Art. 36.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotrarranno al 1° gennaio 1940-XVIII.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiuse le gestioni regolate dal R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, e dal R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, e gli avanzi netti di ciascuna sono devoluti alla corrispondente gestione di cui alla presente legge.
((9))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ricci - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotrarranno al 1° gennaio 1940-XVIII.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiuse le gestioni regolate dal R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, e dal R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, e gli avanzi netti di ciascuna sono devoluti alla corrispondente gestione di cui alla presente legge.
((9))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ricci - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.