 30.6.2017 riguardava esclusivamente l'affitto delle impalcature strutturali (materiale per il puntellamento) e non anche il corrispettivo per la vendita del materiale occorrente per la messa in sicurezza richiesto con la fattura n. 13/2018, onde, che nulla era dovuto a Parte_1 Il Condominio ha chiesto infine il riconoscimento del corrispettivo di € 1.000,00 per la rimozione delle impalcature.
Il Giudice di primo grado ha respinto l'istanza volta ad estendere il contraddittorio e chiamare in causa VP UD e ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.. Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. ha contestato la Parte_1 comparsa di costituzione del Condominio precisando di essere stata contattata, per il tramite di , dal precedente amministratore che, dovendo mettere in sicurezza Controparte_4 la facciata pericolante lato cortile dello stabile, gli avrebbe commissionati gli interventi urgenti da eseguire;
messi in sicurezza i balconi e la facciata, il Condominio avrebbe inoltre beneficiato dell'impalcatura che ha garantito la sicurezza dello stabile e ha evitato danni a cose e persona, per ben quattro anni. ha quindi concluso formulando domanda ex art. 2041 c.c. per ingiusto Parte_1 arricchimento. Il Condominio ha eccepito la tardività della domanda ex art. 2041 c.c. da ritenersi nuova rispetto alla domanda di inadempimento contrattuale formulata con l'atto di citazione. Il Giudice di primo grado ha istruito la causa mediante le sole produzioni documentali.
Con la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 3759/2022 del 28.9.2022, pubblicata il 29.9.2022, il Tribunale di Torino ha respinto le domande avanzate da e la domanda Parte_1 riconvenzionale avanzata dal a pagare al Controparte_10 Condominio le spese di lite liquidate in € 3.500,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Il Giudice di primo grado ha preliminarmente rilevato che l'opera di messa in sicurezza dei balconi e della facciata era già stata delibata e deliberata dal Condominio, con affidamento ad altro soggetto;
pertanto: da un lato, l'acquisizione del materiale di cui al contratto invocato non avrebbe potuto rivestire carattere di urgenza perché il Condominio aveva già deliberato di affidare i lavori ad altro soggetto ( ); dall'altro lato, il contratto del Controparte_4 30.6.2017 era stato sottoscritto dal precedente amministratore al di fuori dei propri poteri, omettendo di informare il Condominio. Il precedente amministratore, non avendo alcun potere negoziale di rappresentanza sostanziale e formale per instaurare validamente un rapporto contrattuale, nel sottoscrivere il contratto ha quindi agito esorbitando i poteri di cui all'art. 1130 c.c. e, pertanto, il contratto avente ad oggetto i lavori - privi del requisito dell'urgenza - non può essere validamente opposto al Condominio che peraltro non ha neppure ratificato l'operato dell'amministratore. Il Giudice ha quindi concluso respingendo la domanda di pagamento non essendo stata dimostrata la sussistenza di un valido accordo contrattuale stipulato tra le parti imputabile al Condominio o ad esso opponibile. Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c. il Giudice l'ha dichiarata, prima ancora che infondata, inammissibile, essendo stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. fondata sul presupposto di un indebito arricchimento, ossia, con una diversa causa petendi rispetto alla domanda fondata sul rapporto contrattuale. In ogni caso, l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. ha come presupposto: a) che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza causa, onde, qualora essa sia conseguenza di un contratto, non può invocarsi la mancanza o l'ingiustizia della causa;
b) la mancanza di una azione tipica che deriva dal contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Il Giudice ha quindi concluso dichiarando che la declaratoria di infondatezza dell'azione contrattuale esclude la possibilità del rimedio sussidiario di cui all'art. 2041 c.c. il quale, appunto, presuppone che non esista altra azione tipica esperibile. Il Giudice ha infine respinto la domanda riconvenzionale non essendo stata offerta la prova del pagamento dell'importo di € 1.000,00 per lo smontaggio dell'impalcatura. Quanto alle spese di lite, il Giudice ha condannato in quanto Parte_1 soccombente liquidando sulla base dei valori medi opportunamente diminuiti in considerazione del numero e della natura, delle questioni trattate e della limitata attività processuale. 2) ha proposto appello avverso la sentenza n. 3759/2022 del Tribunale di Parte_1 Torino. Con il primo motivo, la appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha respinto la domanda di pagamento della somma di € 11.880,00 sul presupposto della mancata dimostrazione della sussistenza di un valido accordo contrattuale, opponibile al Condominio. A parere della appellante, il Giudice di primo grado sarebbe incorso in un duplice errore;
da un lato, trattandosi di un intervento urgente, di ritenere che il 17.5.2017 l'assemblea condominiale avesse deliberato di mettere in sicurezza la facciata affidando l'incarico a;
dall'altro lato, di non ritenere vincolante per il Condominio il Controparte_4 contratto sottoscritto dall'allora amministratore, ancorché stipulato in assenza di una specifica delibera assembleare. La appellante ha dedotto che se il Giudice di primo grado avesse esaminato il verbale dell'assemblea del 17.5.2017, si sarebbe avveduto del fatto che non era stato conferito alcun incarico per la messa in sicurezza al ma che, detta società, Controparte_8 unitamente alla Ditta L.F. si era solamente limitata a Parte_4 presentare un preventivo per il rifacimento della facciata che l'assemblea non aveva deliberato;
proprio perché il Condominio, all'assemblea del 17.5.2017, non aveva deliberato l'incarico per il rifacimento della facciata, l'allora amministratore il 30.6.2017 aveva affidato i lavori a affittando presso detta società “l'impalcatura strutturale” per Parte_1 mettere urgentemente in sicurezza la facciata. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice ha respinto la domanda ex art. 2041 c.c. dichiarandola prima ancora che infondata, inammissibile. A parere della appellante non si tratta di una domanda nuova bensì di una modificazione della domanda già proposta e, ancorché formulata nella memoria n. 1 ex art. 183 6° comma c.p.c., da ritenersi pienamente ammissibile riferendosi alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio rispetto alla quale si pone in un rapporto di alternatività. In ogni caso, il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di ritenere infondata la domanda di ingiustificato arricchimento, non fosse altro perché il Condominio ha beneficiato per 4 anni dell'impalcatura installata e della messa in sicurezza della facciata e dei balconi. Con il terzo motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie che gli avrebbe precluso la possibilità di dimostrare l'esecuzione degli interventi in contestazione così pure il posizionamento dell'impalcatura a sostegno della facciata e dei balconi. Con il quarto motivo, la appellante ha censurato la sentenza in punto spese.
Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituito il Condominio contestando i motivi di gravame. Il Condominio ha ribadito la propria estraneità rispetto al rapporto giuridico dedotto dalla appellante precisando che la prova dell'inesistenza del conferimento di un incarico alla si evince dal contenuto della delibera del 22.2.2017 da cui emerge che il Parte_1 Condominio aveva conferito ad , unico interlocutore, l'incarico di intervenire CP_4 per la messa in sicurezza della facciata verso il corrispettivo di € 1.100,00 oltre Iva, regolarmente fatturato e liquidato. Il Condominio appellato ha altresì ribadito che nel tentativo di Parte_1 contestare le eccezioni, ha introdotto la domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti della quale il Condominio ha però eccepito l'inammissibilità, non accettando il contraddittorio, trattandosi di domanda nuova e non meramente modificativa. Il Condominio ha concluso dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla nuova ricostruzione dei fatti resa da che, dopo avere affermato di essere stato Parte_1 contattato dal Condominio per il tramite del , in questo grado di Controparte_4 giudizio ha invece affermato di essere stata l'interlocutore diretto del Condominio da cui ha ricevuto l'incarico di montare l'impalcatura dopo che l'assemblea di maggio 2017 aveva rinviato il lavoro di rifacimento della facciata. Infine, con riferimento all'invocata ammissione della prova per testi, il Condominio appellato ha condiviso la decisione del Giudice ritenendo che i capitoli articolati non rilevanti o comunque riguardanti circostanze già documentalmente dimostrate. Il Condominio ha infine contestato la censura in ordine all'inammissibilità e infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. richiamando la motivazione del Giudice di primo grado.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 6.11.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
3) La Corte ritiene che il primo e il terzo motivo di appello meritino disamina congiunta, essendo strettamente connessi tra loro, e formulati al fine di dimostrare l'esistenza di un valido accordo contrattuale opponibile al Condominio.
3.a) L'appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di ritenere che la messa in sicurezza della facciata condominiale fosse stata deliberata, affidata a e da essa eseguita. Controparte_4 A parere della appellante, se il Giudice avesse esaminato il verbale dell'assemblea del 17.5.2017, avrebbe constatato che poiché in tale occasione il Condominio non aveva deliberato di conferire l'incarico per l'esecuzione dei lavori, l'allora amministratore - attesa la necessità urgente di mettere in sicurezza la facciata lato cortile dello stabile - aveva provveduto ad affidare l'incarico a Parte_1 La censura è manifestamente infondata. La Corte, in primis, rileva che risulta documentalmente provato (cfr. doc. 1) che il 23.2.2017 l'assemblea condominiale ha deliberato di approvare la questione posta all'ordine del giorno:
“opere straordinarie di risanamento facciata/balconi lato cortile” e ha appaltato al l'esecuzione di detto incarico (messa in sicurezza della facciata, Controparte_4 lato cortile) al costo di € 1.100,00 oltre iva. La circostanza che il lavoro affidato sia stato eseguito da , oltre a non essere CP_4 mai stata oggetto di contestazione, trova conferma nelle foto prodotte e nel pagamento da parte del Condominio della fattura n. 107/2017 del 10.7.2017 emessa dall'appaltatrice con la causale “messa in sicurezza mediante il puntellamento balconi 1° piano lato cortile, come da indicazioni Ing. . (cfr. doc. 4). Parte_5 La ricostruzione della appellante secondo la quale, di contro, dal verbale del 17.5.2017 si evincerebbe che poiché il Condominio non aveva mai deliberato l'esecuzione dei lavori urgenti, l'allora amministratore, vista la necessità di mettere in sicurezza la facciata lato cortile dello stabile, aveva incaricato (pur in assenza di delibera), non Parte_1 coglie nel segno e non è sostenuta da alcuna prova idonea. Nel verbale del 17.5.2017 si legge che “l'intervento svolto per la messa in sicurezza delle parti strutturali dei balconi” aveva messo in evidenza la mancanza di manutenzione della facciata lato cortile su cui deliberare;
ne consegue quindi: da un lato, che l'intervento urgente per la messa in sicurezza, che era stato deliberato il 23.2.2017, alla data del 17.5.2017 era già stato eseguito da Controparte_4 mediante il puntellamento dei balconi 1° piano lato cortile;
dall'altro lato, che l'esecuzione dei lavori urgenti (il puntellamento dei balconi 1° piano) aveva fatto emergere la mancanza di manutenzione e la necessità di eseguire le opere di risanamento della facciata e che, pertanto, venivano sottoposti all'assemblea i preventivi della e della , (“per svolgere le Controparte_4 Controparte_11 seguenti lavorazioni: ”ponteggio facciata lato cortile, opere murarie frontalino balconi/sottobalconi e modiglioni di sostegno balconi, opere di decorazione, muri di facciata lato cortile frontalini e sottobalconi”), ma l'assemblea non trovando un accordo aveva deliberato di soprassedere alla decisione. Appare quindi pacifico che alla riunione del 17.5.2017, diversamente da quanto prospettato dalla appellante, i condomini non dovevano decidere se dare l'avvio ai lavori urgenti di messa in sicurezza dei balconi del 1° piano;
e ciò perché tale decisione era già stata deliberata all'assemblea del 23.2.2017 ed era già stata eseguita;
invero, il 17.5.2017 i condomini avrebbero dovuto decidere se procedere con i lavori di risanamento della facciata ma hanno deliberato di soprassedere rinviando detta decisione. La Corte ritiene dunque che da una lettura sistematica dei verbali possa evincersi che: all'assemblea del 23.2.2107 i condomini hanno deliberato di eseguire le “opere straordinarie di risanamento facciata/balconi lato cortile” urgenti, conferendo l'appalto a e CP_4 che, come si legge nel verbale del 17.5.2017, detta società abbia in effetti eseguito i lavori di puntellamento dei balconi 1° piano lato cortile, di natura urgente e improcrastinabile;
tuttavia, di contro, come non emerga affatto la prova della sussistenza di un valido accordo contrattuale conferito dal Condominio a - ulteriore e diverso rispetto a Parte_1 quello già affidato, già eseguito e già pagato a - né, del resto, che Controparte_4
l'amministratore avesse il potere negoziale per instaurare un valido rapporto contrattuale, non trattandosi di lavori urgenti e non procrastinabili. Poiché non vi è prova che un ulteriore intervento di risanamento rivestisse carattere di urgenza (di sicuro non lo sono le opere di decorazione), non spettava all'amministratore il potere di disporre e affidare detti lavori autonomamente, a prescindere dalla delibera assembleare;
a maggior ragione perché, ripetesi, quelli di carattere urgente erano già stati deliberati e già eseguiti da . CP_4
Va inoltre aggiunto che, ad onor del vero, la non ha neppure dimostrato Parte_1 di avere effettuato l'esecuzione materiale della prestazione dedotta in giudizio;
difatti: a) la appellante non ha offerto alcuna spiegazione ordine alla incompatibilità dell'asserito contratto prodotto da con la situazione fattuale, atteso che detto accordo Parte_1 risulta datato 30.6.2017(oltre 4 mesi dopo che il Condominio aveva deliberato e già affidato i medesimi lavori a ) con decorrenza dal 1.7.2017, ossia: quando i lavori urgenti CP_4 di messa in sicurezza erano già stati eseguiti;
b) le fotografie prodotte in atti dimostrano che era stato eseguito il puntellamento strutturale del balcone 1° piano, ossia l'esecuzione del lavoro deliberato e affidato il 23.2.2017
[...]
, tuttavia, non dimostrano “l'avvenuta esecuzione della posa in opera di una CP_4 impalcatura strutturale protrattasi fino a marzo 2021” da parte di Parte_1 c) risulta incerto il collegamento tra il soggetto che ha firmato l'accordo del 30.6.2017 e l'allora amministratore del Condominio;
in calce all'accordo non compare la denominazione dell'allora amministratore (“VP Amministrazioni Immobiliari di AL LO e PA ME”) indicata dalla appellante, bensì la denominazione “ Controparte_12
.
[...] Le immagini prodotte dalla appellante al doc. n. 4 rappresentano la puntellatura eseguita con l'utilizzo di puntelli di ferro regolabili e travetti in legno (come risulta dalla fattura n. 107/2017), apposti al di sotto del balcone allo scopo evidente di sorreggerlo, rimovibili quando la situazione del pericolo di un cedimento (nel caso di specie, il cedimento di un balcone) verrà meno;
non solo, le immagini non raffigurano una impalcatura che, comunemente, è collocata a ridosso della facciata e prevede la presenza dei camminamenti necessari per consentire all'operatore di lavorare in quota, ma esse sono concernenti il medesimo lato cortile su cui aveva eseguito le opere di messa in sicurezza la CP_4 ed infatti appaiono identiche ad esse. Per quanto precede, non vi è dunque ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado che ha concluso ritenendo di respingere la domanda di pagamento non essendo stato dimostrata l'esistenza di un valido accordo tra le parti atteso che l'opera di messa in sicurezza dei balconi e della facciata mediante il puntellamento dei balconi 1° piano lato cortile, era già deliberata dal Condominio ed eseguita da un'altra impresa ( CP_4
) a cui il lavoro era stato affidato in precedenza.
[...]
3.b) La appellante si duole del rigetto delle istanze istruttorie che gli avrebbe precluso la possibilità di dimostrare l'esecuzione degli interventi e il posizionamento dell'impalcatura. La Corte ritiene che l'eventuale ammissione della prova testimoniale, reiterata dalla Appellante in questo grado di giudizio, non avrebbe potuto condurre il Giudice di primo grado ad una diversa conclusione, atteso che i capitoli di prova volti a dimostrare l'esecuzione dei lavori appaiono manifestamente generici, non essendo stati articolati in modo da ricondurre le circostanze dedotte, relative all'esecuzione dei lavori, ad una data precisa. I capitoli di prova (generici dal punto di vita della collocazione spazio-temporale) appaiono dunque inidonei a dimostrare che alla sia stato affidato un incarico Parte_1 diverso e ulteriore rispetto a quello conferito a (che documentalmente risulta CP_4 invece essere stato eseguito in epoca antecedente al contratto); a maggior ragione perché i capitoli di prova sono tutti inerenti ai lavori lato cortile che, in quanto urgenti, sono quelli che sono stati affidati e eseguiti da che, di contro, risulta invece Controparte_4 essere già stato pagato. La prova per testi invocata è quindi inammissibile.
3.c) La censura in ordine al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. risulta assorbita dalla motivazione che precede e comunque è da ritenersi infondata nel merito, posto che non è stata fornita alcuna prova dell'esecuzione delle prestazioni indicate. In ogni caso, la declaratoria di infondatezza dell'azione promossa da Parte_1 statuita dal Giudice di primo grado (ossia, l'infondatezza dell'azione di adempimento fondata sul presupposto dell'esistenza di un titolo contrattuale), confermata in questo grado di giudizio, determina impossibilità di ricorrere al rimedio sussidiario dell'art. 2041 c.c. che presuppone l'assenza di una azione tipica.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello principale viene quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente al decisum (ossia da € 5.201,00 a €
€ 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante Nulla in punto di restituzione atteso il rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da di avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 3759/2022 resa dal Tribunale di Torino il 28.9.2022 pubblicata il 29.9.2022, nel procedimento RG 7189/2021, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuta e condanna a pagare le spese Parte_1 del presente grado del giudizio a favore di CONDOMINIO di Corso Palermo n. 90 di Torino, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 21.11.2025. Il Presidente Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 425/2023, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e seg. c.c. promossa da: (P IVA CF Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo omonimo titolare Sig. con sede C.F._1 Parte_1 in Torino Corso Regina Margherita n. 221 elettivamente domiciliata in Torino Via Tolmino n. 7 presso lo studio dell'Avv. Stefania De Francesco (CF pec C.F._2
che la rappresentano e difendono come da Email_1 procura in atti APPELLANTE
Contro
CONDOMINIO di Corso Palermo n. 90 Torino (CF ), in persona del suo P.IVA_2 amministratore pro-tempore Dott. con studio in Torino Corso Palermo 94/b, CP_1 elettivamente domiciliata in Torino Via Assarotti n. 4 presso lo studio dell'Avv. Enrico Rubiola (CF pec e C.F._3 Email_2 dell'Avv. Roberta Andreone (CF pec C.F._4
che lo rappresentano e difendono come da Email_3 procura in atti APPELLATO UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 6.11.2025
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositato il 27.3.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3759/2022 emessa dal Tribunale di Torino, I° Sezione Civile, Giudice Dott. Guglielmo Rende, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7189/2021 del 28.09.2022, depositata in cancelleria in data 29.09.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO in via principale ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza del rapporto intercorso tra il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore Dott. e la CP_1 Parte_1
di cui in narrativa;
[...] ACCERTARE e DICHIARARE l'avvenuta esecuzione da parte della Controparte_3
della posa in opera dell'impalcatura strutturale in favore del Condominio Parte_1 convenuto così come indicato in narrativa protrattasi fino al marzo 2021; ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza di accordo avente ad oggetto l'affitto dell'impalcatura strutturale convenuta in euro 200,00 mensili oltre IVA e oltre alla vendita del materiale alla messa in sicurezza dei balconi e/o della struttura e per l'effetto DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE il Condominio sito in Torino, corso Palermo n. 90 al pagamento della somma di € 11.880,00 IVA inclusa per i motivi indicati in narrativa o quel diverso importo accertando in corso di causa, oltre ad interessi legali e successive occorrende. In via subordinata DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE il Controparte_2
al pagamento in favore della Ditta Costruzioni VE di al
[...] Parte_1 pagamento dell'importo di euro 11.880 oltre IVA a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. o di quell'altra somma ritenuta di giustizia. IN OGNI CASO RIGETTARE tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni preceduti dalla locuzione "vero che".
1. La Ditta Costruzioni VE di VE TO nel mese di giugno 2017 veniva contattata dall'amministratore del per il tramite del Controparte_2
richiedendo l'urgente messa in sicurezza dei balconi lato cortile Controparte_4 dello stabile che si trovavano in stato di pericolosità e presentavano segni evidenti di cedimenti.
2. Il Condominio sito in Torino, corso Palermo n. 90, in persona dell'amministratore sig.
titolare dello studio Controparte_5 Controparte_6
e nelle circostanze di cui al capo 1 che precede conferiva
[...] Controparte_7 incarico alla di , di montare un'impalcatura strutturale da Parte_1 Parte_1 posizionarsi sul lato cortile a sostegno dei balconi dello stabile sito in Torino corso Palermo n. 90 per la messa in sicurezza degli stessi.
3. Per l'esecuzione dell'incarico di cui al capo 2 che precede veniva concordato e pattuito tra la ditta e l'amministratore del condominio, sig. Parte_1 Parte_1 [...]
, titolare dello studio VP UD Amministrazioni Immobiliari di AL LO e CP_5 PA ME, l'importo mensile di euro 200,00 oltre IVA per ogni mese di insistenza dell'impalcatura.
4. Al conferimento dell'incarico l'amministratore riferiva al sig. dell'urgenza Parte_1 nel posizionamento dell'impalcatura a sostegno dei balconi lato cortile dello stabile sito in Torino, corso Palermo n. 90 che stavano cedendo e si trovavano in condizioni di pericolo.
5. La Costruzioni di provvedeva immediatamente all'acquisto del Pt_1 Parte_1 materiale occorrente e al posizionamento dell'impalcatura richiesta dall'amministratore sulla facciata lato cortile dello stabile sito in Torino corso Palermo n. 90.
6. I balconi della facciata lato cortile dello stabile di Corso Palermo n. 90 erano pericolanti, a rischio di cedimento e di crollo.
7. Ricevuto l'incarico dall'amministratore del condominio di Torino corso Palermo n. 90 la ditta provvedeva immediatamente a dar corso all'intervento richiesto e Parte_1 provvedeva a mettere in sicurezza i balconi del piano primo e la facciata con dei puntali, con delle banchine e con dei pannelli da armatura e veniva effettuata la puntellatura.
8. Messa in sicurezza la facciata lato cortile dello stabile di Torino, corso Palermo n. 90 e i balconi, con l'intervento eseguito dalla ditta il Condominio avrebbe Parte_1 dovuto procedere a conferire l'incarico per l'esecuzione dei lavori di intervento di rinforzo dei balconi.
9. Eseguito l'intervento da parte della Ditta Costruzioni VE e messi in sicurezza i balconi e la facciata l'impalcatura, posata a sostegno della facciata e dei balconi pericolanti, restava lì fino al marzo 2021.
10. Il Condominio di corso Palermo 90 e i condomini erano stati messi a conoscenza e sapevano che l'impalcatura sulla facciata lato cortile dello stabile era stata posizionata dalla Ditta Costruzioni VE per la sicurezza dello stabile ed erano a conoscenza dell'importo mensile di euro 200,00 dovuto alla Ditta Costruzioni VE.
11. Lo smontaggio dell'impalcatura posizionata dalla Ditta Costruzioni VE sarebbe dovuto avvenire concertando l'immediato intervento di rinforzo dei balconi perché gli stessi senza il sostegno dell'impalcatura avrebbero ceduto e sarebbero crollati.
12. L'impalcatura posizionata dalla Ditta ha consentito al condominio di Parte_1 ritardare di quattro anni gli interventi di rinforzo dei balconi lato cortile. Si indicano a testimoni: Arch. con studio in Torino;
Arch. con Testimone_1 Tes_2 studio in Torino;
Sig. titolare della VP UD Amministrazioni Immobiliari Controparte_5 di AL LO e PA ME corrente in Torino;
sig. residente in Testimone_3 Torino;
sig. residente in [...]. Testimone_4 ORDINARSI ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al condominio convenuto la produzione di tutte le delibere assembleari assunte dal Condominio di Torino corso Palermo n. 90 dal 2017 al mese di luglio 2021. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO contenute nelle note scritte per la precisazione delle conclusioni del 20.3.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
-Rejectiis contrariis,
-Valutato ex art 116 Cpc, per i motivi esposti nell'atto costitutivo in appello, il comportamento dell'appellante che per tentare di legittimare il proprio Parte_2 appello nel presente grado di giudizio rappresenta al Giudice una nuova e terza versione dei fatti rispetto alle deduzioni defensionali svolte anti le Prime Cure,
-Preso atto che l'appellato svolge ferma opposizione alle avverse istanze istruttorie
-Confermare in toto l'appellata Sentenza n. 3759/2022 che il Tribunale di Torino G.U. Dr Rende ha reso in data 28.9.2022 nella causa RG 7189/2021.
-Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio con maggiorazione con rimborso 15% ex DM 147/2022, Cpa ed IVA ex lege. Salvis juribus
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_3 (di seguito per brevità ha convenuto in giudizio, avanti
[...] Parte_1 al Tribunale di Torino, il Condominio di Corso Palermo 90 (di seguito per brevità, Condominio) di Torino affinché, accertata la sussistenza di un rapporto contrattuale e l'avvenuta esecuzione della posa in opera di una impalcatura strutturale protrattasi fino a marzo 2021, il Condominio fosse condannato a corrispondergli l'importo di € 11.880,00 Iva inclusa. ha allegato di avere stipulato, nel mese di giugno del 2017, un contratto Parte_1 di affitto e montaggio di una impalcatura strutturale verso il corrispettivo di € 200,00 oltre IVA al mese nonché un contratto per la fornitura di materiali edili per eseguire le opere di messa in sicurezza dei balconi del Condominio;
onde, di avere emesso la fattura n. 13 del 6.7.2018 di € 4.620,00 avente ad oggetto: a) l'affitto della struttura per la durata di 12 mesi pari a € 2.400,00 oltre Iva (da luglio 2017 a giugno 2018); b) la fornitura dei materiali pari a
€ 1.800,00 oltre Iva. ha allegato di non avere ricevuto il pagamento della fattura e di avere Parte_1 mantenuto l'installazione dell'impalcatura sino a marzo 2021, maturando un ulteriore credito di € 6.600,00 (da luglio 2018 a marzo 2021). ha quindi concluso allegando di essere creditrice del complessivo Parte_1 importo pari a € 11.880,00 (ossia € 4.620,00 di cui alla fattura 13 del 6.7.2018 oltre € 6.600,00 per il noleggio della struttura da luglio 2018 a marzo 2021) che il Condominio si è rifiutato di corrispondergli.
Nel giudizio così instaurato, si è costituito il Condominio contestando tutto quanto dedotto e invocato dalla impresa attrice. Il Condominio: in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva stante l'inesistenza di rapporti contrattali con l'Impresa VE;
nel merito, ha contestato la pretesa creditoria da ritenersi infondata;
in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di € 1.000,00 oltre iva pari al costo per lo smontaggio delle impalcature. Il Condominio ha allegato: a) di avere deliberato - in data 22.2.2017 - l'intervento urgente di messa in sicurezza della facciata lato cortile al costo di € 1.100,00 oltre Iva incaricando per l'esecuzione il con sede in Torino Corso Duca Abruzzi 4; Controparte_8 b) di avere provveduto a pagare in data 31.10.2018 la fattura n. 107 del 10.7.2017 emessa da per i lavori di messa in sicurezza eseguiti;
CP_8 c) eseguiti i lavori urgenti di messa in sicurezza, di avere preso in esame il preventivo della (tra gli altri) per il rifacimento complessivo della facciata CP_8 condominiale ma, all'assemblea del 17.5.2017, di non avere deliberato l'ulteriore intervento decidendo di soprassedere, pertanto, di non avere mai conferito alcun incarico a e di avere avuto il Parte_1
come unico interlocutore per i lavori urgenti di messa in sicurezza. Controparte_8 Il Condominio ha altresì precisato che lo UD VP, amministratore dell'epoca, non aveva consegnato all'amministratore che gli era subentrato alcun documento da cui si potesse evincere l'esistenza dei rapporti contrattuali dedotti dall'attrice né l'esistenza di obbligazioni di pagamento a favore della ragion per cui, all'assemblea straordinaria Parte_1 del 18.12.2018, aveva deliberato di effettuare le opportune verifiche in ordine al rapporto contrattuale. Il Condominio ha concluso allegando che: a) il contratto di affitto dell'impalcatura invocato dalla attrice, datato 30.6.2017 (ossia 4 mesi dopo che il Condominio aveva deliberato di incaricare la di CP_9 eseguire la messa in sicurezza), avrebbe dovuto decorrere dal 1.7.2017; tuttavia, in tale data, i lavori per la messa in sicurezza risultavano essere già stati conclusi dalla che, addirittura, il 10.7.2017 aveva emesso la fattura n. 107/2017 che il CP_4 Condominio aveva poi pagato;
b) il contratto del 30.6.2017 riguardava esclusivamente l'affitto delle impalcature strutturali (materiale per il puntellamento) e non anche il corrispettivo per la vendita del materiale occorrente per la messa in sicurezza richiesto con la fattura n. 13/2018, onde, che nulla era dovuto a Parte_1 Il Condominio ha chiesto infine il riconoscimento del corrispettivo di € 1.000,00 per la rimozione delle impalcature.
Il Giudice di primo grado ha respinto l'istanza volta ad estendere il contraddittorio e chiamare in causa VP UD e ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.. Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. ha contestato la Parte_1 comparsa di costituzione del Condominio precisando di essere stata contattata, per il tramite di , dal precedente amministratore che, dovendo mettere in sicurezza Controparte_4 la facciata pericolante lato cortile dello stabile, gli avrebbe commissionati gli interventi urgenti da eseguire;
messi in sicurezza i balconi e la facciata, il Condominio avrebbe inoltre beneficiato dell'impalcatura che ha garantito la sicurezza dello stabile e ha evitato danni a cose e persona, per ben quattro anni. ha quindi concluso formulando domanda ex art. 2041 c.c. per ingiusto Parte_1 arricchimento. Il Condominio ha eccepito la tardività della domanda ex art. 2041 c.c. da ritenersi nuova rispetto alla domanda di inadempimento contrattuale formulata con l'atto di citazione. Il Giudice di primo grado ha istruito la causa mediante le sole produzioni documentali.
Con la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 3759/2022 del 28.9.2022, pubblicata il 29.9.2022, il Tribunale di Torino ha respinto le domande avanzate da e la domanda Parte_1 riconvenzionale avanzata dal a pagare al Controparte_10 Condominio le spese di lite liquidate in € 3.500,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Il Giudice di primo grado ha preliminarmente rilevato che l'opera di messa in sicurezza dei balconi e della facciata era già stata delibata e deliberata dal Condominio, con affidamento ad altro soggetto;
pertanto: da un lato, l'acquisizione del materiale di cui al contratto invocato non avrebbe potuto rivestire carattere di urgenza perché il Condominio aveva già deliberato di affidare i lavori ad altro soggetto ( ); dall'altro lato, il contratto del Controparte_4 30.6.2017 era stato sottoscritto dal precedente amministratore al di fuori dei propri poteri, omettendo di informare il Condominio. Il precedente amministratore, non avendo alcun potere negoziale di rappresentanza sostanziale e formale per instaurare validamente un rapporto contrattuale, nel sottoscrivere il contratto ha quindi agito esorbitando i poteri di cui all'art. 1130 c.c. e, pertanto, il contratto avente ad oggetto i lavori - privi del requisito dell'urgenza - non può essere validamente opposto al Condominio che peraltro non ha neppure ratificato l'operato dell'amministratore. Il Giudice ha quindi concluso respingendo la domanda di pagamento non essendo stata dimostrata la sussistenza di un valido accordo contrattuale stipulato tra le parti imputabile al Condominio o ad esso opponibile. Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c. il Giudice l'ha dichiarata, prima ancora che infondata, inammissibile, essendo stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. fondata sul presupposto di un indebito arricchimento, ossia, con una diversa causa petendi rispetto alla domanda fondata sul rapporto contrattuale. In ogni caso, l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. ha come presupposto: a) che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza causa, onde, qualora essa sia conseguenza di un contratto, non può invocarsi la mancanza o l'ingiustizia della causa;
b) la mancanza di una azione tipica che deriva dal contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Il Giudice ha quindi concluso dichiarando che la declaratoria di infondatezza dell'azione contrattuale esclude la possibilità del rimedio sussidiario di cui all'art. 2041 c.c. il quale, appunto, presuppone che non esista altra azione tipica esperibile. Il Giudice ha infine respinto la domanda riconvenzionale non essendo stata offerta la prova del pagamento dell'importo di € 1.000,00 per lo smontaggio dell'impalcatura. Quanto alle spese di lite, il Giudice ha condannato in quanto Parte_1 soccombente liquidando sulla base dei valori medi opportunamente diminuiti in considerazione del numero e della natura, delle questioni trattate e della limitata attività processuale. 2) ha proposto appello avverso la sentenza n. 3759/2022 del Tribunale di Parte_1 Torino. Con il primo motivo, la appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha respinto la domanda di pagamento della somma di € 11.880,00 sul presupposto della mancata dimostrazione della sussistenza di un valido accordo contrattuale, opponibile al Condominio. A parere della appellante, il Giudice di primo grado sarebbe incorso in un duplice errore;
da un lato, trattandosi di un intervento urgente, di ritenere che il 17.5.2017 l'assemblea condominiale avesse deliberato di mettere in sicurezza la facciata affidando l'incarico a;
dall'altro lato, di non ritenere vincolante per il Condominio il Controparte_4 contratto sottoscritto dall'allora amministratore, ancorché stipulato in assenza di una specifica delibera assembleare. La appellante ha dedotto che se il Giudice di primo grado avesse esaminato il verbale dell'assemblea del 17.5.2017, si sarebbe avveduto del fatto che non era stato conferito alcun incarico per la messa in sicurezza al ma che, detta società, Controparte_8 unitamente alla Ditta L.F. si era solamente limitata a Parte_4 presentare un preventivo per il rifacimento della facciata che l'assemblea non aveva deliberato;
proprio perché il Condominio, all'assemblea del 17.5.2017, non aveva deliberato l'incarico per il rifacimento della facciata, l'allora amministratore il 30.6.2017 aveva affidato i lavori a affittando presso detta società “l'impalcatura strutturale” per Parte_1 mettere urgentemente in sicurezza la facciata. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice ha respinto la domanda ex art. 2041 c.c. dichiarandola prima ancora che infondata, inammissibile. A parere della appellante non si tratta di una domanda nuova bensì di una modificazione della domanda già proposta e, ancorché formulata nella memoria n. 1 ex art. 183 6° comma c.p.c., da ritenersi pienamente ammissibile riferendosi alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio rispetto alla quale si pone in un rapporto di alternatività. In ogni caso, il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di ritenere infondata la domanda di ingiustificato arricchimento, non fosse altro perché il Condominio ha beneficiato per 4 anni dell'impalcatura installata e della messa in sicurezza della facciata e dei balconi. Con il terzo motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie che gli avrebbe precluso la possibilità di dimostrare l'esecuzione degli interventi in contestazione così pure il posizionamento dell'impalcatura a sostegno della facciata e dei balconi. Con il quarto motivo, la appellante ha censurato la sentenza in punto spese.
Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituito il Condominio contestando i motivi di gravame. Il Condominio ha ribadito la propria estraneità rispetto al rapporto giuridico dedotto dalla appellante precisando che la prova dell'inesistenza del conferimento di un incarico alla si evince dal contenuto della delibera del 22.2.2017 da cui emerge che il Parte_1 Condominio aveva conferito ad , unico interlocutore, l'incarico di intervenire CP_4 per la messa in sicurezza della facciata verso il corrispettivo di € 1.100,00 oltre Iva, regolarmente fatturato e liquidato. Il Condominio appellato ha altresì ribadito che nel tentativo di Parte_1 contestare le eccezioni, ha introdotto la domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti della quale il Condominio ha però eccepito l'inammissibilità, non accettando il contraddittorio, trattandosi di domanda nuova e non meramente modificativa. Il Condominio ha concluso dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla nuova ricostruzione dei fatti resa da che, dopo avere affermato di essere stato Parte_1 contattato dal Condominio per il tramite del , in questo grado di Controparte_4 giudizio ha invece affermato di essere stata l'interlocutore diretto del Condominio da cui ha ricevuto l'incarico di montare l'impalcatura dopo che l'assemblea di maggio 2017 aveva rinviato il lavoro di rifacimento della facciata. Infine, con riferimento all'invocata ammissione della prova per testi, il Condominio appellato ha condiviso la decisione del Giudice ritenendo che i capitoli articolati non rilevanti o comunque riguardanti circostanze già documentalmente dimostrate. Il Condominio ha infine contestato la censura in ordine all'inammissibilità e infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. richiamando la motivazione del Giudice di primo grado.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 6.11.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
3) La Corte ritiene che il primo e il terzo motivo di appello meritino disamina congiunta, essendo strettamente connessi tra loro, e formulati al fine di dimostrare l'esistenza di un valido accordo contrattuale opponibile al Condominio.
3.a) L'appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di ritenere che la messa in sicurezza della facciata condominiale fosse stata deliberata, affidata a e da essa eseguita. Controparte_4 A parere della appellante, se il Giudice avesse esaminato il verbale dell'assemblea del 17.5.2017, avrebbe constatato che poiché in tale occasione il Condominio non aveva deliberato di conferire l'incarico per l'esecuzione dei lavori, l'allora amministratore - attesa la necessità urgente di mettere in sicurezza la facciata lato cortile dello stabile - aveva provveduto ad affidare l'incarico a Parte_1 La censura è manifestamente infondata. La Corte, in primis, rileva che risulta documentalmente provato (cfr. doc. 1) che il 23.2.2017 l'assemblea condominiale ha deliberato di approvare la questione posta all'ordine del giorno:
“opere straordinarie di risanamento facciata/balconi lato cortile” e ha appaltato al l'esecuzione di detto incarico (messa in sicurezza della facciata, Controparte_4 lato cortile) al costo di € 1.100,00 oltre iva. La circostanza che il lavoro affidato sia stato eseguito da , oltre a non essere CP_4 mai stata oggetto di contestazione, trova conferma nelle foto prodotte e nel pagamento da parte del Condominio della fattura n. 107/2017 del 10.7.2017 emessa dall'appaltatrice con la causale “messa in sicurezza mediante il puntellamento balconi 1° piano lato cortile, come da indicazioni Ing. . (cfr. doc. 4). Parte_5 La ricostruzione della appellante secondo la quale, di contro, dal verbale del 17.5.2017 si evincerebbe che poiché il Condominio non aveva mai deliberato l'esecuzione dei lavori urgenti, l'allora amministratore, vista la necessità di mettere in sicurezza la facciata lato cortile dello stabile, aveva incaricato (pur in assenza di delibera), non Parte_1 coglie nel segno e non è sostenuta da alcuna prova idonea. Nel verbale del 17.5.2017 si legge che “l'intervento svolto per la messa in sicurezza delle parti strutturali dei balconi” aveva messo in evidenza la mancanza di manutenzione della facciata lato cortile su cui deliberare;
ne consegue quindi: da un lato, che l'intervento urgente per la messa in sicurezza, che era stato deliberato il 23.2.2017, alla data del 17.5.2017 era già stato eseguito da Controparte_4 mediante il puntellamento dei balconi 1° piano lato cortile;
dall'altro lato, che l'esecuzione dei lavori urgenti (il puntellamento dei balconi 1° piano) aveva fatto emergere la mancanza di manutenzione e la necessità di eseguire le opere di risanamento della facciata e che, pertanto, venivano sottoposti all'assemblea i preventivi della e della , (“per svolgere le Controparte_4 Controparte_11 seguenti lavorazioni: ”ponteggio facciata lato cortile, opere murarie frontalino balconi/sottobalconi e modiglioni di sostegno balconi, opere di decorazione, muri di facciata lato cortile frontalini e sottobalconi”), ma l'assemblea non trovando un accordo aveva deliberato di soprassedere alla decisione. Appare quindi pacifico che alla riunione del 17.5.2017, diversamente da quanto prospettato dalla appellante, i condomini non dovevano decidere se dare l'avvio ai lavori urgenti di messa in sicurezza dei balconi del 1° piano;
e ciò perché tale decisione era già stata deliberata all'assemblea del 23.2.2017 ed era già stata eseguita;
invero, il 17.5.2017 i condomini avrebbero dovuto decidere se procedere con i lavori di risanamento della facciata ma hanno deliberato di soprassedere rinviando detta decisione. La Corte ritiene dunque che da una lettura sistematica dei verbali possa evincersi che: all'assemblea del 23.2.2107 i condomini hanno deliberato di eseguire le “opere straordinarie di risanamento facciata/balconi lato cortile” urgenti, conferendo l'appalto a e CP_4 che, come si legge nel verbale del 17.5.2017, detta società abbia in effetti eseguito i lavori di puntellamento dei balconi 1° piano lato cortile, di natura urgente e improcrastinabile;
tuttavia, di contro, come non emerga affatto la prova della sussistenza di un valido accordo contrattuale conferito dal Condominio a - ulteriore e diverso rispetto a Parte_1 quello già affidato, già eseguito e già pagato a - né, del resto, che Controparte_4
l'amministratore avesse il potere negoziale per instaurare un valido rapporto contrattuale, non trattandosi di lavori urgenti e non procrastinabili. Poiché non vi è prova che un ulteriore intervento di risanamento rivestisse carattere di urgenza (di sicuro non lo sono le opere di decorazione), non spettava all'amministratore il potere di disporre e affidare detti lavori autonomamente, a prescindere dalla delibera assembleare;
a maggior ragione perché, ripetesi, quelli di carattere urgente erano già stati deliberati e già eseguiti da . CP_4
Va inoltre aggiunto che, ad onor del vero, la non ha neppure dimostrato Parte_1 di avere effettuato l'esecuzione materiale della prestazione dedotta in giudizio;
difatti: a) la appellante non ha offerto alcuna spiegazione ordine alla incompatibilità dell'asserito contratto prodotto da con la situazione fattuale, atteso che detto accordo Parte_1 risulta datato 30.6.2017(oltre 4 mesi dopo che il Condominio aveva deliberato e già affidato i medesimi lavori a ) con decorrenza dal 1.7.2017, ossia: quando i lavori urgenti CP_4 di messa in sicurezza erano già stati eseguiti;
b) le fotografie prodotte in atti dimostrano che era stato eseguito il puntellamento strutturale del balcone 1° piano, ossia l'esecuzione del lavoro deliberato e affidato il 23.2.2017
[...]
, tuttavia, non dimostrano “l'avvenuta esecuzione della posa in opera di una CP_4 impalcatura strutturale protrattasi fino a marzo 2021” da parte di Parte_1 c) risulta incerto il collegamento tra il soggetto che ha firmato l'accordo del 30.6.2017 e l'allora amministratore del Condominio;
in calce all'accordo non compare la denominazione dell'allora amministratore (“VP Amministrazioni Immobiliari di AL LO e PA ME”) indicata dalla appellante, bensì la denominazione “ Controparte_12
.
[...] Le immagini prodotte dalla appellante al doc. n. 4 rappresentano la puntellatura eseguita con l'utilizzo di puntelli di ferro regolabili e travetti in legno (come risulta dalla fattura n. 107/2017), apposti al di sotto del balcone allo scopo evidente di sorreggerlo, rimovibili quando la situazione del pericolo di un cedimento (nel caso di specie, il cedimento di un balcone) verrà meno;
non solo, le immagini non raffigurano una impalcatura che, comunemente, è collocata a ridosso della facciata e prevede la presenza dei camminamenti necessari per consentire all'operatore di lavorare in quota, ma esse sono concernenti il medesimo lato cortile su cui aveva eseguito le opere di messa in sicurezza la CP_4 ed infatti appaiono identiche ad esse. Per quanto precede, non vi è dunque ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado che ha concluso ritenendo di respingere la domanda di pagamento non essendo stato dimostrata l'esistenza di un valido accordo tra le parti atteso che l'opera di messa in sicurezza dei balconi e della facciata mediante il puntellamento dei balconi 1° piano lato cortile, era già deliberata dal Condominio ed eseguita da un'altra impresa ( CP_4
) a cui il lavoro era stato affidato in precedenza.
[...]
3.b) La appellante si duole del rigetto delle istanze istruttorie che gli avrebbe precluso la possibilità di dimostrare l'esecuzione degli interventi e il posizionamento dell'impalcatura. La Corte ritiene che l'eventuale ammissione della prova testimoniale, reiterata dalla Appellante in questo grado di giudizio, non avrebbe potuto condurre il Giudice di primo grado ad una diversa conclusione, atteso che i capitoli di prova volti a dimostrare l'esecuzione dei lavori appaiono manifestamente generici, non essendo stati articolati in modo da ricondurre le circostanze dedotte, relative all'esecuzione dei lavori, ad una data precisa. I capitoli di prova (generici dal punto di vita della collocazione spazio-temporale) appaiono dunque inidonei a dimostrare che alla sia stato affidato un incarico Parte_1 diverso e ulteriore rispetto a quello conferito a (che documentalmente risulta CP_4 invece essere stato eseguito in epoca antecedente al contratto); a maggior ragione perché i capitoli di prova sono tutti inerenti ai lavori lato cortile che, in quanto urgenti, sono quelli che sono stati affidati e eseguiti da che, di contro, risulta invece Controparte_4 essere già stato pagato. La prova per testi invocata è quindi inammissibile.
3.c) La censura in ordine al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. risulta assorbita dalla motivazione che precede e comunque è da ritenersi infondata nel merito, posto che non è stata fornita alcuna prova dell'esecuzione delle prestazioni indicate. In ogni caso, la declaratoria di infondatezza dell'azione promossa da Parte_1 statuita dal Giudice di primo grado (ossia, l'infondatezza dell'azione di adempimento fondata sul presupposto dell'esistenza di un titolo contrattuale), confermata in questo grado di giudizio, determina impossibilità di ricorrere al rimedio sussidiario dell'art. 2041 c.c. che presuppone l'assenza di una azione tipica.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello principale viene quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente al decisum (ossia da € 5.201,00 a €
€ 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante Nulla in punto di restituzione atteso il rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da di avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 3759/2022 resa dal Tribunale di Torino il 28.9.2022 pubblicata il 29.9.2022, nel procedimento RG 7189/2021, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuta e condanna a pagare le spese Parte_1 del presente grado del giudizio a favore di CONDOMINIO di Corso Palermo n. 90 di Torino, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 21.11.2025. Il Presidente Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni