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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3126/2023 R.G. sul ricorso depositato il 26/06/2023 proposto da (difeso dall' avv. Vittorio Amaddeo) Parte_1
nei confronti di (difesa da avv. Enrica Grazioli) Controparte_1
e nei confronti di (difeso da avv Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) CP_2
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente e , CP_3
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento ad delle spese del giudizio che liquida CP_3
complessivamente in 2100 ,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento all' delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. in via principale, accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420239000804261000 limitatamente alla pretesa oggetto di opposizione in essa inglobata di cui all'avviso di addebito n. 39420120001472748000;
1 2. conseguentemente, annullare il carico portato dall'avviso di addebito n.
39420120001472748000 per maturata prescrizione della pretesa e/o per tutti gli ulteriori motivi di ricorso, dichiarando l'estinzione del diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Parte ricorrente deduceva che :
- in data 06 giugno 2023, l' notificava al ricorrente Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 09420239000804261000 con la quale ingiungeva il versamento, entro cinque giorni, della somma complessiva di € 75.935,24, adducendo l'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria;
- che il presente ricorso è spiegato nei confronti dell'intimazione sopra indicata limitatamente ed esclusivamente al seguente atto inglobante pretese di natura contributiva:
1) avviso di addebito n. 39420120001472748000, avente ad oggetto “modello DM 10” oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'annualità 2012 per € 5.264,47 asseritamente notificato in data 19.06.2012;
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Eccependo in primis la Carenza di legittimazione passiva , nel merito la legittimità della intimazione e la non maturata prescrizione .
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda. CP_2
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ADDEBITO
In ordine a tale motivo – che potrebbe condurre a annullare l'intimazione - esso è infondato
CP_ avendo l' provato la notifica con l'avviso di ricevimento consegnato il 19.6.2012.
PRESCRIZIONE
La legittimazione passiva sulla prescrizione è solo dell'ente impositore ( SU 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale
2 dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ L' prova la notifica dell'avviso di addebito il 19.6.2012 ( non contestato ) ma non prova altri atti interruttivi.
L deposita una CPI n. con avviso di giacenza del 7.8. 2015 e poi CP_3 PartitaIVA_1
altra CPI recapitata , come da avviso di ricevimento , il 29. 8.2019.
Parte ricorrente ha contestato le dette notifiche ( nulla contesta invece verso la notifica dell'avviso di addebito ) affermando : < Quanto alla prima CPI n. è stata prodotta PartitaIVA_1 unicamente una busta con l'indirizzo sbarrato (di seguito riprodotta nel testo), del tutto inidonea a comprovare l'avvenuta interruzione della prescrizione.(….) È documentale l'avvenuto decorso del termine prescrizionale dal momento che nessun atto è stato validamente notificato dal 19/06/2012, data di notifica dell'avviso di addebito, al 29/08/2019, data di asserita notifica della successiva
CPI n. . PartitaIVA_2
Il superiore profilo è assorbente.
Peraltro, anche la notifica della successiva CPI n. è invalida. PartitaIVA_2
Difatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900001953000 non è stata consegnata al contribuente e non è stato riportato l'indirizzo completo di residenza del contribuente: sia sull'atto, sia sulla relata viene indicata esclusivamente la via, omettendo di indicare il numero civico di destinazione.
Per la validità della notifica è necessaria “l'esatta indicazione della via e del numero civico, essendo irrilevante ogni altra indicazione” (Cass., Sez. 5, 17 agosto 2021, n. 22983; cfr. anche
Cass. n. 13278 del 28 maggio 2013).
3 Anche qualora l'atto sia stato notificato ad un familiare convivente, la notifica permarrebbe nulla, dal momento che non vi è prova che sia stata consegnata al domicilio del contribuente: la Strada
Statale 18 è lunga 406,2 km e l'indicazione del numero civico è assolutamente necessaria ai fini della validità della notifica.
Nel caso di specie, lo si ribadisce, non è stato indicato il numero civico e la notifica non si è perfezionata a mani del contribuente. Essa è, pertanto nulla o, comunque, inidonea ad interrompere il termine prescrizionale. >
*
Orbene in ordine alla CPI del 2015 l'attestazione allude alla compiuta giacenza che è forma valida per attestare il regolare iter del servizio postale ordinario. L'inerenza della attestazione postale alla
CPI è data dalla stessa indicazione in entrambe del numero di raccomandata CPI (67216868764-0) .
Quanto alla seconda CPI la generica indicazione stradale SS18 , non impedisce di assegnare efficacia alla consegna . Appare in primo luogo la firma di un familiare convivente il cui segno grafico mostra evidente strutturazione e scrittura dell'avviso di ricevimento dell'avviso di addebito per cui , anche in considerazione di mancanza di prova che sulla SS18 – cap 89121
Reggio Calabria abiti altro fa presumere fino a prova contraria ( non offerta) che Parte_1
la notifica sia avvenuta proprio presso il domicilio del ricorrente.
La pretesa contributiva pertanto non è prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 18.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3126/2023 R.G. sul ricorso depositato il 26/06/2023 proposto da (difeso dall' avv. Vittorio Amaddeo) Parte_1
nei confronti di (difesa da avv. Enrica Grazioli) Controparte_1
e nei confronti di (difeso da avv Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) CP_2
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente e , CP_3
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento ad delle spese del giudizio che liquida CP_3
complessivamente in 2100 ,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento all' delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. in via principale, accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420239000804261000 limitatamente alla pretesa oggetto di opposizione in essa inglobata di cui all'avviso di addebito n. 39420120001472748000;
1 2. conseguentemente, annullare il carico portato dall'avviso di addebito n.
39420120001472748000 per maturata prescrizione della pretesa e/o per tutti gli ulteriori motivi di ricorso, dichiarando l'estinzione del diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Parte ricorrente deduceva che :
- in data 06 giugno 2023, l' notificava al ricorrente Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 09420239000804261000 con la quale ingiungeva il versamento, entro cinque giorni, della somma complessiva di € 75.935,24, adducendo l'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria;
- che il presente ricorso è spiegato nei confronti dell'intimazione sopra indicata limitatamente ed esclusivamente al seguente atto inglobante pretese di natura contributiva:
1) avviso di addebito n. 39420120001472748000, avente ad oggetto “modello DM 10” oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'annualità 2012 per € 5.264,47 asseritamente notificato in data 19.06.2012;
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Eccependo in primis la Carenza di legittimazione passiva , nel merito la legittimità della intimazione e la non maturata prescrizione .
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda. CP_2
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ADDEBITO
In ordine a tale motivo – che potrebbe condurre a annullare l'intimazione - esso è infondato
CP_ avendo l' provato la notifica con l'avviso di ricevimento consegnato il 19.6.2012.
PRESCRIZIONE
La legittimazione passiva sulla prescrizione è solo dell'ente impositore ( SU 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale
2 dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ L' prova la notifica dell'avviso di addebito il 19.6.2012 ( non contestato ) ma non prova altri atti interruttivi.
L deposita una CPI n. con avviso di giacenza del 7.8. 2015 e poi CP_3 PartitaIVA_1
altra CPI recapitata , come da avviso di ricevimento , il 29. 8.2019.
Parte ricorrente ha contestato le dette notifiche ( nulla contesta invece verso la notifica dell'avviso di addebito ) affermando : < Quanto alla prima CPI n. è stata prodotta PartitaIVA_1 unicamente una busta con l'indirizzo sbarrato (di seguito riprodotta nel testo), del tutto inidonea a comprovare l'avvenuta interruzione della prescrizione.(….) È documentale l'avvenuto decorso del termine prescrizionale dal momento che nessun atto è stato validamente notificato dal 19/06/2012, data di notifica dell'avviso di addebito, al 29/08/2019, data di asserita notifica della successiva
CPI n. . PartitaIVA_2
Il superiore profilo è assorbente.
Peraltro, anche la notifica della successiva CPI n. è invalida. PartitaIVA_2
Difatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900001953000 non è stata consegnata al contribuente e non è stato riportato l'indirizzo completo di residenza del contribuente: sia sull'atto, sia sulla relata viene indicata esclusivamente la via, omettendo di indicare il numero civico di destinazione.
Per la validità della notifica è necessaria “l'esatta indicazione della via e del numero civico, essendo irrilevante ogni altra indicazione” (Cass., Sez. 5, 17 agosto 2021, n. 22983; cfr. anche
Cass. n. 13278 del 28 maggio 2013).
3 Anche qualora l'atto sia stato notificato ad un familiare convivente, la notifica permarrebbe nulla, dal momento che non vi è prova che sia stata consegnata al domicilio del contribuente: la Strada
Statale 18 è lunga 406,2 km e l'indicazione del numero civico è assolutamente necessaria ai fini della validità della notifica.
Nel caso di specie, lo si ribadisce, non è stato indicato il numero civico e la notifica non si è perfezionata a mani del contribuente. Essa è, pertanto nulla o, comunque, inidonea ad interrompere il termine prescrizionale. >
*
Orbene in ordine alla CPI del 2015 l'attestazione allude alla compiuta giacenza che è forma valida per attestare il regolare iter del servizio postale ordinario. L'inerenza della attestazione postale alla
CPI è data dalla stessa indicazione in entrambe del numero di raccomandata CPI (67216868764-0) .
Quanto alla seconda CPI la generica indicazione stradale SS18 , non impedisce di assegnare efficacia alla consegna . Appare in primo luogo la firma di un familiare convivente il cui segno grafico mostra evidente strutturazione e scrittura dell'avviso di ricevimento dell'avviso di addebito per cui , anche in considerazione di mancanza di prova che sulla SS18 – cap 89121
Reggio Calabria abiti altro fa presumere fino a prova contraria ( non offerta) che Parte_1
la notifica sia avvenuta proprio presso il domicilio del ricorrente.
La pretesa contributiva pertanto non è prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 18.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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