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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr.ssa Marianna Lopiano Presidente dr.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4314 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 20.10.2025 avente ad oggetto: separazione contenziosa e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dall'Avv. Maria Marra
e dall'Avv. Raffaella Cuoco, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Boscoreale in via Trivio Marchesa 78
RICORRENTE
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'8.5.1974
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I procuratori costituiti nell'interesse della ricorrente hanno rassegnato le conclusioni all'udienza del 20.10.2025, riportandosi ai propri atti e chiedendo la decisione della causa, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo l'affido super esclusivo dei minori alla ricorrente e chiedendo altresì di valutare la possibilità di pronunciare la decadenza del resistente, contumace, dalla responsabilità genitoriale.
Conclusioni PM: conferma dell'ordinanza presidenziale del 9.2.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio con in Boscoreale il Controparte_1
14.5.2001; che era stata adibita a casa coniugale l'abitazione, di proprietà esclusiva della ricorrente, sita in Boscoreale alla via Passanti Flocco 275; che dal matrimonio erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) e (nata Per_1 Per_2
a Pompei il 9.4.08); che negli anni la vita matrimoniale aveva subito una crisi progressiva ed irreversibile, rendendo la convivenza intollerabile;
che, invero, i coniugi vivevano dal febbraio 2020 in una condizione di separazione di fatto, durante la quale il non aveva erogato alla famiglia alcun tipo di CP_1 sostegno economico, limitandosi in via sporadica ed occasionale al pagamento di qualche bolletta;
che il svolgeva attività lavorativa nell'ambito del CP_1 commercio di surgelati, mentre la ricorrente era disoccupata. Chiedeva pronunciarsi la separazione con l'affido condiviso della minore , con Per_2 collocazione presso di sé anche del figlio , maggiorenne, ma non Per_1 autosufficiente, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, una regolamentazione delle visite paterne rimessa alla determinazione di , Per_2 all'epoca del deposito del ricorso quattordicenne, la determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 500,00 in favore dei figli e di € 100,00 in favore della ricorrente medesima ed il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il resistente, benché ritualmente evocato in giudizio (la notifica del ricorso per l'udienza presidenziale si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
14.11.2022), non si costituiva.
Con ordinanza presidenziale emessa il 9.2.2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la minore era affidata congiuntamente ai coniugi Per_2 con collocazione presso la madre, in cui favore era assegnata anche la casa coniugale, e veniva determinato a carico del resistente, contumace sin dall'udienza presidenziale, un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore dei figli e di € 100,00 mensili in favore della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
venivano, altresì, regolamentate le visite paterne nei confronti della minore , in particolare disponendo che la stessa Per_2 trascorresse con il padre un pomeriggio a settimana dalle 16 alle 20 in giorno da convenirsi tra i coniugi e la domenica dalle 9 alle 18 a settimane alterne, oltre le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il 31 o l'1 gennaio, il giorni di Pasqua o il lunedì in Albis) sempre in modo alternato. La causa veniva rinviata dinanzi al G.I. in data 8.5.2023, successivamente sostituita con il deposito di note scritte, nella quale veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1 essendo allo stesso stata ritualmente notificata a mani proprie l'ordinanza presidenziale in data 2.3.2023 e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Depositate le memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza di anticipazione della trattazione della causa, depositata in data
25.1.2024, la ricorrente rappresentava l'esigenza di assumere un'urgente variazione in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e di disporre l'affido esclusivo della minore alla stessa, in ragione del sopraggiungere Per_2 di atteggiamenti persecutori, minacciosi per la propria vita ed ingiuriosi nei propri confronti da parte del resistente contumace, confluiti nelle querele e nelle integrazioni alle querele sporte dalla ricorrente. Inoltre, in allegato alle note di trattazione scritta del 18.11.2024, la ricorrente depositava l'ordinanza con la quale il GIP dell'intestato Tribunale provvedeva ad aggravare la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla e dai suoi Pt_1 prossimi congiunti, già disposta nei confronti del , con quella della CP_1 custodia cautelare in carcere, avendo quest'ultimo violato le prescrizioni impostegli, sia presentandosi presso la casa coniugale, che attraverso l'invio di numerosi messaggi via whatsapp (r.g.n.r. n. 5213/23; r. GIP n. 601/24).
Veniva successivamente depositata, in allegato alle note di trattazione scritta del
20.2.2025, la sentenza n. 2117/2024, emessa nel procedimento n. 1044/2024
r.g. Trib. in data 11.12.2024, in forza della quale il veniva assolto dai CP_1 delitti commessi (art. 572, commi 1 e 2, c.p.; art. 614, comma 1, e art. 61 n. 2
c.p.; art. 570 bis c.p. ed art. 387 bis c.p.) per vizio totale di mente e, di conseguenza, revocata la misura cautelare in essere, veniva applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad un anno, con obbligo di fissare il proprio domicilio presso la struttura psichiatrica individuata dall' di competenza e con obbligo di seguire il percorso riabilitativo Parte_2 stabilito dagli esperti della struttura. Più precisamente, nella sentenza si legge che il perpetrava a decorrere dall'anno 2019 condotte delittuose in CP_1 danno della , consistenti in ingiurie, minacce, aggressioni fisiche e morali Pt_1 che rendevano dolorosa la vita di quest'ultima ed impossibile la convivenza con l'imputato, odierno resistente, già a decorrere dal 2020, come peraltro dedotto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo. In particolare, nel corso del processo penale veniva effettuata una perizia sulla imputabilità del reo, che ne accertava il vizio totale di mente in dipendenza di una psicosi paranoidea atta a compromettere la capacità di intendere e volere in caso di mancata assunzione della terapia antipsicotica: il perito accertava la totale incapacità di intendere e volere del al momento dei fatti ed acclarava la pericolosità sociale del CP_1
, qualificandola come attenuata, controllabile e gestibile al di fuori di CP_1 un ricovero presso una Rems, presupponendo il controllo della pericolosità sociale un attento e costante controllo clinico. Il perito concludeva affermando che la condizione di controllo clinico poteva essere garantita anche senza un ricovero forzato di tipo detentivo, attraverso l'attuazione di un idoneo trattamento psicofarmacologico mediante la misura della libertà vigilata che preveda l'obbligo delle cure, purché quella contempli anche un obbligo di risiedere stabilmente presso una casa di cura psichiatrica.
Su istanza di parte ricorrente, la trattazione della causa era anticipata all'udienza del 20.10.2025, nella quale veniva riservata alla decisione del Collegio senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi la parte costituita espressamente rinunciato.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale delle parti.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che il primo figlio è diventato Per_1 maggiorenne nel corso del giudizio, essendo nato il [...], con la conseguenza che la pronuncia dei provvedimenti relativi all'affido ed alla collocazione deve concernere soltanto la figlia , ancora minorenne. Per_2
Ritiene il Tribunale che le evidenze documentali raccolte nel presente giudizio consentano di ritenere certamente non percorribile un affidamento condiviso della minore, regime che presuppone un'effettiva e reale compartecipazione di entrambi i genitori, peraltro non richiesta dal padre, neppure costituitosi nel presente giudizio. Ebbene, secondo condivisa giurisprudenza, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155
c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587), con l'ulteriore precisazione secondo cui il conclamato disinteresse verso i minori da parte di uno dei genitori, può legittimare una decisione di affido esclusivo degli stessi all'altro (v. da ultimo Cass. civ. Sez. VI, ord. 24 luglio del 2013).
Nel caso di specie, pertanto, appaiono sussistere i presupposti per l'affido in via esclusiva della minore alla madre ricorrente, con la stessa già stabilmente convivente. Va chiarito che la linearità delle risultanze emerse nel giudizio ha reso altresì manifestamente superfluo, o comunque in contrasto con le esigenze della minore, il relativo ascolto, avendo condivisa giurisprudenza affermato che non va operato tutte le volte in cui esso sia ritenuto inopportuno, in ragione dell'età o del grado di maturità del minore o per altre circostanze, le quali palesino come l'ascolto sarebbe, piuttosto, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psicofisico del minore, secondo la specifica motivazione che il giudice del merito dovrà enunciare (Cass. 2 luglio 2014, n. 15143). Nel caso di specie l'inopportunità dell'ascolto della minore , già sentita nel corso del Per_2 procedimento penale, è resa evidente dalla triste vicenda penale che ha coinvolto il nucleo familiare e dal dolore dalla minore patito in dipendenza del comportamento del padre, evidenziato nella sentenza penale pocanzi citata. Nel caso di specie, come anticipato e come si legge nella sentenza penale citata e nelle querele sporte dalla ricorrente, l'atteggiamento del cagionava CP_1 particolare sofferenza nei figli ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, nella figlia , turbata dall'atteggiamento violento ed aggressivo del padre e Per_2 dalle accuse infamanti mosse nei confronti della moglie aventi ad oggetto la presunta istigazione della piccola alla prostituzione. Per_2
L'adozione dell'affido esclusivo alla madre costituisce, allo stato, una soluzione obbligata per il Tribunale, in quanto unico effettivo e sostanziale riferimento per la ragazzina, che continuerà ad essere collocata presso la madre. Invero, oltre all'inadempimento del padre agli obblighi nei confronti dei figli, chiaramente emerso dagli atti e dal procedimento penale, l'affido esclusivo nel caso di specie si giustifica per la condizione psicopatologica del , emergente dagli atti, CP_1 che ne ha determinato l'assoluzione dai reati perché non imputabile, escludendo quindi che le sue condotte contrarie ai doveri familiari siano coscienti e volontarie, e che ne ha imposto la sottoposizione a terapie in contesto clinico- specialistico: allo stato, pertanto, deve ritenersi che il non sia nella CP_1 condizione di concorrere consapevolmente alle decisioni più rilevanti per la vita della figlia, ormai prossima peraltro al raggiungimento della maggiore età.
In ordine al diritto di visita paterno nulla può essere disposto, alla luce delle dolorose vicende occorse, della condizione patologica del padre, e dell'età di
, che nell'aprile prossimo compirà diciotto anni, circostanza che ne disvela Per_2 un'accentuata capacità di discernimento e scelta. Tali circostanze escludono l'opportunità di prevedere una regolamentazione del diritto di visita del padre, che quindi avverrà liberamente se e quando la ragazza lo vorrà, anche presso la struttura in cui il genitore è ricoverato.
Quanto al mantenimento in favore dei figli e della ricorrente, si ritiene di confermare le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale, e ciò anche per l'assenza di rilevanti sopravvenienze sotto questo profilo (all'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e che il marito lavorava nel commercio dei surgelati;
inoltre, in allegato agli atti del ricorso introduttivo ha depositato certificazione ISEE degli anni 2020, 2021 e 2022 ed autodichiarazione nella quale ha riferito di essere disoccupata, che le proprie fonti di reddito personale sono costituite da un fitto mensile di € 360,00 e dal bonus figli di € 350,00 e di essere nella titolarità di due beni immobili destinati ad uso abitativo): ne consegue che, anche in questa sede, dev'essere posto a carico del convenuto, l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra un Pt_1 assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese (di cui € 100,00 in suo favore ed €
200,00 in favore di ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene, infine, il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del , articolata dalla ricorrente soltanto in sede di CP_1 precisazioni delle conclusioni, sia inammissibile, in quanto la stessa è fondata sulle condotte che hanno portato all'adozione dei provvedimenti cautelari in sede penale e poi al processo, condotte tuttavia riconducibili ad una situazione di incapacità e di impossibilità dell'altro genitore di esercitare la responsabilità genitoriale, circostanza che non può costituire il presupposto di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
I motivi che precedono, soprattutto in considerazione dell'incapacità, per come descritta, del , contumace nel presente giudizio, giustificano l'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
b) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] l'[...];
[...]
c) dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con Persona_3 la quale la stessa continuerà a vivere;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Controparte_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese (di cui € 100,00 in suo favore ed € 200,00 in favore di ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boscoreale, luogo di celebrazione del matrimonio contratto in data 14.5.2001 per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Chiara Sangiuolo dr.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr.ssa Marianna Lopiano Presidente dr.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4314 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 20.10.2025 avente ad oggetto: separazione contenziosa e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dall'Avv. Maria Marra
e dall'Avv. Raffaella Cuoco, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Boscoreale in via Trivio Marchesa 78
RICORRENTE
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'8.5.1974
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I procuratori costituiti nell'interesse della ricorrente hanno rassegnato le conclusioni all'udienza del 20.10.2025, riportandosi ai propri atti e chiedendo la decisione della causa, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo l'affido super esclusivo dei minori alla ricorrente e chiedendo altresì di valutare la possibilità di pronunciare la decadenza del resistente, contumace, dalla responsabilità genitoriale.
Conclusioni PM: conferma dell'ordinanza presidenziale del 9.2.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio con in Boscoreale il Controparte_1
14.5.2001; che era stata adibita a casa coniugale l'abitazione, di proprietà esclusiva della ricorrente, sita in Boscoreale alla via Passanti Flocco 275; che dal matrimonio erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) e (nata Per_1 Per_2
a Pompei il 9.4.08); che negli anni la vita matrimoniale aveva subito una crisi progressiva ed irreversibile, rendendo la convivenza intollerabile;
che, invero, i coniugi vivevano dal febbraio 2020 in una condizione di separazione di fatto, durante la quale il non aveva erogato alla famiglia alcun tipo di CP_1 sostegno economico, limitandosi in via sporadica ed occasionale al pagamento di qualche bolletta;
che il svolgeva attività lavorativa nell'ambito del CP_1 commercio di surgelati, mentre la ricorrente era disoccupata. Chiedeva pronunciarsi la separazione con l'affido condiviso della minore , con Per_2 collocazione presso di sé anche del figlio , maggiorenne, ma non Per_1 autosufficiente, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, una regolamentazione delle visite paterne rimessa alla determinazione di , Per_2 all'epoca del deposito del ricorso quattordicenne, la determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 500,00 in favore dei figli e di € 100,00 in favore della ricorrente medesima ed il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il resistente, benché ritualmente evocato in giudizio (la notifica del ricorso per l'udienza presidenziale si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
14.11.2022), non si costituiva.
Con ordinanza presidenziale emessa il 9.2.2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la minore era affidata congiuntamente ai coniugi Per_2 con collocazione presso la madre, in cui favore era assegnata anche la casa coniugale, e veniva determinato a carico del resistente, contumace sin dall'udienza presidenziale, un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore dei figli e di € 100,00 mensili in favore della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
venivano, altresì, regolamentate le visite paterne nei confronti della minore , in particolare disponendo che la stessa Per_2 trascorresse con il padre un pomeriggio a settimana dalle 16 alle 20 in giorno da convenirsi tra i coniugi e la domenica dalle 9 alle 18 a settimane alterne, oltre le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il 31 o l'1 gennaio, il giorni di Pasqua o il lunedì in Albis) sempre in modo alternato. La causa veniva rinviata dinanzi al G.I. in data 8.5.2023, successivamente sostituita con il deposito di note scritte, nella quale veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1 essendo allo stesso stata ritualmente notificata a mani proprie l'ordinanza presidenziale in data 2.3.2023 e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Depositate le memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza di anticipazione della trattazione della causa, depositata in data
25.1.2024, la ricorrente rappresentava l'esigenza di assumere un'urgente variazione in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e di disporre l'affido esclusivo della minore alla stessa, in ragione del sopraggiungere Per_2 di atteggiamenti persecutori, minacciosi per la propria vita ed ingiuriosi nei propri confronti da parte del resistente contumace, confluiti nelle querele e nelle integrazioni alle querele sporte dalla ricorrente. Inoltre, in allegato alle note di trattazione scritta del 18.11.2024, la ricorrente depositava l'ordinanza con la quale il GIP dell'intestato Tribunale provvedeva ad aggravare la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla e dai suoi Pt_1 prossimi congiunti, già disposta nei confronti del , con quella della CP_1 custodia cautelare in carcere, avendo quest'ultimo violato le prescrizioni impostegli, sia presentandosi presso la casa coniugale, che attraverso l'invio di numerosi messaggi via whatsapp (r.g.n.r. n. 5213/23; r. GIP n. 601/24).
Veniva successivamente depositata, in allegato alle note di trattazione scritta del
20.2.2025, la sentenza n. 2117/2024, emessa nel procedimento n. 1044/2024
r.g. Trib. in data 11.12.2024, in forza della quale il veniva assolto dai CP_1 delitti commessi (art. 572, commi 1 e 2, c.p.; art. 614, comma 1, e art. 61 n. 2
c.p.; art. 570 bis c.p. ed art. 387 bis c.p.) per vizio totale di mente e, di conseguenza, revocata la misura cautelare in essere, veniva applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad un anno, con obbligo di fissare il proprio domicilio presso la struttura psichiatrica individuata dall' di competenza e con obbligo di seguire il percorso riabilitativo Parte_2 stabilito dagli esperti della struttura. Più precisamente, nella sentenza si legge che il perpetrava a decorrere dall'anno 2019 condotte delittuose in CP_1 danno della , consistenti in ingiurie, minacce, aggressioni fisiche e morali Pt_1 che rendevano dolorosa la vita di quest'ultima ed impossibile la convivenza con l'imputato, odierno resistente, già a decorrere dal 2020, come peraltro dedotto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo. In particolare, nel corso del processo penale veniva effettuata una perizia sulla imputabilità del reo, che ne accertava il vizio totale di mente in dipendenza di una psicosi paranoidea atta a compromettere la capacità di intendere e volere in caso di mancata assunzione della terapia antipsicotica: il perito accertava la totale incapacità di intendere e volere del al momento dei fatti ed acclarava la pericolosità sociale del CP_1
, qualificandola come attenuata, controllabile e gestibile al di fuori di CP_1 un ricovero presso una Rems, presupponendo il controllo della pericolosità sociale un attento e costante controllo clinico. Il perito concludeva affermando che la condizione di controllo clinico poteva essere garantita anche senza un ricovero forzato di tipo detentivo, attraverso l'attuazione di un idoneo trattamento psicofarmacologico mediante la misura della libertà vigilata che preveda l'obbligo delle cure, purché quella contempli anche un obbligo di risiedere stabilmente presso una casa di cura psichiatrica.
Su istanza di parte ricorrente, la trattazione della causa era anticipata all'udienza del 20.10.2025, nella quale veniva riservata alla decisione del Collegio senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi la parte costituita espressamente rinunciato.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale delle parti.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che il primo figlio è diventato Per_1 maggiorenne nel corso del giudizio, essendo nato il [...], con la conseguenza che la pronuncia dei provvedimenti relativi all'affido ed alla collocazione deve concernere soltanto la figlia , ancora minorenne. Per_2
Ritiene il Tribunale che le evidenze documentali raccolte nel presente giudizio consentano di ritenere certamente non percorribile un affidamento condiviso della minore, regime che presuppone un'effettiva e reale compartecipazione di entrambi i genitori, peraltro non richiesta dal padre, neppure costituitosi nel presente giudizio. Ebbene, secondo condivisa giurisprudenza, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155
c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587), con l'ulteriore precisazione secondo cui il conclamato disinteresse verso i minori da parte di uno dei genitori, può legittimare una decisione di affido esclusivo degli stessi all'altro (v. da ultimo Cass. civ. Sez. VI, ord. 24 luglio del 2013).
Nel caso di specie, pertanto, appaiono sussistere i presupposti per l'affido in via esclusiva della minore alla madre ricorrente, con la stessa già stabilmente convivente. Va chiarito che la linearità delle risultanze emerse nel giudizio ha reso altresì manifestamente superfluo, o comunque in contrasto con le esigenze della minore, il relativo ascolto, avendo condivisa giurisprudenza affermato che non va operato tutte le volte in cui esso sia ritenuto inopportuno, in ragione dell'età o del grado di maturità del minore o per altre circostanze, le quali palesino come l'ascolto sarebbe, piuttosto, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psicofisico del minore, secondo la specifica motivazione che il giudice del merito dovrà enunciare (Cass. 2 luglio 2014, n. 15143). Nel caso di specie l'inopportunità dell'ascolto della minore , già sentita nel corso del Per_2 procedimento penale, è resa evidente dalla triste vicenda penale che ha coinvolto il nucleo familiare e dal dolore dalla minore patito in dipendenza del comportamento del padre, evidenziato nella sentenza penale pocanzi citata. Nel caso di specie, come anticipato e come si legge nella sentenza penale citata e nelle querele sporte dalla ricorrente, l'atteggiamento del cagionava CP_1 particolare sofferenza nei figli ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, nella figlia , turbata dall'atteggiamento violento ed aggressivo del padre e Per_2 dalle accuse infamanti mosse nei confronti della moglie aventi ad oggetto la presunta istigazione della piccola alla prostituzione. Per_2
L'adozione dell'affido esclusivo alla madre costituisce, allo stato, una soluzione obbligata per il Tribunale, in quanto unico effettivo e sostanziale riferimento per la ragazzina, che continuerà ad essere collocata presso la madre. Invero, oltre all'inadempimento del padre agli obblighi nei confronti dei figli, chiaramente emerso dagli atti e dal procedimento penale, l'affido esclusivo nel caso di specie si giustifica per la condizione psicopatologica del , emergente dagli atti, CP_1 che ne ha determinato l'assoluzione dai reati perché non imputabile, escludendo quindi che le sue condotte contrarie ai doveri familiari siano coscienti e volontarie, e che ne ha imposto la sottoposizione a terapie in contesto clinico- specialistico: allo stato, pertanto, deve ritenersi che il non sia nella CP_1 condizione di concorrere consapevolmente alle decisioni più rilevanti per la vita della figlia, ormai prossima peraltro al raggiungimento della maggiore età.
In ordine al diritto di visita paterno nulla può essere disposto, alla luce delle dolorose vicende occorse, della condizione patologica del padre, e dell'età di
, che nell'aprile prossimo compirà diciotto anni, circostanza che ne disvela Per_2 un'accentuata capacità di discernimento e scelta. Tali circostanze escludono l'opportunità di prevedere una regolamentazione del diritto di visita del padre, che quindi avverrà liberamente se e quando la ragazza lo vorrà, anche presso la struttura in cui il genitore è ricoverato.
Quanto al mantenimento in favore dei figli e della ricorrente, si ritiene di confermare le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale, e ciò anche per l'assenza di rilevanti sopravvenienze sotto questo profilo (all'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e che il marito lavorava nel commercio dei surgelati;
inoltre, in allegato agli atti del ricorso introduttivo ha depositato certificazione ISEE degli anni 2020, 2021 e 2022 ed autodichiarazione nella quale ha riferito di essere disoccupata, che le proprie fonti di reddito personale sono costituite da un fitto mensile di € 360,00 e dal bonus figli di € 350,00 e di essere nella titolarità di due beni immobili destinati ad uso abitativo): ne consegue che, anche in questa sede, dev'essere posto a carico del convenuto, l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra un Pt_1 assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese (di cui € 100,00 in suo favore ed €
200,00 in favore di ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene, infine, il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del , articolata dalla ricorrente soltanto in sede di CP_1 precisazioni delle conclusioni, sia inammissibile, in quanto la stessa è fondata sulle condotte che hanno portato all'adozione dei provvedimenti cautelari in sede penale e poi al processo, condotte tuttavia riconducibili ad una situazione di incapacità e di impossibilità dell'altro genitore di esercitare la responsabilità genitoriale, circostanza che non può costituire il presupposto di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
I motivi che precedono, soprattutto in considerazione dell'incapacità, per come descritta, del , contumace nel presente giudizio, giustificano l'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
b) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] l'[...];
[...]
c) dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con Persona_3 la quale la stessa continuerà a vivere;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Controparte_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese (di cui € 100,00 in suo favore ed € 200,00 in favore di ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boscoreale, luogo di celebrazione del matrimonio contratto in data 14.5.2001 per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Chiara Sangiuolo dr.ssa Marianna Lopiano