CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1606/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ) - in persona del legale rappresentante Dr. Parte_1 P.IVA_1
- elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Santa Sofia n. 21, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Albertini, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellante
CONTRO
(P.IVA ) - in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante - elettivamente domiciliata in Como (CO), CP_2
Piazzale Gerbetto n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Tagliabue, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellata
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. In via preliminare Rilevata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 283 Cod. Proc. Civ., visto altresì l'art. 351, Cod. Proc. Civ.,
- sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata n. 4979/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 13 maggio 2024 per le ragioni esposte in narrativa, ovvero in via subordinata
- fissare udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio nei tempi tecnici più rapidi possibili per la discussione e la definitiva delibera di sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima Sentenza impugnata. In via principale Riformare nei termini sopra indicati la Sentenza n. 4979/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 13 maggio 2024, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto dalla con ogni conseguente provvedimento. Controparte_1
In via subordinata Riformare la Sentenza n. 4979/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 13 maggio 2024 e conseguentemente condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme indicate nel Decreto Ingiuntivo opposto, o altre che dovessero evidenziarsi, oltre interessi di mora dalla scadenza di pagamento delle singole fatture al saldo, con ogni conseguente provvedimento. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei termini previsti del Codice di Rito. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali, di ogni fase e grado del giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa anche in via istruttoria, così giudicare: in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, respingere, poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, l'appello promosso da e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4979/2024, emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, sez. XV civile, sez. specializzata impresa B, del 04.04.2024, pubblicata il 13.05.2024 nell'ambito del procedimento R.G. 34045/2020 in ogni caso: con rifusione di spese ed onorari di lite, compresi quelli relativi al sub procedimento R.G. 1606/2024-1, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a., i.v.a. e successive spese occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.9.2020, (di Controparte_1 seguito, anche ”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 9696/2020 Pt_3 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.7.2020, eccependo l'incompetenza del giudice monitorio e l'inesigibilità del credito, con conseguente nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si costituiva in giudizio contestando le allegazioni avversarie e Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché la condanna dell'attrice in opposizione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pag. 2/7 3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 4.4.2024 (sentenza n. 4979/24, pubblicata in data 13.5.2024), in accoglimento dell'opposizione, dichiarava che il finanziamento erogato da a era soggetto a postergazione, ai sensi Pt_1 Pt_3 dell'art. 2467, comma 2, c.c. e revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite (liquidate in Euro 14.103,00 per onorari, Euro 406,50 per spese, oltre 15% per CPA ed IVA). Il Tribunale rilevava, in via preliminare, che era pacifico fra le parti che:
- la società era stata costituita in data 16.4.2015, con capitale sociale di Euro Pt_3
15.012,70 come start-up innovativa con la finalità di sviluppo, produzione e commercializzazione di mezzi innovativi ed ecologici per la mobilità su due ruote;
- il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto riguardava un finanziamento infruttifero di Euro 70.000,00 erogato da a in data 20.9.2017; Pt_1 Pt_3
- il bilancio di relativo All'anno 2017 riportava un patrimonio netto di Euro Pt_3
71.367,00, debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a Euro 182.608,00, debiti totali per Euro 760.621,00 e una perdita di esercizio di Euro 195.860,00; il bilancio dell'anno 2018 riportava un patrimonio netto di Euro 271.835,00, debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a Euro 537.232,00, debiti totali per Euro 1.518.456,00 e una perdita di esercizio di Euro 343.201,00; il bilancio dell'anno 2019 riportava un patrimonio netto pari a Euro 138.894,00, debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a Euro 603.103,00, un totale debiti per Euro 1.809.251,00 e una perdita di esercizio di Euro 125.988,00; infine, il bilancio dell'anno 2020 riportava una perdita di esercizio di Euro 659.656,00, un patrimonio netto negativo di Euro 334.729,00, cui era seguita la convocazione dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter cod. civ.;
- la scadenza del finanziamento era stata fissata al 30.3.2020 e aveva chiesto una Pt_3 proroga di almeno un anno, incontrando la disponibilità di , a condizione che la Pt_1 debitrice predisponesse un piano economico da condividere ogni tre mesi;
- non aveva trasmesso i piani economici per gli anni 2020 e 2021, ma Pt_3 esclusivamente una sintesi del piano finanziario 2020/2021, evidenziando che un rimborso immediato del finanziamento avrebbe creato una mancanza di liquidità pregiudizievole alla crescita della società e assicurando il rimborso del finanziamento con anticipo rispetto all'ulteriore proroga di un anno, in caso di raggiungimento di risultati migliori di quelli stimati. Il Tribunale rilevava che, alla data di erogazione del finanziamento, era in una Pt_3 fase iniziale della propria attività, aveva un capitale sociale sottodimensionato rispetto all'operazione intrapresa – consistente nello sviluppo di ciclomotori elettrici, nella realizzazione dei campioni e nella implementazione del processo di industrializzazione degli stessi – e aveva maturato una situazione debitoria quintupla rispetto quella dell'esercizio precedente;
negli anni successivi all'erogazione del finanziamento, l'esposizione debitoria di era aumentata, la società non aveva reperito altri Pt_3 finanziamenti dai soci originari e, nell'anno 2019, aveva fatto ricorso al crowdfunding di cui all'art. 100-ter TUF, chiudendo ogni esercizio sempre in perdita.
pag. 3/7 Secondo il Tribunale, sussistevano i presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. per la postergazione del credito del socio, essendosi trovata in una situazione di Pt_3 squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto sia in fase di erogazione del finanziamento da parte del socio, sia al momento della richiesta di rimborso.
4. ha appellato la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi Parte_1 di gravame:
I) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
II) Erronea dichiarazione della postergazione del credito in assenza dei presupposti di legge e sulla base di un'erronea valutazione dello stato di indebitamento di . Pt_3
5. si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto ex adverso, CP_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
6. Con provvedimento 18.7.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di di Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. All'udienza del 6.11.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando udienza al 17.12.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. L'udienza del 17.12.2025 – con i relativi termini – è stata anticipata al giorno 8.10.2025 e quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, ha lamentato la mancata valutazione, da Pt_1 parte del Tribunale, dei reiterati riconoscimenti di debito effettuati da prima del Pt_3 deposito del ricorso monitorio e nel giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata raggiunta un'intesa transattiva, seguita dal pagamento delle prime due rate del debito.
L'appellata ha dedotto l'irrilevanza dell'esistenza del credito e della sua mancata contestazione, attenendo il presente giudizio all'esigibilità del credito e ha evidenziato che l'inadempimento di all'accordo transattivo raggiunto nel corso del giudizio Pt_3 di primo grado confermava le difficoltà economico-finanziarie di tale società.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata, sia perché tale eccezione è da delibarsi in prima udienza, prima di procedere alla trattazione, mentre il Consigliere istruttore, nel caso di specie, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., sia per le ragioni di merito esposte più oltre, all'esito dell'articolazione delle tesi difensive svolte nel pieno contraddittorio delle parti, ragioni che non consentono di ritenere l'impugnazione tout court inammissibile o comunque manifestamente infondata.
pag. 4/7 3. Ciò posto, il primo motivo di impugnazione non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Il presente giudizio non ha ad oggetto l'esistenza del credito, bensì la sussistenza dei presupposti per la postergazione dello stesso, ai sensi dell'art. 2467 c.c., sicché le deduzioni dell'appellante in ordine all'intervenuto riconoscimento del debito da parte di si palesano del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Pt_3
La postergazione è una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma. La ratio legis dell'art. 2467 c.c. va individuata nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci e aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: tale fenomeno è determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella più appropriata del conferimento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15.5.2019, n. 12994; v. anche Cass. Civ., 20.5.2016, n. 10509; Cass. Civ., 7.7.2015, n. 14056). La postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali e integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma. In particolare, in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge e sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento e, in caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467 c.c., comma 2, sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, altresì al momento della sua decisione. La situazione di crisi contemplata all'art. 2467, comma 2, c.c. è, dunque, un fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento del socio in favore della società ed è rilevabile dal giudice d'ufficio, con il corollario che ogni questione sull'esistenza del credito al rimborso del finanziamento è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio. Il motivo deve, dunque, essere rigettato, in quanto infondato.
4. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della sussistenza della situazione di crisi di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. con riguardo al momento della pronuncia della sentenza. Ha dedotto, a tale riguardo, che non aveva offerto prova della propria situazione Pt_3 economica al momento della decisione, di guisa che – a fronte del mancato rispetto degli oneri probatori gravanti sulla stessa – il Tribunale avrebbe dovuto respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. pag. 5/7 Ha aggiunto che, con comunicazione del 20.3.2020, aveva fatto riferimento a Pt_3 una situazione di tensione finanziaria, del tutto fisiologica per le start-up, così ammettendo, di fatto, l'inesistenza dei requisiti necessari per l'operatività della postergazione.
L'appellata ha resistito al motivo di gravame, rilevando la sussistenza di una situazione di squilibrio finanziario al momento del finanziamento, al momento della richiesta di rimborso, nel corso del giudizio di primo grado e, infine, all'attualità, alla luce della documentazione prodotta in atti e, in particolare, dei bilanci societari, dell'aumento di capitale a copertura delle perdite, del contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, della relazione dell'esperto nominato ex art. 2473, comma 3, cod. civ. per la stima della quota sociale di a seguito del Pt_1 recesso da , del bilancio di verifica al 22.4.2021 e del bilancio abbreviato di Pt_3 esercizio del 2022. Negli scritti conclusivi, ha allegato e documentato di avere depositato, in data 4.7.2025, innanzi al Tribunale di Torino, ricorso ai sensi dell'art. 44 Codice Crisi Impresa, (R.G. 395-1/2025, Commissario Giudiziale dott. , cui Persona_1 era seguita l'applicazione delle misure protettive del patrimonio, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice della Crisi.
5. Anche tale motivo di appello non merita accoglimento. Preliminarmente, rileva la Corte che la situazione di crisi contemplata all'art. 2467, comma 2, c.c. è rappresentata da uno stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o da una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. In altre parole, le oggettive circostanze previste dalla legge per la qualificazione di "credito postergato" fanno capo a uno stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o a una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha puntualmente esaminato la situazione finanziaria di nell'anno 2017, in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento e Pt_3 negli anni successivi, sino al momento della richiesta di rimborso di finanziamento (avvenuta nell'anno 2020). Sebbene la sentenza manchi di qualsiasi riferimento al periodo intercorrente fra l'anno 2020 e la data di pronuncia della stessa, la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado evidenzia la persistenza della situazione di squilibrio finanziario di . Pt_3
Invero, il bilancio di esercizio al 22.4.2021 (doc. 16 fasc. primo grado ) attesta Pt_3 una perdita di Euro 322.676,00 e un totale debiti di Euro 2.432.132,61; il bilancio esercizio 2022 (doc. 17 fasc. primo grado ) riporta un patrimonio netto di Euro Pt_3
47.625,00, debiti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 1.298.943, debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per Euro 1.570.673 e debiti complessivi Euro 2.869.616,00. Infine, il deposito di un ricorso, ai sensi dell'art. 44 Codice Crisi Impresa (doc. 3 fasc. appello ) e l'applicazione delle misure protettive del patrimonio, ai sensi dell'art. Pt_3
pag. 6/7 54, comma 2, del Codice della Crisi attestano la persistenza di una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento. Non vi è ragione di dubitare dell'ammissibilità di tale produzione documentale - effettuata dall'appellata negli scritti conclusivi - trattandosi di documentazione Pt_3 formatasi in data 6.8.2025.
6. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado, comprese quelle del subprocedimento incidentale relativo all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (Cass. Civ., Sez. II, 20.5.2025, n. 13432; Cass. Civ., Sez. VI, 5.2.2013, n. 2671), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi con riguardo allo scaglione determinato in relazione al valore della controversia (Euro 52.001,00 – Euro 260.000,00), avuto riguardo all'attività prestata e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo, in quanto lo svolgimento del giudizio di appello si è articolato unicamente nella prima udienza di trattazione, nonché nella successiva udienza di rimessione della causa in decisione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16.4.2021, n. 10206). Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4979/24, ogni contraria Parte_1 domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 ulteriori spese del grado, che liquida in Euro 11.191,00 per compensi (di cui Euro 2.977,00 per la fase studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva e Euro 5.103,00 per la fase decisionale ed Euro 1.200,00 per il subprocedimento incidentale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari Parte_1 all'importo del contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 7/7
Domenico Bonaretti Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1606/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ) - in persona del legale rappresentante Dr. Parte_1 P.IVA_1
- elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Santa Sofia n. 21, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Albertini, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellante
CONTRO
(P.IVA ) - in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante - elettivamente domiciliata in Como (CO), CP_2
Piazzale Gerbetto n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Tagliabue, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellata
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. In via preliminare Rilevata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 283 Cod. Proc. Civ., visto altresì l'art. 351, Cod. Proc. Civ.,
- sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata n. 4979/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 13 maggio 2024 per le ragioni esposte in narrativa, ovvero in via subordinata
- fissare udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio nei tempi tecnici più rapidi possibili per la discussione e la definitiva delibera di sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima Sentenza impugnata. In via principale Riformare nei termini sopra indicati la Sentenza n. 4979/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 13 maggio 2024, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto dalla con ogni conseguente provvedimento. Controparte_1
In via subordinata Riformare la Sentenza n. 4979/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 13 maggio 2024 e conseguentemente condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme indicate nel Decreto Ingiuntivo opposto, o altre che dovessero evidenziarsi, oltre interessi di mora dalla scadenza di pagamento delle singole fatture al saldo, con ogni conseguente provvedimento. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei termini previsti del Codice di Rito. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali, di ogni fase e grado del giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa anche in via istruttoria, così giudicare: in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, respingere, poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, l'appello promosso da e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4979/2024, emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, sez. XV civile, sez. specializzata impresa B, del 04.04.2024, pubblicata il 13.05.2024 nell'ambito del procedimento R.G. 34045/2020 in ogni caso: con rifusione di spese ed onorari di lite, compresi quelli relativi al sub procedimento R.G. 1606/2024-1, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a., i.v.a. e successive spese occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.9.2020, (di Controparte_1 seguito, anche ”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 9696/2020 Pt_3 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.7.2020, eccependo l'incompetenza del giudice monitorio e l'inesigibilità del credito, con conseguente nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si costituiva in giudizio contestando le allegazioni avversarie e Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché la condanna dell'attrice in opposizione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pag. 2/7 3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 4.4.2024 (sentenza n. 4979/24, pubblicata in data 13.5.2024), in accoglimento dell'opposizione, dichiarava che il finanziamento erogato da a era soggetto a postergazione, ai sensi Pt_1 Pt_3 dell'art. 2467, comma 2, c.c. e revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite (liquidate in Euro 14.103,00 per onorari, Euro 406,50 per spese, oltre 15% per CPA ed IVA). Il Tribunale rilevava, in via preliminare, che era pacifico fra le parti che:
- la società era stata costituita in data 16.4.2015, con capitale sociale di Euro Pt_3
15.012,70 come start-up innovativa con la finalità di sviluppo, produzione e commercializzazione di mezzi innovativi ed ecologici per la mobilità su due ruote;
- il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto riguardava un finanziamento infruttifero di Euro 70.000,00 erogato da a in data 20.9.2017; Pt_1 Pt_3
- il bilancio di relativo All'anno 2017 riportava un patrimonio netto di Euro Pt_3
71.367,00, debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a Euro 182.608,00, debiti totali per Euro 760.621,00 e una perdita di esercizio di Euro 195.860,00; il bilancio dell'anno 2018 riportava un patrimonio netto di Euro 271.835,00, debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a Euro 537.232,00, debiti totali per Euro 1.518.456,00 e una perdita di esercizio di Euro 343.201,00; il bilancio dell'anno 2019 riportava un patrimonio netto pari a Euro 138.894,00, debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a Euro 603.103,00, un totale debiti per Euro 1.809.251,00 e una perdita di esercizio di Euro 125.988,00; infine, il bilancio dell'anno 2020 riportava una perdita di esercizio di Euro 659.656,00, un patrimonio netto negativo di Euro 334.729,00, cui era seguita la convocazione dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter cod. civ.;
- la scadenza del finanziamento era stata fissata al 30.3.2020 e aveva chiesto una Pt_3 proroga di almeno un anno, incontrando la disponibilità di , a condizione che la Pt_1 debitrice predisponesse un piano economico da condividere ogni tre mesi;
- non aveva trasmesso i piani economici per gli anni 2020 e 2021, ma Pt_3 esclusivamente una sintesi del piano finanziario 2020/2021, evidenziando che un rimborso immediato del finanziamento avrebbe creato una mancanza di liquidità pregiudizievole alla crescita della società e assicurando il rimborso del finanziamento con anticipo rispetto all'ulteriore proroga di un anno, in caso di raggiungimento di risultati migliori di quelli stimati. Il Tribunale rilevava che, alla data di erogazione del finanziamento, era in una Pt_3 fase iniziale della propria attività, aveva un capitale sociale sottodimensionato rispetto all'operazione intrapresa – consistente nello sviluppo di ciclomotori elettrici, nella realizzazione dei campioni e nella implementazione del processo di industrializzazione degli stessi – e aveva maturato una situazione debitoria quintupla rispetto quella dell'esercizio precedente;
negli anni successivi all'erogazione del finanziamento, l'esposizione debitoria di era aumentata, la società non aveva reperito altri Pt_3 finanziamenti dai soci originari e, nell'anno 2019, aveva fatto ricorso al crowdfunding di cui all'art. 100-ter TUF, chiudendo ogni esercizio sempre in perdita.
pag. 3/7 Secondo il Tribunale, sussistevano i presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. per la postergazione del credito del socio, essendosi trovata in una situazione di Pt_3 squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto sia in fase di erogazione del finanziamento da parte del socio, sia al momento della richiesta di rimborso.
4. ha appellato la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi Parte_1 di gravame:
I) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
II) Erronea dichiarazione della postergazione del credito in assenza dei presupposti di legge e sulla base di un'erronea valutazione dello stato di indebitamento di . Pt_3
5. si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto ex adverso, CP_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
6. Con provvedimento 18.7.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di di Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. All'udienza del 6.11.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando udienza al 17.12.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. L'udienza del 17.12.2025 – con i relativi termini – è stata anticipata al giorno 8.10.2025 e quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, ha lamentato la mancata valutazione, da Pt_1 parte del Tribunale, dei reiterati riconoscimenti di debito effettuati da prima del Pt_3 deposito del ricorso monitorio e nel giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata raggiunta un'intesa transattiva, seguita dal pagamento delle prime due rate del debito.
L'appellata ha dedotto l'irrilevanza dell'esistenza del credito e della sua mancata contestazione, attenendo il presente giudizio all'esigibilità del credito e ha evidenziato che l'inadempimento di all'accordo transattivo raggiunto nel corso del giudizio Pt_3 di primo grado confermava le difficoltà economico-finanziarie di tale società.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata, sia perché tale eccezione è da delibarsi in prima udienza, prima di procedere alla trattazione, mentre il Consigliere istruttore, nel caso di specie, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., sia per le ragioni di merito esposte più oltre, all'esito dell'articolazione delle tesi difensive svolte nel pieno contraddittorio delle parti, ragioni che non consentono di ritenere l'impugnazione tout court inammissibile o comunque manifestamente infondata.
pag. 4/7 3. Ciò posto, il primo motivo di impugnazione non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Il presente giudizio non ha ad oggetto l'esistenza del credito, bensì la sussistenza dei presupposti per la postergazione dello stesso, ai sensi dell'art. 2467 c.c., sicché le deduzioni dell'appellante in ordine all'intervenuto riconoscimento del debito da parte di si palesano del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Pt_3
La postergazione è una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma. La ratio legis dell'art. 2467 c.c. va individuata nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci e aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: tale fenomeno è determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella più appropriata del conferimento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15.5.2019, n. 12994; v. anche Cass. Civ., 20.5.2016, n. 10509; Cass. Civ., 7.7.2015, n. 14056). La postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali e integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma. In particolare, in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge e sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento e, in caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467 c.c., comma 2, sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, altresì al momento della sua decisione. La situazione di crisi contemplata all'art. 2467, comma 2, c.c. è, dunque, un fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento del socio in favore della società ed è rilevabile dal giudice d'ufficio, con il corollario che ogni questione sull'esistenza del credito al rimborso del finanziamento è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio. Il motivo deve, dunque, essere rigettato, in quanto infondato.
4. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della sussistenza della situazione di crisi di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. con riguardo al momento della pronuncia della sentenza. Ha dedotto, a tale riguardo, che non aveva offerto prova della propria situazione Pt_3 economica al momento della decisione, di guisa che – a fronte del mancato rispetto degli oneri probatori gravanti sulla stessa – il Tribunale avrebbe dovuto respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. pag. 5/7 Ha aggiunto che, con comunicazione del 20.3.2020, aveva fatto riferimento a Pt_3 una situazione di tensione finanziaria, del tutto fisiologica per le start-up, così ammettendo, di fatto, l'inesistenza dei requisiti necessari per l'operatività della postergazione.
L'appellata ha resistito al motivo di gravame, rilevando la sussistenza di una situazione di squilibrio finanziario al momento del finanziamento, al momento della richiesta di rimborso, nel corso del giudizio di primo grado e, infine, all'attualità, alla luce della documentazione prodotta in atti e, in particolare, dei bilanci societari, dell'aumento di capitale a copertura delle perdite, del contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, della relazione dell'esperto nominato ex art. 2473, comma 3, cod. civ. per la stima della quota sociale di a seguito del Pt_1 recesso da , del bilancio di verifica al 22.4.2021 e del bilancio abbreviato di Pt_3 esercizio del 2022. Negli scritti conclusivi, ha allegato e documentato di avere depositato, in data 4.7.2025, innanzi al Tribunale di Torino, ricorso ai sensi dell'art. 44 Codice Crisi Impresa, (R.G. 395-1/2025, Commissario Giudiziale dott. , cui Persona_1 era seguita l'applicazione delle misure protettive del patrimonio, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice della Crisi.
5. Anche tale motivo di appello non merita accoglimento. Preliminarmente, rileva la Corte che la situazione di crisi contemplata all'art. 2467, comma 2, c.c. è rappresentata da uno stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o da una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. In altre parole, le oggettive circostanze previste dalla legge per la qualificazione di "credito postergato" fanno capo a uno stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o a una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha puntualmente esaminato la situazione finanziaria di nell'anno 2017, in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento e Pt_3 negli anni successivi, sino al momento della richiesta di rimborso di finanziamento (avvenuta nell'anno 2020). Sebbene la sentenza manchi di qualsiasi riferimento al periodo intercorrente fra l'anno 2020 e la data di pronuncia della stessa, la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado evidenzia la persistenza della situazione di squilibrio finanziario di . Pt_3
Invero, il bilancio di esercizio al 22.4.2021 (doc. 16 fasc. primo grado ) attesta Pt_3 una perdita di Euro 322.676,00 e un totale debiti di Euro 2.432.132,61; il bilancio esercizio 2022 (doc. 17 fasc. primo grado ) riporta un patrimonio netto di Euro Pt_3
47.625,00, debiti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 1.298.943, debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per Euro 1.570.673 e debiti complessivi Euro 2.869.616,00. Infine, il deposito di un ricorso, ai sensi dell'art. 44 Codice Crisi Impresa (doc. 3 fasc. appello ) e l'applicazione delle misure protettive del patrimonio, ai sensi dell'art. Pt_3
pag. 6/7 54, comma 2, del Codice della Crisi attestano la persistenza di una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento. Non vi è ragione di dubitare dell'ammissibilità di tale produzione documentale - effettuata dall'appellata negli scritti conclusivi - trattandosi di documentazione Pt_3 formatasi in data 6.8.2025.
6. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado, comprese quelle del subprocedimento incidentale relativo all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (Cass. Civ., Sez. II, 20.5.2025, n. 13432; Cass. Civ., Sez. VI, 5.2.2013, n. 2671), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi con riguardo allo scaglione determinato in relazione al valore della controversia (Euro 52.001,00 – Euro 260.000,00), avuto riguardo all'attività prestata e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo, in quanto lo svolgimento del giudizio di appello si è articolato unicamente nella prima udienza di trattazione, nonché nella successiva udienza di rimessione della causa in decisione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16.4.2021, n. 10206). Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4979/24, ogni contraria Parte_1 domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 ulteriori spese del grado, che liquida in Euro 11.191,00 per compensi (di cui Euro 2.977,00 per la fase studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva e Euro 5.103,00 per la fase decisionale ed Euro 1.200,00 per il subprocedimento incidentale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari Parte_1 all'importo del contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 7/7