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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 444/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. Gli avv.ti Alessia Petrone e Amedeo Valente, per CO AN si riportano a tutto quanto già argomentato, dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti e verbali di causa (note di trattazione), il cui contenuto deve intendersi come fedelmente riportato e trascritto, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Daniela Di Vasto per nel riportarsi a tutto quanto dedotto, prodotto Controparte_1 ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa che qui si intendono come ritrascritti, impugna e contesta ogni avversaria deduzione, produzione ed eccezione, nonché quanto la controparte eccepirà e dedurrà nelle note di trattazione scritta della presente udienza. La scrivente difesa insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento a nuove domande e/o eccezioni che controparte dovesse sollevare.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 6 R.G.N. 444/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 444/2021 vertente
TRA
IC AN (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia C.F._1
Petrone (C.F. ) e Amedeo Valente (C.F. C.F._2 C.F._3 attore
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 P.IVA_1 per essa la mandataria (C.F. ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Marco Pesenti (C.F. ); C.F._4 convenuto NONCHÉ
(C.F. ) contumace Controparte_4 P.IVA_3
terzo chiamato
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare. Conclusioni delle parti: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. CO AN ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso la procedura esecutiva mobiliare iscritta al ruolo degli affari contenziosi con il numero 51/2020 RGE e pagina 2 di 6 instaurata dinanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Paola, previa istanza di sospensione della stessa ex art. 624 c.p.c.
1.1. A sostegno della domanda, parte opponente ha premesso che ha Controparte_2 effettuato il pignoramento presso il terzo delle somme da questi dovute Controparte_4 all'esecutata a titolo di retribuzione e che la procedura stessa si fonda sul decreto ingiuntivo n. 225/2016, emesso dal Tribunale di Paola il 29/06/2016 nell'ambito del procedimento n. 934/2016 RG, con cui è stato ordinato a , in qualità di Controparte_5 CP debitore principale, e a CO AN, quale garante, il pagamento in solido in favore di della complessiva somma di € 6.741,77, oltre interessi e spese, in ragione del mancato
[...] pagamento del credito posto a fondamento del contratto di finanziamento n. 1774747, CP stipulato tra e Consel, poi ceduto pro soluto da quest'ultima in favore di Controparte_5
Deduce, inoltre, che in data 15/11/2019 le è stato notificato atto di precetto per
[...]
l'importo di € 7.632,75 e che, in data 20/12/2019, le è stato notificato atto di pignoramento presso terzi delle suindicate somme. Ha, dunque, eccepito: i. l'inefficacia e/o nullità della procedura esecutiva per violazione degli artt. 474, 475 e 479 c.p.c., dal momento che il titolo esecutivo azionato dal creditore procedente risulta privo della formula esecutiva;
ii. l'illegittimità del pignoramento instaurato dal creditore procedente, in quanto intacca il cd. minimo vitale necessario per il sostentamento dell'opponente e della sua famiglia. All'udienza del 23/01/2021, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Paola, nella procedura iscritta al ruolo con il n. 51/2020, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha assegnato il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 23/03/2021, CO AN ha, dunque, introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione de qua, riportandosi integralmente al ricorso interamente trascritto e reiterando le conclusioni ivi formulate e insistendo anche per la condanna del creditore procedente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.2. nel contestare le avverse doglianze, eccepisce Controparte_2 preliminarmente la nullità insanabile dell'atto introduttivo, perché meramente riproduttivo del ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. le cui motivazioni non sono riproducibili nella fase di merito. Deduce, poi, che diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, il decreto ingiuntivo n. 225/2016, notificato alla ricorrente il 14/08/2016 e dichiarato definitivo il 14/12/2017, è munito di formula esecutiva, apposta il 02/01/2018. Eccepisce, infine, l'inapplicabilità dell'istituto del cd. minimo vitale al caso di specie, perché applicabile ai soli percettori di pensione. Conclude, pertanto, chiedendo, in via pregiudiziale, l'accertamento e la declaratoria della nullità dell'atto di citazione;
nel merito, previa declaratoria di nullità e/o infondatezza, irritualità, inammissibilità e/o improcedibilità e/o tardività della domanda, il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate per infondatezza in fatto e in diritto e, conseguentemente, la conferma della regolarità della procedura esecutiva intrapresa.
1.3. All'udienza del 01/07/2023, il Tribunale di Paola ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato quale litisconsorte Controparte_4
pagina 3 di 6 necessario. Nonostante, la ritualità della notifica dell'atto di citazione, la società è rimasta contumace. Il procedimento non ha necessitato di approfondimenti istruttori e la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e all'esito della discussione effettuate in modalità cartolare, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta. Invero, l'art. 164 c.p.c. sanziona con la nullità insanabile l'atto di citazione “se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163”. Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi indicate dalla menzionata disposizione, dal momento che il libello introduttivo del giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione per cui è causa contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla richiamata disposizione e non può predicarsene la nullità per il solo fatto di aver riprodotto graficamente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c. e per aver riproposto le stesse conclusioni. Peraltro, nelle opposizioni esecutive, il petitum e la causa petendi sono quelli indicati nel ricorso introduttivo della fase dinnanzi al G.E. e non possono essere modificati nel successivo giudizio di merito [Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1328 del 20/01/2011 (Rv. 615952 - 01)], onde proprio non si comprende il senso della sollevata eccezione né quali diverse motivazioni avrebbe dovuto porre l'opponente a fondamento dell'odierna domanda.
3. Nel merito la domanda è in parte inammissibile e, in ogni caso, totalmente infondata.
3.1. Intanto va evidenziato che il vizio concernente la mancata apposizione della formula esecutiva è deducibile come opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto, restando altrimenti sanato per raggiungimento dello scopo [Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022 (Rv. 664642 - 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, il precetto è stato notificato il 15/11/2019, onde il vizio concernente la mancata notifica del titolo e/o la mancata apposizione della formula esecutiva andava dedotto come opposizione ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio del 15/12/2019. L'opposizione è stata, invece, proposta, il successivo 21/09/2020, ben oltre il termine previsto a pena di decadenza.
4. In ogni caso, l'opposizione concernente la dedotta invalidità è anche manifestamente infondata.
4.1. L'art. 654, co. 2, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che «ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula». Secondo costante e risalente insegnamento della Suprema Corte, al quale va data continuità, non ravvisando questo Tribunale ragioni per discostarsene, «il principio posto dall'art. 654 secondo comma cod. proc. civ., secondo il quale, al fine dell'esecuzione, non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, essendo sufficiente che nel precetto si menzioni il provvedimento che ha disposto
pagina 4 di 6 l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, trova applicazione in ogni ipotesi di esecutività del decreto medesimo, e, quindi, non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio, ma anche quando venga accordata in pendenza del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.» [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 199 del 21/01/1985 (Rv. 438423 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 14729 del 21/11/2001 (Rv. 550474 - 01)].
4.2. Nel caso che ci occupa, risulta che il decreto ingiuntivo notificato a CO AN il 16/08/2016 è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo nell'ambito del giudizio di opposizione iscritto al ruolo con n. R.G. 1431/2016 ed è stato munito di formula esecutiva in data 02/01/2018, circostanza quest'ultima correttamente indicata nell'atto di precetto notificato il successivo 15/11/2019, onde la procedura esecutiva è stata correttamente incardinata e il pignoramento eseguito è da ritenersi valido.
4.3. Priva di pregio risulta, inoltre, l'eccezione di illegittimità del pignoramento effettuato presso il terzo per violazione degli artt. 36 Cost. e 545 c.p.c., perché Controparte_4 intacca il c.d. minimo vitale.
4.3.1. Secondo l'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. «Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento possono essere pignorate [...] nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito». La disposizione richiamata consente il pignoramento dello stipendio entro i limiti indicati e non subisce alcuna deroga o eccezione, al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge, tra le quali non rientra lo stipendio. La legittimità di tale scelta legislativa è stata più volte confermata dalla Corte Costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 248/2015).
4.3.2. Tale essendo il quadro normativo e interpretativo di riferimento, devono ritenersi del tutto irrilevanti sia l'entità della retribuzione mensile di cui gode l'opponente sia la necessità che l'opponente ha dell'interezza di questa per far fronte alle proprie esigenze di sussistenza, ragione per cui il pignoramento, contenuto nei limiti del quinto della retribuzione mensile, per come prescritto dalla legge, è del tutto legittimo.
4.3.3. Non sussistendo alcuna illegittimità della procedura esecutiva mobiliare posta in essere, si palesa manifestamente infondata anche la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria proposta.
5. Segue, per la soccombenza, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore – ai valori tabellari minimi, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa e del numero delle questioni dibattute.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione così provvede: Rigetta l'opposizione proposta da IC AN. pagina 5 di 6 Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore della resistente. Paola, 28 luglio 2025.
Il Giudice Matteo Torretta
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. Gli avv.ti Alessia Petrone e Amedeo Valente, per CO AN si riportano a tutto quanto già argomentato, dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti e verbali di causa (note di trattazione), il cui contenuto deve intendersi come fedelmente riportato e trascritto, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Daniela Di Vasto per nel riportarsi a tutto quanto dedotto, prodotto Controparte_1 ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa che qui si intendono come ritrascritti, impugna e contesta ogni avversaria deduzione, produzione ed eccezione, nonché quanto la controparte eccepirà e dedurrà nelle note di trattazione scritta della presente udienza. La scrivente difesa insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento a nuove domande e/o eccezioni che controparte dovesse sollevare.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 6 R.G.N. 444/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 444/2021 vertente
TRA
IC AN (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia C.F._1
Petrone (C.F. ) e Amedeo Valente (C.F. C.F._2 C.F._3 attore
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 P.IVA_1 per essa la mandataria (C.F. ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Marco Pesenti (C.F. ); C.F._4 convenuto NONCHÉ
(C.F. ) contumace Controparte_4 P.IVA_3
terzo chiamato
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare. Conclusioni delle parti: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. CO AN ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso la procedura esecutiva mobiliare iscritta al ruolo degli affari contenziosi con il numero 51/2020 RGE e pagina 2 di 6 instaurata dinanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Paola, previa istanza di sospensione della stessa ex art. 624 c.p.c.
1.1. A sostegno della domanda, parte opponente ha premesso che ha Controparte_2 effettuato il pignoramento presso il terzo delle somme da questi dovute Controparte_4 all'esecutata a titolo di retribuzione e che la procedura stessa si fonda sul decreto ingiuntivo n. 225/2016, emesso dal Tribunale di Paola il 29/06/2016 nell'ambito del procedimento n. 934/2016 RG, con cui è stato ordinato a , in qualità di Controparte_5 CP debitore principale, e a CO AN, quale garante, il pagamento in solido in favore di della complessiva somma di € 6.741,77, oltre interessi e spese, in ragione del mancato
[...] pagamento del credito posto a fondamento del contratto di finanziamento n. 1774747, CP stipulato tra e Consel, poi ceduto pro soluto da quest'ultima in favore di Controparte_5
Deduce, inoltre, che in data 15/11/2019 le è stato notificato atto di precetto per
[...]
l'importo di € 7.632,75 e che, in data 20/12/2019, le è stato notificato atto di pignoramento presso terzi delle suindicate somme. Ha, dunque, eccepito: i. l'inefficacia e/o nullità della procedura esecutiva per violazione degli artt. 474, 475 e 479 c.p.c., dal momento che il titolo esecutivo azionato dal creditore procedente risulta privo della formula esecutiva;
ii. l'illegittimità del pignoramento instaurato dal creditore procedente, in quanto intacca il cd. minimo vitale necessario per il sostentamento dell'opponente e della sua famiglia. All'udienza del 23/01/2021, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Paola, nella procedura iscritta al ruolo con il n. 51/2020, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha assegnato il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 23/03/2021, CO AN ha, dunque, introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione de qua, riportandosi integralmente al ricorso interamente trascritto e reiterando le conclusioni ivi formulate e insistendo anche per la condanna del creditore procedente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.2. nel contestare le avverse doglianze, eccepisce Controparte_2 preliminarmente la nullità insanabile dell'atto introduttivo, perché meramente riproduttivo del ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. le cui motivazioni non sono riproducibili nella fase di merito. Deduce, poi, che diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, il decreto ingiuntivo n. 225/2016, notificato alla ricorrente il 14/08/2016 e dichiarato definitivo il 14/12/2017, è munito di formula esecutiva, apposta il 02/01/2018. Eccepisce, infine, l'inapplicabilità dell'istituto del cd. minimo vitale al caso di specie, perché applicabile ai soli percettori di pensione. Conclude, pertanto, chiedendo, in via pregiudiziale, l'accertamento e la declaratoria della nullità dell'atto di citazione;
nel merito, previa declaratoria di nullità e/o infondatezza, irritualità, inammissibilità e/o improcedibilità e/o tardività della domanda, il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate per infondatezza in fatto e in diritto e, conseguentemente, la conferma della regolarità della procedura esecutiva intrapresa.
1.3. All'udienza del 01/07/2023, il Tribunale di Paola ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato quale litisconsorte Controparte_4
pagina 3 di 6 necessario. Nonostante, la ritualità della notifica dell'atto di citazione, la società è rimasta contumace. Il procedimento non ha necessitato di approfondimenti istruttori e la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e all'esito della discussione effettuate in modalità cartolare, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta. Invero, l'art. 164 c.p.c. sanziona con la nullità insanabile l'atto di citazione “se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163”. Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi indicate dalla menzionata disposizione, dal momento che il libello introduttivo del giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione per cui è causa contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla richiamata disposizione e non può predicarsene la nullità per il solo fatto di aver riprodotto graficamente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c. e per aver riproposto le stesse conclusioni. Peraltro, nelle opposizioni esecutive, il petitum e la causa petendi sono quelli indicati nel ricorso introduttivo della fase dinnanzi al G.E. e non possono essere modificati nel successivo giudizio di merito [Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1328 del 20/01/2011 (Rv. 615952 - 01)], onde proprio non si comprende il senso della sollevata eccezione né quali diverse motivazioni avrebbe dovuto porre l'opponente a fondamento dell'odierna domanda.
3. Nel merito la domanda è in parte inammissibile e, in ogni caso, totalmente infondata.
3.1. Intanto va evidenziato che il vizio concernente la mancata apposizione della formula esecutiva è deducibile come opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto, restando altrimenti sanato per raggiungimento dello scopo [Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022 (Rv. 664642 - 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, il precetto è stato notificato il 15/11/2019, onde il vizio concernente la mancata notifica del titolo e/o la mancata apposizione della formula esecutiva andava dedotto come opposizione ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio del 15/12/2019. L'opposizione è stata, invece, proposta, il successivo 21/09/2020, ben oltre il termine previsto a pena di decadenza.
4. In ogni caso, l'opposizione concernente la dedotta invalidità è anche manifestamente infondata.
4.1. L'art. 654, co. 2, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che «ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula». Secondo costante e risalente insegnamento della Suprema Corte, al quale va data continuità, non ravvisando questo Tribunale ragioni per discostarsene, «il principio posto dall'art. 654 secondo comma cod. proc. civ., secondo il quale, al fine dell'esecuzione, non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, essendo sufficiente che nel precetto si menzioni il provvedimento che ha disposto
pagina 4 di 6 l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, trova applicazione in ogni ipotesi di esecutività del decreto medesimo, e, quindi, non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio, ma anche quando venga accordata in pendenza del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.» [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 199 del 21/01/1985 (Rv. 438423 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 14729 del 21/11/2001 (Rv. 550474 - 01)].
4.2. Nel caso che ci occupa, risulta che il decreto ingiuntivo notificato a CO AN il 16/08/2016 è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo nell'ambito del giudizio di opposizione iscritto al ruolo con n. R.G. 1431/2016 ed è stato munito di formula esecutiva in data 02/01/2018, circostanza quest'ultima correttamente indicata nell'atto di precetto notificato il successivo 15/11/2019, onde la procedura esecutiva è stata correttamente incardinata e il pignoramento eseguito è da ritenersi valido.
4.3. Priva di pregio risulta, inoltre, l'eccezione di illegittimità del pignoramento effettuato presso il terzo per violazione degli artt. 36 Cost. e 545 c.p.c., perché Controparte_4 intacca il c.d. minimo vitale.
4.3.1. Secondo l'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. «Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento possono essere pignorate [...] nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito». La disposizione richiamata consente il pignoramento dello stipendio entro i limiti indicati e non subisce alcuna deroga o eccezione, al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge, tra le quali non rientra lo stipendio. La legittimità di tale scelta legislativa è stata più volte confermata dalla Corte Costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 248/2015).
4.3.2. Tale essendo il quadro normativo e interpretativo di riferimento, devono ritenersi del tutto irrilevanti sia l'entità della retribuzione mensile di cui gode l'opponente sia la necessità che l'opponente ha dell'interezza di questa per far fronte alle proprie esigenze di sussistenza, ragione per cui il pignoramento, contenuto nei limiti del quinto della retribuzione mensile, per come prescritto dalla legge, è del tutto legittimo.
4.3.3. Non sussistendo alcuna illegittimità della procedura esecutiva mobiliare posta in essere, si palesa manifestamente infondata anche la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria proposta.
5. Segue, per la soccombenza, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore – ai valori tabellari minimi, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa e del numero delle questioni dibattute.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione così provvede: Rigetta l'opposizione proposta da IC AN. pagina 5 di 6 Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore della resistente. Paola, 28 luglio 2025.
Il Giudice Matteo Torretta
pagina 6 di 6