Art. 15. (Pene pecuniarie disciplinari)
L'Amministrazione puo' infliggere al magazziniere una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 5000 a un massimo di lire 100.000, con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravita' tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.
L'Amministrazione puo' infliggere al magazziniere una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 5000 a un massimo di lire 100.000, con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravita' tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.